Articolo 11 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 8Articolo 12
Versione
22 maggio 1951
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Versione
30 marzo 1978
Art. 11. (Carattere obbligatorio dell'ufficio
- Condizione giuridica del giudice popolare). ((L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive))
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Entrata in vigore il 30 marzo 1978