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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5702/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti LEPERINO ALFONSO e LEPERINO ETTORE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to DE POMPEIS CARLO COSTANTINO con il quale elettivamente domicilia in VIA VIA CESARE BATTISTI 19 VERONA Resistente NONCHE'
in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Varvaro, domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro dell'Università degli studi di Napoli Federico II, in corso Umberto I n. CP_2
40, pec Email_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di avere Contr lavorato alle dipendenze dell con profilo di infermiere professionale nel periodo indicato in ricorso;
che il rapporto di lavoro trovava origine nella legge della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978 e che veniva immesso in
1 servizio presso l indicata in ricorso, con relativo accollo Parte_2 degli oneri finanziari in capo alla Regione. Il successivo trasferimento delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. nulla aveva mutato nel rapporto tra le parti ed infatti, espone il ricorrente che, a seguito della soppressione delle UU.SS.LL. e Contr la istituzione delle il personale transitava alle dipendenze di queste ultime senza soluzione di continuità e ciò nonostante ha percepito, all'atto della messa in quiescenza per Indennità di Fine Servizio la somma lorda indicata in ricorso calcolata per il solo periodo intercorrente dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre 2020 anziché dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 2020. Ciò premesso, concludeva per l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS da determinarsi con riferimento al periodo intercorrente dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 2020, nella misura da quantificarsi in separato giudizio;
il tutto con la vittoria delle spese di lite. L' (successore ex lege dell ex lege CP_1 CP_4
214/2011) nel costituirsi, contestava le avverse deduzioni, eccependo, fra l'altro l'improcedibilità per mancanza di domanda e l'intervenuta prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto del ricorso. Sempre in via pregiudiziale si rileva che il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell'università di al fine di accertare la eventuale sussistenza, CP_2 in realtà, di un rapporto di lavoro con quest'ultima, con le relative conseguente in ordine alla natura ed alla continuità del rapporto di lavoro. Al riguardo in base alla documentazione versata in atti ed all'esito delle deduzioni delle parti, si deve ritenere che nessun rapporto di lavoro è sorto fra l'odierno ricorrente e l'Università, pur riconoscendo la particolarità e novità della questione, che sarà tenuta presente nel governo delle spese. Non può che discenderne il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima. Contr Non è apparso necessario integrare il contraddittorio nei confronti della non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:”.. deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con in datore di lavoro in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi la richiesta del TFS al solo ente previdenziale (cfr, al riguardo la motivazione della sentenza della Cassazione 32485/2024). Restano ovviamente impregiudicati gli eventuali diritti dell' nei confronti CP_1 Contr della e di altri soggetti, sussistendo il diritto al pagamento del TFS a prescindere dal regolare pagamento dei ratei da parte del datore di lavoro (cfr. anche sotto questo profilo Cass. 32485/2024). In via preliminare non deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, atteso che la parte ha chiesto il mero ricalcolo del tfs, la cui erogazione spetta all' senza che sia necessaria, CP_1 appunto alcuna preventiva domanda amministrativa. Non appare inoltre attualmente previsto l'obbligo di una preventiva presentazione di un ricorso in sede amministrativa a pena di improcedibilità.
2 Quanto poi all'eccezione di prescrizione del credito, l'eccezione è infondata, atteso che il credito per il Trattamento di Fine Servizio è assoggettato ex art. 2548 c.c. ad un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto svoltosi in forma continuativa fino al 2020. La prestazione lavorativa si è svolta senza soluzione di continuità sulla base di una passaggio nei ruoli dell'amministrazione stabilito dalla legge 207/85 che non ha determinato alcuna novazione del titolo costitutivo del rapporto. Pertanto il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non è decorso alla data del deposito del ricorso. Passando all'esame del merito, si richiama la disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e 11 Pt_3 Parte_4
FEBBRAIO 2011 N° 3367), che consente la motivazione attraverso il richiamo a precedenti. E' bene subito precisare che, nel caso in esame, viene in rilevo il beneficio previsto dall'art. 1, l. 20 maggio 1985 n. 207 e non quello dell'art. 3 della medesima legge. Nella specie, richiamando in particolare ai motivati precedenti del Tribunale di Napoli e Napoli nord nn. 4838/2020,1844/2020, 51/2021 e altre plurime decisioni della Corte d'Appello Lavoro di Napoli, la domanda deve essere accolta. Al riguardo si richiama la legge regionale n.10/1978, in tema di
< PERSONALE PARAMEDICO CHE ABBIA ESPLETATO IL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI INFERMIERE GENERICO >>, la quale prevede all'art.1 quanto segue: "La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l' Università degli Studi di Napoli la convenzione di cui all' articolo 18 della Legge 17 agosto 1974, n. 386, per l'espletamento dell' assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari. Con detta convenzione sarà determinato l' importo complessivo per l' assistenza ospedaliera, ivi compreso l' onere e i modi per l'assunzione da parte dei Policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento.Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in Servizio presso i Policlinici universitari ”. Sostiene parte ricorrente di aver diritto all'inserimento nel complessivo periodo di lavoro, preso a base del calcolo del TFS, dell'intero periodo lavorativo sopra indicato comprensivo anche di quello omesso come sopra specificato. Tale periodo sarebbe stato, viceversa, escluso a buon diritto a dire dell'Ente previdenziale in quanto, nel periodo in questione, il ricorrente non era un dipendente statale in ruolo bensì una sorta di dipendente civile dello Stato, non in ruolo. Ebbene, tale ricostruzione non è condivisibile. In virtù della legge regionale citata il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della CP_5
[...
[...] [...]
ed inserito nella pianta organica della USL. La circostanza che la
[...] convenzione stabilita dall'art.1 non sia stata mai sottoscritta non muta la posizione del lavoratore inserito sostanzialmente nell'organico della USL. Conseguentemente, indipendentemente dalla sua formale assunzione, egli ha prestato attività lavorativa subordinata, sempre con le stesse modalità. Da tali considerazioni consegue il diritto dell'istante a vedersi riconoscere il medesimo trattamento economico percepito dal personale in servizio presso l
[...]
e l'obbligo, per l'ente previdenziale, di rideterminare il TFS Parte_2 tenendo conto dell'intero periodo lavorativo. La domanda va quindi accolta. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994, spettano gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al loro soddisfo, da calcolarsi secondo le modalità indicate da Cass. S.U. 29.15.2001 n. 38. Le spese seguono il principio della soccombenza in relazione all' per quel CP_1 che riguarda il ricorrente. Le stesse devono essere viceversa compensate fra le altre parti in considerazione della controversia e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in persona del rappresentante legale Controparte_2
p.t.; b) accoglie il ricorso nei confronti dell' e, per l'effetto, dichiara il CP_1 diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 2020; c) condanna l , quale successore ex lege dell' a CP_1 CP_4 corrispondere in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre 2020 oltre che al pagamento degli accessori di legge, condannando l ad emettere i provvedimenti conseguenti;
CP_1
d) rigetta le altre domande proposte;
e) condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1850,00 oltre spese generali al
4 15% e accessori come per legge con attribuzione per distrazione, compensandole fra le altre parti;
f) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 6.06.2025 Il giudice del lavoro (dott. Giovanni Favi)
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