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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 30736/2023 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_1
Manni come in atti ricorrente E
Controparte_1
, in persona del generale pro
[...] CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.10.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto (lo si riporta in sintesi): di essere stato dirigente, inquadrato nei ruoli della dirigenza dell'ente ZI (ora denominato ) dal 1.1.1980 fino al pensionamento avvenuto il CP_1
30.6.2019; di aver esercitato le funzioni di Direttore Generale vicario/facente funzioni, in attesa della nomina del Direttore generale dell'ente, dal 9.9.2013 al 30.11.2016; di essere stato nominato Vice Direttore Generale di ZI con decreto n. 8/2011 dall'allora Direttore Generale;
che, Controparte_3 alla scadenza di quest'ultimo dalla carica di Diretto A di ZI con delibera 25/2012 nominava quale Direttore Generale facente funzioni , nelle more della procedura ad evidenza pubblica Persona_1 per la nomina del nuovo direttore generale;
che in data 5.12.2012 con le deliberazioni n. 32/2012 e 33/2012 l'Ente revocava l'incarico di Vice Direttore Generale a lui conferito affidandolo a che, a Persona_1 partire da tale data, esercitava, da un lato, le funzioni di Persona_1
Direttore generale di ZI e, dall'altro, era formalmente incaricato e svolgeva le prerogative anche del Vice direttore generale;
che con nota prot. 5873/2013 del 7.3.2013 il Direttore generale facente funzioni Per_1 gli comunicava il reintegro nel suo incarico di Vice direttore
[...] che dal 7.3.2013, nelle more della procedura di nomina del Direttore generale, coesisteva la figura del Direttore generale facente funzioni (rivestita dal e l'incarico di Vice direttore generale (affidato al ricorrente); che, a Per_1 far data dal 9.9.2013, a seguito della cessazione di come direttore Per_1 generale facente funzioni, egli, in quanto vice diret erale, ha svolto anche le funzioni di Direttore generale e legale rappresentante di ZI, indicate in ricorso, svolgendo in particolare tutte le attività dell'Ente che comportavano assunzione di responsabilità con l'esterno; di non aver percepito alcun compenso per lo svolgimento continuativo di tutte le funzioni proprie del Direttore generale nel periodo dal 9.9.2013 al 30.11.2016; che il Tribunale di Roma con sentenza n. 9786/2014 ha dichiarato il diritto di a percepire il compenso di € 156.000,00 annui e ha Persona_1 isu al pagamento delle differenze rispetto a quanto dallo stesso percepito;
che egli vanta il medesimo diritto al riconoscimento delle differenze economiche rispetto al trattamento spettante al direttore generale nel periodo di effettivo svolgimento delle relative funzioni;
di essere stato nominato Direttore Generale di ZI con decreto n. 39 del 28.11.2016 a far data dal 1.12.2016. Tanto esposto, argomentando diffusamente in ordine al proprio diritto ad ottenere il trattamento economico spettante per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale dal 9.9.2013 al 30.11.2016, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere da parte di … le CP_1 differenze economiche sul trattamento spettante quale Direttore Generale di ZI per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni dl 9.9.2013 al 30.11.2016 per tutte le ragioni indicate in ricorso, per l'effetto, condannare - Ente regionale per il CP_1 diritto allo studio e alla conoscenza al pagamento delle somme come da conteggi indicati in ricorso e precisamente, in via principale ad € 309.108,50 o in subordine all'importo di € 160.876,39 e/o comunque a quella misura che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi di legge dalle singole mensilità al soddisfo;
con vittoria di spese e compenso, spese generali ed CPA e IVA nella misura di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato procuratore antistatario”. Si è costituito studio Controparte_1 [...] eccependo preliminarmente la prescrizione e la rinuncia tacita per CP_1 prolungata inerzia nell'esercizio del diritto da parte del creditore e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso, attesa l'intervenuta prescrizione delle pretese differenze retributive;
Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, vinte le spese”. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per discussione e decisione
2 all'udienza del 12.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le motivazioni di seguito esposte. Il ricorrente, nominato Direttore Generale di ZI (oggi ) a far Parte_2 data dal 1.12.2016, afferma di aver svolto sin dal 9.9.2013, o nzioni proprie dell'incarico di Vice direttore generale (rivestito dal 7.3.2013) anche le funzioni del Direttore generale dell'Ente, stante la cessazione, in data 8.9.2013, del Direttore generale facente funzioni chiede, quindi, la Persona_1 condanna della convenuta al pagamento delle differenze economiche sul trattamento spettante quale Direttore generale di ZI dal 9.9.2013 al 30.11.2016, quantificate in via principale in € 309.108,50 o, in subordine, in € 160.876,39 pari alla differenza tra quanto percepito e quanto riconosciuto a a titolo di compenso per il ruolo di Direttore generale Persona_1 facente funzioni. Si osserva, in primo luogo, che non è pertinente il richiamo, da parte del ricorrente, alla sentenza di questo Tribunale n. 8205/2014, con cui l'ente convenuto è stato condannato a corrispondere a le Persona_1 differenze di retribuzione con riferimento al compenso spettante per l'incarico di facente funzioni di direttore generale;
come chiaramente evidenziato in tale decisione, la fattispecie “è caratterizzata dal fatto che le funzioni vicarie non sono state conferite al soggetto che istituzionalmente le avrebbe dovute svolgere (cioè al vice direttore generale come avvenuto in una fase successiva), ma hanno costituito oggetto di un distinto ed apposito conferimento dell'incarico ad altro soggetto che non svolgeva alcuna funzione vicaria di direttore generale”. In altre parole, nel caso di l'ente, con provvedimento Persona_1 unilaterale, aveva specificame – che non rivestiva il Per_1 ruolo di vice direttore generale – l'incarico di facente funzioni e determinato il relativo compenso, auto-vincolandosi e assumendo nei suoi confronti una precisa obbligazione pecuniaria;
il Tribunale, dunque, ha ritenuto efficace e vincolante per l'amministrazione la delibera di conferimento dell'incarico e riconoscimento del relativo compenso, a prescindere da eventuali profili di illegittimità della delibera, rilevanti solo sotto il profilo di una eventuale responsabilità contabile. Il caso in esame, invece, si presenta differente sotto un duplice profilo, sia perché l'amministrazione non ha espressamente stabilito un compenso nei confronti del ricorrente, sia perché il ricorrente rivestiva il ruolo di vice direttore generale, figura istituzionalmente chiamata a svolgere le funzioni vicarie;
per cui dalla peculiare vicenda del non può discendere il Per_1
3 diritto del ricorrente al riconoscimento del medesimo trattamento economico. Si osserva, inoltre, che pacificamente lo Statuto dell'Ente non prevede la figura del “facente funzioni” di direttore generale, né tale posizione è prevista dalla legge regionale n. 7 del 18 giugno 2008 (“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”); si tratta, dunque, di una figura non necessaria nell'organizzazione dell'Ente e rimessa alla sua esclusiva discrezionalità. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ZI (all. 16 res.) prevede espressamente, all'art. 10, che il Vice direttore generale svolga le funzioni vicarie del Direttore generale in sua assenza;
il decreto n. 8 del 29 luglio 2011 (all. 9 ric.), con cui il ricorrente è stato inizialmente nominato Vice direttore generale, prevedeva espressamente che “il Vice Direttore Generale svolge le funzioni vicarie in caso di assenza, o impedimento, o congedo ordinario del Direttore Generale”. Deve, allora, trovare applicazione il principio generale secondo cui lo svolgimento di funzioni vicarie non integra svolgimento di mansioni superiori, ma corrisponde ad una delle funzioni proprie dell'incarico, per cui il sostituto non ha diritto a percepire un ulteriore compenso. In altre parole, nel caso in esame le funzioni vicarie di direttore generale sono state esercitate dal soggetto istituzionalmente chiamato a svolgerle, ossia il ricorrente. Si osserva, inoltre, che l'incarico di Vice Direttore Generale è stato attribuito al ricorrente con nota prot. n. 34/C del 9.9.2013 a far data dal 9.9.2013 (all. 2 res.), che richiama il decreto n. 8/2011 limitatamente alle funzioni del direttore generale, senza prevedere un compenso per l'esercizio di dette funzioni. L'obbligo di corrispondere un compenso per l'esercizio delle funzion vicarie non può trovare la propria fonte nel decreto 8/2011 (che lo prevedeva, pur senza quantificarlo), in quanto l'Ente, con delibera n. 32/2012 (all. 18 res.) ha revocato l'incarico di vice direttore generale conferito al ricorrente con tale decreto;
l'incarico di vice direttore generale è stato nuovamente conferito al ricorrente con atto del 9.9.2013, che tuttavia, come rilevato, non prevede l'attribuzione di un ulteriore compenso per le funzioni vicarie. Deve rilevarsi, inoltre, che per principio generale (previsto al comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), il trattamento economico riconosciuto al dirigente pubblico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuitigli, secondo un sistema di tipo compensativo (trattamento fondamentale - retribuzione di posizione - retribuzione di risultato), nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito su designazione della P.A.. Da ciò consegue che remunerazioni ulteriori al dirigente possono essere riconosciute solo in presenza di un'espressa previsione derogatoria del principio di onnicomprensività della retribuzione, non ravvisabile nella fattispecie in esame;
le norme che riconoscono compensi ulteriori ed aggiuntivi per
4 determinate prestazioni (come l'art. 164 del Regolamento regionale n. 1/2002, invocato dal ricorrente) hanno carattere assolutamente eccezionale, in quanto di regola gli incarichi istituzionali conferiti del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva. La Cassazione, al riguardo, ha affermato che “il principio di omnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto” (Cass. n. 8261/2017). Più di recente, la S.C. ha affermato: “… 13. la disciplina contrattuale si armonizza con quella dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, perché, come affermato da Cass. n. 32264 del 2019, Cass. n. 27668 del 2018 e da Cass. n. 5698 del 2017, il comma 4 della disposizione (secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (..), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa") esprime quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261)” (Cass. n. 28086/2021). La Corte dei Conti (sez. II, 29/01/2020, n.13) ha precisato che il principio di onnicomprensività della retribuzione opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile alla sfera funzionale di appartenenza del dipendente, tanto più se di qualifica dirigenziale, e, pertanto deve ritenersi che ogni attività, salvo quelle esterne all'Ente espressamente autorizzabili ed autorizzate, rientri nella ordinaria retribuzione. Nel caso in esame, come si è visto, le funzioni vicarie del direttore generale rientrano, per espressa previsione regolamentare, tra i compiti propri del vice direttore generale, per cui si tratta certamente di attività riconducibili alla sfera funzionale di sua appartenenza, a funzioni connesse all'ufficio ricoperto e a mansioni cui il dirigente è obbligato, rientrando nei normali compiti di servizio.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
In ragione della novità e della complessità della questione, le spese di lite
5 possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 13/01/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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