Sentenza 20 dicembre 1974
Massime • 5
Il metus ab intrinseco, derivante dalla paura ispirata da uno stato di fatto oggettivo, non puo essere causa invalidante di un negozio giuridico, occorrendo invece, a tal fine, che il timore provenga dall'esterno, ad opera di un soggetto che Usi violenza o minaccia, sia esso l' altro contraente od un terzo; e che, inoltre, la minaccia ingiusta sia tale da incidere sul processo di formazione della volonta cosi da fare venire meno questa liberta di Determinazione cui deve essere informata ogni contrattazione. ( V 633'65).*
La minaccia di sottoporre i beni del debitore ad Azione esecutiva o di proseguire nell'Azione gia intrapresa, riferendosi all'Esercizio di una facolta tutelata dalla legge, non integra gli estremi di una violenza morale idonea ad invalidare il consenso, salva l'ipotesi che il creditore abbia mirato al conseguimento di un vantaggio ingiusto. ( V 3034'69, mass n 342941).*
Il presupposto per la esperibilita dell'Azione di ripetizione per indebito oggettivo e la Mancanza di una causa negoziale giustificatrice del pagamento; e cio per l'assenza originaria di detta causa o per il venir meno di essa a seguito di annullamento, risoluzione od inefficacia del negozio. Pertanto, perche un pagamento non sia dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo. ( V 2757'72, mass n 360438).*
Affinche la violenza morale possa costituire causa invalidante del negozio del quale si deduce l'annullabilita occorre che essa si concreti in una minaccia per se ingiusta o che, secondo il principio codificato nell'art 1438 cod civ, pur non rivestendo per se il carattere della ingiustizia, come quando abbia per oggetto l'Esercizio di un diritto, si risolva tuttavia in un risultato ingiusto. In quest'ultima ipotesi, il fine ultimo perseguito dall'agente deve, pero, consistere nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere diverso o abnorme rispetto a quello che potrebbe conseguirsi attraverso l'Esercizio del diritto, sia iniquo ed esorbitante avuto riguardo all'oggetto del diritto stesso. ( V 1324'69, mass n 340017; 930'68, mass n 332290).*
L'ufficiale giudiziario e competente a notificare Atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale purche l'atto da notificarsi si riferisca ad un procedimento che sia e possa essere di Competenza del giudice a cui il notificante e addetto. Pertanto, la notificazione del controricorso, in Cassazione, eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma e nulla. ( V 3110'73, mass n 366879; Conf 2893'73, mass n 366511).*
Commentario • 1
- 1. Restituzione dell'indennità di esproprio al proprietarioGiovanni Valenti · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1974, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1974 |
Testo completo
Il presupposto per la esperibilita dell'Azione di ripetizione per indebito oggettivo e la Mancanza di una causa negoziale giustificatrice del pagamento;
e cio per l'assenza originaria di detta causa o per il venir meno di essa a seguito di annullamento, risoluzione od inefficacia del negozio. Pertanto, perche un pagamento non sia dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo. ( V 2757'72, mass n 360438).*