Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Siccome la lira non prevede centesimi o decimi, gli importi inferiori all'unità minima di pagamento sono insuscettibili di essere pagati e, quindi, di essere possibile oggetto di obbligazione, poiché la stessa non poterebbe essere adempiuta. Tuttavia, tali importi(i quali non sono privi di significato economico)acquistano significato giuridico soltanto quando, dopo essere stati utilizzati come elemento di computo, danno luogo ad un risultato superiore alla lira, tenuto conto che nell'ordinamento non esiste un principio generale di arrotondamento per eccesso o per difetto (a seconda che l'importo decimale sia più vicino allo zero o all'unità); principio, quest'ultimo, che è previsto solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche ed, in particolare, con l'amministrazione finanziaria, allo scopo di semplificare la contabilità e di ridurre le spese di riscossione, in relazione, peraltro, ad importi superiori all'unità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI UÒ EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato M. MINZI, rappresentato e difeso dall'avvocato OSIRIDE LUZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE GI;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 02/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 2 maggio 1997 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il reclamo proposto da TO Di UÒ, aggiudicatario provvisorio di un immobile al prezzo di lire 55.000.000=, avverso l'ordinanza del 19 dicembre 1996 con cui il giudice delegato al fallimento di EN IN, preso atto dell'offerta in aumento di sesto formulata da IE OR, che offriva il prezzo di lire 64.166.666=, fissava la nuova gara di cui all'art. 573 c.p.c., invitandovi l'aggiudicatario provvisorio ed il nuovo offerente. In particolare, il Tribunale osservava che il prezzo offerto in aumento di sesto corrispondeva al prezzo di aggiudicazione maggiorato di un sesto, trascurando soltanto i decimali inferiori alla lira. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione TO Di UÒ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 573 c.p.c. in quanto il OR aveva offerto un prezzo inferiore di quattro lire rispetto al dovuto, come era reso evidente, secondo il ricorrente, dal fatto che moltiplicando per sei l'importo dell'aumento di sesto, pari al L. 9.166.666=, si otteneva l'importo di lire 54.999.996=, anziché l'importo di lire 55.000.000=, pari al prezzo di aggiudicazione.
Il motivo è infondato. Infatti, è privo di significato ricalcolare il prezzo di aggiudicazione moltiplicando per sei l'aumento di sesto di lire 9.166.666=, calcolato arrotondando alla lira, per difetto, il risultato della divisione del prezzo per sei ed eliminando cioè l'importo decimale di lire 0,6=. Nel procedimento suggerito dal ricorrente, infatti, l'arrotondamento viene moltiplicato surrettiziamente per sei, andando a diminuire il prezzo di aggiudicazione che invece resta fermo lire 55.000.000 e sul quale viene applicato l'aumento di sesto arrotondato. In conclusione, il prezzo offerto di lire 64.166.666 è inferiore, rispetto al prezzo aumentato di un sesto, soltanto per l'importo di lire 0,6=. In proposito questa Corte ritiene che gli importi inferiori all'unità minima di pagamento, tenuto conto che la lira non prevede centesimi o decimi, sono insuscettibili di essere pagati e, quindi, di essere possibile oggetto obbligazione (artt.1256 e 1346 c.c.) poiché la stessa non potrebbe essere adempiuta.
Ciò naturalmente non vuol dire che detti importi non abbiano significato economico, ma acquistano significato giuridico soltanto quando, dopo essere stati utilizzati come elemento di computo, danno luogo ad un risultato superiore alla lira. Una contraria soluzione, peraltro neppure adombrata dal ricorrente, non può accogliersi prospettando l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di arrotondamento per eccesso o per difetto, a secondo che l'importo decimale sia più vicino allo zero o all'unità. Infatti, l'arrotondamento degli importi delle obbligazioni pecuniarie non è previsto come regola nei rapporti tra privati, ma soltanto nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e, in particolare, con l'amministrazione finanziaria allo scopo di semplificare la contabilità e di ridurre le spese di riscossione, in relazione, peraltro, ad importi ben superiori all'unità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce una pretesa contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità di calcolo. Il motivo è inammissibile, tenuto conto che il ricorso viene proposto ai sensi dell'articolo 111 Cost. e, quindi, consente soltanto motivi di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.737 e 742 bis c.p.c., per la mancata comparizione in camera di consiglio e la mancata convocazione di tutte le parti necessarie e, in particolare, del comitato dei creditori e di ogni eventuale controinteressato, compresi i singoli creditori del fallimento. Questa Corte, con orientamento iniziato da Cass. 22.12.92, n. 13592 e proseguito da Cass. 1.10.97, n. 9580, ha precisato, disattendendo precedenti pronunzie (Cass. 10.7.87, n. 6019 e Cass. 14.5.85, n. 1983) che, in sede di reclamo al tribunale fallimentare contro i provvedimenti resi dal giudice delegato ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede che il reclamo e il provvedimento che ordina la comparizione delle parti per la decisione in camera di consiglio siano notificati al curatore fallimentare ed ai soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, sono destinatari degli effetti della decisione: e, pertanto, tra detti soggetti non può essere compreso il comitato dei creditori, il quale non ha nessun potere di gestione attiva o di rappresentanza del fallimento. Detti poteri, infatti, sono specificamente attribuiti al curatore, il quale, salve le eventuali autorizzazioni del giudice delegato e del Tribunale, che però influiscono sull'esercizio dei poteri e non sulla loro titolarità, ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31, c. 1 l. fall.); pone in essere le manifestazioni di volontà in ordine a negozi giuridici i cui effetti si riverberano sulla massa;
sta in giudizio come attore o come convenuto (artt. 25 n. 6, 31 c. 2, 66 c. 1, 98 c. 2, 100 c. 2, 101 c. 2, 102, 107 c. 1, 120 c. 2, 146 f. fall.). Viceversa nessun, potere di gestione attiva o di rappresentanza della procedura è attribuito al comitato dei creditori, che ha solo una funzione, interna, consultiva e di controllo. Ora, dal dato così acquisito discende immediatamente che al processo sul reclamo la procedura partecipa esclusivamente attraverso il curatore. Infatti, non si individua alcuna ragione della partecipazione al giudizio di altri organi fallimentari, e, in particolare, del comitato dei creditori, una volta che la tutela degli interessi generali contrapposti a quelli del reclamato è garantita attraverso la partecipazione del curatore fallimentare. In base allo stesso principio posto a base di tale orientamento deve escludersi, altresì, che tra i menzionati soggetti vadano compresi i singoli creditori quando i loro interessi non siano specificamente toccati dal provvedimento reclamato.
Poiché l'intimato non si è costituito non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 1999. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.