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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.28321/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28321 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: Danni a cose vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
, res.te in Napoli al Viale Carlo Franza 11, C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luigi Caldieri 127 presso lo studio dell'Avv. Luca Ricci – C.F dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso come da mandato in atti
Attrice
E
– con sede in Nola al CIS Iola 8 lotto 8123/8124 – C.F. e CP_1
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di P.IVA_1
gestore e custode della Unità Locale n. NA/69 – esercizio commerciale
“Zuiki, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambello in Napoli alla Via Schipa n.115,
come da procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza per la precisazione delle
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 1 di 9 R.G. n.28321/2020
conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e ne chiedevano il totale accoglimento.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveni la Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di gestore e custode della Unità
[...]
Locale n. NA/69 - esercizio commerciale “Zuiki”, adducendo che in data
20.12.2018, alle ore 12:00 circa, la SI.ra , mentre si Parte_1
trovava in via Luca Giordano 59-67, Napoli, all'interno del negozio Zuiki,
cadeva in prossimità della prima rampa di discesa che collega il piano terra del negozio al piano seminterrato, destinato al reparto uomo. Il negozio in cui
è avvenuto l'incidente è gestito dalla Controparte_2
La difesa attore assumeva che la caduta era stata causata dalla presenza di acqua e materiale sdrucciolevole sulle scale, che rendevano il pavimento estremamente scivoloso, provocando lo slittamento della parte attrice e il conseguente incidente.
Assumeva, altresì, che a seguito dell'impatto violento, la SI.ra Pt_1
rimaneva dolorante al suolo e, grazie alle sue urla, veniva prontamente prestato soccorso, con l'intervento del 118. La SI.ra , trasportata dal Pt_1
marito, presente al momento dell'incidente, raggiungeva l'Ospedale San Paolo
di Napoli con mezzi privati.
Qui, a seguito degli esami strumentali e del consulto ortopedico con il Dr.
le veniva diagnosticata una frattura della testa dell'omero e del Persona_1
collo chirurgico, con una prognosi di 30 giorni.
In data 28 dicembre 2018, a causa dei fortissimi dolori, la SI.ra si Pt_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano,
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 2 di 9 R.G. n.28321/2020
dove veniva stilato un ulteriore referto, indicando una frattura composta del collo e del terzo prossimale della diafisi omerale La SI.ra ha Pt_1
proseguito con controlli clinici e strumentali, nonché con terapie mediche e riabilitative, come documentazione in atti. In data 13 giugno 2019, al termine dei trattamenti, la SI.ra veniva dichiarata clinicamente guarita, ma con Pt_1
postumi da valutare in sede medico-legale. In data 24 gennaio 2019, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, veniva inoltrata una richiesta di risarcimento danni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e PEC, alla
CP_1 Società gestore del negozio Zuiki. Il 30 gennaio 2019, la compagnia assicuratrice della convenuta, apriva il sinistro Controparte_3
con il numero 720/99/007475. In data 1 febbraio 2019, il Geom. R_
, quale perito fiduciario di richiedeva tramite email la
[...] Controparte_3
documentazione necessaria per istruire la pratica.
Il 17 giugno 2019, la SI.ra si sottoponeva a visita medico-legale, su Pt_1
invito di Il perito confermava il nesso eziologico tra i Controparte_3
danni riportati e l'incidente, quantificando i postumi invalidanti al 10%.
In data 20 settembre 2019, veniva trasmessa ulteriore documentazione, tra cui una dichiarazione testimoniale del SI. al perito fiduciario Parte_2
Cont della compagnia Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che in data 21 settembre 2019, veniva richiesto un parere medico-legale al OT.
, specialista in ortopedia, che evidenziava una inabilità Persona_3
temporanea totale di 100 giorni e un'inabilità parziale del 50% per 80 giorni,
con postumi biologici valutabili al 14-15%.
Il 28 novembre 2019, nonostante la visita medico-legale fiduciaria effettuata dalla compagnia, comunicava il diniego del risarcimento, Controparte_3
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 3 di 9 R.G. n.28321/2020
ritenendo che il luogo dell'incidente non presentasse pericoli per i passanti.
Parte attrice rilevava dunque l'illegittimità del comportamento della compagnia assicuratrice, affermandone la dilatorietà e la pretestuosità. La valutazione erronea dei fatti e dei luoghi dell'incidente, identificando erroneamente i gradini di uscita anziché quelli interni sulla rampa di discesa, dimostrava, a dire dell'attore, l'errore delle conclusioni.
Affermava inoltre che nonostante i numerosi tentativi di risolvere la questione in modo bonario, alla sig.ra non veniva riconosciuto alcun Pt_1
risarcimento per i danni subiti, nonostante la chiara responsabilità della
Società La difesa della sig.ra assume che ha diritto al CP_1 Pt_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati secondo le Tabelle di NO, per un totale di € 52.826,00, con aumento personalizzato del danno già calcolato in misura del 44% e chiedeva, inoltre, il risarcimento per inabilità temporanea totale (ITT), inabilità temporanea parziale (ITP), e 500,00 euro per le spese mediche documentate e non, oltre al risarcimento per il danno morale e il danno c.d. esistenziale, da quantificarsi in corso di causa e comunque in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Si costituiva la quale impugnava l'atto di citazione e ne CP_1
chiedeva il rigetto dell'atto di citazione per tutto quanto dedotto, eccezione e richiesto nella memoria di costituzione e ne chiedeva il rigetto. In articolare,
la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento in quanto l'incidente è stato causato dalla negligenza dell'attrice, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla situazione del negozio, e non vi sono prove sufficienti a supportare una responsabilità del negoziante.
Illustrati i fatti di causa, occorre passare ad analizzare il merito della vicenda.
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 4 di 9 R.G. n.28321/2020
A sostegno della sua domanda, l'attrice produceva copiosa documentazione medica.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'attore ha dimostrato di avere inviato tempestiva ed idonea messa in mora alla indicata compagnia assicurativa,
ricevuta in data 27.09.2018; che questa richiesta risulta sottoscritta, oltre che da un legale, anche personalmente da parte del danneggiato e che la richiesta contiene una descrizione circostanziata delle modalità dell'evento, nonché dei danni derivati. Depositava altresì denuncia querela sporta contro ignoti sporta in data 14.09.2018. Non hanno dunque fondamento i dubbi circa la proponibilità della domanda, prospettati da nei propri atti difensivi. CP_4
Venendo ora al merito della vicenda, occorre rilevare dalla deposizione resa dal testimone escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge che la signora è effettivamente caduta all'interno dell'esercizio commerciale. Inoltre, dalla perizia tecnica depositata dal dott.
, emerge inequivocabilmente la conferma del verificarsi del Persona_4
sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione, con riconoscimento del nesso causale. Difatti il ctu, tra l'altro, afferma: “A seguito del sinistro del
20.12.2018 la parte attrice ha subito una grave lesione alla spalla sinistra
Per tali lesioni è stata costretta ad osservare un lungo periodo di riposo e
cure. Allo stato permane una sintomatologia algica e disfunzionale che può dirsi stabilizzata ed è quindi valutabile in ambito medico legale .”
Accertata, dunque, la responsabilità, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza.
Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 5 di 9 R.G. n.28321/2020
danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza -
riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto,
valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali,
economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità
lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice, non avendo dimostrato,
al di là di generiche affermazioni, di aver riportato nell'incidente per cui è
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 6 di 9 R.G. n.28321/2020
causa alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa
(circostanza che, nella ricorrenza dei presupposti e della relativa prova,
rappresentava anche oggetto di uno specifico quesito rivolto al consulente d'ufficio), va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Venendo ora al merito della vicenda, occorre rilevare che la domanda attorea
è supportata da una copiosa documentazione medica attestante le lesioni subite da parte attrice, nonché dalla consulenza di parte.
Inoltre, dalla perizia tecnica depositata, emerge inequivocabilmente la conferma del verificarsi del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione, con riconoscimento del nesso causale.
Difatti, il CTU ha analiticamente descritto e valutato le lesioni subite da parte attrice nel sinistro per cui è causa e sulla base della visita dell'infortunato nonché della documentazione medica in atti, ha risposto anche alle osservazioni dei CC.TT. delle parti, giungendo a determinare nella parte attrice degli esiti permanenti indicati nella percentuale del quantificabili in una percentuale del 11%. Dalla documentazione medica è poi possibile determinare 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale. Dunque, il danno biologico subito dalla istante, inteso come danno alla integrità psico-
fisica, e quale concetto comprendente il danno anche la vita di relazione, può
liquidarsi dunque, tenuto conto della entità e natura delle lesioni subite - della durata della inabilità temporanea - delle condizioni personali dell'attore,
facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di NO
(vertendosi in tema di lesioni macropermanenti), sicché va riconosciuta all'attualità la somma di: a) euro 35.769,00 per danno non patrimoniale a carattere biologico correlato ai postumi permanenti;
b) euro 5.175,00 per ITP,
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 7 di 9 R.G. n.28321/2020
e così per complessivi €.40.944,00 con applicazione della personalizzazione massima. Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica di ufficio, le cui risultanze appaiono condivisibili da parte di questo Tribunale, è risultato che la sig.ra ha subito in Parte_1
occasione del sinistro le lesioni sopra descritte. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è dubbio alcuno che il verificarsi del sinistro per cui è causa sia imputabile alla condotta colposa della convenuta.
All'esito dell'espletata istruttoria quindi la domanda risulta provata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
facendo applicazione dello scaglione tariffario relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza (euro 32.941,47), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in Parte_1 CP_1
qualità di gestore e custode della Unità Locale n. NA/69 – esercizio commerciale “Zuiki, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna la convenuta società in persona del legale CP_5
rappresentante p.t. n.q. di gestore e custode della Unità Locale n.NA/69 – esercizio commerciale “Zuiki”, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati nella complessiva somma di €. 40.944,00 oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, oltre €. 210,96
per spese mediche documentate al CTU;
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 8 di 9 R.G. n.28321/2020
-Condanna la convenuta società alla refusione delle spese e CP_5
competenze di lite in favore che liquida in €.7.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luca Ricci.
- Pone a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU medico-legale liquidate con separato decreto.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 10.05.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28321 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: Danni a cose vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
, res.te in Napoli al Viale Carlo Franza 11, C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luigi Caldieri 127 presso lo studio dell'Avv. Luca Ricci – C.F dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso come da mandato in atti
Attrice
E
– con sede in Nola al CIS Iola 8 lotto 8123/8124 – C.F. e CP_1
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di P.IVA_1
gestore e custode della Unità Locale n. NA/69 – esercizio commerciale
“Zuiki, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambello in Napoli alla Via Schipa n.115,
come da procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza per la precisazione delle
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 1 di 9 R.G. n.28321/2020
conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e ne chiedevano il totale accoglimento.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveni la Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di gestore e custode della Unità
[...]
Locale n. NA/69 - esercizio commerciale “Zuiki”, adducendo che in data
20.12.2018, alle ore 12:00 circa, la SI.ra , mentre si Parte_1
trovava in via Luca Giordano 59-67, Napoli, all'interno del negozio Zuiki,
cadeva in prossimità della prima rampa di discesa che collega il piano terra del negozio al piano seminterrato, destinato al reparto uomo. Il negozio in cui
è avvenuto l'incidente è gestito dalla Controparte_2
La difesa attore assumeva che la caduta era stata causata dalla presenza di acqua e materiale sdrucciolevole sulle scale, che rendevano il pavimento estremamente scivoloso, provocando lo slittamento della parte attrice e il conseguente incidente.
Assumeva, altresì, che a seguito dell'impatto violento, la SI.ra Pt_1
rimaneva dolorante al suolo e, grazie alle sue urla, veniva prontamente prestato soccorso, con l'intervento del 118. La SI.ra , trasportata dal Pt_1
marito, presente al momento dell'incidente, raggiungeva l'Ospedale San Paolo
di Napoli con mezzi privati.
Qui, a seguito degli esami strumentali e del consulto ortopedico con il Dr.
le veniva diagnosticata una frattura della testa dell'omero e del Persona_1
collo chirurgico, con una prognosi di 30 giorni.
In data 28 dicembre 2018, a causa dei fortissimi dolori, la SI.ra si Pt_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano,
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 2 di 9 R.G. n.28321/2020
dove veniva stilato un ulteriore referto, indicando una frattura composta del collo e del terzo prossimale della diafisi omerale La SI.ra ha Pt_1
proseguito con controlli clinici e strumentali, nonché con terapie mediche e riabilitative, come documentazione in atti. In data 13 giugno 2019, al termine dei trattamenti, la SI.ra veniva dichiarata clinicamente guarita, ma con Pt_1
postumi da valutare in sede medico-legale. In data 24 gennaio 2019, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, veniva inoltrata una richiesta di risarcimento danni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e PEC, alla
CP_1 Società gestore del negozio Zuiki. Il 30 gennaio 2019, la compagnia assicuratrice della convenuta, apriva il sinistro Controparte_3
con il numero 720/99/007475. In data 1 febbraio 2019, il Geom. R_
, quale perito fiduciario di richiedeva tramite email la
[...] Controparte_3
documentazione necessaria per istruire la pratica.
Il 17 giugno 2019, la SI.ra si sottoponeva a visita medico-legale, su Pt_1
invito di Il perito confermava il nesso eziologico tra i Controparte_3
danni riportati e l'incidente, quantificando i postumi invalidanti al 10%.
In data 20 settembre 2019, veniva trasmessa ulteriore documentazione, tra cui una dichiarazione testimoniale del SI. al perito fiduciario Parte_2
Cont della compagnia Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che in data 21 settembre 2019, veniva richiesto un parere medico-legale al OT.
, specialista in ortopedia, che evidenziava una inabilità Persona_3
temporanea totale di 100 giorni e un'inabilità parziale del 50% per 80 giorni,
con postumi biologici valutabili al 14-15%.
Il 28 novembre 2019, nonostante la visita medico-legale fiduciaria effettuata dalla compagnia, comunicava il diniego del risarcimento, Controparte_3
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 3 di 9 R.G. n.28321/2020
ritenendo che il luogo dell'incidente non presentasse pericoli per i passanti.
Parte attrice rilevava dunque l'illegittimità del comportamento della compagnia assicuratrice, affermandone la dilatorietà e la pretestuosità. La valutazione erronea dei fatti e dei luoghi dell'incidente, identificando erroneamente i gradini di uscita anziché quelli interni sulla rampa di discesa, dimostrava, a dire dell'attore, l'errore delle conclusioni.
Affermava inoltre che nonostante i numerosi tentativi di risolvere la questione in modo bonario, alla sig.ra non veniva riconosciuto alcun Pt_1
risarcimento per i danni subiti, nonostante la chiara responsabilità della
Società La difesa della sig.ra assume che ha diritto al CP_1 Pt_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati secondo le Tabelle di NO, per un totale di € 52.826,00, con aumento personalizzato del danno già calcolato in misura del 44% e chiedeva, inoltre, il risarcimento per inabilità temporanea totale (ITT), inabilità temporanea parziale (ITP), e 500,00 euro per le spese mediche documentate e non, oltre al risarcimento per il danno morale e il danno c.d. esistenziale, da quantificarsi in corso di causa e comunque in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Si costituiva la quale impugnava l'atto di citazione e ne CP_1
chiedeva il rigetto dell'atto di citazione per tutto quanto dedotto, eccezione e richiesto nella memoria di costituzione e ne chiedeva il rigetto. In articolare,
la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento in quanto l'incidente è stato causato dalla negligenza dell'attrice, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla situazione del negozio, e non vi sono prove sufficienti a supportare una responsabilità del negoziante.
Illustrati i fatti di causa, occorre passare ad analizzare il merito della vicenda.
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 4 di 9 R.G. n.28321/2020
A sostegno della sua domanda, l'attrice produceva copiosa documentazione medica.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'attore ha dimostrato di avere inviato tempestiva ed idonea messa in mora alla indicata compagnia assicurativa,
ricevuta in data 27.09.2018; che questa richiesta risulta sottoscritta, oltre che da un legale, anche personalmente da parte del danneggiato e che la richiesta contiene una descrizione circostanziata delle modalità dell'evento, nonché dei danni derivati. Depositava altresì denuncia querela sporta contro ignoti sporta in data 14.09.2018. Non hanno dunque fondamento i dubbi circa la proponibilità della domanda, prospettati da nei propri atti difensivi. CP_4
Venendo ora al merito della vicenda, occorre rilevare dalla deposizione resa dal testimone escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge che la signora è effettivamente caduta all'interno dell'esercizio commerciale. Inoltre, dalla perizia tecnica depositata dal dott.
, emerge inequivocabilmente la conferma del verificarsi del Persona_4
sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione, con riconoscimento del nesso causale. Difatti il ctu, tra l'altro, afferma: “A seguito del sinistro del
20.12.2018 la parte attrice ha subito una grave lesione alla spalla sinistra
Per tali lesioni è stata costretta ad osservare un lungo periodo di riposo e
cure. Allo stato permane una sintomatologia algica e disfunzionale che può dirsi stabilizzata ed è quindi valutabile in ambito medico legale .”
Accertata, dunque, la responsabilità, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza.
Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 5 di 9 R.G. n.28321/2020
danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza -
riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto,
valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali,
economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità
lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice, non avendo dimostrato,
al di là di generiche affermazioni, di aver riportato nell'incidente per cui è
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 6 di 9 R.G. n.28321/2020
causa alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa
(circostanza che, nella ricorrenza dei presupposti e della relativa prova,
rappresentava anche oggetto di uno specifico quesito rivolto al consulente d'ufficio), va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Venendo ora al merito della vicenda, occorre rilevare che la domanda attorea
è supportata da una copiosa documentazione medica attestante le lesioni subite da parte attrice, nonché dalla consulenza di parte.
Inoltre, dalla perizia tecnica depositata, emerge inequivocabilmente la conferma del verificarsi del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione, con riconoscimento del nesso causale.
Difatti, il CTU ha analiticamente descritto e valutato le lesioni subite da parte attrice nel sinistro per cui è causa e sulla base della visita dell'infortunato nonché della documentazione medica in atti, ha risposto anche alle osservazioni dei CC.TT. delle parti, giungendo a determinare nella parte attrice degli esiti permanenti indicati nella percentuale del quantificabili in una percentuale del 11%. Dalla documentazione medica è poi possibile determinare 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale. Dunque, il danno biologico subito dalla istante, inteso come danno alla integrità psico-
fisica, e quale concetto comprendente il danno anche la vita di relazione, può
liquidarsi dunque, tenuto conto della entità e natura delle lesioni subite - della durata della inabilità temporanea - delle condizioni personali dell'attore,
facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di NO
(vertendosi in tema di lesioni macropermanenti), sicché va riconosciuta all'attualità la somma di: a) euro 35.769,00 per danno non patrimoniale a carattere biologico correlato ai postumi permanenti;
b) euro 5.175,00 per ITP,
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 7 di 9 R.G. n.28321/2020
e così per complessivi €.40.944,00 con applicazione della personalizzazione massima. Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica di ufficio, le cui risultanze appaiono condivisibili da parte di questo Tribunale, è risultato che la sig.ra ha subito in Parte_1
occasione del sinistro le lesioni sopra descritte. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è dubbio alcuno che il verificarsi del sinistro per cui è causa sia imputabile alla condotta colposa della convenuta.
All'esito dell'espletata istruttoria quindi la domanda risulta provata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
facendo applicazione dello scaglione tariffario relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza (euro 32.941,47), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in Parte_1 CP_1
qualità di gestore e custode della Unità Locale n. NA/69 – esercizio commerciale “Zuiki, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna la convenuta società in persona del legale CP_5
rappresentante p.t. n.q. di gestore e custode della Unità Locale n.NA/69 – esercizio commerciale “Zuiki”, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati nella complessiva somma di €. 40.944,00 oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, oltre €. 210,96
per spese mediche documentate al CTU;
Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 8 di 9 R.G. n.28321/2020
-Condanna la convenuta società alla refusione delle spese e CP_5
competenze di lite in favore che liquida in €.7.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luca Ricci.
- Pone a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU medico-legale liquidate con separato decreto.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 10.05.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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Proc. R.G.n.28321/202 – sentenza Pagina 9 di 9