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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
11128/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
1) Parte_1
Nata in Marrakech (MAROCCO) il 06 settembre 1983 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TA (MI) il 16.11.2013
(al n. 21, Serie P I;
anno 2013)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con la seguente figlia: a Magenta (MI), il 03 ottobre 2014, residente a Persona_1
TA (MI), in via Fiume, 17; codice fiscale cittadina italiana, minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.10.2024 ed integrato in data 12.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
• ordinare al Comune di TA (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento quasi Persona_1 paritetico ciò secondo le seguenti modalità. settimana 1: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, e giovedì con il papà
Settimana 2: lunedì, mercoledì, giovedì con la mamma e martedì venerdì, sabato e domenica con il papà;
2) La casa familiare sita a TA (MI), in via Fiume, 17 di proprietà del Signor resterà a lui Pt_3 assegnata, la SI alla firma del presente ricorso si trasferirà in TA (MI), via Caduti sul Pt_1 lavoro, 4 in un immobile del Signor dove trasferirà la sua residenza;
Pt_3
3) Il Signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3 Pt_1 figlia la somma di € 500,00 (dicasi cinquecento), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Il Signor terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le Pt_3
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e
pagina 2 di 4 all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per la moglie la somma di euro 350,00 Pt_3
(dicasi trecentocinquanta) somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
6) il signor continuerà a pagare il finanziamento relativo alla vettura CHR Toyota a lui intestata Pt_3 per la quale si procederà con trapasso in favore della SI;
Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio in TA (MI) il 16.11.2013 (al n. 21, Serie P I;
anno 2013)
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
1) Parte_1
Nata in Marrakech (MAROCCO) il 06 settembre 1983 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TA (MI) il 16.11.2013
(al n. 21, Serie P I;
anno 2013)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con la seguente figlia: a Magenta (MI), il 03 ottobre 2014, residente a Persona_1
TA (MI), in via Fiume, 17; codice fiscale cittadina italiana, minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.10.2024 ed integrato in data 12.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
• ordinare al Comune di TA (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento quasi Persona_1 paritetico ciò secondo le seguenti modalità. settimana 1: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, e giovedì con il papà
Settimana 2: lunedì, mercoledì, giovedì con la mamma e martedì venerdì, sabato e domenica con il papà;
2) La casa familiare sita a TA (MI), in via Fiume, 17 di proprietà del Signor resterà a lui Pt_3 assegnata, la SI alla firma del presente ricorso si trasferirà in TA (MI), via Caduti sul Pt_1 lavoro, 4 in un immobile del Signor dove trasferirà la sua residenza;
Pt_3
3) Il Signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3 Pt_1 figlia la somma di € 500,00 (dicasi cinquecento), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Il Signor terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le Pt_3
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e
pagina 2 di 4 all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per la moglie la somma di euro 350,00 Pt_3
(dicasi trecentocinquanta) somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
6) il signor continuerà a pagare il finanziamento relativo alla vettura CHR Toyota a lui intestata Pt_3 per la quale si procederà con trapasso in favore della SI;
Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio in TA (MI) il 16.11.2013 (al n. 21, Serie P I;
anno 2013)
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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