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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico
APPELLANTE/I
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRA Controparte_1
elett.te dom.to in VIALE 11 FEBBRAIO 29 PESARO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
L' propone appello avverso la sentenza n. 49/2024 del Tribunale di Ancona, Pt_1
depositata il 31.1.2024 (RG 791/2023), la quale, in accoglimento del ricorso proposto da pagina 1 di 6 , ha accertato e dichiarato la sussistenza dello stato di bisogno della Controparte_1
predetta con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo beneficio Pt_1
economico (assegno sociale) che le era, invece, stato negato dall'Istituto sul presupposto della mancata richiesta della ricorrente, in sede di separazione dei coniugi, dell'assegno di mantenimento da parte del marito.
L' ritiene tale sentenza erronea, innanzitutto, per non avere il primo giudice CP_2
rilevato la decadenza semestrale di cui all'art. 42 c.3 D.L.269/03 conv. L. 326/03, applicabile anche all'assegno sociale stante la sua natura di beneficio assistenziale e, nel merito, per non avere il Tribunale rilevato la totale carenza di prova del requisito dello stato di bisogno, non avendo la ricorrente prodotto alcun documento di natura fiscale/tributaria come ad es. le dichiarazioni dei redditi;
inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere elemento sintomatico dell'inesistenza dello stato di bisogno il fatto che in sede di separazione coniugale l'appellata non abbia richiesto il mantenimento, nonché la mancata richiesta, a fronte delle lamentate patologie, di benefici di invalidità civile, nonché la convivenza con tale . Persona_1
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando Controparte_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza di ogni motivo di appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello, che presenta anche sicuri aspetti di inammissibilità, è infondato anche nel merito.
Innanzitutto, quanto all'eccezione di decadenza ex art. 42 c.3 D.L.269/03 conv. L.
326/03, rilevabile anche d'ufficio, si osserva che tale norma trova applicazione, per espresso dettato normativo, solo ai “procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro”. Trattandosi di norma che prevede termini di decadenza, modificando in senso sfavorevole all'interessato il termine precedentemente previsto, è principio generale che essa è di stretta pagina 2 di 6 interpretazione e non ammette applicazione oltre i casi espressamente considerati.
Deve, pertanto, ritenersi che l'istituto della decadenza non trovi applicazione in materia di assegno sociale, in quanto il fatto che si tratti di materia assistenziale non comporta, di per sé, l'applicazione, in via analogica, di tale istituto.
Nel merito, è noto che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno economico del soggetto di almeno 67 anni di età privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, l'assegno sociale viene corrisposto “ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1°gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”
e che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”, mentre “Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo pagina 3 di 6 cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio). L'ampia formula cui fa ricorso il legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in effettivo e comprovato stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (eccezion fatta per le sole entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente
“ritenuto l'esistenza del requisito reddituale in assenza di documentazione idonea a provarne l'esistenza”.
In realtà, l' , né nel procedimento amministrativo, né nella memoria di CP_2
costituzione nel primo grado di giudizio, ove, nel rispetto della norma di legge, la parte è tenuta a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ha mai contestato la circostanza della mancanza di redditi propri della ricorrente, tant'è che le difese si sono incentrate unicamente sulla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge in sede di separazione. La circostanza del mancato possesso di redditi di qualsivoglia natura va, dunque, ritenuta non contestata, ovvero pacificamente ammessa.
Va, in ogni caso, rilevato come in atti la ricorrente abbia prodotto, non solo,
l'autocertificazione reddituale, ma anche le visure catastali e del PRA negative, osservandosi, per completezza, come la stessa, in base alla vigente normativa fiscale, non percependo alcun reddito, non sia tenuta a presentare dichiarazione dei redditi.
Deve, pertanto, ritenersi corretto quanto statuito dal giudice di primo grado secondo cui “È pacifico tra le parti e risultante dagli atti che la ricorrente non è in possesso di alcun reddito o cespite patrimoniale”.
pagina 4 di 6 Quanto alla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, il motivo si presenta sostanzialmente inammissibile, limitandosi l' , in sostanza, a CP_2
richiamare la sentenza della Cassazione n. 14513/2020 che, tuttavia, non può giovare alle sue ragioni, avendo, al contrario, affermato che, ai fini dell'assegno sociale, sono
“irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
Tale indirizzo è stato confermato anche da altre recenti pronunzie (v. Cass. n.
24954 del 15/09/2021, n. 29109 dell'11 ottobre 2022) le quali hanno ribadito che
“L'assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole”.
Ugualmente, alcuna rilevanza può assumere il fatto che la ricorrente appellata potesse richiedere benefici assistenziali per l'invalidità, non emergendo, peraltro, la prova dell'entità di tali menomazioni, ovvero possa contare sull'appoggio di un nuovo convivente, trattandosi di redditi meramente potenziali che non rilevano ai fini in esame.
Come correttamente affermato dal primo giudice “l'art. 3 legge 335/1995 espressamente individua i limiti di reddito considerando unicamente i redditi dell'interessato e quelli del coniuge nel caso in cui il primo sia coniugato, sicché nessun rilievo può avere il sostentamento fornito dalla figlia non convivente o eventuali redditi percepiti dal convivente attuale (peraltro non si ha prova che sia stata instaurata una convivenza more uxorio)”.
Di conseguenza, l'appello non può che essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pagina 5 di 6 • Condanna l' a rifondere alla parte appellata le spese del grado che Pt_1
liquida in complessivi € 2.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P., con distrazione nei confronti del procuratore antistatario;
• Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico
APPELLANTE/I
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRA Controparte_1
elett.te dom.to in VIALE 11 FEBBRAIO 29 PESARO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
L' propone appello avverso la sentenza n. 49/2024 del Tribunale di Ancona, Pt_1
depositata il 31.1.2024 (RG 791/2023), la quale, in accoglimento del ricorso proposto da pagina 1 di 6 , ha accertato e dichiarato la sussistenza dello stato di bisogno della Controparte_1
predetta con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo beneficio Pt_1
economico (assegno sociale) che le era, invece, stato negato dall'Istituto sul presupposto della mancata richiesta della ricorrente, in sede di separazione dei coniugi, dell'assegno di mantenimento da parte del marito.
L' ritiene tale sentenza erronea, innanzitutto, per non avere il primo giudice CP_2
rilevato la decadenza semestrale di cui all'art. 42 c.3 D.L.269/03 conv. L. 326/03, applicabile anche all'assegno sociale stante la sua natura di beneficio assistenziale e, nel merito, per non avere il Tribunale rilevato la totale carenza di prova del requisito dello stato di bisogno, non avendo la ricorrente prodotto alcun documento di natura fiscale/tributaria come ad es. le dichiarazioni dei redditi;
inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere elemento sintomatico dell'inesistenza dello stato di bisogno il fatto che in sede di separazione coniugale l'appellata non abbia richiesto il mantenimento, nonché la mancata richiesta, a fronte delle lamentate patologie, di benefici di invalidità civile, nonché la convivenza con tale . Persona_1
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando Controparte_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza di ogni motivo di appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello, che presenta anche sicuri aspetti di inammissibilità, è infondato anche nel merito.
Innanzitutto, quanto all'eccezione di decadenza ex art. 42 c.3 D.L.269/03 conv. L.
326/03, rilevabile anche d'ufficio, si osserva che tale norma trova applicazione, per espresso dettato normativo, solo ai “procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro”. Trattandosi di norma che prevede termini di decadenza, modificando in senso sfavorevole all'interessato il termine precedentemente previsto, è principio generale che essa è di stretta pagina 2 di 6 interpretazione e non ammette applicazione oltre i casi espressamente considerati.
Deve, pertanto, ritenersi che l'istituto della decadenza non trovi applicazione in materia di assegno sociale, in quanto il fatto che si tratti di materia assistenziale non comporta, di per sé, l'applicazione, in via analogica, di tale istituto.
Nel merito, è noto che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno economico del soggetto di almeno 67 anni di età privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, l'assegno sociale viene corrisposto “ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1°gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”
e che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”, mentre “Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo pagina 3 di 6 cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio). L'ampia formula cui fa ricorso il legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in effettivo e comprovato stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (eccezion fatta per le sole entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente
“ritenuto l'esistenza del requisito reddituale in assenza di documentazione idonea a provarne l'esistenza”.
In realtà, l' , né nel procedimento amministrativo, né nella memoria di CP_2
costituzione nel primo grado di giudizio, ove, nel rispetto della norma di legge, la parte è tenuta a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ha mai contestato la circostanza della mancanza di redditi propri della ricorrente, tant'è che le difese si sono incentrate unicamente sulla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge in sede di separazione. La circostanza del mancato possesso di redditi di qualsivoglia natura va, dunque, ritenuta non contestata, ovvero pacificamente ammessa.
Va, in ogni caso, rilevato come in atti la ricorrente abbia prodotto, non solo,
l'autocertificazione reddituale, ma anche le visure catastali e del PRA negative, osservandosi, per completezza, come la stessa, in base alla vigente normativa fiscale, non percependo alcun reddito, non sia tenuta a presentare dichiarazione dei redditi.
Deve, pertanto, ritenersi corretto quanto statuito dal giudice di primo grado secondo cui “È pacifico tra le parti e risultante dagli atti che la ricorrente non è in possesso di alcun reddito o cespite patrimoniale”.
pagina 4 di 6 Quanto alla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, il motivo si presenta sostanzialmente inammissibile, limitandosi l' , in sostanza, a CP_2
richiamare la sentenza della Cassazione n. 14513/2020 che, tuttavia, non può giovare alle sue ragioni, avendo, al contrario, affermato che, ai fini dell'assegno sociale, sono
“irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
Tale indirizzo è stato confermato anche da altre recenti pronunzie (v. Cass. n.
24954 del 15/09/2021, n. 29109 dell'11 ottobre 2022) le quali hanno ribadito che
“L'assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole”.
Ugualmente, alcuna rilevanza può assumere il fatto che la ricorrente appellata potesse richiedere benefici assistenziali per l'invalidità, non emergendo, peraltro, la prova dell'entità di tali menomazioni, ovvero possa contare sull'appoggio di un nuovo convivente, trattandosi di redditi meramente potenziali che non rilevano ai fini in esame.
Come correttamente affermato dal primo giudice “l'art. 3 legge 335/1995 espressamente individua i limiti di reddito considerando unicamente i redditi dell'interessato e quelli del coniuge nel caso in cui il primo sia coniugato, sicché nessun rilievo può avere il sostentamento fornito dalla figlia non convivente o eventuali redditi percepiti dal convivente attuale (peraltro non si ha prova che sia stata instaurata una convivenza more uxorio)”.
Di conseguenza, l'appello non può che essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pagina 5 di 6 • Condanna l' a rifondere alla parte appellata le spese del grado che Pt_1
liquida in complessivi € 2.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P., con distrazione nei confronti del procuratore antistatario;
• Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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