Sentenza 28 marzo 2024
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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'utilizzazione di captazioni ritualmente disposte nell'ambito di un procedimento penale non confligge, pure alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023, con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, poiché quest'ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta "data retention", ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della translatio dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell'individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull'imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 8492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8492 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |