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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2024
PROMOSSA DA
( ), anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
già elettivamente domiciliata in Solarino (SR) nella via Parte_2
Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'avv. Santi Milardo ( ) del Foro di C.F._2
Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Siracusa nella Via Necropoli Grotticelle n. 16A, Sc. B, presso lo studio dell'Avv. Maria
Lara Gugliotta (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_3
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e successivo deposito in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1799/2023, pubblicata mediante lettura all'esito dell'udienza in data il 12/10/2023, il
Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. n. 12644/PG del 5/5/21, notificatale in data 24/5/21, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.100,00 in applicazione dell'art. 6, comma terzo, del Decreto
Legislativo 193/2007 attuativo del Regolamento CE n. 852/2004 “per non avere notificato alla
Autorità Competente la cessazione della propria attività così come previsto dall'art 6 par. 2 capoverso
2 del Regolamento CE n. 852/04”.
In sintesi il primo giudice: rigettava il primo motivo di opposizione (avente ad oggetto la “incertezza nell'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa irrogata stante la discrepanza tra l'importo indicato nel testo sottostante la parola “ORDINA”, pari ad Euro 1.050,00, e l'importo di Euro 3.150,00 indicato nel testo sottostante la parola “INGIUNGE”), perché “Dall'esame comparato fra il processo verbale del 26/10/16 (prot. n. 765) ed il testo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata appare evidente come
l'effettivo importo della sanzione irrogata ammonti a complessivi Euro 1.100,00: l'indicazione della somma di Euro 3.150,00 indicato nel testo sottostante la parola “INGIUNGE” deve considerarsi un mero refuso dattilografico che non può inficiare il contenuto precettivo dell'atto gravato, sia pur per il minore importo, emesso a detrimento della odierna ricorrente”; rigettava altresì il secondo motivo di opposizione (avente ad oggetto la “inesistenza della violazione contestata stante la mancata previsione, in seno alle norme riportate nel testo della ordinanza gravata, di alcun obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività”) perché: “le norme menzionate nel testo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e dalla stessa difesa di parte ricorrente contengano uno specifico obbligo di comunicazione a carico dell'esercente che termini la propria attività d'impresa: il combinato disposto dell'art. 6, paragrafo due, del Regolamento CE n. 852/04 e dell'art. 6, terzo comma, del Decreto Legislativo. n. 193/07 sanziona anche la condotta omissiva dell'operatore del
pagina 2 di 5 settore alimentare che non abbia comunicato alle autorità competenti la cessazione della propria attività; si rileva poi come la richiamata normativa comunitaria prescriva che l'operatore debba far sì che “l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, ogni chiusura”.
Ciò detto, dagli atti di causa è emerso come la chiusura dell'attività posta in essere dalla Pt_1
sia avvenuta in data 21/10/15 (cancellazione operata con atto in Notar rep. n. 20341) e la Per_1
relativa comunicazione al Comune di Avola sia stata inoltrata il successivo 29 settembre 2016, in data financo successiva all'accertamento della violazione di tale obbligo avvenuto il 10 settembre 2016.
Il lungo lasso di tempo di quasi un anno trascorso tra la chiusura effettiva dell'attività e la comunicazione di tale cessazione all'autorità competente è ben lontano dalle prescritte “costanti informazioni aggiornate” di cui alla su richiamata normativa e costituisce violazione del precetto in quest'ultima contenuto cui la legge ha collegato il necessario ed adeguato rimedio sanzionatorio.
Inconducente si palesa poi il riferimento operato dalla alla risoluzione n. 72134/2014 del Pt_1
Ministero dello Sviluppo Economico sia per il fatto che una norma di rango secondario giammai può derogare ad una norma di legge primaria, sia per il fatto che con tale atto il Ministero ha solo precisato che il soggetto che intenda cessare la propria attività non è più tenuto a darne avviso preventivo tramite "SCIA" ma può effettuare tale notifica anche successivamente tramite l'istituto della comunicazione, ribadendo, però, l'obbligo di provvedere a tale adempimento entro il termine previsto per l'inoltro della stessa comunicazione al Registro delle Imprese: se è vero che per le società di persone a tal fine non è previsto alcun termine, è pur sempre vero che il soggetto che intenda cessare la sua attività soggiace comunque, a prescindere dalla propria veste sociataria, all'obbligo di comunicazione imposto dalla normativa comunitaria e nazionale su richiamata”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui si esclude che sussista alcuna incertezza sull'ammontare della sanzione irrogata, atteso che quello indicato dalla
è un mero refuso che non impedisce in alcun modo di individuare il corretto ammontare Pt_1
della stessa.
pagina 3 di 5 A fronte di ciò l'appellante, con il motivo di gravame in esame, si è limitata ad osservare che: “Detta motivazione non può essere condivisa atteso che il corretto importo della sanzione irrogata costituisce elemento essenziale della ordinanza ingiunzione la cui mancanza e/o imprecisione comporta la nullità della stessa.
Ai sensi dell'art 2 punto 8 della Legge 689/81 tra i requisiti essenziali della sanzione amministrativa infatti vi è l'entità della sanzione pecuniaria o del pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 Legge 689/81 e s.m.i.”.
Si tratta, all'evidenza, di un motivo di impugnazione privo di effettivo contenuto critico, atteso che non spiega per quale ragione, in ipotesi, l'assunto del primo giudice secondo cui la somma riportata nella parte ingiuntiva dell'atto impugnato fosse il frutto di un refuso che non impediva di individuare l'ammontare effettivo della sanzione (tramite l'esame comparato con il processo verbale del 26/10/16 prot. n. 765), sarebbe sbagliato visto che, al contrario, il refuso in sé determinerebbe incertezza nella determinazione della sanzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto di avere adempiuto all'obbligo di comunicazione della chiusura dello stabilimento all'autorità preposta mediante la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della società di persone di cui la era socio Pt_1
amministratore presentata presso la CCIAA in data 28.10.2015.
Si tratta di un motivo all'evidenza del tutto nuovo – e come tale inammissibile –, visto che con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione la aveva, assai diversamente, sostenuto che le Pt_1
norme poste a fondamento dell'atto impugnato non prevedessero alcun obbligo di comunicazione.
Con ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che non essendo previsto un termine per la comunicazione, la sanzione non avrebbe comunque potuto esserle irrogata.
Come già sopra anticipato il Tribunale, con riferimento al termine entro il quale la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata, dopo avere evidenziato che nel caso a mani, a fronte di società cancellata dal registro delle imprese in data 28.10.2015, la stessa era stata “inoltrata il successivo 29 settembre 2016, in data financo successiva all'accertamento della violazione di tale obbligo avvenuto il
10 settembre 2016”, riteneva che: “Il lungo lasso di tempo di quasi un anno trascorso tra la chiusura effettiva dell'attività e la comunicazione di tale cessazione all'autorità competente è ben lontano dalle prescritte “costanti informazioni aggiornate” di cui alla su richiamata normativa e costituisce violazione del precetto in quest'ultima contenuto cui la legge ha collegato il necessario ed adeguato rimedio sanzionatorio”.
pagina 4 di 5 A fronte di ciò l'appellante si limitava ad insistere nel sostenere che in assenza di termine tassativo non sarebbe possibile applicare alcuna sanzione.
Si tratta, anche in questo caso, di un motivo di appello inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui la norma di legge che impone di fornire
“costanti informazioni aggiornate” risulterebbe comunque violata, visto che mai può ritenersi né
“costante” né “aggiornata” una comunicazione che intervenga a distanza di oltre un anno dalla estinzione della società e finanche dopo che la violazione sia stata accertata.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 494/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1799/2023, Parte_1
pubblicata in data il 12/10/2023: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
700,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2024
PROMOSSA DA
( ), anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
già elettivamente domiciliata in Solarino (SR) nella via Parte_2
Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'avv. Santi Milardo ( ) del Foro di C.F._2
Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Siracusa nella Via Necropoli Grotticelle n. 16A, Sc. B, presso lo studio dell'Avv. Maria
Lara Gugliotta (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_3
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e successivo deposito in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1799/2023, pubblicata mediante lettura all'esito dell'udienza in data il 12/10/2023, il
Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. n. 12644/PG del 5/5/21, notificatale in data 24/5/21, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.100,00 in applicazione dell'art. 6, comma terzo, del Decreto
Legislativo 193/2007 attuativo del Regolamento CE n. 852/2004 “per non avere notificato alla
Autorità Competente la cessazione della propria attività così come previsto dall'art 6 par. 2 capoverso
2 del Regolamento CE n. 852/04”.
In sintesi il primo giudice: rigettava il primo motivo di opposizione (avente ad oggetto la “incertezza nell'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa irrogata stante la discrepanza tra l'importo indicato nel testo sottostante la parola “ORDINA”, pari ad Euro 1.050,00, e l'importo di Euro 3.150,00 indicato nel testo sottostante la parola “INGIUNGE”), perché “Dall'esame comparato fra il processo verbale del 26/10/16 (prot. n. 765) ed il testo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata appare evidente come
l'effettivo importo della sanzione irrogata ammonti a complessivi Euro 1.100,00: l'indicazione della somma di Euro 3.150,00 indicato nel testo sottostante la parola “INGIUNGE” deve considerarsi un mero refuso dattilografico che non può inficiare il contenuto precettivo dell'atto gravato, sia pur per il minore importo, emesso a detrimento della odierna ricorrente”; rigettava altresì il secondo motivo di opposizione (avente ad oggetto la “inesistenza della violazione contestata stante la mancata previsione, in seno alle norme riportate nel testo della ordinanza gravata, di alcun obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività”) perché: “le norme menzionate nel testo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e dalla stessa difesa di parte ricorrente contengano uno specifico obbligo di comunicazione a carico dell'esercente che termini la propria attività d'impresa: il combinato disposto dell'art. 6, paragrafo due, del Regolamento CE n. 852/04 e dell'art. 6, terzo comma, del Decreto Legislativo. n. 193/07 sanziona anche la condotta omissiva dell'operatore del
pagina 2 di 5 settore alimentare che non abbia comunicato alle autorità competenti la cessazione della propria attività; si rileva poi come la richiamata normativa comunitaria prescriva che l'operatore debba far sì che “l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, ogni chiusura”.
Ciò detto, dagli atti di causa è emerso come la chiusura dell'attività posta in essere dalla Pt_1
sia avvenuta in data 21/10/15 (cancellazione operata con atto in Notar rep. n. 20341) e la Per_1
relativa comunicazione al Comune di Avola sia stata inoltrata il successivo 29 settembre 2016, in data financo successiva all'accertamento della violazione di tale obbligo avvenuto il 10 settembre 2016.
Il lungo lasso di tempo di quasi un anno trascorso tra la chiusura effettiva dell'attività e la comunicazione di tale cessazione all'autorità competente è ben lontano dalle prescritte “costanti informazioni aggiornate” di cui alla su richiamata normativa e costituisce violazione del precetto in quest'ultima contenuto cui la legge ha collegato il necessario ed adeguato rimedio sanzionatorio.
Inconducente si palesa poi il riferimento operato dalla alla risoluzione n. 72134/2014 del Pt_1
Ministero dello Sviluppo Economico sia per il fatto che una norma di rango secondario giammai può derogare ad una norma di legge primaria, sia per il fatto che con tale atto il Ministero ha solo precisato che il soggetto che intenda cessare la propria attività non è più tenuto a darne avviso preventivo tramite "SCIA" ma può effettuare tale notifica anche successivamente tramite l'istituto della comunicazione, ribadendo, però, l'obbligo di provvedere a tale adempimento entro il termine previsto per l'inoltro della stessa comunicazione al Registro delle Imprese: se è vero che per le società di persone a tal fine non è previsto alcun termine, è pur sempre vero che il soggetto che intenda cessare la sua attività soggiace comunque, a prescindere dalla propria veste sociataria, all'obbligo di comunicazione imposto dalla normativa comunitaria e nazionale su richiamata”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui si esclude che sussista alcuna incertezza sull'ammontare della sanzione irrogata, atteso che quello indicato dalla
è un mero refuso che non impedisce in alcun modo di individuare il corretto ammontare Pt_1
della stessa.
pagina 3 di 5 A fronte di ciò l'appellante, con il motivo di gravame in esame, si è limitata ad osservare che: “Detta motivazione non può essere condivisa atteso che il corretto importo della sanzione irrogata costituisce elemento essenziale della ordinanza ingiunzione la cui mancanza e/o imprecisione comporta la nullità della stessa.
Ai sensi dell'art 2 punto 8 della Legge 689/81 tra i requisiti essenziali della sanzione amministrativa infatti vi è l'entità della sanzione pecuniaria o del pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 Legge 689/81 e s.m.i.”.
Si tratta, all'evidenza, di un motivo di impugnazione privo di effettivo contenuto critico, atteso che non spiega per quale ragione, in ipotesi, l'assunto del primo giudice secondo cui la somma riportata nella parte ingiuntiva dell'atto impugnato fosse il frutto di un refuso che non impediva di individuare l'ammontare effettivo della sanzione (tramite l'esame comparato con il processo verbale del 26/10/16 prot. n. 765), sarebbe sbagliato visto che, al contrario, il refuso in sé determinerebbe incertezza nella determinazione della sanzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto di avere adempiuto all'obbligo di comunicazione della chiusura dello stabilimento all'autorità preposta mediante la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della società di persone di cui la era socio Pt_1
amministratore presentata presso la CCIAA in data 28.10.2015.
Si tratta di un motivo all'evidenza del tutto nuovo – e come tale inammissibile –, visto che con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione la aveva, assai diversamente, sostenuto che le Pt_1
norme poste a fondamento dell'atto impugnato non prevedessero alcun obbligo di comunicazione.
Con ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che non essendo previsto un termine per la comunicazione, la sanzione non avrebbe comunque potuto esserle irrogata.
Come già sopra anticipato il Tribunale, con riferimento al termine entro il quale la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata, dopo avere evidenziato che nel caso a mani, a fronte di società cancellata dal registro delle imprese in data 28.10.2015, la stessa era stata “inoltrata il successivo 29 settembre 2016, in data financo successiva all'accertamento della violazione di tale obbligo avvenuto il
10 settembre 2016”, riteneva che: “Il lungo lasso di tempo di quasi un anno trascorso tra la chiusura effettiva dell'attività e la comunicazione di tale cessazione all'autorità competente è ben lontano dalle prescritte “costanti informazioni aggiornate” di cui alla su richiamata normativa e costituisce violazione del precetto in quest'ultima contenuto cui la legge ha collegato il necessario ed adeguato rimedio sanzionatorio”.
pagina 4 di 5 A fronte di ciò l'appellante si limitava ad insistere nel sostenere che in assenza di termine tassativo non sarebbe possibile applicare alcuna sanzione.
Si tratta, anche in questo caso, di un motivo di appello inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui la norma di legge che impone di fornire
“costanti informazioni aggiornate” risulterebbe comunque violata, visto che mai può ritenersi né
“costante” né “aggiornata” una comunicazione che intervenga a distanza di oltre un anno dalla estinzione della società e finanche dopo che la violazione sia stata accertata.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 494/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1799/2023, Parte_1
pubblicata in data il 12/10/2023: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
700,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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