Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento della riserva della causa in decisione assunta ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1589/23 R.G. e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di apposito mandato, dagli avvocati
Raffaele Chianese (C.F. ) e Angelo Capaccio (C.F. C.F._2
) presso il cui studio in Aversa (Ce), alla Via P. Rosano n. 5, è C.F._3
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._4 mandato in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio Aceto (C.F.
), e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5
dell'Avv. Ilaria Zarrelli sito in Napoli, alla Piazza San Domenico Maggiore n. 9
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 19.9.2016 citava, Parte_1
innanzi al Tribunale di Benevento, al fine di sentire accertare in CP_1
proprio favore la piena ed esclusiva proprietà di un terreno sito in Melizzano (BN),
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- 1 -
Comune alla partita 5074, foglio 11, p.lla 331 nonché l'inesistenza dei diritti sullo stesso vantati dal convenuto, con condanna di quest'ultimo alla cessazione di ogni atto di molestia e turbativa.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda,
l'attore deduceva di essere proprietario del suddetto terreno, in virtù dell'atto per notar del 29.4.1981 e dell'atto a rogito del medesimo notaio del 14.12.1982. Per_1
Esponeva di essere venuto a conoscenza che in modo del tutto CP_1
arbitrario, si affermava proprietario del bene de quo in virtù di testamento olografo redatto nell'anno 2007 dal padre , e che tale testamento era stato Persona_2
redatto sul falso presupposto che il testatore avesse usucapito la proprietà del fondo in virtù del possesso pubblico, pacifico ed ultraventennale con animo di proprietario.
1.2 All'udienza del 12.01.2017 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, assegnando termine per la mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione di quest'ultimo.
1.3 Al giudizio veniva, successivamente, riunito il procedimento n. 4022/2017, incardinato in virtù dell'atto di citazione, a sua volta notificato all'odierno appellante, con il quale chiedeva dichiararsi la validità del testamento olografo CP_1
ovvero, in via subordinata, accertarsi l'intervenuta usucapione ordinaria o speciale in suo favore sul fondo oggetto di causa.
1.4 Concessi i termini 183 sesto comma c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza pubblicata il 6.3.2023 il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda principale avanzata da;
ha, di contro, accolto la Parte_1 domanda avanzata da e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuto CP_1
acquisto ad usucapionem, in suo favore, della piena ed esclusiva proprietà del fondo sito nel Comune di Melizzano alla C.da Adocchia, riportato al catasto al foglio 11,
p.lla 331, con vittoria di spese in favore del . CP_1
1.6 Segnatamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che le prove testimoniali raccolte abbiano dimostrato la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda intervenuto acquisto per usucapione del bene de quo, evidenziando che tutti i testi escussi hanno concordemente dichiarato che il terreno era stato coltivato e manutenuto nel tempo, sin dalla fine degli anni 80, dal solo , con Persona_2
l'aiuto del figlio successivamente subentratogli alla sua morte. Ha soggiunto che non ha, a sua volta, dimostrato di essersi occupato dell'immobile. Parte_1
In particolare, dai modelli di pagamento F24 prodotti non è possibile desumere che i terreni, per i quali sono state versate le imposte, si identifichino con quello per cui è causa, essendo indicato il solo codice tributo, il codice del comune e l'importo. In conclusione, ha ritenuto maturato il termine ventennale ex art. 1158 c.c. alla data della proposizione della domanda di usucapione (anno 2017), escludendo, invece, che il titolo di proprietà potesse fondarsi sul testamento olografo, posto che, pur essendo tale atto valido, alla data della redazione dello stesso (anno 2007) non era ancora maturato, a far data dalla fine degli anni '80/inizi anni 90 il ventennio per l'usucapione ordinaria e/o i 15 anni per l'usucapione speciale.
1.7 Avverso tale pronuncia , con appello notificato in data Parte_1
31.03.2023, ha proposto gravame affidato a cinque motivi.
1.8 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, il quale ha fondato la propria decisione sulla circostanza della coltivazione occasionale e sporadica del fondo da parte del , ritenendo tale CP_1
elemento di per sé idoneo e sufficiente a provare il possesso ai fini dell'usucapione.
Sostiene l'appellante che la mera coltivazione del fondo, in assenza di ulteriori elementi probatori dai quali desumere l'animus possidendi, non rappresenti attività idonea a dimostrare il possesso del bene uti dominus, essendo necessario fornire ulteriori elementi atti a dimostrare di aver voluto escludere i terzi dal suo godimento e quindi di aver esercitato il possesso uti dominus. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non ha assolto all'onere CP_1
probatorio posto a suo carico ex art.2697 c.c. nella fattispecie acquisitiva vantata,
1.9 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice a quo ha mal valutato il riferimento temporale indicato dai testimoni ai fini del decorso del termine necessario per il maturare dell'usucapione, aspetto, questo, determinante sotto il profilo della sussistenza di un possesso continuativo ed ininterrotto per la durata ventennale ex art.
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1158 c.c. Sostiene l'appellante che le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono utili né sufficienti al fine di fornire la prova che l'appellato o il di lui padre avesse impiantato sul fondo una coltivazione continuativa e non occasionale, né sono utili a sostenere che l'accesso allo stesso fosse inibito al godimento di terzi. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali non forniscono una “finestra” temporale certa dell'asserita coltivazione del fondo. La sentenza impugnata è, poi, affetta da un vizio di intrinseca contraddittorietà, laddove il giudice a quo ha, da un lato, escluso la prova che il tempo ad usucapionem fosse già maturato alla data del 29.11.2007 (cui risale la redazione del testamento olografo), e, dall'altro, ha accolto la domanda di usucapione avanzata da verificando l'integrazione del termine ventennale o CP_1
quindicinale utile ai fini dell'usucapione con riferimento alla data di introduzione del giudizio (anno 2017).
1.10 Con il terzo motivo l'appellante lamenta la non corretta valutazione della documentazione probatoria prodotta nel giudizio di primo grado, con particolare riguardo ai modelli F24 pagati per il versamento dell'IMU relativa al terreno oggetto di causa;
sostiene che il primo giudice, in assenza di eccezioni specifiche, avrebbe dovuto ritenere detta documentazione riferibile al terreno di cui è causa, sebbene non se ne ricavasse esplicitamente la menzione, e conseguentemente che il pagamento dell'IMU sul terreno de quo comprovi in maniera inequivoca che egli non si sia mai disinteressato del terreno di cui è titolare.
1.11 Con il quarto motivo l'appellante, alla luce di tutti i motivi di impugnativa, chiede la riforma del capo accessorio della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, che dovranno seguire la soccombenza della controparte.
1.12 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.07.2023, si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello per carenza dei presupposti espressamente indicati dall'art. 342
c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto carente di ogni ragionevole probabilità di accoglimento in considerazione della palese infondatezza;
in subordine ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
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2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 31.03.2023 risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 08.03.2023.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 In via gradatamente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.3 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori mezzi.
All'esito della rinnovata disamina delle risultanze istruttorie acquisite, sollecitata dal gravame, deve escludersi che e, in epoca antecedente, il padre CP_1 Per_2
abbiano esercitato sul terreno in questione un potere materiale connotato, sul
[...]
piano oggettivo e soggettivo, dai caratteri postulati dall'art. 1140 c.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. n. 1121/2024; n. 4931/2022, Cass. n.
1796/2022, Cass. n. 6123/2020, Cass. n. 17376/2018, Cass. n. 18215/2013).
Sul punto si è precisato che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios) e che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione, come significativamente può avvenire con la recinzione del fondo (cfr. Cass. n.
18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022).
Nella prospettiva così delineata non appaiono decisive le deposizioni dei testi addotti dall'odierno appellato, i quali hanno riferito di aver visto, dapprima, Persona_2
con l'aiuto del figlio e, dopo la morte del primo, il solo coltivare il CP_1
terreno provvedendo alla semina e alla raccolta di frutti, trattandosi di attività di per sé compatibile anche con un utilizzo del bene a titolo diverso da quello dominicale.
In assenza di ulteriori segni esterni, quali l'esistenza di opere e/o impianti stabili nonché la recinzione del terreno, cui va assegnata una rilevanza prioritaria in termini di ius excludendi alios, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, il godimento del bene estrinsecatosi nella coltivazione rimane equivoco, perché, come già sopra chiarito, compatibile anche con titoli diversi da quello dominicale.
In riforma della statuizione di primo grado deve essere, perciò, rigettata la domanda avanzata da per l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della CP_1
proprietà sul fondo di cui è causa, non avendo l'odierno appellato fornito la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di acquisto a titolo originario, cui era onerato secondo la regola di riparto ex art. 2967 c.c., tra cui, in primis, l'esistenza di un potere di fatto sul bene qualificabile in termini di possesso tipico del dominus.
2.4 Il fallimento della prova della maturazione di un acquisto a titolo originario in capo a non implica, tuttavia, di per sé la fondatezza della domanda di CP_1
accertamento della proprietà a sua volta proposta da . Parte_1
Occorre innanzitutto chiarire che l'azione di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000,
n. 7894), diverge, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez.
2, 27/4/1982, n. 2621).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2,
19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940).
Normalmente, infatti, le due pretese anzidette (accertamento e condanna al rilascio) si cumulano nello stesso giudizio, ma nulla vieta che l'interessato agisca prima, con azione accertativa, per far dichiarare la sua proprietà su una determinata cosa posseduta o detenuta dal convenuto e che successivamente, ottenuta tale declaratoria, richieda in separato giudizio la condanna del possessore o detentore a restituirla o rilasciarla. Corollario di detto rilievo è che se pure un soggetto si limiti a richiedere l'accertamento che un determinato bene, detenuto da un terzo, gli appartenga, senza chiedere la sua restituzione, tuttavia l'azione da lui promossa, di natura reale, postula lo stesso rigore probatorio di quella di rivendicazione, con la quale coincide per la parte più significativa e rilevante (Cass. 4537/2025).
Nella specie, ha chiesto accertarsi la proprietà sul fondo sopra Parte_1
descritto, senza contestualmente instare per la condanna al rilascio dello stesso, premettendo, tuttavia, nella narrativa dell'atto di citazione, di non essere nella materiale disponibilità del bene. In tal senso depongono i passaggi della premessa in fatto del libello introduttivo, in cui l'attore adduce che, accortosi dell'esistenza del testamento in favore di si era portato sui luoghi per recintare il CP_1
terreno e che nell'occasione si era presentato un soggetto che si era affermato
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proprietario;
ritornato qualche giorno dopo per eseguire i lavori, due carabinieri gli avevano intimato di arrestare l'attività.
Chiarita, perciò, la necessità che l'azione di accertamento della proprietà esperita nella specie sia assoggettata al più rigoroso onere probatorio di cui all'art. 948 c.c, si rammenta che il contenuto della prova che il rivendicante deve fornire non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass.,
Sez. 6 - 2, 19/1/2022, n. 1569, 28865/2021), non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Ebbene, con l'atto introduttivo del giudizio poi riunito a quello CP_1
instaurato da , ha dedotto, a fondamento del diritto vantato, in via Parte_1 alternativa l'acquisto mortis causa in forza del testamento olografo redatto dal padre
, ivi dichiaratosi usucapiente e deceduto il 29.11.2007, e quello Persona_2
originario ad usucapionem in virtù di un possesso continuato di almeno venti anni maturato già alla data di apertura della successione paterna e poi unito a quello esclusivamente proprio ex art. 1146 comma 2 per il periodo successivo alla morte del genitore.
In tale linea difensiva non si ravvisa una specifica contestazione dell'appartenenza del fondo ai danti causa dell'odierno appellante, il quale si è affermato, a sua volta, pieno proprietario del bene de quo a far data dal 14.12.1982, in virtù di due successivi atti di alienazione e, precisamente, dell'atto a rogito del notaio Per_3
in data 29.4.1981, con cui l'odierno esponente e
[...] Controparte_2
acquistavano, in comune e pro indiviso, la proprietà del terreno di cui è causa, ed il successivo atto a rogito del medesimo notaio del 14.12.1982, con cui Controparte_2
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda trasferiva al deducente la quota del 50% di sua proprietà sul terreno de quo. Del resto, va rimarcato che, pur a voler far retroagire il dies a quo dell'inizio della disponibilità del terreno in capo a (dante causa dell'appellato) ad un ventennio Persona_2
antecedente alla data di apertura della successione (2007), esso finisce per essere temporalmente collocato nel 1987 (coerentemente con le dichiarazioni dei testi, che hanno fatto risalire alla fine degli anni '80-inizi anni '90 la presenza sul fondo di
), in epoca, dunque, successiva al titolo di acquisto vantato da Persona_2
(1982). Parte_1
In riforma della statuizione di primo grado va, pertanto, accertata la piena ed esclusiva proprietà in capo a del fondo sito nel Comune di Parte_1
Melizzano alla C.da Adocchia, riportato al catasto al foglio 11 p.lla 331.
2.5 Deve essere, invece, denegata la richiesta di ordine di cancellazione
(limitatamente all'immobile di cui è causa) della trascrizione nei RRII di Benevento della denuncia di successione del 5.8.2013 in favore di CP_1
Come è noto, la denuncia di successione ha una valenza meramente fiscale, non incidendo sul regime di proprietà degli immobili, sicché la sua trascrizione non integra una “molestia” al diritto accertato in capo all'appellante, nella prospettiva della cui cessazione è stato invocato l'ordine di cancellazione.
Nemmeno sussistono i presupposti per ordinare la voltura catastale della piena proprietà dell'immobile de quo a nome dell'appellante, trattandosi di adempimento meramente consequenziale all'accertamento giudiziale, che la stessa parte vittoriosa potrà curare presso gli uffici del Catasto.
2.6 Il rigetto della domanda di determina l'assorbimento del capo CP_1
della domanda avanzata da di dichiarare l'inesistenza di diritti Parte_1
altrui sul fondo accertato di proprietà esclusiva dell'appellante.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame sulle spese di primo grado (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza di CP_1
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Quanto all'individuazione del valore della causa, va rammentato che, in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa relativa alla proprietà va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del terreno alla data della proposizione della domanda per duecento. In particolare, si è chiarito che, trattandosi di applicare un criterio legale, sottratto alla disponibilità delle parti, la posizione assunta sul punto dalle stesse è ininfluente, dovendo il giudice verificare il dato che risulti dagli atti di causa (Cass. 10755/2019).
Posto, allora, che il reddito dominicale del terreno de quo è di € 23,29, il valore della causa è ricompreso nello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.000,00 (€ 23,29 x
200), i cui parametri sono concretamente rapportati alla complessità della controversia e alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 592/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della statuizione impugnata, rigetta la domanda di acquisto ad usucapionem proposta da e, in accoglimento della CP_1
domanda avanzata da , accerta la piena ed esclusiva proprietà, Parte_1 in favore di quest'ultimo, del fondo sito nel Comune di Melizzano alla C.da
Adocchia, riportato al catasto al foglio 11, p.lla 331;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 545,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 804,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Angelo Capaccio e Raffaele Chianese dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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