Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Nei rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, la minaccia del datore di lavoro (o del preponente, committente, ecc.) di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, può determinare l'annullabilità, a norma dell'art. 1438 cod. civ., dell'atto negoziale alla cui conclusione il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza di tale minaccia, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto. In tal caso è configurabile il requisito dell'ingiustizia del vantaggio se il datore di lavoro (o il preponente, ecc.) mira ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinunzia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti, senza che sia necessario che il conseguente vantaggio economico del primo sia di particolare entità. (Fattispecie relativa a rapporto di agenzia definito con transazione stipulata sotto la minaccia, proveniente dalla società preponente, di recesso dal rapporto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE DONATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/00 del Tribunale di RIMINI, depositata il 26/06/00 R.G.N. 881/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PANICI PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Rimini, LL TT chiedeva fosse annullata la transazione da lui conclusa con la OR Assicurazioni s.p.a. in data 29.9.1989, invocando il disposto di cui all'art. 2113 c.c. e deducendo che era stata esercitata nei suoi confronti una violenza morale, e chiedeva la condanna di detta società al pagamento della somma di L. 90.994.139, dovuta a conguaglio di quanto spettantegli a vario titolo in forza del contratto di agenzia intercorso tra le parti. La Soc. OR resisteva alla domanda e in via riconvenzionale agiva per il recupero della somma di L. 23.782.000, costituente la ritenuta d'acconto relativa all'indennità di fine rapporto riconosciuta al TT in un diverso giudizio.
Il Pretore rigettava sia le domande principali che quella riconvenzionale. Il TT proponeva appello e la OR Assicurazioni, oltre a chiedere il rigetto del gravame dell'avversario, proponeva appello incidentale, lamentando il mancato accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Rimini rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale.
Quanto al richiesto annullamento della transazione, riteneva non fosse effettivamente configurabile la dedotta violenza morale. Osservava, infatti, che nelle lettere in data 23.5.1989 e 31.7.1989 la Compagnia si era limitata a richiamare il fatto notorio e scontato che un contenzioso che si protrae a lungo non può non incidere negativamente sul rapporto fiduciario che è alla base della relazione preponente - agente. Era vero che nella seconda di tali lettere la società, dopo avere rilevato che la proposta comportava l'accoglimento di tutte le sue istanze, richiamava, al poco convinto agente, il rischio di una risoluzione del rapporto, e che quindi era ravvisabile una certa pressione sulla controparte. Tuttavia si trattava di una pressione che in ogni caso, esplicitata o meno, incombeva con tutta evidenza sulle decisioni da prendere: si trattava, quindi, di un fattore inevitabile, fisiologico, stanti i rispettivi ruoli dei contraenti.
Peraltro, a parte il fatto che non si dava luogo a una prepotenza - poiché, in sostanza, si precisava alla controparte che l'azienda aveva interesse solo a rapporti sereni e rinunciava volentieri a collaborazioni tese e burrascose -, assumeva rilievo sostanziale la carenza del requisito del perseguimento di un vantaggio ingiusto, abnorme ed esorbitante rispetto a quello conseguibile con l'esercizio del diritto. Infatti nel diverso giudizio, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di agenzia, il c.t.u. aveva escluso che sussistesse una significativa differenza tra la determinazione concordata in via transattiva (L. 81.418.582) e quanto effettivamente dovuto ( 81. 379.46 9). Contro questa sentenza il TT ricorre per cassazione, formulando due motivi di censura. La OR SS resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1438 c.c.. Osserva che la minaccia del recesso ad nutum da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non può ritenersi una forma di pressione fisiologica, qualora sia diretto a conseguire un vantaggio che sia estraneo all'oggetto del diritto di cui si minaccia l'esercizio. Tale estraneità, e la correlativa abnormità e ingiustizia del vantaggio conseguito, era ravvisabile nella specie, perché la Soc. OR non aveva mirato a una consentita modificazione per il futuro del rapporto, ma a contrastare l'esercizio di una pretesa del prestatore d'opera, ormai virtualmente entrata nella sua sfera patrimoniale. Sussistendo tali elementi, non poteva attribuirsi rilievo ad un'eventuale modestia economica del vantaggio, poiché una tale discriminazione non è prevista dall'art. 1438 c.c. e sarebbe contraria ai principi della civiltà giuridica: al più può ammettersi il conseguimento di un vantaggio più ampio, ma mai di un vantaggio estraneo al diritto il cui esercizio è minacciato.
Una valutazione circa i limiti della fondatezza delle pretese del TT non rileva sulla rilevanza della violenza e, semmai, avrebbe dovuto formare oggetto di un accertamento effettuato funditus.
Con il secondo motivo denuncia vizi in procedendo e di insufficiente motivazione.
Lamenta che il Tribunale abbia sminuito la gravita della minaccia, senza previamente procedere all'escussione dei testimoni tempestivamente addotti dalla parte ricorrente. Lamenta anche che, al fine di escludere le differenze economiche, lo stesso giudice abbia motivato solo rifacendosi al parziale risultato di una consulenza tecnica esperita in un altro giudizio, senza che, peraltro, ne fosse stata previamente disposta l'acquisizione richiesta dalla OR Assicurazioni. Osserva, finoltre, che non erano state prese in esame le obiezioni mosse riguardo all'attendibilità della consulenza, che non aveva considerato, ai fini dell'indennizzo dovuto al TT, ben 37 delle 80 polizze del pacchetto di polizze "Bali", ne' la stessa offerta di indennizzo formulata dalla OR sulla base di una valutazione al 50% invece che al 100% delle provvigioni perdute.
È opportuno preliminarmente rilevare che deve ritenersi inammissibile, per la sua irritualità e non riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c, la produzione da parte della controricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c, della copia di una sentenza emessa da una sezione penale di questa Corte in un procedimento penale promosso contro due dirigenti della OR Assicurazioni s.p.a., in relazione a fatti connessi con quelli oggetto del presente giudizio.
I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto sotto vari profili connessi.
Devono preliminarmente esaminarsi le doglianze di cui al primo e al secondo motivo in merito all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata sul rapporto quantitativo tra quanto concordato in via transattiva e quanto altrimenti sarebbe spettato al TT;
infatti questo accertamento in realtà evidenzierebbe innanzitutto l'inesistenza di un interesse dell'attuale ricorrente ad impugnare la transazione.
Non può ritenersi che la valutazione da parte del giudice di appello della consulenza tecnica esperita in un altro giudizio sia affetta da vizio in procedendo, per il fatto che non sarebbe stata previamente disposta la sua acquisizione agli atti di causa. Infatti il diretto esame degli atti ha consentito a questa Corte di verificare che, in realtà, tale relazione di consulenza tecnica è stata prodotta dalla Soc. OR con la memoria di costituzione nel giudizio di appello, con la quale essa chiese che ne fosse disposta l'acquisizione. Pertanto il Tribunale, prendendo in considerazione tale documento, ne ha implicitamente ritenuta ammissibile la già intervenuta produzione.
È fondata, invece, la doglianza secondo cui il giudice di appello non ha esaminato funditus la questione di merito, fornendo un'adeguata motivazione al riguardo. È evidente che la conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito, sulla base di un apodittico richiamo della già menzionata consulenza, non rappresenta l'accertamento di un'elementare circostanza di fatto, ma, virtualmente, la soluzione di una parte delle questioni di fatto e di diritto poste dalla controversia tra le parti. Una reale motivazione al riguardo avrebbe richiesto innanzitutto l'identificazione delle questioni dibattute e quindi la specificazione di un procedimento logico idoneo alla loro soluzione, basato su pertinenti giudizi di fatto e di diritto. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella specie.
Una simile sommaria motivazione non sarebbe stata ammissibile neanche nel caso in cui fosse stato fatto rinvio ad una consulenza tecnica svolta nello stesso giudizio, con le relative garanzie, poiché al consulente può essere chiesto un motivato parere in merito a questioni di fatto che coinvolgano conoscenze tecniche, ma non può essere demandata la formulazione di valutazioni giuridiche o globali di merito (Cass. 4 febbraio 1999 n. 996). Tale radicale vizio di motivazione assorbe le più specifiche doglianze, pur fondate, relative al mancato esame da parte del Tribunale degli specifici rilievi svolti dal TT nel giudizio di merito e richiamati nel ricorso per cassazione.
Riguardo alla esclusione di un'ipotesi di violenza morale idonea a giustificare l'annullamento della transazione, è opportuno preliminarmente rilevare che in sostanza il giudice di merito - il cui argomentare, non del tutto lineare, richiede un minimo di interpretazione - ha dato atto che la società preponente, al fine di convincere il TT, che era "poco convinto", a concludere l'accordo transattivo nei termini da essa proposti, ha anche prospettato al medesimo che la mancata definizione in tali termini delle questioni controverse tra le parti avrebbe potuto indurla a risolvere il rapporto. Non ha escluso, quindi, la possibile incidenza causale di tale minaccia sulla conclusione della transazione, come è confermato dalla parte principale della motivazione, con cui si è inteso dimostrare l'insussistenza del requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 1438 c.c. E sono proprio le conclusioni raggiunte su questo punto che sono state poste alla base del rigetto della domanda. Non è determinante, quindi, che, stante la mancata precisazione nel ricorso per cassazione del contenuto dei capitoli di prova testimoniale, la quale rende priva della necessaria specificità la doglianza relativa alla mancata ammissione di tale prova, debba rilevarsi l'inammissibilità di detta doglianza.
E sono fondate, peraltro, le censure formulate dal ricorrente nei confronti degli argomenti addotti dal Tribunale al fine di escludere, nonostante l'esplicitazione di tale minaccia da parte dell'attuale controricorrente, l'integrazione di un'ipotesi di violenza morale rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto. Secondo l'art. 1435 c.c, "la violenza deve essere di tale natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone". Rispetto al requisito dell'ingiustizia del male, l'art. 1438 precisa che "la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti".
La giurisprudenza, in relazione a questa ultima disposizione, fa riferimento prevalentemente al principio secondo cui, perché la minaccia dell'esercizio del diritto integri la violenza che costituisce causa di annullamento del contratto, è necessario che il fine ultimo perseguito dal suo autore consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme o diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo (cfr., ex plurimis, Cass. 20 dicembre 1974 n. 4378, 27 marzo 1979 n. 1779, 28 novembre 1984 n. 6191, 5 marzo 1986 n. 1443, 11 marzo 1987 n. 2538, 24 luglio 1993 n. 8290). Tale formulazione, forse un po' ridondante, è idonea a chiarire che deve esserci un adeguato nesso tra il diritto il cui esercizio è minacciato, e il fine perseguito (cfr. Cass. 16 luglio 1996 n. 6426; cfr. anche Cass. 28 novembre 1998 n. 12127). È stato anche precisato che è sufficiente che la minaccia abbia un ruolo di concausa nella determinazione all'atto negoziale (cfr. Cass. n. 6426/1996, cit, in motivazione, e Cass. 26 maggio 1999 n. 5154). In rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, di norma caratterizzati da una posizione di dipendenza economica del lavoratore dal datore di lavoro (di cui costituisce un riconoscimento esplicito, sul piano normativo, anche per la parasubordinazione, l'applicabilità della disciplina processuale di cui agli artt. 409 segg. c.p.c. e di quella sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c. e all'art. 2113 c.c), la minaccia del datore di lavoro di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti è riconducibile all'ipotesi dell'art. 1438 c.c, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto e il datore di lavoro abbia la facoltà (diritto potestativo) di risolvere ad nutum il rapporto, salvo l'eventuale obbligo di preavviso. La particolarità, rispetto alle ipotesi in cui sussista un regime di stabilità del rapporto, è quella che non deve (anche) preliminarmente verificarsi se effettivamente sussista in concreto il diritto del datore di lavoro al recesso (cfr. Cass. 20 gennaio 1999 n. 509), ma deve solo accertarsi se la minaccia del recesso sia stata diretta al conseguimento di vantaggi ingiusti. Appare indubbio che sussista quest'ultimo requisito ogni volta che si miri ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinuncia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti. Nè, in relazione ad una simile ipotesi, di per sè comportante un abuso da parte del datore di lavoro, è necessario che il vantaggio economico da lui conseguito sia di una particolare entità.
La circostanza, poi, che il lavoratore, dati i rispettivi ruoli delle parti, sia inevitabilmente in una posizione di debolezza, certo non esclude la rilevanza della minacciata risoluzione del rapporto, dato che, al contrario, proprio tale posizione di debolezza rende in genere particolarmente efficace una simile minaccia e maggiormente abusiva la sua utilizzazione allo scopo di incidere sui diritti del lavoratore.
Neanche può valere come scriminante l'interesse del datore di lavoro a intrattenere rapporti tranquilli con dipendenti e collaboratori, nella misura in cui egli vada ad incidere su un legittimo esercizio dei loro diritti.
Con riferimento alla specie, si è già visto, d'altra parte, come sia affetto da vizio di motivazione l'accertamento del giudice di merito circa l'insussistenza di uno squilibrio tra i diritti che spettavano al TT e quanto riconosciutogli in via transattiva. È quindi affetto sia da violazione di legge che da vizio di motivazione l'accertamento negativo compiuto dal Tribunale in merito alla sussistenza di una violenza morale costituente causa di annullabilità della transazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione agli evidenziati vizi della sentenza impugnata, che deve essere cassata. La causa deve essere rinviata ad altro giudice che, adeguatamente esaminati e valutati i fatti rilevanti (salva l'eventuale ammissione di una consulenza tecnica contabile), provvederà in ordine alla domanda di annullamento della transazione in questione e alle domande consequenziali, attenendosi al seguente principio di diritto: "nei rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, la minaccia del datore di lavoro (o del preponente, committente, ecc.) di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, può determinare l'annullabilità per violenza, a norma dell'art. 1438 c.c. dell'atto negoziale alla cui conclusione il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza di tate minaccia, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto. In tal caso è configurabile il requisito dell'ingiustizia del vantaggio se il datore di lavoro (o il preponente, ecc.) mira ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinuncia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti, senza che sia necessario che il conseguente vantaggio economico del primo sia di particolare entità".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003