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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello n. 2869/2024 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/05/1980, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio del difensore Avv. Rosemary Patrizi dos Anjos (Cod. Fisc. ) del CodiceFiscale_2
Foro di Milano,
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Quarto del Foro di Pavia con studio in Vigevano, via dei
Mulini 9 (c.f. ) , C.F._4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso e per la riforma dei punti 2 e 3 della sentenza n. 1284/24 del 09.09.2024, pubblicata il 20.09.2024, nella causa R.G. 3982/2022 emessa dal Tribunale di Pavia, Sez. II civile, in composizione collegiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
In via principale, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto:
1 - riformare la sentenza impugnata in merito ai punti 1 e 2;
- confermare il provvedimento della separazione in relazione al mantenimento del figlio Per_1
nella parte in cui dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese del processo.
Parte appellata: il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado con ogni ulteriore statuizione sul punto.
Con vittoria di diritti spese ed onorari di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 settembre 2022, la signora ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia il signor chiedendo la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio contratto a Vigevano il 4 luglio nonché l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e con l'ausilio dei servizi sociali. Per_1
Costituendosi in giudizio, il signor ha richiesto a sua volta l'affidamento condiviso CP_1
del figlio minore ma con collocazione prevalente presso di lui, evidenziando il proprio Per_1
impegno nel prendersi cura del figlio e nel migliorare la gestione dei rapporti con il ragazzo, inizialmente difficoltosi.
Con sentenza n. 1284/2024 del 09.09.2024 il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
poneva a carico della sig.ra Pt_1
l'obbligo di corrispondere al sig. un contributo a titolo di mantenimento del figlio CP_1
comune maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di Per_1
€150,00/mese, oltre il 50% delle spese extra assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
condannava la medesima al pagamento delle spese legali in favore del marito resistente che liquidava nella misura di € 5.000,00 oltre IVA,CPA e 15% per spese generali.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, lamentando: Pt_1
- La illegittimita' della condanna al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
- La mancata considerazione della volonta' del figlio;
- L'errore compiuto dal Tribunale laddove non ha tenuto conto della rinuncia alla domanda d affidamento e di mantenimento;
- L'errata applicazione del principio di soccombenza
2 Il si e' costituito in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, previo deposito di note scritte da ambo le parti, che sostanzialmente ripetevano quanto espresso in ricorso e in comparsa di costituzione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il figlio e' divenuto maggiorenne il 6 maggio 2024. Per_1
Entrambe le parti, nelle conclusioni delle rispettive comparse conclusionali del giudizio di primo grado, primo atto difensivo dopo il raggiungimento della maggiore eta', hanno espressamente scritto “- essendo il figlio divenuto maggiorenne in pendenza di causa ogni domanda in Per_1 merito al suo affidamento/collocamento nonché al suo mantenimento deve ritenersi superata”
Tale identica espressione e' stata utilizzata da entrambe le parti.
Su tale premessa, ovvero della rinuncia delle parti, e considerato che il figlio, se non autosufficiente, ha autonoma azione per richiedere un aiuto ai genitori, il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi sul contributo di mantenimento, non piu' richiesto da nessuno dei due genitori.
Parimenti, pare comunque non condivisibile la decisione nel punto in cui, in assenza di una effettiva attuale convivenza con il padre, ma soltanto sulla base di una dichiarazione del figlio di volonta' di un futuro trasferimento, ha comunque disposto un versamento in favore del quale contributo CP_1
per il mantenimento del figlio.
Premesso quanto sopra, non pare corretta la valutazione di soccombenza effettuata dal giudice di primo grado a danno della . Entrambi i genitori, attesa la raggiunta maggiore eta', hanno Pt_1
rinunciato alle domande relative al figlio e invece hanno ambedue richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non pare dunque a parere di questa Corte che vi sia stata una soccombenza prevalente della . Pt_1
La peculiarita' del procedimento, che ha visto il raggiungimento della maggiore eta' del figlio proprio nella fase conclusiva del giudizio, e il conseguente mutamento delle domande di entrambi i genitori, lascia spazio ad una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso l'accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata da ambo le parti.
Tutto cio' premesso,
P.Q.M.
3 La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 18472024 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Pavia pubblicata il 20.9.24 a definizione della causa n. 3982/2022, cosi provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara non dovuto il contributo in favore di disposto a carico di per il CP_1 Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
b) Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello n. 2869/2024 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/05/1980, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio del difensore Avv. Rosemary Patrizi dos Anjos (Cod. Fisc. ) del CodiceFiscale_2
Foro di Milano,
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Quarto del Foro di Pavia con studio in Vigevano, via dei
Mulini 9 (c.f. ) , C.F._4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso e per la riforma dei punti 2 e 3 della sentenza n. 1284/24 del 09.09.2024, pubblicata il 20.09.2024, nella causa R.G. 3982/2022 emessa dal Tribunale di Pavia, Sez. II civile, in composizione collegiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
In via principale, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto:
1 - riformare la sentenza impugnata in merito ai punti 1 e 2;
- confermare il provvedimento della separazione in relazione al mantenimento del figlio Per_1
nella parte in cui dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese del processo.
Parte appellata: il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado con ogni ulteriore statuizione sul punto.
Con vittoria di diritti spese ed onorari di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 settembre 2022, la signora ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia il signor chiedendo la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio contratto a Vigevano il 4 luglio nonché l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e con l'ausilio dei servizi sociali. Per_1
Costituendosi in giudizio, il signor ha richiesto a sua volta l'affidamento condiviso CP_1
del figlio minore ma con collocazione prevalente presso di lui, evidenziando il proprio Per_1
impegno nel prendersi cura del figlio e nel migliorare la gestione dei rapporti con il ragazzo, inizialmente difficoltosi.
Con sentenza n. 1284/2024 del 09.09.2024 il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
poneva a carico della sig.ra Pt_1
l'obbligo di corrispondere al sig. un contributo a titolo di mantenimento del figlio CP_1
comune maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di Per_1
€150,00/mese, oltre il 50% delle spese extra assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
condannava la medesima al pagamento delle spese legali in favore del marito resistente che liquidava nella misura di € 5.000,00 oltre IVA,CPA e 15% per spese generali.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, lamentando: Pt_1
- La illegittimita' della condanna al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
- La mancata considerazione della volonta' del figlio;
- L'errore compiuto dal Tribunale laddove non ha tenuto conto della rinuncia alla domanda d affidamento e di mantenimento;
- L'errata applicazione del principio di soccombenza
2 Il si e' costituito in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, previo deposito di note scritte da ambo le parti, che sostanzialmente ripetevano quanto espresso in ricorso e in comparsa di costituzione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il figlio e' divenuto maggiorenne il 6 maggio 2024. Per_1
Entrambe le parti, nelle conclusioni delle rispettive comparse conclusionali del giudizio di primo grado, primo atto difensivo dopo il raggiungimento della maggiore eta', hanno espressamente scritto “- essendo il figlio divenuto maggiorenne in pendenza di causa ogni domanda in Per_1 merito al suo affidamento/collocamento nonché al suo mantenimento deve ritenersi superata”
Tale identica espressione e' stata utilizzata da entrambe le parti.
Su tale premessa, ovvero della rinuncia delle parti, e considerato che il figlio, se non autosufficiente, ha autonoma azione per richiedere un aiuto ai genitori, il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi sul contributo di mantenimento, non piu' richiesto da nessuno dei due genitori.
Parimenti, pare comunque non condivisibile la decisione nel punto in cui, in assenza di una effettiva attuale convivenza con il padre, ma soltanto sulla base di una dichiarazione del figlio di volonta' di un futuro trasferimento, ha comunque disposto un versamento in favore del quale contributo CP_1
per il mantenimento del figlio.
Premesso quanto sopra, non pare corretta la valutazione di soccombenza effettuata dal giudice di primo grado a danno della . Entrambi i genitori, attesa la raggiunta maggiore eta', hanno Pt_1
rinunciato alle domande relative al figlio e invece hanno ambedue richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non pare dunque a parere di questa Corte che vi sia stata una soccombenza prevalente della . Pt_1
La peculiarita' del procedimento, che ha visto il raggiungimento della maggiore eta' del figlio proprio nella fase conclusiva del giudizio, e il conseguente mutamento delle domande di entrambi i genitori, lascia spazio ad una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso l'accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata da ambo le parti.
Tutto cio' premesso,
P.Q.M.
3 La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 18472024 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Pavia pubblicata il 20.9.24 a definizione della causa n. 3982/2022, cosi provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara non dovuto il contributo in favore di disposto a carico di per il CP_1 Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
b) Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
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