Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valeria Guaragnella, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 9700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 93/2019 pubblicata in data 11.1.2019 dal Giudice di AC di AR (dott.ssa Marilia Bonelli) e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Cimmino, Parte_1
-appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Lozupone, CP_1
-appellata-
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 02.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
La presente causa ha per oggetto l'appello, proposto con atto di citazione depositato il 09.07.2019 da avverso la sentenza n. 93/2019, pubblicata in data 11.01.2019, dal Giudice di Parte_1
AC di AR (dott.ssa Marilia Bonelli), con la quale la predetta Autorità ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
2902/2018, notificato in data 03.08.2018, con il quale si ingiungeva all'odierno appellato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.692,54 a titolo di ripetizione del 50% delle spese straordinarie, corrisposte dalla madre nell'interesse dei figli ed imputabili al padre in forza dell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione tra le parti.
L'odierna appellante censura la sentenza impugnata, contestando: a) La violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma II, c.p.c., nonché il vizio di ultrapetizione ex art. 112
c.p.c., in merito all'asserita insussistenza di un accordo in materia di spese straordinarie scolastiche;
b) L'erronea qualificazione da parte del Giudice di primo grado delle spese scolastiche (mensa, divise, rette) come spese ordinarie, in violazione del disposto dell'ordinanza presidenziale del 15.10.2012, regolante le condizioni patrimoniali tra i coniugi all'epoca dei fatti, che prevedeva l'obbligo del genitore non collocatario di contribuire nella misura del 50% alle “spese straordinarie, mediche e scolastiche”, oltre alla corresponsione di un assegno per i figli di € 1.600,00 per le spese ordinarie;
c)
La mancata valutazione delle condizioni economiche delle parti, quale criterio per stabilire la
d) La non necessarietà del preventivo accordo tra i genitori per le spese straordinarie, qualora queste non abbiano ad oggetto scelte di maggiore interesse per la prole;
e) La debenza delle spese mediche relative alla visita medica cui è stata sottoposta la minore il 13.04.2014, giusta ricevuta n. 158/2014, nonché della spesa relativa all'acquisto del Per_1 farmaco su cui il Giudice di AC ha omesso di pronunciarsi, erroneamente ritenendo che vi Pt_2 fosse stata rinuncia da parte dell'opposta che, in realtà, era stata operata esclusivamente per quanto riguardava le spese odontoiatriche già versate dall'obbligato.
Ha concluso domandando la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la sua riforma integrale con condanna del sig. al pagamento della residua somma di € 718,54, quale CP_1 differenza fra quanto dovuto e quanto già versato, oltre a interessi a partire dal giorno della domanda monitoria. Ha inoltre richiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio e al successivo procedimento di merito in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In data 11.12.2019 si è costituito in giudizio , opponendosi alle avverse CP_1 contestazioni.
Ha sostenuto che il giudice di prime cure ha valutato correttamente gli elementi istruttori a disposizione, escludendo le spese pretese dalla dal novero di quelle straordinarie dovute dai Pt_1 genitori in ragione del 50% ciascuno. L'odierno appellato ha rilevato che, ai fini della valutazione, non assume alcuna rilevanza la non lieve entità della spesa. In merito alle spese mediche, ha osservato che la spesa per l'acquisto del farmaco trattandosi di un farmaco da banco, rientra nelle Pt_2 spese ordinarie. Quanto al rimborso del costo della visita medica del 13.04.2014, ha evidenziato l'infondatezza della domanda, difettando il necessario preventivo accordo tra le parti, che, anche alla luce del tenore letterale dell'ordinanza presidenziale, era esplicitamente richiesto per le spese straordinarie. Ha concluso domandando: il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e di quelle relative al procedimento monitorio.
La causa, in assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, è stata riservata in decisione all'udienza del
02.12.2024.
L'appello non è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, si osserva che è destituita di fondamento l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dall'appellante per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma II, cpc e il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, poichè l'odierno appellato, in sede di giudizio di opposizione, non ha mai eccepito il difetto di accordo preventivo in merito alle spese scolastiche (ma esclusivamente con riferimento alle spese mediche), tale vizio non poteva essere rilevato d'ufficio dal Giudice di prime cure.
Orbene, la doglianza non può essere condivisa;
ed invero, la revoca del decreto ingiuntivo da parte del Giudice di AC si fonda in via principale sulla qualificazione delle spese scolastiche ingiunte come ordinarie, mentre il difetto di accordo preventivo è stato rilevato dal Giudice dell'opposizione esclusivamente in via subordinata ed eventuale, al fine di corroborare ulteriormente la fondatezza del rigetto.
Nel merito, il percorso logico ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure appare corretto ed esente da vizi.
Le parti controvertono sull'opportunità di comprendere le spese scolastiche (mensa-divise-rette del nido pubblico), effettuate dalla genitrice collocataria nell'interesse della prole, nell'assegno di mantenimento ordinario fissato a carico del , nonché sull'assenza e la necessità di una CP_1 concertazione preventiva delle spese mediche sostenute dalla coniuge.
A fronte dell'opposizione paterna, il Giudice di AC, nel valutare la fondatezza dell'opposizione, ha operato un distinguo tra le spese mediche e le spese scolastiche, reputando le prime rinunciate, le seconde non connotate da straordinarietà in quanto fisiologiche e prevedibili nel corso dell'anno e, dunque, da porsi a carico del genitore che ha cura dei figli in coincidenza con l'emergere della necessità della spesa.
Orbene, ai fini di una corretta qualificazione delle spese sostenute nell'alveo delle ordinarie o straordinarie, preliminarmente deve precisarsi, che, salvo diverso accordo tra le parti, le ''spese ordinarie'' sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli, mentre le ''spese straordinarie'', sono gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Proprio per la caratteristica della imprevedibilità, l'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cfr. Cass. 23/01/2020 n. 1562).
Ciò posto, è da condividere la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura straordinaria delle spese scolastiche (mensa-abbigliamento-tasse di iscrizione del nido pubblico) sostenute dalla , in quanto non risultano corredate dai crismi dell'imprevedibilità e Pt_1 dell'indeterminatezza. Esse rispondono, invece, a necessità ricorrenti e imprescindibili, facilmente ponderabili dal punto di vista economico, e rientrano, pertanto, nell'ordinaria gestione della vita scolastica. In tal senso, queste spese sono già comprese nella previsione dell'ammontare del contributo di mantenimento, in quanto parte integrante delle spese quotidiane legate al sostentamento e alla crescita dei minori.
In particolare, la mensa scolastica si configura come una sostituzione del pasto casalingo, che è pacificamente incluso nel mantenimento ordinario. Peraltro, la fruizione di tale servizio nel caso di specie non risponde a specifiche esigenze familiari, ma piuttosto a una scelta connotata da discrezionalità da parte della . Pt_1
Quanto ai costi relativi all'iscrizione alla scuola pubblica della figlia il Tribunale Per_2 ritiene che tali spese siano di natura eminentemente ordinaria. Invero, le spese per la frequenza scolastica nella scuola pubblica, comprese quelle per il nido e la scuola materna, devono considerarsi necessarie, a differenza delle spese per la frequenza di scuole private, che configurano una spesa straordinaria e richiedono, pertanto, il consenso di entrambi i genitori. Ne deriva la prevedibilità della spesa, anche sotto il profilo dell'ammontare già al momento di determinazione dell'assegno di mantenimento avvenuta con ordinanza presidenziale del 15.10.2012 (le spese si riferiscono invece alla primavera 2013). L'ordinarietà della spesa è ulteriormente corroborata dalla modesta entità dell'importo mensile richiesto (€ 80,00), rispetto all'ammontare dell'assegno mensile versato dall'obbligato (pari ad € 800,00 per ciascuna figlia).
Analogamente, i costi dell'abbigliamento scolastico non presentano caratteristiche che giustifichino una qualificazione come spese straordinarie, rientrando nelle spese correnti di abbigliamento (anche in assenza di una vera e propria divisa scolastica, come nel caso di specie). Ad ogni buon conto, appare fondata la deduzione dell'appellato, che ha evidenziato l'insufficienza e la genericità della documentazione probatoria fornita dalla a verificare adeguatamente la Pt_1 destinazione scolastica dei capi d'abbigliamento acquistati.
In merito alle spese mediche, detratte quelle pacificamente rinunciate dall'appellante già in sede di prima udienza nel giudizio di opposizione, resta da valutare la ripetibilità della metà del costo della visita medica effettuata dalla minore in data 13 aprile 2014, nonché della spesa relativa Persona_3 all'acquisto del farmaco Pt_2
Quanto alla prima spesa, l'appellato ha contestato l'omessa concertazione preventiva, dichiarando di averne avuto contezza solo con la notifica del decreto ingiuntivo, successivamente alla visione della fattura relativa.
In merito, va precisato che tra le spese straordinarie obbligatorie, che non necessitano di alcuna concertazione preventiva tra i genitori, vanno annoverate quelle per interventi chirurgici o visite specialistiche, solo se considerati assolutamente improcrastinabili per la loro urgenza. Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova della richiesta di consenso al genitore non collocatario, non esibendo documentazione attestante la doverosa informativa al padre. Inoltre, non ha efficacemente dimostrato che la visita medica fosse di natura urgente e indifferibile, tale da giustificare l'assenza di un accordo preventivo, nulla deducendo sulle ragioni che ne hanno determinato la necessarietà.
Pertanto, in assenza del consenso obbligatorio, non è possibile riconoscere il diritto dell'appellante al regresso in ragione della metà dell'esborso in oggetto.
Quanto invece all'acquisto per lo sciroppo pediatrico “Grintuss”, è incontrovertibile la sua natura di spesa ordinaria trattandosi di farmaco da banco dal costo totale di € 11,20, sicché nessun rimborso
è dovuto dal . CP_1
Alla luce delle innanzi esposte considerazioni, l'odierno mezzo di gravame deve essere rigettato con integrale conferma ed ampia condivisione delle statuizioni assunte in sentenza n. 93/2019 pronunciata dal Giudice di AC di AR nell'ambito del giudizio di opposizione.
Al rigetto della domanda di parte appellante, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute nel secondo grado di giudizio, da liquidare ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 in favore dell'Erario limitatamente alla fase decisoria, essendo stato ammesso in data 26.9.23 il al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da CP_1 dispositivo (con applicazione dei parametri medi – in ragione dell'attività processuale espletata – di cui allo scaglione fino ad € 5.200,00 del D.M. 55/2014, atteso il valore della presente controversia, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9700/2019 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 93/2019 emessa dal
Giudice di AC di AR e pubblicata in data 11.1.2019;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00, di € 851,00 da versare in favore dello Stato, per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in AR, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Valeria Guaragnella