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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2022 promossa da:
, in persona del suo titolare e legale Parte_1
rappresentante, (c.f.: ), corrente in San Martino di Parte_1 C.F._1
Venezze (RO) alla Via Chiaroni n. 590, con il patrocinio dell'avv. Daniele Salvaneschi e dell'avv. Enrico Gamberini
RICORRENTE
Contro
( , residente a [...]di Venezze in P_ C.F._2
Via Chiaroni n. 10, con il patrocinio dell'avv. Cappellini Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
Conclusioni:
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate il 21/01/2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di negatoria servitutis e/o della relativa eccezione petitoria proposta dal IG nel presente giudizio per i motivi sopra esposti in atti ovvero P_
per altri;
2) In via principale, confermare l'ordinanza n. 1144/2023 del 20/2/2023 del Tribunale di
Rovigo ed ordinando al IG di consentire alla ricorrente la possibilità di accedere ai P_
fondi del resistente medesimo affinché, passando lungo i canali od i tratti tombinati, possa procedere alle attività di ispezione e vigilanza dei corsi d'acqua, verificando se sia stato ripristinato l'integrale e normale flusso delle acque;
3) In subordine, accogliere le domande così come proposte nel ricorso introduttivo di
4) In ulteriore subordine, nel denegato caso fossero ritenute Parte_1
ammissibili, nel presente giudizio, le istanze/eccezioni di carattere petitorio proposte da controparte, respingere le domande del resistente e riconoscersi le servitù coattive di acquedotto ex art. 1033 c.c. così come descritte nella consulenza (doc.1), ispecie quelle di cui ai percorsi (scoline e pure tratti tombinati) indicati con il segno blu e verde nella mappa della predetta relazione;
5) In ogni caso: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della ricorrente, per i motivi esposti in atti ovvero per altri;
6)
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in data 20.01.2025:
“Nel merito, Rigettarsi ogni domanda di nei confronti di con condanna Parte_1 P_
al alle spese della causa di merito e alla rifusione delle spese a lui corrisposte nel provvedimento Pt_1
del Tribunale del 18/02/2023. In via istruttoria: ammettere, con i testi indicati i capitoli di prova formulati nella richiesta ex art.703, 4° comma c.p.c. datata 17/05/2023 e nella memoria istruttoria datata 1/12/2023, oltre alla nomina di CTU per la descrizione compiuta dello stato dei luoghi, della natura di scolo degli esistenti fossati, il quantitativo di acqua disponibile dal fosso consorziale Confina ed
i terreni potenzialmente interessati oltre all'ordine ex art.210 c.p.c. di ordinare a e al Parte_1
di esibire in giudizio i carteggi relativi allo scambio di corrispondenza Controparte_2
tra loro intervenuto in merito alla impossibilità di garantire l'approvigionamento irriguo delle colture del fondo agricolo come da mail dello stesso in data 6 gennaio 2021 e comunicazione del Parte_1
in data 18 novembre 2021 Prot. N. 0013211 alla Regione Veneto Controparte_2
con oggetto: “Esposto SI. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 27.07.2022 L'
[...]
chiedeva di ordinare l'immediata cessazione della Parte_1
turbativa o molestia, posta in essere dal convenuto, in ordine alla servitù di acquedotto coattivo a favore della ricorrente, con prescrizione di rimuovere “ogni ostacolo (ivi incluse saracinesche, paratie ed ogni altro impedimento) installato nella condotta/tombino e lungo la scolina profilata al fine di consentire il regolare deflusso delle acque verso i terreni facenti parte dell
[...] consentendo alla stessa di accedere al fondo servente di proprietà del resistente e Parte_1
di passare lungo i canali/scoline e tratti tombinati per le opportune attività di ispezione e di vigilanza.
Parte ricorrente allegava in fatto: i) di essere proprietario di un fondo agricolo di complessivi 295.710 mq., sito nel Comune di San Martino di Venezze (RO) e così catastalmente identificato: NCT – Comune di San Martino di Venezze (RO) Foglio 16, mapp. 14 Seminativo 676 mq, mapp. 17 Seminativo 6.432 mq, mapp. 18 Seminativo 7.168 mq, mapp. 19 Seminativo 43.596 mq 27 Seminativo 39.272 mq, mapp. 30 Seminativo
42.042 mq, mapp. 37 Seminativo Vigneto 1.946 mq mapp.38 Seminativo 2.262 mq, nonché foglio 17 mapp. 1 Seminativo 36.552 mq, mapp. 5 Seminativo 994 mq 11
Seminativo 49.009 mq, mapp. 14 Seminativo 115 mq, mapp. 119 Seminativo 2.458 mq, mapp.121 Seminativo 39.758 mq, mapp. 118 Seminativo 2.741 mq, mapp. 120 Seminativo
1.946 mq, mapp.122 Seminativo 4.481 mq, mapp. 123 Seminativo 14.262 mq;
ii) nel 2019 concordava con il convenuto, proprietario del terreno più a monte, una soluzione alternativa a quella prevista dal sfruttando meglio una scolina, Controparte_2
esistente da tempo immemore, che portava già le acque al fondo della ricorrente e che è posta un centinaio di metri più a valle rispetto al precedente punto di presa e collocata sulla proprietà del IG;
iii) nella seconda metà del 2019 detta scolina è P_
stata pulita e riprofilata dalla ditta Agrostar, per una lunghezza di circa 130 metri, a cura ed a spese della ricorrente;
iv) nonostante un iniziale regolare funzionamento del sistema di irrigazione congegnato, il 20.05.2022, a seguito di rilievi compiuti in loco ed avendo riscontrato una anomala ed insufficiente quantità per l'irrigazione del proprio fondo dal
Marzo 2022, veniva accertato che la scolina posta a valle del tombino, insistente sul fondo del IG , era caratterizzata da una portata evidentemente inadeguata, tale P_
da non consentire non solo il funzionamento dell'impianto di irrigazione della ricorrente, ma anche la corretta irrigazione dei fondi più a monte ed appartenenti ad altri proprietari;
v) in seguito alle verifiche compiute a mezzo del proprio tecnico di fiducia, verificava che
“a monte della scolina, vi sono esclusivamente il tombino interrato ed il fosso, peraltro riprofilato a spese della del SI. , entrambi insistenti sulla proprietà del IG è ampiamente Pt_1 P_
dimostrato che lo stesso sta ostacolando il corretto deflusso delle acque”; vi) la descritta condotta determinava l'impedimento del passaggio dell'acqua necessaria all'irrigazione del proprio terreno, ai fini della produzione delle coltivazioni sullo stesso praticate (mais, barbabietole, grani duro e soia).
La fase cautelare si svolgeva in assenza di costituzione di , al quale ricorso P_
e decreto di fissazione dell'udienza per la data del 19.10.2022, venivano regolarmente notificati (il convenuto, tuttavia, rifiutava la consegna del plico).
All'esito dell'istruzione della causa, il Giudice accoglieva il ricorso, condannando
[...]
a porre fine alle condotte di impedimento o limitazione del possesso della servitù P_
di acquedotto spettante al ricorrente , titolare dell'omonima azienda agricola, e Pt_1
ordinando allo stesso la rimozione di ogni ostacolo (ivi incluse saracinesche, paratie ed ogni altro impedimento) installato nella condotta/tombino e lungo la scolina profilata situata sul terreno di proprietà di , foglio n. 16 del NCT – Comune di San P_
Martino di Venezze (RO), mapp. 11 e 70 (si vedano le indicazioni fotografiche e catastali di cui alla perizia documento 1 di , pag. 18 linea blu) al fine di consentire il Parte_1
regolare deflusso delle acque verso i terreni di proprietà dell' . Parte_1
In data 17 aprile 2023 domandava ex art. 703 c.p.c. la prosecuzione della P_
fase di merito, spiegando azione di negatoria servitutis, eccependo che non vi era stata alcuna costituzione contrattuale di servitù gravante sul proprio fondo e a favore del fondo di parte ricorrente;
nondimeno, non era intervenuta alcuna sentenza dichiarativa dell'esistenza della servitù coattiva. In fatto deduceva come il ridotto afflusso di acqua era causato, non da propri comportamenti ostruzionistici o di molestia, bensì dalla generale scarsità di acqua (causata dalle alte temperature), scarsità che aveva imposto al medesimo l'irrigazione dei propri fondi attraverso il prelievo di acqua da scoline alimentate da quella su cui il ricorrente pretendeva diritti.
Domandava pertanto “Previa sospensione di quanto disposto con l'ordinanza 18-20/02/2023, anche in ordine alle spese della fase interdittale, e previo annullamento della stessa, dichiararsi che nessuna servitù di acquedotto risulta costituita a favore del fondo agricolo di a carico di quello di Parte_1
proprietà come indicato nel ricorso ex art. 703 cpc proposto da e che P_ Parte_1 [...]
ha diritto di utilizzare le acque correnti sul fondo di sua proprietà per le eSIenze irrigue dello P_
stesso, senza limitazione alcuna.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Il Giudice, respinta la domanda di sospensione dell'ordinanza 18.02.2023, fissava per la trattazione del procedimento ex art. 281-decies e 281-undecies c.p.c. l'udienza del 4.10.2023, assegnando alla controparte termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per la sua costituzione in giudizio,
Con memoria depositata in data 20.09.2023, , quale titolare dell' Parte_1 [...]
, si costituiva per la fase di merito deducendo: i) in via preliminare, Parte_1
come le domande svolte per la fase di merito da si traducevano con tutta P_
evidenza in motivi di impugnazione dell'ordinanza, i quali dovevano essere promossi con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; ii) inoltre, , convenuto nel procedimento P_
possessorio, introduceva istanze di carattere petitorio (spiegando azione di negatoria servitutis), in violazione dell'art. 705 c.p.c. iii) infine, il convenuto, lungi dal ripristinare la situazione di fatto lesa, proseguiva nella propria condotta ostruttiva.
Per quanto sopra esposto, concludeva domandando, previa declaratoria dell'inammissibilità della domanda di negatoria servitutis, di confermare l'ordinanza del
20.02.2023, ordinando al IG di consentire l'accesso ai propri fondi, per P_
la vigilanza sui corsi di acqua e il ripristino del normale flusso o, in via subordinata, di accogliere le domande come formulate nel ricorso introduttivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
§ § §
All'udienza del 4.10.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 281-duodecies c.p.c. e, all'esito dell'esame delle istanze istruttorie formulate, ferma restando la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare, rigettava tutte le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 22.01.2025, ore 12.00, per la precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. All'udienza così fissata, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Le domande proposte da nel giudizio di prosecuzione ex art. 703 c.p.c. P_
non possono trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, occorre premettere come le domande spiegate da nella fase di P_
merito si sostanzino, con tutta evidenza, in un'impugnazione dell'ordinanza emessa nella fase cautelare, al di fuori dei termini per la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c.
Infatti, come noto, la norma citata consente di proporre reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso ovvero negato il provvedimento cautelare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore, del provvedimento.
Invero, , con l'istanza di prosecuzione del giudizio nella sua fase di merito, P_
ex art. 703 c.p.c., nelle proprie conclusioni domandava al Giudice la sospensione e/o annullamento dell'ordinanza emanata all'esito della fase cautelare, sicché le sue richieste, tutte tese a una tutela caducatoria del provvedimento interdittale, andavano proposte, invece, con il diverso mezzo del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nel termine perentorio sopra individuato.
2.
In secondo luogo, appare altresì evidente l'inammissibilità delle domande, di natura petitoria, svolte da , convenuto in un procedimento possessorio, in P_
violazione dell'art. 705 c.p.c. La norma sancisce il divieto di cumulo tra il giudizio possessorio e quello petitorio, onde evitare che la tutela possessoria subisca limitazioni per effetto della tutela petitoria chiesta dal convenuto, e perciò costituisce condizione di proponibilità della domanda petitoria, fino a che il giudizio cautelare non sia stato definito e la decisione eseguita.
Infatti, la tutela possessoria, per sua stessa natura, è destinata ad essere superata dal giudizio petitorio che costituisce l'unico titolo per regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti sia di natura possessoria che petitoria. Diversamente argomentando, nonostante il giudice del petitorio abbia accertato l'inesistenza del diritto da cui lo stato di possesso deriverebbe, la parte vincitrice non potrebbe comunque dare esecuzione a tale pronuncia in quanto in tal modo lederebbe un possesso, ovvero uno stato di fatto corrispondente ad un diritto accertato come inesistente. La Corte di Cassazione si è occupata della questione affermando che “il provvedimento possessorio spiega i suoi effetti fino alla decisione di merito la quale ponendo fine alla controversia petitoria, costituisce il solo e definitivo titolo per regolare i rapporti in contestazione tra le parti, analogamente a quanto avviene allorché ad un giudizio possessorio preventivamente esauritosi, abbia fatto seguito il giudizio petitorio sulla titolarità del diritto reale sulla medesima cosa che aveva formato oggetto del giudizio possessorio” ( cfr. Cass. 2005/1967; cfr. anche: Cass. 3718/1994; Cass.
11833/1997).
Del resto, come già sottolineato, la stessa disciplina normativa e, segnatamente, l'art.705
c.p.c., è chiara espressione del principio secondo cui petitorium assorbet possessorium; infatti, il divieto di proporre il giudizio petitorio fino all'esaurimento del giudizio possessorio è finalizzato ad evitare che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spogliatore, situazione che si verificherebbe laddove si consentisse al convenuto nel giudizio possessorio di far valere lo ius possidendi per contrastare lo ius possessionis.
Nel caso di specie, le domande ed eccezioni introdotte da tendono alla P_
declaratoria di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto in capo a , Parte_1
sottoponendo quindi al Giudicante l'analisi di profili di natura petitoria, vietata nell'ambito del procedimento possessorio, pur se trattasi della relativa fase di merito.
Egli ha infatti domandato l'accertamento dell'inesistenza della servitù di acquedotto, sia volontaria, che coattiva, per asserita mancanza, da un lato, di un accordo tra le parti volto alla sua costituzione (non potendo qualificarsi come tale la tolleranza a sporadici prelievi di acqua da parte del ), dall'altro di una pronuncia giudiziale dichiarativa di servitù P_
coattiva sul fondo a favore del fondo . P_ Pt_1
Non è inutile quivi ricordare che costituisce giudizio petitorio, ai fini del divieto posto dall'articolo 705 c.p.c., il giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa della quale si contenda in sede possessoria: in tale nozione, quindi, non può non comprendersi il giudizio relativo a un'azione, come la negatoria servitutis, che mira all'accertamento negativo della titolarità di quel diritto reale esercitato in via di fatto dall'attore in possessorio.
3. domandava altresì l'accertamento del proprio diritto “di utilizzare le acque P_
correnti sul fondo di sua proprietà per le eSIenze irrigue dello stesso, senza limitazione alcuna”.
Anche tale domanda è inammissibile, poiché volta ad ottenere una regolamentazione della quantità di utilizzo delle acque, la quale, a ben vedere, può essere il frutto di una disciplina concordata dalle parti, ovvero stabilita dal Giudice all'esito di un procedimento ordinario di tipo petitorio. Peraltro, il resistente non ha mai contestato il possesso della servitù di acquedotto come allegato dal ricorrente in sede di ricorso per la reintegrazione nel possesso, bensì si è limitato a specificare che l'assenso dato al all'utilizzo delle Pt_1
acque consisteva in una “bonaria informale, provvisoria, precaria autorizzazione alla esecuzione di alcuni lavori di pulizia di una scolina del suo fondo”, il tutto senza mai contestare l'iniziale deflusso delle acque come allegato dal ricorrente ed in favore del suo fondo dominante.
Invero, tutte le questioni relative alla quantità di acqua, alla conformazione dei terreni, al livello di approvvigionamento idrico dei diversi terreni della zona, e all'esistenza o meno di un vero e proprio diritto di servitù di acquedotto in capo a , della tipologia e Pt_1
della qualità dallo stesse pretese, fuoriescono dall'ambito di accertamento del presente procedimento possessorio, involgendo verifiche e accertamenti proprio di una causa di negatoria servitutis che dovrà essere autonomamente proposta dal . P_
A ben vedere, lo stesso resistente ha ammesso di aver avanzato domande/eccezioni di tipo petitorio, giustificando ciò con il fatto di aver ritenuto che lo stesso avesse Pt_1
avanzato, a sua volta, una domanda di tipo petitorio, cosa invece non accaduta.
Peraltro, neppure la presente vertenza si occupa della quantità di acqua necessaria, dovendosi fare riferimento solo e soltanto alle iniziali e tempestive allegazioni del , Pt_1
che trattavano di un ostacolo materiale frapposto dal al regolare deflusso delle P_
acque, l'unico ostacolo alla rimozione del quale è rivolto il presente procedimento, non potendosi ottenere, da una parte, né dall'altra, più di quanto ottenibile con una pronuncia involgente il possesso, in assenza di un titolo legittimante e regolante un presunto e preteso utilizzo dell'invocata servitù di acquedotto.
Peraltro, le prove chieste dal resistente, anche qualora ammesse, non avrebbero in ogni caso condotto alla revoca o modifica dell'ordinanza possessoria già emessa, considerato che il resistente non ha fornito allegazioni volte a contestare l'esistenza del possesso della servitù di acquedotto come invocata dal ricorrente, e neppure ha specificamente e tempestivamente allegato le ragioni (eventuali e dallo stesso pretese), del mancato o ridotto apporto idrico al fondo del . Il , peraltro, ha avanzato capitoli di prova tutti Pt_1 P_
connessi con le allegazioni e le domande di tipo petitorio dallo stesso avanzate, in tal modo inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Nel merito l'ordinanza va confermata.
Il ricorrente ha debitamente provato il possesso della servitù di acquedotto.
Si richiamano sul punto la Consulenza tecnica di parte prodotta con il ricorso ex art. 703
c.p.c., pienamente utilizzabile nella presente fase, considerato che le contestazioni rivolte alla stessa da parte del resistente non risultano specifiche e soprattutto non si basano su accertamenti di carattere tecnico-scientifico compiuti, a sua volta, da un tecnico di controparte per mezzo della produzione di una autonoma perizia di parte resistente, non potendo quindi le contestazioni rivolte alla stessa CTP valere, di per sé, ad invalidarne contenuto ed accertamenti.
Parimenti utilizzabili appaiono le dichiarazioni rese dal tecnico di fiducia del ricorrente,
Ing. , e dagli altri informatori, e da , figlio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
del ricorrente, in quanto rese in conformità alle disposizioni codicistiche sull'assunzione della prova testimoniale.
ha dichiarato: “io sono proprietario di un terreno confinante con il terreno di Testimone_2
a San Martino di Venezze;
anch'io ho bisogno dell'acqua che passa nella scolina posta P_
sul terreno di sono titolare di un'azienda agricola, dal 1964, coltivo mais, soia, grano;
P_
ho affittato la mia azienda agricola e il mio terreno da sei anni;
quindi lo coltivano altre persone;
quest'estate il mio affittuario che si chiama mi ha detto che per avere il terreno irrigato, deve Persona_1
chiedere l'acqua a mi ha detto, ad esempio, che la sera prima aveva chiesto a P_ [...]
di avere l'acqua, e quindi il giorno dopo ha avuto l'acqua a disposizione;
quando ce lo avevo io P_
6 anni fa, non avevo bisogno di usare il mio terreno;
mi ha detto che non gli arriva l'acqua e non Pt_1
riesce ad irrigare;
ho sentito dire che ha fatto questa scolina sul terreno di che gli Pt_1 P_
serviva per meglio irrigare i suoi campi, ma non so nulla di più. Non ho avuto più contatti con altri proprietari di terreni confinanti”. invece ha dichiarato: “sono il figlio di , io a tempo perso do una mano Testimone_3 Parte_1
a mio padre a coltivare i suoi terreni;
io faccio impiegato in un credito cooperativo;
per sentito dire nell'anno
2019 sono stati fatti dei lavori di irrigazione da mio padre (…) dopo questo episodio verso parte finale del 2021, l'anno dopo, il 2022, è stato un disastro, il nostro impianto di irrigazione era più fermo che in movimento a causa della mancanza di acqua;
dalle successive chiamate che ho fatto sul cellulare del P_
per accordarci, lui ha smesso di rispondermi;
quindi dall'inizio del 2022 il non ha più risposto, ma P_
anche dalla fine del 2021; non so dire le conseguenze sulle coltivazioni, ma ricordo che l'acqua arrivava a volte a fatica, a volte non arrivava proprio. Io non ho mai parlato con i vicini di questa situazione;
ho avuto un altro incontro con ad inizio 2022, sembrava tutto bene, ma poi l'acqua si fermò P_
nuovamente; sono andato a verificare dove ero andato a tirare su la sara cinesca, ed è arrivato il P_
che mi ha detto che nutrie stavano facendo dei danni al suo fosso e che lui non aveva più intenzione di sistemarlo;
io gli ho suggerito che saremmo stati noi a bonificarlo, ma lui ha detto che non voleva, che voleva essere lasciato in pace e non voleva più nessuno sul suo terreno, c'era anche mio fratello a questo incontro”.
L'informatore ha quindi confermato che, almeno dall'anno 2019 e poi Testimone_3
anche nell'anno 2021, il padre possedesse la servitù di acquedotto, per Parte_1
mezzo della scolina situata sul fondo del , al fine di consentire il passaggio delle P_
acque dal Canale consorziale, che per mezzo della scolina, giungevano sul proprio terreno,
e permettevano il funzionamento del sistema di irrigazione e l'attivazione del Pt_2
Il possesso di tale servitù, è stato sostanzialmente confermato anche dall'Ing. Tes_1
sentito in giudizio, il quale ha indicato che il predetto sistema di irrigazione è l'unico capace di apportare al ricorrente la quantità di acqua adeguata e necessaria all'irrigazione dei propri terrei. Circostanza confermata, peraltro, anche dalle dichiarazioni dello stesso , Pt_1
sentito personalmente.
Ancora, risultano provati gli altri presupposti necessari per ottenere la tutela invocata, ossia la condotta di molestia, posta in essere dal . P_
Difatti, la condotta impeditiva del è risultata provata nella sua sostanza (pur P_
nell'impossibilità di stabilire esattamente quale sia l'oggetto o lo strumento utilizzato dal per impedire il passaggio delle acque), sia dalle dichiarazioni sopra riportate P_
dell'informatore , che ha confermato l'interruzione nel deflusso delle acque Testimone_3
sin dall'anno 2021, e in via definitiva nell'anno 2022. In particolare, il tecnico del ricorrente, Ing. , ha riferito in udienza gli Testimone_1
accertamenti dallo stesso compiuti, in tal modo confermando le verifiche di cui alla perizia di parte depositata in giudizio dal ricorrente.
Il tecnico ha infatti riferito che: “la seconda soluzione riguardava un punto di presa posto più avanti rispetto al primo punto di presa ed è consistita nella riprofilatura della scolina insistente sul terreno di
ossia un intervento di sistemazione del fosso del che gli dà una pendenza P_ P_
adeguata, lo pulisce, toglie le sterpaglie e gli dà una pendenza adeguata affinchè l'acqua possa scorrere fino al fondo del;
oltre tutto era un intervento anche a vantaggio del a spese esclusive del , Pt_1 P_ Pt_1
ma portava anche vantaggi al si trovava una colina pulita e funzionale, e quindi anche per lui Parte_3
dopo questo lavoro di riprofilatura, l'acqua defluiva meglio”.
In particolare, l'informatore ha specificato che: “ad un certo punto, non è giunta più l'acqua non solo nella scolina all'interno del terreno del , ma anche alle scoline degli altri terreni, anche posti Pt_1
più a monte del terreno del , rispetto al canale consorziale;
faccio riferimento all'allegato di cui alla Pt_1
mia perizia;
quindi la soluzione in blu ha funzionato bene fino a che non è mancata l'acqua; quando ho fatto il mio sopralluogo a maggio 2022, ho constatato questo, ossia che le scoline più lontane dal terreno di proprietà di erano secche, non avevano acqua al loro interno, ossia la scolina che si vede P_
in blu nello schema (che consente l'irrigazione anche altri terreni) era rimasta secca e senza acqua;
io ho fatto sopralluogo anche su altri fondi che attingono al canale consorziale, e che quindi non fanno riferimento
a questa scolina blu, e ho visto che lì l'acqua arriva bene, di modo che non trattasi di un problema di scarsa acqua dal canale consorziale;
il canale consorziale quel giorno aveva un buon livello, anche perché il sa che nel periodo primaverile, anche considerata la siccità del periodo primavera 2022, sanno CP_2
che occorre l'acqua agli agricoltori”.
Pur nell'impossibilità di individuazione dell'esatto strumento utilizzato dal per P_
interrompere il passaggio dell'acqua in favore del , il tecnico ha rilevato che: “io non Pt_1
ho potuto individuare di che tipo di ostacolo si tratta, perché sarei dovuto entrare nella proprietà del P_
ma posso dire in modo specifico che la causa della ridotta quantità di acqua derivi da una condotta o da un ostacolo posto dal perché le scoline a servizio dei fondi posti a valle della proprietà di P_
erano completamente prive di acqua al loro interno e lo erano a partire dalla proprietà del P_
non ho potuto verificare la scolina sita all'interno del terreno di quindi P_ P_ si può ordinare al di rimuovere ogni ostacolo al libero deflusso delle acque che passano nella scolina P_
sita sul suo terreno”.
Risultano dirimenti nel senso indicato le considerazioni svolte dal perito di parte nella propria perizia, doc. 1 ricorrente, utilizzabile ai fini di causa, in quanto corroborante le dichiarazioni rese in udienza dello stesso tecnico.
Il perito di parte ha evidenziato che: “- Il fondo non presenta un agevole approvvigionamento idrico
e l'unico scolo consortile dal quale poter attingere l'acqua è il Canale “Confina”, collocato circa 700 metri
a nord. - La particolare conformazione del fondo ha costretto il Sig. a sostenere negli anni periodici Pt_1
e costosi interventi di preparazione del terreno, senza tuttavia ottenere un'adeguata produttività, la quale risultava decisamente inferiore rispetto a quanto conseguibile con un idoneo sistema di irrigazione. -
Attraverso un finanziamento, il Sig. ha dotato il roprio fondo di un impianto di irrigazione Pt_1
“ , per il cui funzionamento è necessario un costante e adeguato approvvigionamento idrico dal Pt_2
”, e che “- Una prima ipotesi di derivazione era stata proposta nel mese di Febbraio Parte_4
2019 dal , sfruttando un punto di presa posto circa 860 metri più a valle dalla Controparte_2
progressiva 0,00 del “Confina” collegato al tubo interrato esistente, lungo circa 180 metri, che Pt_4
attraversa in direzione nord-sud il fondo del Sig. Tale soluzione, tuttavia, non consente P_
un sufficiente approvvigionamento idrico per l'impianto irriguo del SI. , il quale si vede Pt_2 Pt_1
costretto ad attivarlo per brevi intervalli di tempo, non garantendo il giusto apporto idrico alle terre. -
L'effettivo approvigionamento irriguo, derivante da un accordo verbale intercorso tra le parti, sfrutta un secondo punto di presa, posto un centinaio di metri più a valle da quello di cui al punto precedente, collegato ad una scolina, esistente da tempo immemore, presente sui fondi di proprietà di la quale P_
è stata riprofilata a cura e spese del Sig. nei mesi di Maggio e Giugno 2020. Dalla scolina, Pt_1
attraverso un tombino interrato, l'acqua poi alimenta un ulteriore fosso a servizio di diverse proprietà, tra le quali quella del Sig. , posizionata più a valle, ove trova posto il punto di presa dell'impianto di Pt_1
irrigazione”.
In particolare, ha esposto che: “Improvvisamente però, da Marzo 2022, la scolina, ubicata a valle del tombino collocato in proprietà presenta una portata del tutto insufficiente, per non dire nulla e P_
non consente di garantire il necessario apporto idrico per far funzionare l'impianto rainger”.
Sulle cause della problematica lamentata, il perito ha ivi indicato che: “a monte della scolina, vi sono esclusivamente il tombino interrato ed il fosso, peraltro riprofilato a spese della del SI. , Pt_1 entrambi insistenti sulla proprietà del IG è ampiamente dimostrato che lo stesso sta P_
ostacolando il corretto deflusso delle acque” (consulenza tecnica Ing. – doc. 1 – pag. 13); e ancora Tes_1
l'Ing. a seguito del sopralluogo del 20/5/2022, operava un controllo su un terreno posto più a Tes_1
valle rispetto a quello oggetto della sua perizia ad una distanza simile dal Canale “Confina” e con un diverso punto di presa, riscontrando “che le scoline a servizio dello stesso presentavano un livello idrico idoneo a garantirne l'irrigazione, a dimostrazione che il problema di adduzione è strettamente connesso a quanto riportato al punto precedente, ovvero alla condotta scorretta del Sig. (consulenza tecnica P_
Ing. – doc. 1 – pag. 13). Tes_1
Risultano altresì sussistenti i requisiti di una molestia o turbativa nell'esercizio del possesso dei beni e delle facoltà oggetto di causa, sussistendo un'attuale e potenziale limitazione delle facoltà del ricorrente, ossia la corretta irrigazione dei propri terreni, con le quantità
d'acqua necessarie per le coltivazioni praticate.
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene sussistente l'animus turbandi da parte del resistente, il quale, pur dopo le richieste pervenutegli dal ricorrente e dal di lui figlio, e anche dopo la manifestazione di disponibilità dagli stessi pervenuta di farsi carico dell'eventuale pulizia del fossato di pertinenza del , ha proseguito nella propria condotta impeditiva, come P_
confermato non solo dal ricorrente, ma anche dal figlio, sentito all'udienza dell'11.01.2023.
Difatti, come noto, in punto di azione di manutenzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (C.
20581/2018; C. 1842/1986). Si precisa, comunque, che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto;
con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere ( C. 11036/2003; C. 15788/2002; C. 10819/2001; C.
12080/2000; C. 6037/1995; C. 5162/1994; C. 2260/1993; T. Napoli 18.9.2002).
Tale rilevante limitazione, risulta sussistente nel caso di specie. Difatti, la lesione di tale diritto sta provocando un danno non modesto alla ricorrente, poiché, in considerazione degli scarsi eventi pluviometrici che stanno caratterizzando i mesi antecedenti alla proposizione del ricorso, il mancato e/o regolare apporto idrico artificiale ha causato e causerà una parziale (se non totale) perdita delle colture, stimato, ad oggi e salvo migliore stima, in un calo produttivo di almeno il 30%, che, l'Ing. nel suo elaborato peritale Tes_1
ha quantificato come superiore a 30.000 Euro (consulenza tecnica Ing. – doc. 1 Tes_1
– pag. 16).
4.
Le domande ulteriori avanzate dal ricorrenti di mero accesso per vigilanza fuoriescono dalla ratio e dal thema decidendum di un'azione di reintegrazione di spoglio, considerato che risulta provato solo il possesso della servitù di acquedotto, e che le finalità richieste dal ricorrente risultano del tutto garantite e raggiungibili con l'autorizzazione già prevista in sede di ordinanza possessoria, essendo il mero accesso ai fondi serventi per attività di vigilanza, un quid pluris, non previsto e non incluso nell'invocata tutela possessoria della servitù di acquedotto. Quindi, l'accesso al fondo per vigilare non rientra nel possesso della servitù di acquedotto, avendo il ricorrente a propria disposizione soltanto la possibilità di provvedere all'esecuzione dell'ordine di cui all'ordinanza, in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del . P_
5.
Così rigettate le domande proposte da nella presente fase di merito ex art. P_
703 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , P_
nella liquidazione di cui al dispositivo, operata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale, valore indeterminabile, complessità media, con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale, nei valori minimi, in base all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: -dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nei confronti di P_
, e per l'effetto conferma l'ordinanza Controparte_3
del Tribunale di Rovigo n. 1144/2023 del 18/02/2023;
-condanna alla rifusione in favore di delle spese della P_ Parte_1
presente fase di merito che liquida in € 5.431,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 16 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2022 promossa da:
, in persona del suo titolare e legale Parte_1
rappresentante, (c.f.: ), corrente in San Martino di Parte_1 C.F._1
Venezze (RO) alla Via Chiaroni n. 590, con il patrocinio dell'avv. Daniele Salvaneschi e dell'avv. Enrico Gamberini
RICORRENTE
Contro
( , residente a [...]di Venezze in P_ C.F._2
Via Chiaroni n. 10, con il patrocinio dell'avv. Cappellini Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
Conclusioni:
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate il 21/01/2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di negatoria servitutis e/o della relativa eccezione petitoria proposta dal IG nel presente giudizio per i motivi sopra esposti in atti ovvero P_
per altri;
2) In via principale, confermare l'ordinanza n. 1144/2023 del 20/2/2023 del Tribunale di
Rovigo ed ordinando al IG di consentire alla ricorrente la possibilità di accedere ai P_
fondi del resistente medesimo affinché, passando lungo i canali od i tratti tombinati, possa procedere alle attività di ispezione e vigilanza dei corsi d'acqua, verificando se sia stato ripristinato l'integrale e normale flusso delle acque;
3) In subordine, accogliere le domande così come proposte nel ricorso introduttivo di
4) In ulteriore subordine, nel denegato caso fossero ritenute Parte_1
ammissibili, nel presente giudizio, le istanze/eccezioni di carattere petitorio proposte da controparte, respingere le domande del resistente e riconoscersi le servitù coattive di acquedotto ex art. 1033 c.c. così come descritte nella consulenza (doc.1), ispecie quelle di cui ai percorsi (scoline e pure tratti tombinati) indicati con il segno blu e verde nella mappa della predetta relazione;
5) In ogni caso: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della ricorrente, per i motivi esposti in atti ovvero per altri;
6)
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in data 20.01.2025:
“Nel merito, Rigettarsi ogni domanda di nei confronti di con condanna Parte_1 P_
al alle spese della causa di merito e alla rifusione delle spese a lui corrisposte nel provvedimento Pt_1
del Tribunale del 18/02/2023. In via istruttoria: ammettere, con i testi indicati i capitoli di prova formulati nella richiesta ex art.703, 4° comma c.p.c. datata 17/05/2023 e nella memoria istruttoria datata 1/12/2023, oltre alla nomina di CTU per la descrizione compiuta dello stato dei luoghi, della natura di scolo degli esistenti fossati, il quantitativo di acqua disponibile dal fosso consorziale Confina ed
i terreni potenzialmente interessati oltre all'ordine ex art.210 c.p.c. di ordinare a e al Parte_1
di esibire in giudizio i carteggi relativi allo scambio di corrispondenza Controparte_2
tra loro intervenuto in merito alla impossibilità di garantire l'approvigionamento irriguo delle colture del fondo agricolo come da mail dello stesso in data 6 gennaio 2021 e comunicazione del Parte_1
in data 18 novembre 2021 Prot. N. 0013211 alla Regione Veneto Controparte_2
con oggetto: “Esposto SI. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 27.07.2022 L'
[...]
chiedeva di ordinare l'immediata cessazione della Parte_1
turbativa o molestia, posta in essere dal convenuto, in ordine alla servitù di acquedotto coattivo a favore della ricorrente, con prescrizione di rimuovere “ogni ostacolo (ivi incluse saracinesche, paratie ed ogni altro impedimento) installato nella condotta/tombino e lungo la scolina profilata al fine di consentire il regolare deflusso delle acque verso i terreni facenti parte dell
[...] consentendo alla stessa di accedere al fondo servente di proprietà del resistente e Parte_1
di passare lungo i canali/scoline e tratti tombinati per le opportune attività di ispezione e di vigilanza.
Parte ricorrente allegava in fatto: i) di essere proprietario di un fondo agricolo di complessivi 295.710 mq., sito nel Comune di San Martino di Venezze (RO) e così catastalmente identificato: NCT – Comune di San Martino di Venezze (RO) Foglio 16, mapp. 14 Seminativo 676 mq, mapp. 17 Seminativo 6.432 mq, mapp. 18 Seminativo 7.168 mq, mapp. 19 Seminativo 43.596 mq 27 Seminativo 39.272 mq, mapp. 30 Seminativo
42.042 mq, mapp. 37 Seminativo Vigneto 1.946 mq mapp.38 Seminativo 2.262 mq, nonché foglio 17 mapp. 1 Seminativo 36.552 mq, mapp. 5 Seminativo 994 mq 11
Seminativo 49.009 mq, mapp. 14 Seminativo 115 mq, mapp. 119 Seminativo 2.458 mq, mapp.121 Seminativo 39.758 mq, mapp. 118 Seminativo 2.741 mq, mapp. 120 Seminativo
1.946 mq, mapp.122 Seminativo 4.481 mq, mapp. 123 Seminativo 14.262 mq;
ii) nel 2019 concordava con il convenuto, proprietario del terreno più a monte, una soluzione alternativa a quella prevista dal sfruttando meglio una scolina, Controparte_2
esistente da tempo immemore, che portava già le acque al fondo della ricorrente e che è posta un centinaio di metri più a valle rispetto al precedente punto di presa e collocata sulla proprietà del IG;
iii) nella seconda metà del 2019 detta scolina è P_
stata pulita e riprofilata dalla ditta Agrostar, per una lunghezza di circa 130 metri, a cura ed a spese della ricorrente;
iv) nonostante un iniziale regolare funzionamento del sistema di irrigazione congegnato, il 20.05.2022, a seguito di rilievi compiuti in loco ed avendo riscontrato una anomala ed insufficiente quantità per l'irrigazione del proprio fondo dal
Marzo 2022, veniva accertato che la scolina posta a valle del tombino, insistente sul fondo del IG , era caratterizzata da una portata evidentemente inadeguata, tale P_
da non consentire non solo il funzionamento dell'impianto di irrigazione della ricorrente, ma anche la corretta irrigazione dei fondi più a monte ed appartenenti ad altri proprietari;
v) in seguito alle verifiche compiute a mezzo del proprio tecnico di fiducia, verificava che
“a monte della scolina, vi sono esclusivamente il tombino interrato ed il fosso, peraltro riprofilato a spese della del SI. , entrambi insistenti sulla proprietà del IG è ampiamente Pt_1 P_
dimostrato che lo stesso sta ostacolando il corretto deflusso delle acque”; vi) la descritta condotta determinava l'impedimento del passaggio dell'acqua necessaria all'irrigazione del proprio terreno, ai fini della produzione delle coltivazioni sullo stesso praticate (mais, barbabietole, grani duro e soia).
La fase cautelare si svolgeva in assenza di costituzione di , al quale ricorso P_
e decreto di fissazione dell'udienza per la data del 19.10.2022, venivano regolarmente notificati (il convenuto, tuttavia, rifiutava la consegna del plico).
All'esito dell'istruzione della causa, il Giudice accoglieva il ricorso, condannando
[...]
a porre fine alle condotte di impedimento o limitazione del possesso della servitù P_
di acquedotto spettante al ricorrente , titolare dell'omonima azienda agricola, e Pt_1
ordinando allo stesso la rimozione di ogni ostacolo (ivi incluse saracinesche, paratie ed ogni altro impedimento) installato nella condotta/tombino e lungo la scolina profilata situata sul terreno di proprietà di , foglio n. 16 del NCT – Comune di San P_
Martino di Venezze (RO), mapp. 11 e 70 (si vedano le indicazioni fotografiche e catastali di cui alla perizia documento 1 di , pag. 18 linea blu) al fine di consentire il Parte_1
regolare deflusso delle acque verso i terreni di proprietà dell' . Parte_1
In data 17 aprile 2023 domandava ex art. 703 c.p.c. la prosecuzione della P_
fase di merito, spiegando azione di negatoria servitutis, eccependo che non vi era stata alcuna costituzione contrattuale di servitù gravante sul proprio fondo e a favore del fondo di parte ricorrente;
nondimeno, non era intervenuta alcuna sentenza dichiarativa dell'esistenza della servitù coattiva. In fatto deduceva come il ridotto afflusso di acqua era causato, non da propri comportamenti ostruzionistici o di molestia, bensì dalla generale scarsità di acqua (causata dalle alte temperature), scarsità che aveva imposto al medesimo l'irrigazione dei propri fondi attraverso il prelievo di acqua da scoline alimentate da quella su cui il ricorrente pretendeva diritti.
Domandava pertanto “Previa sospensione di quanto disposto con l'ordinanza 18-20/02/2023, anche in ordine alle spese della fase interdittale, e previo annullamento della stessa, dichiararsi che nessuna servitù di acquedotto risulta costituita a favore del fondo agricolo di a carico di quello di Parte_1
proprietà come indicato nel ricorso ex art. 703 cpc proposto da e che P_ Parte_1 [...]
ha diritto di utilizzare le acque correnti sul fondo di sua proprietà per le eSIenze irrigue dello P_
stesso, senza limitazione alcuna.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Il Giudice, respinta la domanda di sospensione dell'ordinanza 18.02.2023, fissava per la trattazione del procedimento ex art. 281-decies e 281-undecies c.p.c. l'udienza del 4.10.2023, assegnando alla controparte termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per la sua costituzione in giudizio,
Con memoria depositata in data 20.09.2023, , quale titolare dell' Parte_1 [...]
, si costituiva per la fase di merito deducendo: i) in via preliminare, Parte_1
come le domande svolte per la fase di merito da si traducevano con tutta P_
evidenza in motivi di impugnazione dell'ordinanza, i quali dovevano essere promossi con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; ii) inoltre, , convenuto nel procedimento P_
possessorio, introduceva istanze di carattere petitorio (spiegando azione di negatoria servitutis), in violazione dell'art. 705 c.p.c. iii) infine, il convenuto, lungi dal ripristinare la situazione di fatto lesa, proseguiva nella propria condotta ostruttiva.
Per quanto sopra esposto, concludeva domandando, previa declaratoria dell'inammissibilità della domanda di negatoria servitutis, di confermare l'ordinanza del
20.02.2023, ordinando al IG di consentire l'accesso ai propri fondi, per P_
la vigilanza sui corsi di acqua e il ripristino del normale flusso o, in via subordinata, di accogliere le domande come formulate nel ricorso introduttivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
§ § §
All'udienza del 4.10.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 281-duodecies c.p.c. e, all'esito dell'esame delle istanze istruttorie formulate, ferma restando la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare, rigettava tutte le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 22.01.2025, ore 12.00, per la precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. All'udienza così fissata, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Le domande proposte da nel giudizio di prosecuzione ex art. 703 c.p.c. P_
non possono trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, occorre premettere come le domande spiegate da nella fase di P_
merito si sostanzino, con tutta evidenza, in un'impugnazione dell'ordinanza emessa nella fase cautelare, al di fuori dei termini per la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c.
Infatti, come noto, la norma citata consente di proporre reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso ovvero negato il provvedimento cautelare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore, del provvedimento.
Invero, , con l'istanza di prosecuzione del giudizio nella sua fase di merito, P_
ex art. 703 c.p.c., nelle proprie conclusioni domandava al Giudice la sospensione e/o annullamento dell'ordinanza emanata all'esito della fase cautelare, sicché le sue richieste, tutte tese a una tutela caducatoria del provvedimento interdittale, andavano proposte, invece, con il diverso mezzo del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nel termine perentorio sopra individuato.
2.
In secondo luogo, appare altresì evidente l'inammissibilità delle domande, di natura petitoria, svolte da , convenuto in un procedimento possessorio, in P_
violazione dell'art. 705 c.p.c. La norma sancisce il divieto di cumulo tra il giudizio possessorio e quello petitorio, onde evitare che la tutela possessoria subisca limitazioni per effetto della tutela petitoria chiesta dal convenuto, e perciò costituisce condizione di proponibilità della domanda petitoria, fino a che il giudizio cautelare non sia stato definito e la decisione eseguita.
Infatti, la tutela possessoria, per sua stessa natura, è destinata ad essere superata dal giudizio petitorio che costituisce l'unico titolo per regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti sia di natura possessoria che petitoria. Diversamente argomentando, nonostante il giudice del petitorio abbia accertato l'inesistenza del diritto da cui lo stato di possesso deriverebbe, la parte vincitrice non potrebbe comunque dare esecuzione a tale pronuncia in quanto in tal modo lederebbe un possesso, ovvero uno stato di fatto corrispondente ad un diritto accertato come inesistente. La Corte di Cassazione si è occupata della questione affermando che “il provvedimento possessorio spiega i suoi effetti fino alla decisione di merito la quale ponendo fine alla controversia petitoria, costituisce il solo e definitivo titolo per regolare i rapporti in contestazione tra le parti, analogamente a quanto avviene allorché ad un giudizio possessorio preventivamente esauritosi, abbia fatto seguito il giudizio petitorio sulla titolarità del diritto reale sulla medesima cosa che aveva formato oggetto del giudizio possessorio” ( cfr. Cass. 2005/1967; cfr. anche: Cass. 3718/1994; Cass.
11833/1997).
Del resto, come già sottolineato, la stessa disciplina normativa e, segnatamente, l'art.705
c.p.c., è chiara espressione del principio secondo cui petitorium assorbet possessorium; infatti, il divieto di proporre il giudizio petitorio fino all'esaurimento del giudizio possessorio è finalizzato ad evitare che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spogliatore, situazione che si verificherebbe laddove si consentisse al convenuto nel giudizio possessorio di far valere lo ius possidendi per contrastare lo ius possessionis.
Nel caso di specie, le domande ed eccezioni introdotte da tendono alla P_
declaratoria di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto in capo a , Parte_1
sottoponendo quindi al Giudicante l'analisi di profili di natura petitoria, vietata nell'ambito del procedimento possessorio, pur se trattasi della relativa fase di merito.
Egli ha infatti domandato l'accertamento dell'inesistenza della servitù di acquedotto, sia volontaria, che coattiva, per asserita mancanza, da un lato, di un accordo tra le parti volto alla sua costituzione (non potendo qualificarsi come tale la tolleranza a sporadici prelievi di acqua da parte del ), dall'altro di una pronuncia giudiziale dichiarativa di servitù P_
coattiva sul fondo a favore del fondo . P_ Pt_1
Non è inutile quivi ricordare che costituisce giudizio petitorio, ai fini del divieto posto dall'articolo 705 c.p.c., il giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa della quale si contenda in sede possessoria: in tale nozione, quindi, non può non comprendersi il giudizio relativo a un'azione, come la negatoria servitutis, che mira all'accertamento negativo della titolarità di quel diritto reale esercitato in via di fatto dall'attore in possessorio.
3. domandava altresì l'accertamento del proprio diritto “di utilizzare le acque P_
correnti sul fondo di sua proprietà per le eSIenze irrigue dello stesso, senza limitazione alcuna”.
Anche tale domanda è inammissibile, poiché volta ad ottenere una regolamentazione della quantità di utilizzo delle acque, la quale, a ben vedere, può essere il frutto di una disciplina concordata dalle parti, ovvero stabilita dal Giudice all'esito di un procedimento ordinario di tipo petitorio. Peraltro, il resistente non ha mai contestato il possesso della servitù di acquedotto come allegato dal ricorrente in sede di ricorso per la reintegrazione nel possesso, bensì si è limitato a specificare che l'assenso dato al all'utilizzo delle Pt_1
acque consisteva in una “bonaria informale, provvisoria, precaria autorizzazione alla esecuzione di alcuni lavori di pulizia di una scolina del suo fondo”, il tutto senza mai contestare l'iniziale deflusso delle acque come allegato dal ricorrente ed in favore del suo fondo dominante.
Invero, tutte le questioni relative alla quantità di acqua, alla conformazione dei terreni, al livello di approvvigionamento idrico dei diversi terreni della zona, e all'esistenza o meno di un vero e proprio diritto di servitù di acquedotto in capo a , della tipologia e Pt_1
della qualità dallo stesse pretese, fuoriescono dall'ambito di accertamento del presente procedimento possessorio, involgendo verifiche e accertamenti proprio di una causa di negatoria servitutis che dovrà essere autonomamente proposta dal . P_
A ben vedere, lo stesso resistente ha ammesso di aver avanzato domande/eccezioni di tipo petitorio, giustificando ciò con il fatto di aver ritenuto che lo stesso avesse Pt_1
avanzato, a sua volta, una domanda di tipo petitorio, cosa invece non accaduta.
Peraltro, neppure la presente vertenza si occupa della quantità di acqua necessaria, dovendosi fare riferimento solo e soltanto alle iniziali e tempestive allegazioni del , Pt_1
che trattavano di un ostacolo materiale frapposto dal al regolare deflusso delle P_
acque, l'unico ostacolo alla rimozione del quale è rivolto il presente procedimento, non potendosi ottenere, da una parte, né dall'altra, più di quanto ottenibile con una pronuncia involgente il possesso, in assenza di un titolo legittimante e regolante un presunto e preteso utilizzo dell'invocata servitù di acquedotto.
Peraltro, le prove chieste dal resistente, anche qualora ammesse, non avrebbero in ogni caso condotto alla revoca o modifica dell'ordinanza possessoria già emessa, considerato che il resistente non ha fornito allegazioni volte a contestare l'esistenza del possesso della servitù di acquedotto come invocata dal ricorrente, e neppure ha specificamente e tempestivamente allegato le ragioni (eventuali e dallo stesso pretese), del mancato o ridotto apporto idrico al fondo del . Il , peraltro, ha avanzato capitoli di prova tutti Pt_1 P_
connessi con le allegazioni e le domande di tipo petitorio dallo stesso avanzate, in tal modo inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Nel merito l'ordinanza va confermata.
Il ricorrente ha debitamente provato il possesso della servitù di acquedotto.
Si richiamano sul punto la Consulenza tecnica di parte prodotta con il ricorso ex art. 703
c.p.c., pienamente utilizzabile nella presente fase, considerato che le contestazioni rivolte alla stessa da parte del resistente non risultano specifiche e soprattutto non si basano su accertamenti di carattere tecnico-scientifico compiuti, a sua volta, da un tecnico di controparte per mezzo della produzione di una autonoma perizia di parte resistente, non potendo quindi le contestazioni rivolte alla stessa CTP valere, di per sé, ad invalidarne contenuto ed accertamenti.
Parimenti utilizzabili appaiono le dichiarazioni rese dal tecnico di fiducia del ricorrente,
Ing. , e dagli altri informatori, e da , figlio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
del ricorrente, in quanto rese in conformità alle disposizioni codicistiche sull'assunzione della prova testimoniale.
ha dichiarato: “io sono proprietario di un terreno confinante con il terreno di Testimone_2
a San Martino di Venezze;
anch'io ho bisogno dell'acqua che passa nella scolina posta P_
sul terreno di sono titolare di un'azienda agricola, dal 1964, coltivo mais, soia, grano;
P_
ho affittato la mia azienda agricola e il mio terreno da sei anni;
quindi lo coltivano altre persone;
quest'estate il mio affittuario che si chiama mi ha detto che per avere il terreno irrigato, deve Persona_1
chiedere l'acqua a mi ha detto, ad esempio, che la sera prima aveva chiesto a P_ [...]
di avere l'acqua, e quindi il giorno dopo ha avuto l'acqua a disposizione;
quando ce lo avevo io P_
6 anni fa, non avevo bisogno di usare il mio terreno;
mi ha detto che non gli arriva l'acqua e non Pt_1
riesce ad irrigare;
ho sentito dire che ha fatto questa scolina sul terreno di che gli Pt_1 P_
serviva per meglio irrigare i suoi campi, ma non so nulla di più. Non ho avuto più contatti con altri proprietari di terreni confinanti”. invece ha dichiarato: “sono il figlio di , io a tempo perso do una mano Testimone_3 Parte_1
a mio padre a coltivare i suoi terreni;
io faccio impiegato in un credito cooperativo;
per sentito dire nell'anno
2019 sono stati fatti dei lavori di irrigazione da mio padre (…) dopo questo episodio verso parte finale del 2021, l'anno dopo, il 2022, è stato un disastro, il nostro impianto di irrigazione era più fermo che in movimento a causa della mancanza di acqua;
dalle successive chiamate che ho fatto sul cellulare del P_
per accordarci, lui ha smesso di rispondermi;
quindi dall'inizio del 2022 il non ha più risposto, ma P_
anche dalla fine del 2021; non so dire le conseguenze sulle coltivazioni, ma ricordo che l'acqua arrivava a volte a fatica, a volte non arrivava proprio. Io non ho mai parlato con i vicini di questa situazione;
ho avuto un altro incontro con ad inizio 2022, sembrava tutto bene, ma poi l'acqua si fermò P_
nuovamente; sono andato a verificare dove ero andato a tirare su la sara cinesca, ed è arrivato il P_
che mi ha detto che nutrie stavano facendo dei danni al suo fosso e che lui non aveva più intenzione di sistemarlo;
io gli ho suggerito che saremmo stati noi a bonificarlo, ma lui ha detto che non voleva, che voleva essere lasciato in pace e non voleva più nessuno sul suo terreno, c'era anche mio fratello a questo incontro”.
L'informatore ha quindi confermato che, almeno dall'anno 2019 e poi Testimone_3
anche nell'anno 2021, il padre possedesse la servitù di acquedotto, per Parte_1
mezzo della scolina situata sul fondo del , al fine di consentire il passaggio delle P_
acque dal Canale consorziale, che per mezzo della scolina, giungevano sul proprio terreno,
e permettevano il funzionamento del sistema di irrigazione e l'attivazione del Pt_2
Il possesso di tale servitù, è stato sostanzialmente confermato anche dall'Ing. Tes_1
sentito in giudizio, il quale ha indicato che il predetto sistema di irrigazione è l'unico capace di apportare al ricorrente la quantità di acqua adeguata e necessaria all'irrigazione dei propri terrei. Circostanza confermata, peraltro, anche dalle dichiarazioni dello stesso , Pt_1
sentito personalmente.
Ancora, risultano provati gli altri presupposti necessari per ottenere la tutela invocata, ossia la condotta di molestia, posta in essere dal . P_
Difatti, la condotta impeditiva del è risultata provata nella sua sostanza (pur P_
nell'impossibilità di stabilire esattamente quale sia l'oggetto o lo strumento utilizzato dal per impedire il passaggio delle acque), sia dalle dichiarazioni sopra riportate P_
dell'informatore , che ha confermato l'interruzione nel deflusso delle acque Testimone_3
sin dall'anno 2021, e in via definitiva nell'anno 2022. In particolare, il tecnico del ricorrente, Ing. , ha riferito in udienza gli Testimone_1
accertamenti dallo stesso compiuti, in tal modo confermando le verifiche di cui alla perizia di parte depositata in giudizio dal ricorrente.
Il tecnico ha infatti riferito che: “la seconda soluzione riguardava un punto di presa posto più avanti rispetto al primo punto di presa ed è consistita nella riprofilatura della scolina insistente sul terreno di
ossia un intervento di sistemazione del fosso del che gli dà una pendenza P_ P_
adeguata, lo pulisce, toglie le sterpaglie e gli dà una pendenza adeguata affinchè l'acqua possa scorrere fino al fondo del;
oltre tutto era un intervento anche a vantaggio del a spese esclusive del , Pt_1 P_ Pt_1
ma portava anche vantaggi al si trovava una colina pulita e funzionale, e quindi anche per lui Parte_3
dopo questo lavoro di riprofilatura, l'acqua defluiva meglio”.
In particolare, l'informatore ha specificato che: “ad un certo punto, non è giunta più l'acqua non solo nella scolina all'interno del terreno del , ma anche alle scoline degli altri terreni, anche posti Pt_1
più a monte del terreno del , rispetto al canale consorziale;
faccio riferimento all'allegato di cui alla Pt_1
mia perizia;
quindi la soluzione in blu ha funzionato bene fino a che non è mancata l'acqua; quando ho fatto il mio sopralluogo a maggio 2022, ho constatato questo, ossia che le scoline più lontane dal terreno di proprietà di erano secche, non avevano acqua al loro interno, ossia la scolina che si vede P_
in blu nello schema (che consente l'irrigazione anche altri terreni) era rimasta secca e senza acqua;
io ho fatto sopralluogo anche su altri fondi che attingono al canale consorziale, e che quindi non fanno riferimento
a questa scolina blu, e ho visto che lì l'acqua arriva bene, di modo che non trattasi di un problema di scarsa acqua dal canale consorziale;
il canale consorziale quel giorno aveva un buon livello, anche perché il sa che nel periodo primaverile, anche considerata la siccità del periodo primavera 2022, sanno CP_2
che occorre l'acqua agli agricoltori”.
Pur nell'impossibilità di individuazione dell'esatto strumento utilizzato dal per P_
interrompere il passaggio dell'acqua in favore del , il tecnico ha rilevato che: “io non Pt_1
ho potuto individuare di che tipo di ostacolo si tratta, perché sarei dovuto entrare nella proprietà del P_
ma posso dire in modo specifico che la causa della ridotta quantità di acqua derivi da una condotta o da un ostacolo posto dal perché le scoline a servizio dei fondi posti a valle della proprietà di P_
erano completamente prive di acqua al loro interno e lo erano a partire dalla proprietà del P_
non ho potuto verificare la scolina sita all'interno del terreno di quindi P_ P_ si può ordinare al di rimuovere ogni ostacolo al libero deflusso delle acque che passano nella scolina P_
sita sul suo terreno”.
Risultano dirimenti nel senso indicato le considerazioni svolte dal perito di parte nella propria perizia, doc. 1 ricorrente, utilizzabile ai fini di causa, in quanto corroborante le dichiarazioni rese in udienza dello stesso tecnico.
Il perito di parte ha evidenziato che: “- Il fondo non presenta un agevole approvvigionamento idrico
e l'unico scolo consortile dal quale poter attingere l'acqua è il Canale “Confina”, collocato circa 700 metri
a nord. - La particolare conformazione del fondo ha costretto il Sig. a sostenere negli anni periodici Pt_1
e costosi interventi di preparazione del terreno, senza tuttavia ottenere un'adeguata produttività, la quale risultava decisamente inferiore rispetto a quanto conseguibile con un idoneo sistema di irrigazione. -
Attraverso un finanziamento, il Sig. ha dotato il roprio fondo di un impianto di irrigazione Pt_1
“ , per il cui funzionamento è necessario un costante e adeguato approvvigionamento idrico dal Pt_2
”, e che “- Una prima ipotesi di derivazione era stata proposta nel mese di Febbraio Parte_4
2019 dal , sfruttando un punto di presa posto circa 860 metri più a valle dalla Controparte_2
progressiva 0,00 del “Confina” collegato al tubo interrato esistente, lungo circa 180 metri, che Pt_4
attraversa in direzione nord-sud il fondo del Sig. Tale soluzione, tuttavia, non consente P_
un sufficiente approvvigionamento idrico per l'impianto irriguo del SI. , il quale si vede Pt_2 Pt_1
costretto ad attivarlo per brevi intervalli di tempo, non garantendo il giusto apporto idrico alle terre. -
L'effettivo approvigionamento irriguo, derivante da un accordo verbale intercorso tra le parti, sfrutta un secondo punto di presa, posto un centinaio di metri più a valle da quello di cui al punto precedente, collegato ad una scolina, esistente da tempo immemore, presente sui fondi di proprietà di la quale P_
è stata riprofilata a cura e spese del Sig. nei mesi di Maggio e Giugno 2020. Dalla scolina, Pt_1
attraverso un tombino interrato, l'acqua poi alimenta un ulteriore fosso a servizio di diverse proprietà, tra le quali quella del Sig. , posizionata più a valle, ove trova posto il punto di presa dell'impianto di Pt_1
irrigazione”.
In particolare, ha esposto che: “Improvvisamente però, da Marzo 2022, la scolina, ubicata a valle del tombino collocato in proprietà presenta una portata del tutto insufficiente, per non dire nulla e P_
non consente di garantire il necessario apporto idrico per far funzionare l'impianto rainger”.
Sulle cause della problematica lamentata, il perito ha ivi indicato che: “a monte della scolina, vi sono esclusivamente il tombino interrato ed il fosso, peraltro riprofilato a spese della del SI. , Pt_1 entrambi insistenti sulla proprietà del IG è ampiamente dimostrato che lo stesso sta P_
ostacolando il corretto deflusso delle acque” (consulenza tecnica Ing. – doc. 1 – pag. 13); e ancora Tes_1
l'Ing. a seguito del sopralluogo del 20/5/2022, operava un controllo su un terreno posto più a Tes_1
valle rispetto a quello oggetto della sua perizia ad una distanza simile dal Canale “Confina” e con un diverso punto di presa, riscontrando “che le scoline a servizio dello stesso presentavano un livello idrico idoneo a garantirne l'irrigazione, a dimostrazione che il problema di adduzione è strettamente connesso a quanto riportato al punto precedente, ovvero alla condotta scorretta del Sig. (consulenza tecnica P_
Ing. – doc. 1 – pag. 13). Tes_1
Risultano altresì sussistenti i requisiti di una molestia o turbativa nell'esercizio del possesso dei beni e delle facoltà oggetto di causa, sussistendo un'attuale e potenziale limitazione delle facoltà del ricorrente, ossia la corretta irrigazione dei propri terreni, con le quantità
d'acqua necessarie per le coltivazioni praticate.
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene sussistente l'animus turbandi da parte del resistente, il quale, pur dopo le richieste pervenutegli dal ricorrente e dal di lui figlio, e anche dopo la manifestazione di disponibilità dagli stessi pervenuta di farsi carico dell'eventuale pulizia del fossato di pertinenza del , ha proseguito nella propria condotta impeditiva, come P_
confermato non solo dal ricorrente, ma anche dal figlio, sentito all'udienza dell'11.01.2023.
Difatti, come noto, in punto di azione di manutenzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (C.
20581/2018; C. 1842/1986). Si precisa, comunque, che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto;
con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere ( C. 11036/2003; C. 15788/2002; C. 10819/2001; C.
12080/2000; C. 6037/1995; C. 5162/1994; C. 2260/1993; T. Napoli 18.9.2002).
Tale rilevante limitazione, risulta sussistente nel caso di specie. Difatti, la lesione di tale diritto sta provocando un danno non modesto alla ricorrente, poiché, in considerazione degli scarsi eventi pluviometrici che stanno caratterizzando i mesi antecedenti alla proposizione del ricorso, il mancato e/o regolare apporto idrico artificiale ha causato e causerà una parziale (se non totale) perdita delle colture, stimato, ad oggi e salvo migliore stima, in un calo produttivo di almeno il 30%, che, l'Ing. nel suo elaborato peritale Tes_1
ha quantificato come superiore a 30.000 Euro (consulenza tecnica Ing. – doc. 1 Tes_1
– pag. 16).
4.
Le domande ulteriori avanzate dal ricorrenti di mero accesso per vigilanza fuoriescono dalla ratio e dal thema decidendum di un'azione di reintegrazione di spoglio, considerato che risulta provato solo il possesso della servitù di acquedotto, e che le finalità richieste dal ricorrente risultano del tutto garantite e raggiungibili con l'autorizzazione già prevista in sede di ordinanza possessoria, essendo il mero accesso ai fondi serventi per attività di vigilanza, un quid pluris, non previsto e non incluso nell'invocata tutela possessoria della servitù di acquedotto. Quindi, l'accesso al fondo per vigilare non rientra nel possesso della servitù di acquedotto, avendo il ricorrente a propria disposizione soltanto la possibilità di provvedere all'esecuzione dell'ordine di cui all'ordinanza, in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del . P_
5.
Così rigettate le domande proposte da nella presente fase di merito ex art. P_
703 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , P_
nella liquidazione di cui al dispositivo, operata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale, valore indeterminabile, complessità media, con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale, nei valori minimi, in base all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: -dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nei confronti di P_
, e per l'effetto conferma l'ordinanza Controparte_3
del Tribunale di Rovigo n. 1144/2023 del 18/02/2023;
-condanna alla rifusione in favore di delle spese della P_ Parte_1
presente fase di merito che liquida in € 5.431,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 16 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella