TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1135/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Terrasini (PA) Via Palermo n. 30, presso lo studio dell'Avv. CAMMILLERI EDUARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a CATANIA (CT), in [...] Controparte_1
03/12/1981, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n.
203, presso lo studio dell'Avv. RUSSO ALFONSO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 19 aprile
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 31/05/2023 alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 11/03/2024;
All'udienza del 19 aprile 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali e insistendo nella pronuncia di separazione e nella domanda di scioglimento del matrimonio;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione, non avendo i coniugi previsto alcunchè dal punto di vista economico e non essendovi prole.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1135/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 86, p.
1, dell'anno 2023).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/04/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1135/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Terrasini (PA) Via Palermo n. 30, presso lo studio dell'Avv. CAMMILLERI EDUARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a CATANIA (CT), in [...] Controparte_1
03/12/1981, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n.
203, presso lo studio dell'Avv. RUSSO ALFONSO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 19 aprile
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 31/05/2023 alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 11/03/2024;
All'udienza del 19 aprile 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali e insistendo nella pronuncia di separazione e nella domanda di scioglimento del matrimonio;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione, non avendo i coniugi previsto alcunchè dal punto di vista economico e non essendovi prole.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1135/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 86, p.
1, dell'anno 2023).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/04/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
2