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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1483/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRARO DAMIANO
ricorrente
contro
• N PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
PRO TEMPORE
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso:
- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 (€500,00 x 3 anni scolastici) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.
Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della riduzione della domanda presentata da parte ricorrente all'udienza di discussione, vengono alla nostra attenzione i seguenti contratti a tempo determinato stipulati dall'odierno ricorrente con l'Amministrazione resistente:
• dal 22.09.2020 al 31.08.2021 ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) – doc. 1;
• dal 07.09.2021 al 31.08.2022 ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) – doc. 2;
• dal 03.09.2022 al 30.06.2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna (TV) – doc. 3.
Il ricorrente ha precisato che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa ai n. 3 anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
- 2 - Tribunale di Treviso
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - Tribunale di Treviso
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
- 4 - Tribunale di Treviso
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1483/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRARO DAMIANO
ricorrente
contro
• N PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
PRO TEMPORE
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso:
- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 (€500,00 x 3 anni scolastici) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.
Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della riduzione della domanda presentata da parte ricorrente all'udienza di discussione, vengono alla nostra attenzione i seguenti contratti a tempo determinato stipulati dall'odierno ricorrente con l'Amministrazione resistente:
• dal 22.09.2020 al 31.08.2021 ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) – doc. 1;
• dal 07.09.2021 al 31.08.2022 ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) – doc. 2;
• dal 03.09.2022 al 30.06.2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna (TV) – doc. 3.
Il ricorrente ha precisato che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa ai n. 3 anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
- 2 - Tribunale di Treviso
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - Tribunale di Treviso
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
- 4 - Tribunale di Treviso
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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