Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9527/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. MORINA FILIPPA MARIA LUISA giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha allegato di avere difeso l' Controparte_2
(oggi ) nel giudizio iscritto al n.
[...] Controparte_1
2174/2007 R.G. Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, deciso con sentenza n. 320 del 28.1.2015;
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il risarcimento dei danni da comportamenti vessatori e discriminatori, il ricorrente si era costituito con memoria difensiva, spiegando ampie difese e negando sia il complessivo progetto vessatorio che l'illegittimità dei singoli comportamenti descritti nel ricorso e che la causa era stata interrotta il 12.5.2010 per l'intervenuta soppressione dell' e la contestuale Parte_2
istituzione dell'odierna ; che per l'attività espletata aveva emesso la Controparte_1
fattura n. 143/2010, accettata dalla convenuta ma non pagata;
che l'avv. aveva riassunto CP_3
il giudizio nei confronti dell' e, con deliberazione n. 411 Controparte_1
dell'11.2, l'Azienda aveva conferito il mandato difensivo all'odierno ricorrente, stabilendo che il compenso sarebbe stato liquidato applicando i minimi di tariffa aumentati del 10% in caso di vittoria;
che nel corso del giudizio è intervenuta la morte dell'avvocato ma il giudizio è CP_3
proseguito con la costituzione degli eredi;
che la causa è stata istruita con prova testimoniale e con sentenza n. 320 del 28.1.2015 il Tribunale di Catania aveva rigettato tutte le domande dell'avvocato e degli eredi. CP_3
Ancora, il ricorrente allegava di avere emesso, in data 12.5.2016, la “comunicazione dei compensi dovuti per l'incarico di difesa…”, asseverati dal funzionario responsabile dell' CP_1
medesima, senza che l' avesse mai pagato alcunchè. Pt_3
La resistente si costituiva, eccependo di avere pagato una parte dei compensi e che la restante parte era in corso di pagamento.
Alla udienza odierna, il ricorrente dichiarava che era cessata la materia del contendere con riferimento alla somma richiesta per i compensi, che nel frattempo erano stati pagati in data
24.1.2025 ed insisteva per l'accoglimento della domanda in riferimento agli interessi richiesti.
pagina 2 di 3 §§§
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Sulla domanda di pagamento dei compensi deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, è innegabile che su tale somma debbano essere riconosciuti gli interessi come da richiesta in ricorso introduttivo, a decorrere dalla maturazione (12.5.2016, giorno della richiesta) fino all'effettivo pagamento (24.1.2025), ai sensi del D. Lgvo n. 231/02.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi e per le fasi introduttiva, di studio e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale;
- Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente degli interessi sulla sorte capitale,
come specificato in parte motiva;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 1.689,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza allegata al verbale del 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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