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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 03.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.3.2025, 24.3.2025, 28.3.2025, 31.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1651/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' rocura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi c.so Matteotti n. 37, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
E
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: pensione quota 100.
PAROLE CHIAVE: PENSIONE QUOTA 100 – COMPATIBILITÀ CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente contesta la comunicazione di riliquidazione della pensione nella quale l' dava atto di CP_1 un importo indebito da restituire di Euro 14.660,66 a causa svolgimento di lavoro dipendente nell'anno 2024 con conseguente non spettanza della pensione quota 100. Evidenzia che, ferma restando l'incompatibilità del
1 reddito da lavoro dipendente con la pensione quota 100, la conseguenza non poteva essere la restituzione di tutti i ratei di pensione percepiti nell'anno solare, trattandosi di una sanzione sproporzionata sorretta unicamente da circolari dell' e non prevista dalla norma di legge. CP_1
Costitu in giudizio, l' rileva che non era contestato lo CP_1 svolgimento di attività lavorativa rso dell'anno 2024. Tale circostanza rende non dovuta la pensione quota 100 e giustifica la ripetizione, in quanto l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 prevede espressamente che la pensione in esame non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente, come peraltro affermato in recente pronuncia della Suprema Corte che l' richiama a CP_2 sostegno della propria posizione. Con ordinanza del 5.3.2025, decidendo la domanda cautelare proposta in corso di causa, il Giudice ha rigettato l'istanza sia sotto il profilo del periculum in mora, in quanto il ricorrente poteva ottenere il ripristino della prestazione comunicando i redditi presunti per l'anno 2025, sia sotto il profilo del fumus boni iuris alla luce delle pronunce rese sul tema dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della compatibilità tra pensione quota 100 e redditi di lavoro dipendente e delle relative conseguenze. Va premesso che è pacifico tra le parti che il ha svolto Pt_1 attività di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 in cui rcepito la pensione quota 100. Ciò di cui si disquisisce sono le conseguenze di tali circostanze. Al riguardo, l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 sancisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui. Come già ricordato nell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, sulla disposizione si sono pronunciate sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione, affermando principi che si condividono e che permettono di dirimere le questioni oggetto della presente controversia. In particolare, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 234/2022 ha sancito la ragionevolezza della previsione che colui che fruisce del regime anticipato di pensionamento debba uscire dal mercato del lavoro sia per la sostenibilità del sistema previdenziale sia per favorire il ricambio generazionale, finalità cui è tesa la disposizione normativa. Il giudice delle leggi ha, altresì, chiarito che la previsione normativa non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi tra entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa;
a tale proposito, evidenzia che l'eccezionalità della misura pensionistica, con regole per l'accesso al trattamento di quiescenza molto più favorevoli di quelle previste dal regime ordinario, giustifica la necessaria uscita
2 del pensionato dal mondo del lavoro al fine di creare nuova occupazione, sicché la percezione di redditi, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 30994/2024, laddove, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, ha affermato che è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica in esame ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto (si nota che la Corte di Cassazione si è espressa in una fattispecie in cui l'interessato aveva prestato attività lavorativa soltanto per un periodo limitato dell'anno, percependo un reddito inferiore alla pensione spettante). Come già osservato nel provvedimento cautelare reso in corso di causa, il recupero del trattamento pensionistico erogato non deriva dall'applicazione di una sanzione, ma dall'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente erogato dall' in mancanza dei presupposti normativi CP_1 previsti, sicché sono incon i richiami ai principi sanciti in tema di proporzionalità delle sanzioni.
3. Del regolamento delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno difforme anche dopo l'intervento della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 06.04.2025 all'esito della sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 03.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 03.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.3.2025, 24.3.2025, 28.3.2025, 31.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1651/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' rocura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi c.so Matteotti n. 37, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
E
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: pensione quota 100.
PAROLE CHIAVE: PENSIONE QUOTA 100 – COMPATIBILITÀ CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente contesta la comunicazione di riliquidazione della pensione nella quale l' dava atto di CP_1 un importo indebito da restituire di Euro 14.660,66 a causa svolgimento di lavoro dipendente nell'anno 2024 con conseguente non spettanza della pensione quota 100. Evidenzia che, ferma restando l'incompatibilità del
1 reddito da lavoro dipendente con la pensione quota 100, la conseguenza non poteva essere la restituzione di tutti i ratei di pensione percepiti nell'anno solare, trattandosi di una sanzione sproporzionata sorretta unicamente da circolari dell' e non prevista dalla norma di legge. CP_1
Costitu in giudizio, l' rileva che non era contestato lo CP_1 svolgimento di attività lavorativa rso dell'anno 2024. Tale circostanza rende non dovuta la pensione quota 100 e giustifica la ripetizione, in quanto l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 prevede espressamente che la pensione in esame non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente, come peraltro affermato in recente pronuncia della Suprema Corte che l' richiama a CP_2 sostegno della propria posizione. Con ordinanza del 5.3.2025, decidendo la domanda cautelare proposta in corso di causa, il Giudice ha rigettato l'istanza sia sotto il profilo del periculum in mora, in quanto il ricorrente poteva ottenere il ripristino della prestazione comunicando i redditi presunti per l'anno 2025, sia sotto il profilo del fumus boni iuris alla luce delle pronunce rese sul tema dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della compatibilità tra pensione quota 100 e redditi di lavoro dipendente e delle relative conseguenze. Va premesso che è pacifico tra le parti che il ha svolto Pt_1 attività di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 in cui rcepito la pensione quota 100. Ciò di cui si disquisisce sono le conseguenze di tali circostanze. Al riguardo, l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 sancisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui. Come già ricordato nell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, sulla disposizione si sono pronunciate sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione, affermando principi che si condividono e che permettono di dirimere le questioni oggetto della presente controversia. In particolare, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 234/2022 ha sancito la ragionevolezza della previsione che colui che fruisce del regime anticipato di pensionamento debba uscire dal mercato del lavoro sia per la sostenibilità del sistema previdenziale sia per favorire il ricambio generazionale, finalità cui è tesa la disposizione normativa. Il giudice delle leggi ha, altresì, chiarito che la previsione normativa non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi tra entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa;
a tale proposito, evidenzia che l'eccezionalità della misura pensionistica, con regole per l'accesso al trattamento di quiescenza molto più favorevoli di quelle previste dal regime ordinario, giustifica la necessaria uscita
2 del pensionato dal mondo del lavoro al fine di creare nuova occupazione, sicché la percezione di redditi, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 30994/2024, laddove, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, ha affermato che è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica in esame ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto (si nota che la Corte di Cassazione si è espressa in una fattispecie in cui l'interessato aveva prestato attività lavorativa soltanto per un periodo limitato dell'anno, percependo un reddito inferiore alla pensione spettante). Come già osservato nel provvedimento cautelare reso in corso di causa, il recupero del trattamento pensionistico erogato non deriva dall'applicazione di una sanzione, ma dall'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente erogato dall' in mancanza dei presupposti normativi CP_1 previsti, sicché sono incon i richiami ai principi sanciti in tema di proporzionalità delle sanzioni.
3. Del regolamento delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno difforme anche dopo l'intervento della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 06.04.2025 all'esito della sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 03.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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