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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1306/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1306/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_7 C.F._7
pagina 1 di 4 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_8 C.F._8
Salvatore Cuffari giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._9
procura in atti dall'avvocato Salvatore Nicolosi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del suo difensore e fisicamente presso il di lui studio in
Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 13;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._10 Controparte_3
), (C.F. C.F._11 Controparte_4
(C.F. ), C.F._12 CP_5 C.F._13 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._15 Controparte_8 C.F._16
(C.F. ), (C.F. CP_9 C.F._17 Controparte_10
, (C.F. ), C.F._18 CP_11 C.F._19
(C.F. , Controparte_12 C.F._20 Controparte_13
(C.F. ), (C.F. C.F._21 Controparte_14
) e (C.F. ) C.F._22 CP_15 C.F._23
APPELLATI CONTUMACI
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1294 del 2020, pubblicata in data 14 aprile 2020, il Tribunale di
Catania, dopo avere accertato la validità del testamento olografo redatto da in data 20 febbraio 1981, ha disposto in merito alla successione CP_16
ereditaria di quest'ultimo mancato ai vivi il 22 marzo 2010.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e hanno Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
impugnato la sentenza n. 1294 del 2020 censurandone il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la validità del testamento olografo redatto da in data 20 febbraio 1981 ed aveva conseguentemente CP_16
disposto la divisione dei cespiti avuto riguardo alle disposizioni testamentarie e non secondo le regole della successione legittima;
costituitasi nel giudizio di appello la quale ha contestato le difese azionate dalla parte Controparte_1
appellante, nelle more del giudizio è intervenuta richiesta di rinvio della lite ai fini della conciliazione tra le parti ed alle due successive udienze del 9 giugno
2025 e del 16 giugno 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e
181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1306/2020 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 16 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1306/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_7 C.F._7
pagina 1 di 4 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_8 C.F._8
Salvatore Cuffari giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._9
procura in atti dall'avvocato Salvatore Nicolosi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del suo difensore e fisicamente presso il di lui studio in
Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 13;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._10 Controparte_3
), (C.F. C.F._11 Controparte_4
(C.F. ), C.F._12 CP_5 C.F._13 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._15 Controparte_8 C.F._16
(C.F. ), (C.F. CP_9 C.F._17 Controparte_10
, (C.F. ), C.F._18 CP_11 C.F._19
(C.F. , Controparte_12 C.F._20 Controparte_13
(C.F. ), (C.F. C.F._21 Controparte_14
) e (C.F. ) C.F._22 CP_15 C.F._23
APPELLATI CONTUMACI
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1294 del 2020, pubblicata in data 14 aprile 2020, il Tribunale di
Catania, dopo avere accertato la validità del testamento olografo redatto da in data 20 febbraio 1981, ha disposto in merito alla successione CP_16
ereditaria di quest'ultimo mancato ai vivi il 22 marzo 2010.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e hanno Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
impugnato la sentenza n. 1294 del 2020 censurandone il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la validità del testamento olografo redatto da in data 20 febbraio 1981 ed aveva conseguentemente CP_16
disposto la divisione dei cespiti avuto riguardo alle disposizioni testamentarie e non secondo le regole della successione legittima;
costituitasi nel giudizio di appello la quale ha contestato le difese azionate dalla parte Controparte_1
appellante, nelle more del giudizio è intervenuta richiesta di rinvio della lite ai fini della conciliazione tra le parti ed alle due successive udienze del 9 giugno
2025 e del 16 giugno 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e
181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1306/2020 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 16 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4