Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5684
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Sentenza 10 aprile 2003

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Nei rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, la minaccia del datore di lavoro (o del preponente, committente, ecc.) di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, può determinare l'annullabilità, a norma dell'art. 1438 cod. civ., dell'atto negoziale alla cui conclusione il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza di tale minaccia, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto. In tal caso è configurabile il requisito dell'ingiustizia del vantaggio se il datore di lavoro (o il preponente, ecc.) mira ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinunzia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti, senza che sia necessario che il conseguente vantaggio economico del primo sia di particolare entità. (Fattispecie relativa a rapporto di agenzia definito con transazione stipulata sotto la minaccia, proveniente dalla società preponente, di recesso dal rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5684
    Data del deposito : 10 aprile 2003

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