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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/08/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 64/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri Parte_1
e Giovanni Rinaldi
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio, esponendo: Parte_1
-d'aver proposto ricorso nei Tribunali competenti per vedersi riconosciuto il diritto all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
-d'aver ottenuto dal Tribunale di Imperia la sentenza n. 54/2024 che gli ha riconosciuto l'importo di € 3000,00 per gli anni scolastici 2016/2017-2021/2022;
-d'aver stipulato ulteriore contratti a tempo determinato per i periodi 1/9/2022 al
31/8/2023 e 1/9/2024 al 31/8/2025;
-di non aver, tuttavia, usufruito degli importi di € 500,00 per i suddetti a.s.; -l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
-il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
-con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
-tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa, la quale, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (doc. 5) emessa nella causa C-450/21, ha sancito che “La clausola 4 punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
-il Governo italiano, in seguito a tale sentenza, ha adottato il DL. n. 69/2023 (convertito in legge con la L. 10 agosto 2023, n. 103), il quale all'art. 15, stabilisce con specifico riferimento al solo personale docente assunto nell'a.s. 2023/24 che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
-la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, tuttavia, che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente e che, in ogni caso, in forza della cit. ordinanza della CGUE. 1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano … incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla CP_1
L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.».
-tale disparità era dunque priva di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
La ricorrente, pertanto, così ha concluso: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25 per o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con Parte_1
le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1000,00, per quale contributo alla formazione professionale della parte Parte_1
ricorrente”.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti facendo riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, di cui ci si accinge a dire.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente
"comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali. Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n. 450 del
18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al dovente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del di riconoscergli il beneficio de quo.
Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa potenzialmente rilevante ai fini della decisione.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma
572 e poi parzialmente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale tenore della disposizione è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto Controparte_4
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità
e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Il comma 122 così dispone “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Deve, pertanto, prendersi atto il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili, eliminando nel contempo la fissità del contributo;
non più € 500,00, ma “fino”
a tale importo.
Ebbene, nulla questio circa il diritto del di vedersi riconosciuto il bonus per l'a.s. in Pt_1
corso, essendo egli stato assunto sino al 31/8/2025 ossia per coprire un posto vacante e disponibile.
Opportuno soggiungere che al ricorrente va attribuito l'integrale somma di € 500,00 poiché, come sopra riportato, soltanto “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e Controparte_4
le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Quanto all'a.s. 2022/2023, la novella introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, non appare applicabile ai fatti costitutivi in esame poiché la richiesta della carta va avanzata entro il mese d'ottobre, il che induce a ritenere che la (ex) nuova formulazione della norma riguardava l'anno scolastico successivo.
Ne consegue che la domanda va accolta sulla base dell'orientamento, ampiamente sopra esposto, della Corte di Giustizia e della Cassazione, dovendosi, pertanto, disapplicare per l'anno 2022/2023 l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 come vigente ante la novella del 2023.
Non compete, invece, la rivalutazione legale richiesta, non venendo in rilievo un credito di natura retributiva. Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella CP_1
sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dell'esiguissimo valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_6
provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n. 107/2015 e 1, comma 572, L. 207/2024, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
Condanna il ad erogare al ricorrente la suddetta Controparte_1
prestazione nella misura di € 1000,00, oltre a interessi ex art. 1284 comma 1 c.p.c a far data dalla cessazione di ciascun anno scolastico sino al saldo. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 210,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 175,00 per la fase decisionale, € 21,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 21-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 64/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri Parte_1
e Giovanni Rinaldi
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio, esponendo: Parte_1
-d'aver proposto ricorso nei Tribunali competenti per vedersi riconosciuto il diritto all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
-d'aver ottenuto dal Tribunale di Imperia la sentenza n. 54/2024 che gli ha riconosciuto l'importo di € 3000,00 per gli anni scolastici 2016/2017-2021/2022;
-d'aver stipulato ulteriore contratti a tempo determinato per i periodi 1/9/2022 al
31/8/2023 e 1/9/2024 al 31/8/2025;
-di non aver, tuttavia, usufruito degli importi di € 500,00 per i suddetti a.s.; -l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
-il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
-con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
-tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa, la quale, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (doc. 5) emessa nella causa C-450/21, ha sancito che “La clausola 4 punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
-il Governo italiano, in seguito a tale sentenza, ha adottato il DL. n. 69/2023 (convertito in legge con la L. 10 agosto 2023, n. 103), il quale all'art. 15, stabilisce con specifico riferimento al solo personale docente assunto nell'a.s. 2023/24 che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
-la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, tuttavia, che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente e che, in ogni caso, in forza della cit. ordinanza della CGUE. 1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano … incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla CP_1
L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.».
-tale disparità era dunque priva di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
La ricorrente, pertanto, così ha concluso: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25 per o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con Parte_1
le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1000,00, per quale contributo alla formazione professionale della parte Parte_1
ricorrente”.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti facendo riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, di cui ci si accinge a dire.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente
"comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali. Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n. 450 del
18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al dovente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del di riconoscergli il beneficio de quo.
Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa potenzialmente rilevante ai fini della decisione.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma
572 e poi parzialmente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale tenore della disposizione è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto Controparte_4
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità
e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Il comma 122 così dispone “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Deve, pertanto, prendersi atto il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili, eliminando nel contempo la fissità del contributo;
non più € 500,00, ma “fino”
a tale importo.
Ebbene, nulla questio circa il diritto del di vedersi riconosciuto il bonus per l'a.s. in Pt_1
corso, essendo egli stato assunto sino al 31/8/2025 ossia per coprire un posto vacante e disponibile.
Opportuno soggiungere che al ricorrente va attribuito l'integrale somma di € 500,00 poiché, come sopra riportato, soltanto “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e Controparte_4
le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Quanto all'a.s. 2022/2023, la novella introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, non appare applicabile ai fatti costitutivi in esame poiché la richiesta della carta va avanzata entro il mese d'ottobre, il che induce a ritenere che la (ex) nuova formulazione della norma riguardava l'anno scolastico successivo.
Ne consegue che la domanda va accolta sulla base dell'orientamento, ampiamente sopra esposto, della Corte di Giustizia e della Cassazione, dovendosi, pertanto, disapplicare per l'anno 2022/2023 l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 come vigente ante la novella del 2023.
Non compete, invece, la rivalutazione legale richiesta, non venendo in rilievo un credito di natura retributiva. Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella CP_1
sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dell'esiguissimo valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_6
provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n. 107/2015 e 1, comma 572, L. 207/2024, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
Condanna il ad erogare al ricorrente la suddetta Controparte_1
prestazione nella misura di € 1000,00, oltre a interessi ex art. 1284 comma 1 c.p.c a far data dalla cessazione di ciascun anno scolastico sino al saldo. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 210,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 175,00 per la fase decisionale, € 21,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 21-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli