Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22146/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 22146/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Toledo n. 256, presso lo studio dell'Avv. PARLATO GIORGIO (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del p.t., rap- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presentato e difeso dall'Avv. DE LUCA ANTONIO CORRADO (C.F.
) giusta procura generale rogata per notar dott. C.F._3 Per_1
il 22 gennaio 2024 (Rep. n. 20692 – raccolta n. 9761) e con lo stesso
[...]
elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Mu- nicipio n. 1, Palazzo San Giacomo.
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 30.10.2024, il sig.ra ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
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Servizio Sanzioni Amministrative del notificata il 17.03.2023, Controparte_1
con cui gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi euro 516,00.
Tale ordinanza traeva origine dal verbale n. 20191138180-
VV19990030252 elevato, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, in data
8.10.2019 dagli agenti della Polizia Municipale del nei con- Controparte_1
fronti dell'attuale ricorrente, per la dedotta trasgressione consistente nell'errato sversamento di rifiuti all'interno del cassonetto denominato “organico”, in data
8 ottobre 2019 alle ore 12,00 circa.
Il ricorrente ha riferito di aver proposto ricorso al Prefetto avverso tale verbale il 6 novembre 2019 e di aver impugnato l'ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, che si dichiarava incompetente per materia con or- dinanza n. 4861/2024 depositata il 29 settembre 2023 nel procedimento recan- te r.g. n. 11385/2023, e disponeva la cancellazione del causa dal ruolo con re- missione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, previa riassunzione del pro- cesso.
L'impugnata ordinanza-ingiunzione n. IS23960000136 era stata emessa dai verbalizzanti per “aver rinvenuto dei rifiuti misti all'interno del bidone dell'organico, recante il nr. seriale 012V03364, affidato e riposto nel condominio in Napoli alla Via Marechiaro 81, dove l'istante ha la propria residenza;
nel sud- detto bidone dell'organico sarebbero stati rinvenuti materiali non correttamen- te smistati, tra cui carta, plastica, ed indifferenziato;
inoltre, anche nel bidoncino recante il n. 012N05097 di cui alla frazione non riciclabile (indifferenziato), si rinvenivano rifiuti misti non differenziati, che avrebbero causato l'impossibilità da parte del personale incaricato alla raccolta di raccogliere tali rifiuti e di la- sciarli all'interno dei due suindicati bidoncini.
In diritto, il sig. ha eccepito la nullità, l'inefficacia ed invalidità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione indicata N. IS23960000136.
Ha rilevato poi che la mancata risposta da parte del Prefetto al ricorso, che sarebbe “tenuto a decidere la controversia nel termine perentorio di 210
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giorni dalla spedizione del ricorso”, configuri una ipotesi di silenzio assenso, evi- denziando che gli sarebbe stata notificata l'ordinanza in data 17.02.2023, ben tre anni dopo il ricorso proposto dinanzi al Prefetto in data 6.11.2019, che quin- di doveva considerarsi accolto.
Il sig. ha ricostruito la normativa secondo cui il Prefetto, entro 30 Parte_1
giorni dalla ricezione, deve trasmettere il ricorso all'ufficio o Comando che ha elevato il verbale di contestazione, e quest'ultimo, nei successivi 60 giorni, deve svolgere l'istruttoria e ritrasmettere a sua volta gli atti all'Autorità prefettizia, unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni utili per la decisione del ricor- so.
Nei successivi 120 giorni (e dunque 210 giorni dalla spedizione del ricor- so) il Prefetto decide sul ricorso, notificando alla parte interessata il provvedi- mento di accoglimento o rigetto, entro 150 giorni.
Ha eccepito poi l'incompletezza del verbale, asseritamente carente dell'individuazione del responsabile della violazione.
Il ricorrente ha evidenziato che sarebbero stati rinvenuti fogli con disegni di bambini piccoli e/o materiale ascrivibile a bambini, alla luce del materiale fo- tografico allegato in atti, mentre il è coniugato ed ha due figli adole- Parte_1
scenti e , che all'epoca dei fatti contavano rispettivamente anni Per_2 Per_3
16 e 14.
Ha rilevato inoltre che sul posto era presente la sorella del signor Per_4
nato, sig.ra , che a seguito dell'apertura delle buste contenenti Persona_5
i rifiuti, avvenuta in presenza degli agenti verbalizzanti, sig. , Parte_2 [...]
, e , avrebbe riscontrato che i “rifiuti CP_3 Persona_6 Persona_7
riposti nei contenitori dell'umido non appartenevano all'istante”, in quanto ma- teriale riposto da altra famiglia residente nel medesimo condominio.
Ha sostenuto poi che la "violazione” debba essere provata dall'ente ac- certatore e non può essere presunta.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pre- Controparte_1
tese, ritenute infondate, ed ha evidenziato il corretto operato dell'Ente comuna-
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le.
Circa i profili di nullità ed invalidità del provvedimento dedotti dal ricor- rente, il ha osservato che la L. 689/1981 prevede, all'art. 28, che CP_1
l'autorità amministrativa competente, che nel caso di specie è il Sindaco e non il
Prefetto, come sarebbe stato erroneamente sostenuto dal ricorrente, ha un termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione fu commessa per notificare l'ordinanza-ingiunzione al trasgressore. Pertanto, essendo stata la notifica avve- nuta dopo tre anni e mezzo dal giorno della commissione del fatto, il provvedi- mento sarebbe stato adottato nel rispetto del termine quinquennale previsto.
Diversamente, la difesa ha ritenuto che il termine indicato dal CP_4
ricorrente è riferito solo ed esclusivamente all'ordinanza-ingiunzione che viene emanata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada, quando l'illecito contestato dall'organo accertatore è relativo alla circolazione stradale e non alla violazione di regolamenti comunali concernenti la raccolta dei rifiuti. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, ritenendo infondate tutte le ulteriori cen- sure contenute nello stesso.
All'udienza del 20.06.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del
25.02.2024 per la discussione e decisione, da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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Inconferenti ed infondati appaiono gli argomenti addotti da parte ricor- rente in ordine alla presunta tardività dell'ordinanza a fronte dell'inoltro di ri- corso al Prefetto.
Sul punto è sufficiente fare rinvio ai puntuali argomenti difensivi addotti dal in comparsa di costituzione in ordine alla estraneità della Controparte_1
violazione amministrativa contestata a quelle previste dal codice della strada.
Passando all'esame degli ulteriori motivi, parte ricorrente lamenta, in primo luogo, il difetto di contestazione dell'illecito amministrativo, sancito dall'art.14 L. n.689/81.
Sul punto il ha replicato, evidenziando che “è del tutto Controparte_1
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irrilevante che il trasgressore fosse o meno presente al momento dell'accertamento: si evidenzia, infatti, che l'art. 14 della L. 689/1981 prevede che l'autorità amministrativa quando è possibile contesta immediatamente al trasgressore la violazione. Evidentemente, laddove ciò non avviene, i successivi commi dell'art. 14 consentono comunque di effettuare la contestazione dell'infrazione con modalità diverse”.
Nel caso di specie, il ha documentato che il verbale di Controparte_1
accertamento dell'illecito amministrativo è stato notificato mediante consegna ad un familiare convivente del trasgressore (la sorella ), ciò in Persona_5
conformità a quanto previsto dall'art.14 della L. n.689 del 1981.
Anche tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.
Va, invece, accolto l'ultimo motivo afferente al difetto di prova della ri- conducibilità al ricorrente della condotta contestata.
Dalla lettura del verbale non si evincono, invero, elementi univoci atti a ricondurre al ricorrente tale condotta, ciò per l'elementare evidenza che la vio- lazione degli obblighi di differenziazione dei rifiuti è stato accertato in relazione ad un bidoncino di raccolta che lo stesso verbalizzante afferma espressamente essere stato dato in comodato d'uso al condominio e non al ricorrente, circo- stanza da cui deriva l'assenza di prova della sicura riconducibilità di detta viola- zione al ricorrente;
neppure è stata depositata documentazione fotografica che riconduca in maniera univoca al ricorrente i rifiuti rinvenuti dai verbalizzanti.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con annullamento dell'opposta or- dinanza ingiunzione, per mancato soddisfacimento, da parte della convenuta amministrazione, dell'onere probatorio avente ad oggetto la commissione da parte del ricorrente dell'illecito contestato e sanzionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto an- Parte_1
nulla l'ordinanza-ingiunzione n. IS23960000136, cronologico Registro n.
20230014455, emessa dal Dirigente del Servizio Sanzioni Amministrative del notificata il 17.03.2023, con cui gli veniva ingiunto il paga- Controparte_1
mento di complessivi euro 516,00;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
delle spese di lite che si liquidano in Euro 400,00 per compenso, oltre rim-
[...]
borso spese esenti documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiara- tosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 14 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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