TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
LE ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1872/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VINCENTI ANGELO
E
DR OR ) rappresentato e difeso, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCARDI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale di Mantova, affinché, previ gli incombenti di legge, Voglia omologare con sentenza condiviso del figlio alle CP_1 seguenti condizioni: A) sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria. In forza CP_1 condiviso, la responsabilità genitoriale rimarrà quindi in capo ad entrambi i genitori. B) Il minore frequenta la scuola a Viadana (MN), pertanto considerati gli attuali impegni lavorativi dei genitori, viene stabilito il seguente calendario, che potrà subire variazioni per comprovate esigenze lavorative: 1° settimana: lun/mart ven/sab/dom c/o madre e giov/ven c/o padre;
2° settimana lun/mart ven/sab/dom c/o padre e merc/giov c/o madre;
oppure 1° settimana: lun c/o mamma, mart/merc c/o papà, giov/ven c/o mamma , sab/dom c/o papà; 2° settimana: lun c/o papà, mart/merc c/o mamma, giov/ven c/o papà, sab/ dom c/o mamma. In ogni caso il sig. i impegna a gestire il minore quando la sig.ra è al lavoro, in CP_1 Pt_1 considerazione della attività di OSS su turni anche notturni- che svolge presso una casa di riposo;
C) I genitori potranno variare di comune accordo i periodi in precedenza indicati, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. D) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio fino a 2/3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare genitore con almeno due mesi di preavviso. Il figlio trascorrerà la giornata del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. Iniziando negli anni dispari con la madre. Il genitore presso cui si troverà il figlio nel giorno del compleanno, dovrà permettere di poterlo raggiungere telefonicamente oppure gli dovrà esser permesso di presentarsi per festeggiare il compleanno. Durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà almeno 7 gg. con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà il giorno di Pasqua negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e quello di Pasquetta negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Durante i periodi di vacanza sia estivi che invernali e primaverili, sarà sospesa descritta nel punto B). I genitori si impegnano ed obbligano a scambiarsi gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza o villeggiatura nei periodi di loro affidamento. Ciascun genitore avrà il diritto di raggiungere telefonicamente il figlio quando si trova con altro una volta al giorno tra le 19.00 e le 21.00. E) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio sino al raggiungimento economica, ciascuno in base alle proprie capacità economiche. A tal fine il padre Sig. quale genitore non collocatario, entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 verserà a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 400,00 = mensili (quattrocento,00). Tale importo subirà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026 e sarà da versare mediante bonifico sul conto corrente della Sig.ra Pt_1 avente il seguente iban IT61 S030 6234 2100 0000 2889 424 Banca Mediolanum;
La sig.ra avrà diritto di richiedere e percepire il 100% unico universale. Pt_1 F) I ricorrenti si riconoscono reciprocamente la qualità e le capacità per la cura e del figlio e si impegnano a seguire lo sviluppo e la crescita di CP_1 comunicandosi reciprocamente ogni notizia di utilità per lo stesso e a definire di comune accordo tutte le scelte educative, sanitarie e ricreative che lo riguardano sia con riferimento a quelle ordinarie che a quelle straordinarie urgenti e necessarie;
G) Sono a carico di RI ND nella misura del 70% e di nella misura Parte_1 del restante 30% le spese straordinarie da sostenersi del figlio - conformemente al Protocollo pro tempore in uso presso il Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/5/2024 secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche:
2 - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte rinl SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica é spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
atitolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso lasede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
3 per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. H) Essendo scaduto il contratto di comodato in essere relativo di cui al capo 2) della premessa, la sig. si impegna e si obbliga a lasciare libero Parte_1 mmobile sito in Viadana (MN) via Cavour n. 63, da sé, persone e cose entro e non oltre il 30/04/2025 ed a trasferirsi entro quella data in altra abitazione presso la quale trasferirà la propria residenza - di cui comunicherà tempestivamente al sig. RI ND;
I) definitivo trasferimento in altra abitazione di Parte_1 entro la data stabilita, il sig. RI ND verserà alla sig.ra sul c/c a Parte_1 lei intestato di cui al capo E) che precede - la somma complessiva di 8000,00 (ottomila, virgola zero zero) a titolo di liberalità a fondo perduto per il canone di affitto della nuova abitazione;
ulteriori 2.000,00 (duemila, virgola zero zero) saranno versati alla sig.ra per le medesime finalità al momento del deposito Pt_1 del presente ricorso, e così per la somma complessiva di 10.000,00 (diecimila, virgola zero zero); J) le parti acconsentono al rilascio del passaporto e della carta valida per per gli stessi e il figlio minore;
K) spese e competenze professionali di questo procedimento interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
4 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.10.2025
La Giudice relatrice
LE ON
Il Presidente
GI LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
LE ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1872/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VINCENTI ANGELO
E
DR OR ) rappresentato e difeso, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCARDI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale di Mantova, affinché, previ gli incombenti di legge, Voglia omologare con sentenza condiviso del figlio alle CP_1 seguenti condizioni: A) sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria. In forza CP_1 condiviso, la responsabilità genitoriale rimarrà quindi in capo ad entrambi i genitori. B) Il minore frequenta la scuola a Viadana (MN), pertanto considerati gli attuali impegni lavorativi dei genitori, viene stabilito il seguente calendario, che potrà subire variazioni per comprovate esigenze lavorative: 1° settimana: lun/mart ven/sab/dom c/o madre e giov/ven c/o padre;
2° settimana lun/mart ven/sab/dom c/o padre e merc/giov c/o madre;
oppure 1° settimana: lun c/o mamma, mart/merc c/o papà, giov/ven c/o mamma , sab/dom c/o papà; 2° settimana: lun c/o papà, mart/merc c/o mamma, giov/ven c/o papà, sab/ dom c/o mamma. In ogni caso il sig. i impegna a gestire il minore quando la sig.ra è al lavoro, in CP_1 Pt_1 considerazione della attività di OSS su turni anche notturni- che svolge presso una casa di riposo;
C) I genitori potranno variare di comune accordo i periodi in precedenza indicati, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. D) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio fino a 2/3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare genitore con almeno due mesi di preavviso. Il figlio trascorrerà la giornata del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. Iniziando negli anni dispari con la madre. Il genitore presso cui si troverà il figlio nel giorno del compleanno, dovrà permettere di poterlo raggiungere telefonicamente oppure gli dovrà esser permesso di presentarsi per festeggiare il compleanno. Durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà almeno 7 gg. con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà il giorno di Pasqua negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e quello di Pasquetta negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Durante i periodi di vacanza sia estivi che invernali e primaverili, sarà sospesa descritta nel punto B). I genitori si impegnano ed obbligano a scambiarsi gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza o villeggiatura nei periodi di loro affidamento. Ciascun genitore avrà il diritto di raggiungere telefonicamente il figlio quando si trova con altro una volta al giorno tra le 19.00 e le 21.00. E) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio sino al raggiungimento economica, ciascuno in base alle proprie capacità economiche. A tal fine il padre Sig. quale genitore non collocatario, entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 verserà a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 400,00 = mensili (quattrocento,00). Tale importo subirà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026 e sarà da versare mediante bonifico sul conto corrente della Sig.ra Pt_1 avente il seguente iban IT61 S030 6234 2100 0000 2889 424 Banca Mediolanum;
La sig.ra avrà diritto di richiedere e percepire il 100% unico universale. Pt_1 F) I ricorrenti si riconoscono reciprocamente la qualità e le capacità per la cura e del figlio e si impegnano a seguire lo sviluppo e la crescita di CP_1 comunicandosi reciprocamente ogni notizia di utilità per lo stesso e a definire di comune accordo tutte le scelte educative, sanitarie e ricreative che lo riguardano sia con riferimento a quelle ordinarie che a quelle straordinarie urgenti e necessarie;
G) Sono a carico di RI ND nella misura del 70% e di nella misura Parte_1 del restante 30% le spese straordinarie da sostenersi del figlio - conformemente al Protocollo pro tempore in uso presso il Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/5/2024 secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche:
2 - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte rinl SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica é spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
atitolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso lasede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
3 per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. H) Essendo scaduto il contratto di comodato in essere relativo di cui al capo 2) della premessa, la sig. si impegna e si obbliga a lasciare libero Parte_1 mmobile sito in Viadana (MN) via Cavour n. 63, da sé, persone e cose entro e non oltre il 30/04/2025 ed a trasferirsi entro quella data in altra abitazione presso la quale trasferirà la propria residenza - di cui comunicherà tempestivamente al sig. RI ND;
I) definitivo trasferimento in altra abitazione di Parte_1 entro la data stabilita, il sig. RI ND verserà alla sig.ra sul c/c a Parte_1 lei intestato di cui al capo E) che precede - la somma complessiva di 8000,00 (ottomila, virgola zero zero) a titolo di liberalità a fondo perduto per il canone di affitto della nuova abitazione;
ulteriori 2.000,00 (duemila, virgola zero zero) saranno versati alla sig.ra per le medesime finalità al momento del deposito Pt_1 del presente ricorso, e così per la somma complessiva di 10.000,00 (diecimila, virgola zero zero); J) le parti acconsentono al rilascio del passaporto e della carta valida per per gli stessi e il figlio minore;
K) spese e competenze professionali di questo procedimento interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
4 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.10.2025
La Giudice relatrice
LE ON
Il Presidente
GI LA
5