Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6895 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cozzolino
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta
Torrese
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti della Parte_1
, nella qualità indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. 5214 Controparte_2
/2022 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con condanna della originaria parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia assicurativa.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - contrariamente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata e contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice - può essere certamente ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre
1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Tale responsabilità, tuttavia, potrà essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 cc.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, l'attuale appellante ha presentato denuncia-querela circa un mese dopo il sinistro oggetto di causa avvenuto in data 21-06-2018.
Appare invero sufficiente che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente. Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a piedi, veniva investita da un'autovettura (rimasta sconosciuta in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Ciò può ritenersi dimostrato dalla univoca deposizione del testimone escusso nel corso del primo grado di giudizio della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare. Tale deposizione, per altro, trova conferma non solo nella querela presentata circa un mese dopo l'incidente ma soprattutto nel verbale di PS, redatto nell'immediatezza del fatto, nel quale l'istante già dichiarava, per l'appunto che era stata vittima di un sinistro stradale a seguito di investimento da parte di motociclo con omissione di soccorso.
Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza delle condizioni per l'intervento del FGVS.
In ordine alla responsabilità, deve essere sottolineato che sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione, atteso che il testimone escusso ha confermato di avere assistito al sinistro ed ha riferito che lo stesso è effettivamente avvenuto secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale appare carente soltanto con riferimento ad elementi secondari della fattispecie. Erroneamente il primo giudice ha dato rilievo alla circostanza che il teste escusso non abbia rilevato il numero della targa o parte di tale numero (e perché avrebbe dovuto rilevarlo?) e non abbia indicato il tipo ed il colore del motoveicolo investitore(dal verbale della deposizione testimoniale non risulta che gli sia stato chiesto).
Nemmeno può avere influenza la circostanza che la istante, nella denuncia-querela, non abbia indicato il nominativo dei testimoni presenti al fatto atteso che in tale denuncia l'istante comunque ha specificato che vi erano testimoni che si riserva a di indicare in corso di causa. In effetti gli elementi significativi del fatto storico riferiti dal testimone risultano certamente idonei a non far ritenere superata, nemmeno in parte, la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo fissata dall'art. 2054, comma 1, cc.
In conseguenza, non essendo rimasta incerta la dinamica del sinistro, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue. Dalla documentazione medica esibita, dalle dichiarazioni del testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado e dalla CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio è emerso che la originaria parte istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato i traumi lamentati in citazione;
trattasi di lesioni del tutto compatibili con la dinamica del sinistro quale riferita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Gli esiti permanenti residuati – contrariamente a quanto dedotto dalla appellata – risultano strumentalmente accertati come affermato univocamente dal CTU il quale ha ritenuto del tutto normale l'escursus diagnostico-terapeutico risultante dalla documentazione esibita a partire dal primo referto di PS.
Possono perciò a tale proposito condividersi le conclusioni del CTU, suffragate da idonea argomentazione logica e tecnica. In effetti, sulla base della documentazione medica esibita, per i lievi postumi residuati dal sinistro ed oramai da ritenere stabilizzati, può riconoscersi una invalidità permanente nella misura del 3% nonchè una inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 20, una invalidità temporanea parziale valutabile nella misura media del 50% per 15 giorni e nella misura media del 25% pe ulteriori 15 giorni.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, le impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, vertendosi in ipotesi cd. micropermanenti, deve applicarsi la Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005
(D.M. 16-10-2023) Pertanto, con riferimento all'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 43) il danno biologico da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, in Euro 2.824,98.
In applicazione della medesima normativa può liquidarsi l'invalidità temporanea sulla base di una indennità giornaliera di Euro 54,80.
Per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
In conseguenza il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 1.438,50.
Va poi riconosciuta alla parte istante la somma di Euro 200,oo per spese mediche solo in parte documentate. Nessuna altra voce di danno può essere liquidata ed in particolare nulla va riconosciuto a titolo di ulteriore danno non patrimoniale (cd. danno morale) in assenza di specifica allegazione da parte della originaria attrice.
Sulla somma complessiva, così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 4.463,48 devono decorrere gli interessi da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (21-06-2018) alla data della presente decisione;
tali interessi (compensativi) costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale somma in favore della originaria parte attrice va condannata la appellata compagnia di assicurazioni.
La sentenza impugnata va altresì riformata anche in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza e vanno poste a carico della compagnia di assicurazioni.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza della appellata.
Restano esclusivamente a carico della appellata le spese di CTU come già liquidate in virtù dell'apposito decreto emesso in corso di primo grado di giudizio.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano in dispositivo (con attribuzione), tenuto conto della reale difficoltà (lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 5214/2022 del Giudice di
Pace di Barra, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto condanna la , Controparte_1
nella qualità, al pagamento in favore dell'originaria parte attrice , a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni, della somma complessiva di Euro 4.463,48 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5% annuo dalla data del 21-06-2018 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, spese che liquida in complessive Euro 950,oo (di cui Euro 800,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,oo per spese vive), oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. Vincenzo Cozzolino e pone definitivamente a carico della originaria parte convenuta le spese di ctu come liquidate in virtù dell'apposito decreto emesso nel corso del primo grado di giudizio;
2) condanna la appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 1.200,oo (di cui
Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
200,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Vincenzo Cozzolino.
Così deciso in Napoli lì 14 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco