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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1895/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1895 /2025 V.G., promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] A CANCELLO (CE) il 17.12.1985, entrambi Parte_2 elettivamente domiciliati in Formia alla Via Palazzo n. 18, presso lo studio dell'Avv. SOMMA
FILOMENA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2015 in Acerra (CE ) e di aver avuto durante la convivenza i figli nata il [...], e nati il 05.07.2020; hanno chiesto che il Per_1 Per_2 Per_3
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1895 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Acerra il 30.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Acerra dell'anno 2015, al n. 76, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1895 /2025 V.G., promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] A CANCELLO (CE) il 17.12.1985, entrambi Parte_2 elettivamente domiciliati in Formia alla Via Palazzo n. 18, presso lo studio dell'Avv. SOMMA
FILOMENA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2015 in Acerra (CE ) e di aver avuto durante la convivenza i figli nata il [...], e nati il 05.07.2020; hanno chiesto che il Per_1 Per_2 Per_3
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1895 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Acerra il 30.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Acerra dell'anno 2015, al n. 76, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi