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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16130/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 OGGIONI N. 1 20852 VILLASANTA presso l'Avvocato ANTONELLI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA OGGIONI Parte_2 C.F._2 N. 1 20852 VILLASANTA presso l'Avvocato ANTONELLI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti quale procuratrice speciale di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 20121 MILANO P.IVA_1 presso l'Avvocato MENGHINI STEFANO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4008/23 Parte_1 Parte_2
emesso da questo Tribunale in data 22.2.23 su istanza di quale procuratrice speciale Controparte_3
di col quale è stato loro ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 31.701,85 Controparte_2
oltre interessi a titolo di scoperto del conto corrente nr. 1000/00000749 acceso in data 8.7.04 e chiuso in data 25.7.13.
pagina 1 di 4 Hanno contesto la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della ricorrente, la nullità della procura rilasciata alla mandataria nonché il difetto di autorizzazione di Controparte_3
quest'ultima all'esercizio dell'attività di recupero crediti all'epoca dell'assunzione del mandato.
Hanno quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza delle censure e concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo riportato nel decreto ovvero della diversa somma ritenuta oltre accessori.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e differito il procedimento per consentire l'espletamento della mediazione, all'esito la causa - senza svolgimento di attività istruttoria - è stata rinviata all'udienza del 5.2.25 per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
La censura relativa alla carenza di legittimazione attiva, ovvero, di titolarità del credito della ricorrente
è infondata. Controparte_2
Premesso che la censura deve essere propriamente ricondotta al profilo della titolarità del diritto e non già a quello della legittimazione – da riferirsi quest'ultima alla semplice prospettazione effettuata dalla parte da risultare pienamente coerente nel presente caso – si rileva che la veste di cessionaria del credito della ricorrente è ampiamente riscontrata.
Sin dalla fase monitoria a riscontro della specifica richiesta ex art. 640 c.p.c. di la ricorrente ha dato contezza dell'allegato inserimento del credito azionato nell'ambito della cessione in data 20.4.18 inerente un'operazione di cartolarizzazione mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale, dell'elenco dei crediti allegato alla cessione e della dichiarazione della cedente Intesa S. Paolo s.p.a.
Quest'ultima reca la specifica menzione del numero del rapporto di conto corrente nonché del numero
NDG del rapporto: entrambi sono coerenti con quelli riportati a pag. 67 dell'elenco dei crediti allegato alla cessione.
Non risulta fondata la contestazione degli opponenti relativa alla differenza tra il numero del rapporto sopra riportato e quello del conto corrente. L'indubbia assenza di identità si spiega agevolmente con l'avvenuta assegnazione al rapporto di una nuova numerazione a seguito del passaggio a sofferenza, secondo quanto riportato al documento allegato sub. 3 della fase monitoria (estratto notarile autentico alla data del 28.6.22 della posizione a sofferenza). Quest'ultimo identifica la posizione come riportata pagina 2 di 4 nell'elenco crediti specificando al contempo il numero del rapporto originario coincidente col conto corrente.
Così ricostruita la vicenda e giustificate le rilevate anomalie, reputa il Tribunale che le produzioni effettuate, in uno al possesso dell'integrale documentazione afferente il credito – altrimenti non giustificabile – valgano a riscontrare pienamente la contestata titolarità.
Né a diversa soluzione può approdarsi sulla base dell'allegata esistenza di un piano di accumulo rispetto al quale il conto corrente fungeva da conto tecnico di collegamento. I documenti subb. 3 r 4 degli opponenti costituiscono le comunicazioni periodiche di Intesa S. Paolo s.p.a. del rendiconto della posizione fondi sino alla data di estinzione: la circostanza che esse rechino il numero del conto corrente in quanto collegato non vale certo a negare l'intervenuta cessione dello stesso.
E' infatti documentato che il conto corrente sia stato passato a sofferenza in data 30.12.13 e nulla impediva alla cedente di proseguire anche in epoca posteriore alla cessione a fornire le comunicazioni sino alla data di estinzione della posizione.
Risulta infondata anche la censura relativa al difetto di procura.
L'assunto degli opponenti è nel senso che la procura in data 3.12.18 allegata al ricorso monitorio sub A non presenterebbe alcun elemento idoneo a provare che già abbia Controparte_3 CP_4
ricevuto dalla mandante una valida procura al fine di agire per il recupero coattivo del credito oggetto del decreto. In particolare, il mandato sarebbe carente dell'indicazione dei singoli crediti non essendo gli stessi identificabili né in relazione all'importo né al titolo da cui traggono origine al pari delle generalità del debitore.
In realtà la procura – previa identificazione della quale cessionaria dei crediti - reca Controparte_2
testualmente, sia pure per il tramite del rinvio, l'oggetto identificato appunto con i suddetti crediti.
Pertanto, la stessa non risulta affatto generica essendo evincibile con chiarezza che Controparte_3
(già ) è la mandataria per il recupero di tutti i crediti ceduti. CP_4
Infine gli opponenti hanno contestato che alla data del rilascio della procura in questione – 30.11.18 - la mandataria non disponesse della licenza ex art. 115 TULPS necessaria per l'attività di recupero crediti: circostanza evincibile dal testo del ricorso monitorio che reca ai fini del rilascio di tale autorizzazione il
10.12.20, ossia una data posteriore.
L'argomento è privo di rilievo.
Vale a riguardo quanto evidenziato dall'opposta, ossia, che la licenza in esame è funzionale all'attività stragiudiziale di recupero crediti e non già a quella giudiziale.
L'assenza di contestazioni inerenti il merito della pretesa comporta di delibazione ulteriore.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ad eccezione della fase istruttoria liquidata nei valori minimi considerata la natura documentale della stessa – seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 4008/23 emesso da questo Tribunale in data 22.2.23 su istanza di quale procuratrice speciale Controparte_3
di che dichiara esecutivo;
Controparte_2
2. condanna gli opponenti e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2
all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltre al Controparte_2
rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 7 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16130/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 OGGIONI N. 1 20852 VILLASANTA presso l'Avvocato ANTONELLI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA OGGIONI Parte_2 C.F._2 N. 1 20852 VILLASANTA presso l'Avvocato ANTONELLI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti quale procuratrice speciale di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 20121 MILANO P.IVA_1 presso l'Avvocato MENGHINI STEFANO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4008/23 Parte_1 Parte_2
emesso da questo Tribunale in data 22.2.23 su istanza di quale procuratrice speciale Controparte_3
di col quale è stato loro ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 31.701,85 Controparte_2
oltre interessi a titolo di scoperto del conto corrente nr. 1000/00000749 acceso in data 8.7.04 e chiuso in data 25.7.13.
pagina 1 di 4 Hanno contesto la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della ricorrente, la nullità della procura rilasciata alla mandataria nonché il difetto di autorizzazione di Controparte_3
quest'ultima all'esercizio dell'attività di recupero crediti all'epoca dell'assunzione del mandato.
Hanno quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza delle censure e concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo riportato nel decreto ovvero della diversa somma ritenuta oltre accessori.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e differito il procedimento per consentire l'espletamento della mediazione, all'esito la causa - senza svolgimento di attività istruttoria - è stata rinviata all'udienza del 5.2.25 per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
La censura relativa alla carenza di legittimazione attiva, ovvero, di titolarità del credito della ricorrente
è infondata. Controparte_2
Premesso che la censura deve essere propriamente ricondotta al profilo della titolarità del diritto e non già a quello della legittimazione – da riferirsi quest'ultima alla semplice prospettazione effettuata dalla parte da risultare pienamente coerente nel presente caso – si rileva che la veste di cessionaria del credito della ricorrente è ampiamente riscontrata.
Sin dalla fase monitoria a riscontro della specifica richiesta ex art. 640 c.p.c. di la ricorrente ha dato contezza dell'allegato inserimento del credito azionato nell'ambito della cessione in data 20.4.18 inerente un'operazione di cartolarizzazione mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale, dell'elenco dei crediti allegato alla cessione e della dichiarazione della cedente Intesa S. Paolo s.p.a.
Quest'ultima reca la specifica menzione del numero del rapporto di conto corrente nonché del numero
NDG del rapporto: entrambi sono coerenti con quelli riportati a pag. 67 dell'elenco dei crediti allegato alla cessione.
Non risulta fondata la contestazione degli opponenti relativa alla differenza tra il numero del rapporto sopra riportato e quello del conto corrente. L'indubbia assenza di identità si spiega agevolmente con l'avvenuta assegnazione al rapporto di una nuova numerazione a seguito del passaggio a sofferenza, secondo quanto riportato al documento allegato sub. 3 della fase monitoria (estratto notarile autentico alla data del 28.6.22 della posizione a sofferenza). Quest'ultimo identifica la posizione come riportata pagina 2 di 4 nell'elenco crediti specificando al contempo il numero del rapporto originario coincidente col conto corrente.
Così ricostruita la vicenda e giustificate le rilevate anomalie, reputa il Tribunale che le produzioni effettuate, in uno al possesso dell'integrale documentazione afferente il credito – altrimenti non giustificabile – valgano a riscontrare pienamente la contestata titolarità.
Né a diversa soluzione può approdarsi sulla base dell'allegata esistenza di un piano di accumulo rispetto al quale il conto corrente fungeva da conto tecnico di collegamento. I documenti subb. 3 r 4 degli opponenti costituiscono le comunicazioni periodiche di Intesa S. Paolo s.p.a. del rendiconto della posizione fondi sino alla data di estinzione: la circostanza che esse rechino il numero del conto corrente in quanto collegato non vale certo a negare l'intervenuta cessione dello stesso.
E' infatti documentato che il conto corrente sia stato passato a sofferenza in data 30.12.13 e nulla impediva alla cedente di proseguire anche in epoca posteriore alla cessione a fornire le comunicazioni sino alla data di estinzione della posizione.
Risulta infondata anche la censura relativa al difetto di procura.
L'assunto degli opponenti è nel senso che la procura in data 3.12.18 allegata al ricorso monitorio sub A non presenterebbe alcun elemento idoneo a provare che già abbia Controparte_3 CP_4
ricevuto dalla mandante una valida procura al fine di agire per il recupero coattivo del credito oggetto del decreto. In particolare, il mandato sarebbe carente dell'indicazione dei singoli crediti non essendo gli stessi identificabili né in relazione all'importo né al titolo da cui traggono origine al pari delle generalità del debitore.
In realtà la procura – previa identificazione della quale cessionaria dei crediti - reca Controparte_2
testualmente, sia pure per il tramite del rinvio, l'oggetto identificato appunto con i suddetti crediti.
Pertanto, la stessa non risulta affatto generica essendo evincibile con chiarezza che Controparte_3
(già ) è la mandataria per il recupero di tutti i crediti ceduti. CP_4
Infine gli opponenti hanno contestato che alla data del rilascio della procura in questione – 30.11.18 - la mandataria non disponesse della licenza ex art. 115 TULPS necessaria per l'attività di recupero crediti: circostanza evincibile dal testo del ricorso monitorio che reca ai fini del rilascio di tale autorizzazione il
10.12.20, ossia una data posteriore.
L'argomento è privo di rilievo.
Vale a riguardo quanto evidenziato dall'opposta, ossia, che la licenza in esame è funzionale all'attività stragiudiziale di recupero crediti e non già a quella giudiziale.
L'assenza di contestazioni inerenti il merito della pretesa comporta di delibazione ulteriore.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ad eccezione della fase istruttoria liquidata nei valori minimi considerata la natura documentale della stessa – seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 4008/23 emesso da questo Tribunale in data 22.2.23 su istanza di quale procuratrice speciale Controparte_3
di che dichiara esecutivo;
Controparte_2
2. condanna gli opponenti e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2
all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltre al Controparte_2
rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 7 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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