Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10904/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10904 del 2023, proposto da
Fly Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sablone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENAC - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Alessandro Scifo, Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo, Roberta Brignoccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL D'NU Handling S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Carbone, Fabrizio Doddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Doddi in Roma, via Panama 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del Regolamento E.N.A.C. “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, Ed. n. 8, Rev. n. 0, del 5.5.2023, pubblicato sul sito E.N.A.C. in data 1.6.2023, con specifico riferimento alle previsioni indicate nel corpo del ricorso (art. 2; art. 11, comma 2; art. 10; art. 23);
- dell'Allegato 2 “Tabella per l'individuazione della classe di certificazione” al Regolamento E.N.A.C. “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, Ed. n. 8, Rev. n. 0, del 5.5.2023, pubblicato sul sito E.N.A.C. in data 1.6.2023;
- di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac e di EL D'NU Handling S.p.A. e di Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 3 dicembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, rappresentando, al riguardo, che il contestato Regolamento E.N.A.C. “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” , Ed. n. 8, Rev. n. 0, del 5.5.2023, pubblicato sul sito E.N.A.C. in data 1.6.2023, è stato aggiornato dall’Ed. n. 8, Rev. n. 1, del 27.9.2024, pubblicata sul sito E.N.A.C. in data 11.10.2024, con la conseguenza che le gravate prescrizioni regolamentari sono state sostituite da quelle contenute nella novata fonte secondaria regolatrice della materia per cui è causa;
Considerato che parte ricorrente, sulla scorta di tali considerazioni, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’ENAC, con atto depositato in data 12 febbraio 2025, ha preso atto della manifestazione di carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio, nonché del consenso manifestato in tal senso da tutte le altre parti costituite, come da dichiarazione resa a verbale di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO