Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 394 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
”, codice fiscale ente pubblico Parte_1 P.IVA_1 economico in persona del Commissario liquidatore e rappresentante legale “pro tempore”, rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti conferita su documento nativo cartaceo, scansionato per immagine, firmato digitalmente e allegato in copia informatica alla busta telematica contenente il ricorso in appello, dall'Avv. Vincenzo GRAZIANO, presso il cui studio, sito in Sant'Onofrio (VV), alla via Raffaele Teti, n. 14, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano 18, presso gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Angelo Maria Greco, Silvia Parisi e Gianfranco Esposito, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Autorizzazione all'integrazione salariale per lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'effetto, voglia ordinare all' di riesaminare nel merito le predette domande di integrazione salariale e, all'esito, autorizzare il a compensare le Parte_1 CP_ somme ad esso spettanti con quanto dallo stesso dovuto all' per contributi previdenziali. In via subordinata: - sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 457/1972, ove interpretabile come tuttora in vigore nel testo originario, come meglio specificato nel ricorso di primo grado sotto il motivo n.
3. Con rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. >>; per l'appellato: << Rigettare l'avversario appello confermando la sentenza impugnata che ha statuito la carenza di giurisdizione del GO;
Gradatamente rigettare l'avversario appello -e tutta la domanda avversaria di primo grado- perché inammissibile, perché controparte è decaduta, nonché perché improcedibile, e infine perché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento di spese (imponibili, non imponibili, generali) e competenze dei due gradi di giudizio ex DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 e come per legge, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e ssmmii stante i collegamenti ipertestuali e la navigabilità digitale CP_ dell'atto e, in caso di soccombenza dell' dichiarare compensate le spese di giudizio di entrambi i gradi. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 12 §2
Con ricorso proposto al Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, il
[...]
ha esposto che: Parte_1
fra i mesi di gennaio e aprile 2018, quale datore di lavoro di circa 250 operai agricoli addetti alla sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, ha inoltrato CP_ telematicamente alla sede provinciale di Vibo Valentia - ai sensi del combinato disposto di cui alla legge n. 457/1972 e al d. lgs. n. 148/2015 - n. 53 richieste di integrazione salariale (doc. 4) per lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per avversità atmosferiche (c.d.
“CISOA”);
in applicazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 - ha anticipato ai lavoratori l'importo CP_ delle prestazioni dovute dall' per tale causale e ha diritto di portare le somme erogate a compensazione dei contributi previdenziali mensilmente dovuti;
CP_ tuttavia, la sede provinciale di Vibo Valentia non ha mai comunicato l'esito delle predette 53 richieste, nemmeno dopo essere stata sollecitata con lettera del 31 gennaio 2019; in base a quanto sancito dalla sentenza della Cassazione a S.U. n. 6/1993, il Giudice del lavoro è l'autorità giudiziaria ordinaria “specializzata” in materia, poiché la concessione dell'integrazione salariale per gli operai agricoli non comporta apprezzamenti discrezionali - essendo subordinata all'accertamento di fatti obiettivi - e dunque, a differenza che rispetto alle altre forme d'intervento della cassa integrazione guadagni, si controverte su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.
Ha dedotto:
1) la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 15 della legge n.
457/1972, come integrato dal nuovo testo dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 (c.d. “jobs act”) dopo la modifica ad esso apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo correttivo n. 185/2016, applicabile anche alle imprese del settore agricolo, ai sensi dell'art. 18 del predetto d. lgs. n. 148/2015, recante
“disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo”, in quanto <<…Le predette 53 richieste di integrazione salariale per lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per le avversità atmosferiche CP_ sono state inoltrate telematicamente all' entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la sospensione dell'attività lavorativa dovuta alle intemperie stagionali e, pertanto, entro il nuovo termine fissato dai d. lgs. n. 148/2015 e n. 185/2016 poiché: - se è vero che l'art. 15 della legge n. 457/1972 disponeva che le predette domande dovessero essere presentate entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, il d. lgs. n. 148/2015 - come modificato dal decreto correttivo n. 185/2016 - dispone ora che, per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione
Pag. 3 di 12 salariale, alle domande relative ad eventi oggettivamente non evitabili (quali sono le avversità atmosferiche o intemperie stagionali) si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento; e tale norma si intende estesa anche al settore agricolo, ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto legislativo…>>; 2) la violazione dell'art. 16 della legge n. 457/1972 <<…giacché la Commissione provinciale avrebbe dovuto decidere sulle predette domande entro il termine di 20 giorni dalla data in cui le stesse erano state ad essa trasmesse e tale termine non risulta essere stato rispettato, sicché le domande debbono ritenersi accolte per silenzio-assenso…>>;
In subordine, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 457/1972 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione/ eccesso di potere per disparità di trattamento: <<…Non si vede infatti come possa essere compatibile e razionalmente giustificabile, alla luce del principio di eguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, l'applicazione da CP_ parte dell' a parità di evento interruttivo oggettivamente non evitabile (le avversità atmosferiche o intemperie stagionali), di un diverso e minore termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale nel settore agricolo (15 giorni dal verificarsi dell'evento) rispetto a quello ora stabilito per l'integrazione salariale ordinaria (la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo oggettivamente non evitabile). Qualsiasi difforme interpretazione della predetta disciplina, rispetto a quella prospettata dall'odierno ricorrente, finirebbe per porre tale normativa in una posizione di grave e insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale (in particolare con i principi di uguaglianza e buon andamento della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione). Da notare infine che l'art. 8, commi 3 e 8, del recentissimo decreto-legge n. 41/2021, in linea con la precedente normativa emanata nell'anno 2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in CP_ deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all' a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Così equiparandosi il termine di decadenza per tutti i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, CISOA, ecc.)…>>
Ha formulato le seguenti conclusioni: <In via principale e nel merito: - per le ragioni CP_ esposte in narrativa e previa disapplicazione dei 53 provvedimenti di respingimento, ove esistenti, accertare e dichiarare che le 53 domande di integrazione salariale per lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per avversità atmosferiche presentate dal
[...] nell'arco di tempo intercorrente fra i mesi di gennaio e di Parte_1 CP_ aprile 2018 sono state inoltrate telematicamente all' entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la sospensione dell'attività lavorativa dovuta alle intemperie stagionali e pertanto entro il nuovo termine fissato dai d. lgs. n. 148/2015 e n. 185/2016; - per l'effetto, accertare e dichiarare che, concorrendo tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, il ricorrente ha Parte_1 diritto al riconoscimento delle predette integrazioni salariali (che il , quale Parte_1
Pag. 4 di 12 datore di lavoro agricolo, ha già anticipato ai suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 81/2006 e in conformità a quanto previsto anche dal vigente CCNL del CP_ settore); - per l'effetto, ordinare all' di riesaminare nel merito le 53 domande di integrazione salariale e, all'esito, autorizzare il a compensare le Parte_1 Parte_1 CP_ somme ad esso spettanti con quanto dallo stesso dovuto all' per contributi previdenziali. In via subordinata: - sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 457/1972, ove interpretabile come tuttora in vigore nel testo originario, come meglio specificato nel presente ricorso sotto il motivo n.
3. In ogni caso CP_ condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio>>.
CP_ L' si è costituito ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.O.; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
§2.1
Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione e compensa tra le parti le spese lite alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…Nel caso di specie, si rileva che “in tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria, autorizzata dall quanto quella straordinaria, autorizzata dal CP_1 CP_2
, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo, come tali suscettibili di tutela
[...] davanti al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione all'integrazione medesima, il quale è atto caratterizzato da discrezionalità amministrativa, sicché, prima del suo venire in essere, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi rispetto ai benefici discendenti dalla disciplina normativa dell'integrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove lo stesso datore intenda insorgere contro il diniego di autorizzazione, non può che adire il giudice amministrativo, ancorché la contestazione sia finalizzata alla realizzazione del diritto al rimborso delle integrazioni anticipate” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 10.10.1994 n. 8275). Ciò in quanto “alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, si sostituiscono CP_ posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore, o lavoratori, da una parte, e dall'altra, nascenti dal provvedimento medesimo e attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata ai lavoratori o alla diretta corresponsione della medesima. Tuttavia si ricostituisce una posizione di interesse legittimo - sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo - qualora intervengano atti - contestati dagli interessati - di annullamento d'ufficio del provvedimento per vizi di illegittimità, oppure di revoca dello stesso per contrasto fin dall'origine con l'interesse pubblico, e, specificamente, di revoca fondata su una discrezionale rivalutazione del requisito (della cassa integrazione ordinaria) del carattere transitorio della riduzione o sospensione dell'attività di impresa (Cassazione civile, sez. un., 23 novembre 1999, n. 823). Ne discende che, se è sempre il provvedimento ammissivo che fa nascere il rapporto di prestazione previdenziale e le relative posizioni di diritto soggettivo, solo in conseguenza
Pag. 5 di 12 dell'eventuale emanazione di tale atto le relative controversie sono devolute al giudice ordinario/previdenziale; diversamente, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non inveratosi il predetto presupposto, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa. La delibazione preliminare assorbe ogni ulteriore questione e giustifica la compensazione delle spese tra le parti>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello dal con atto Parte_1 Parte_1 depositato il 9 aprile 2024.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
In via preliminare, va disattesa l'istanza di riunione del presente incarto a quelli recanti i nn. 562/2023 e 1229/2023 R.G., sul ruolo di altro consigliere, avanzata dalla difesa dell'appellante nelle note depositate il 26 maggio 2025, per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., mancando la prova della perfetta sovrapponibilità delle questioni agitate in quei giudizi a quelle del presente, sicché, trattandosi di causa di natura documentale, matura per la decisione, il rinvio, per consentire la trattazione e successiva eventuale riunione nella stessa udienza in cui sarebbero stati presenti i due consiglieri relatori, avrebbe comportato eccessivo ritardo per il processo.
§5
Con il proposto gravame, il lamenta l'erroneità della sentenza in punto di Parte_1 giurisdizione, per avere il giudicante richiamato un arresto giurisprudenziale riferito ad ipotesi diverse (cassa integrazione guadagni ordinaria, cd. CIGO, cassa integrazione guadagni straordinaria, cd. CIGS) rispetto a quella in considerazione nel caso di specie (CISOA).
§5.1
La censura è fondata.
Invero, < giorni all'anno) introdotto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457 in favore dei lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o agli stessi lavoratori, costituisce un particolare istituto d'integrazione salariale (previsto nel diretto ed esclusivo interesse dei lavoratori ed in rapporto all'obiettivo verificarsi dei fatti suindicati), in relazione al quale la configurabilità (in capo agli interessati) di posizioni di diritto soggettivo sussiste
Pag. 6 di 12 - a differenza che per le forme d'intervento della cassa integrazione guadagni in altri settori - anche prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo di autorizzazione;
con la conseguenza che "l'azione avanti l'autorità giudiziaria", spettante ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della stessa legge (norma non abrogata dalla successiva legge n. 164 del 1975), è esperibile (anche dai lavoratori nei confronti dell' davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C., enunciando il suesposto CP_1 principio, ha rilevato l'estraneità alla controversia in esame dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991 n. 223)>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6 del 04/01/1993).
In base ai principi appena richiamati – che fanno leva sulla specialità della disciplina dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli, tale da escludere l'applicabilità di quelli elaborati con riferimento ad altri istituti di integrazione salariale;
- la sentenza va riformata, dovendo essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario.
§5.2
Quanto alle conseguenze del suddetto accertamento, si osserva che il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, all'art. 35, comma 1, che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Ora, nell'eccezione del comma quarto dell'art. 35 cit., rientra anche l'art. 354 cpc;
pertanto, dal momento che l'appello è stato depositato dopo il 28.2.2023, il processo non può essere rimesso al primo Giudice, sicché si impone l'esame del merito in questa sede.
§6
CP_ Orbene, l' fonda il provvedimento di diniego sui seguenti assunti: “…la presentazione delle domande di ammissione è avvenuta oltre il termine perentorio di 15 giorni dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. La pretesa applicazione della norma di cui all'art. 2 lettera a) del D.Lgs 185/2016 non ha alcun fondamento, visto che lo spostamento del termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla CISOA alla fine del mese successivo all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si applica esclusivamente alle imprese cui si riferisce il Decreto legislativo del 14/09/2015 - N. 148, precisamente specificate nell'art. 10 e tra queste non vi sono le imprese operanti in agricoltura, con la sola eccezione di quelle indicate dalla lettera d) del comma 1, vale a dire le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di
Pag. 7 di 12 trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: le stesse escluse dall'ambito di applicazione della CISOA….”.
§6.1
L'art. 15 della legge 8.8.1972, n. 457 stabilisce che “per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a questo ultimo il trattamento stesso”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'accoglimento ai sensi dell'art. 16 della legge 8 agosto 1972 n. 457 - cioè per la mancata pronuncia nel termine di venti giorni previsto da tale norma (cosiddetto silenzio - accoglimento) - della domanda, di cui all'art. 15 della stessa legge, volta a conseguire (dalla per l'integrazione dei salari degli Pt_2 operai dipendenti da imprese agricole) il trattamento sostitutivo della retribuzione non può risolversi - applicandosi anche agli atti amministrativi il principio generale ex art. 1346 cod. civ. - in un provvedimento amministrativo dal contenuto non conforme alla previsione legale quale delineata dall'art. 15 citato;
pertanto, qualora detta domanda sia stata presentata dopo quindici giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, l'accoglimento di essa (per mancanza di tempestiva pronuncia al riguardo) non comporta il diritto (escluso dal secondo comma del ridetto art. 15) all'erogazione del trattamento per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8435 del 11/07/1992).
§6.2
Ne discende la non conferenza della deduzione del (punto 2, §2) circa la Parte_1 violazione dell'art. 16 della legge n. 457/1972: infatti, il ritardo della decisione comporta solo l'effetto voluto espressamente dal legislatore – “qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa”; - e non l'accoglimento della stessa per silenzio assenso;
d'altro canto, nel caso di specie, manca la domanda di riconoscimento del diritto al
Pag. 8 di 12 trattamento nella misura temporalmente ridotta in caso di ritardo, prevista dall'art. 15 cit..
§6.3
Quanto alla deduzione del punto 1 §2, rileva il Collegio che il termine fissato dai d. lgs. n. 148/2015 e n. 185/2016, che il invoca, non gli è applicabile, essendo l'ente Parte_1 estraneo al novero dei soggetti ivi contemplati, ossia (cfr. lett d) “cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Si riporta il testo integrale dell'art. 10 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che delimita il “Campo di applicazione” della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi nei termini che seguono:
<<
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
Pag. 9 di 12 n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
§6.4
Il , infatti, è stato istituito ai sensi della LEGGE REGIONALE 23 luglio Parte_1
2003, n. 11 che detta “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”, stabilendo, all'art. 1 le finalità della disciplina -
“1. La , al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, Pt_3 promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo;
alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la si Pt_3 avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale” – da attuare per mezzo dei consorzi di bonifica, aventi il compito di progettare, realizzare e gestire le opere di bonifica ed irrigazione, oltre agli interventi di tutela ambientale.
In particolare, l'art. 16 della LR cit. stabilisce “Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi”:
<<
1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di: a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5; b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla;
d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di Pt_3 bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su
Pag. 10 di 12 specifico affidamento della;
f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto Pt_3 con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.
2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della in quanto Autorità di bacino, Pt_3 provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35>>.
D'altro canto, l'art. 1 del REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215, richiamato dall'art. 16 cit., stabilisce che “Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica”.
§6.5
In definitiva, avuto riguardo ai compiti istituzionali propri dei Consorzi di bonifica, è evidente l'estraneità dei suddetti alle attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli che deve essere svolta dai soggetti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.
§7
Infine, difetta il profilo di illegittimità costituzionale dedotto, stante la diversità della disciplina della cd. Cisoa rispetto all'integrazione ordinaria, tant'è che nel primo caso vi è la giurisdizione del G.O. e nel secondo c'è quella del G.A. venendo in considerazione interessi legittimi;
in altri termini, in presenza di situazioni soggettive diverse, ontologicamente non equiparabili, non può esserci la lamentata violazione dell'art. 3 Cost..
§8
Pag. 11 di 12 Le considerazioni che precedono conducono, in riforma della sentenza gravata, al rigetto del ricorso proposto dal . Parte_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 9 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 678/2023, resa in data 10 ottobre 2023, così provvede: in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto dal Parte_1
[...]
condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 5000,00 quanto al primo grado ed in euro 5500,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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