Art. 116-novies. (( (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). )) ((1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse nell'esercizio dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".