Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 643/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione;
subordinazione;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LUCIFORA PIERPAOLO ( ) VIA C.F._2
GROTTE BIANCHE N 150 95128 CATANIA;
, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to COSENTINO SERGIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
NEI CONFRONTI DI
, CONTUMACE CP_2
_____
L'udienza di discussione è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note e le parti hanno ivi concluso nei termini indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito la presente sede per accertare il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta in due distinti periodi (dal 20.3.2017 al 20.5.2018 e dal 19.11.2018 al
Seconda Sezione Civile – Lavoro
20.1.2020), il primo formalizzato con un contratto di apprendistato del 17.3.2017, il secondo asseritamente svoltosi senza alcuna regolarizzazione.
Chiede il riconoscimento delle differenze retributive spettanti, il risarcimento del danno,
oltre la regolarizzazione contributiva, come analiticamente specificato in ricorso.
Si è costituita l'azienda datoriale avversando il ricorso e chiedendo il suo rigetto.
Non si è costituito l' , nonostante la rituale notifica degli atti processuali. CP_2
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Inutili i tentativi di conciliazione esperiti nel corso del procedimento.
II
Primo periodo di lavoro
Il primo periodo di lavoro – iniziato con la sottoscrizione del contratto di apprendistato del 17.3.2017 – risulta, sotto il profilo temporale, incontestato.
Quelle che risultano in discussione sono le relative modalità (effettivo svolgimento dell'apprendistato, orario, mansioni, etc.).
Sotto tale profilo, va innanzitutto evidenziato che la resistente non ha dato CP_3
alcuna prova specifica circa l'assolvimento degli oneri di formazione tipici del contratto di apprendistato.
Come è noto, “Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato
dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale
finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione
professionale. Ciò detto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta senza
dubbio al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa” (tra le tante,
Tribunale Torino sez. lav., 14/09/2020, n.751).
Nel caso di specie, nulla di specifico è stato provato dal datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro deve pertanto intendersi come ordinario rapporto di lavoro subordinato.
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Tes_ Per quanto concerne le mansioni, dall'istruttoria orale (v. teste , ), può Tes_1
ritenersi accertato che la ricorrente si occupasse di consegnare i prodotti ai clienti,
emettere la relativa ricevuta o fattura e collaborare con le altre attività del negozio.
Tale attività può effettivamente inquadrarsi nel livello V del CCNl commercio in atti,
atteso che questo inquadramento spetta ai lavoratori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche ed è riconosciuto anche all'aiutante commesso che non ha svolto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (v. nota quattro, CCNL, sub liv. V).
L'orario allegato in ricorso che può ritenersi provato è quello svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, alla luce della deposizione del
Tes_ teste (collega di lavoro della ricorrente), che appare confermata anche da quanto riferito dal teste (cliente dell'azienda, che ivi si recava in diversi orari della Tes_1
giornata, trovando sempre la ricorrente sul posto di lavoro, mattina e pomeriggio),
mentre non appaiono in grado di scalfire tale ricostruzione le dichiarazioni del teste del resto cliente della convenuta, non presente sempre in azienda. Tes_3
Tes_ Per quanto concerne le ferie, il teste ha riferito che ne venivano concesse nella misura di una settimana per anno, nel periodo di Ferragosto e tale dato risulta confermare quanto riferito anche dal teste e quest'ultima madre Tes_4 Tes_5
della ricorrente.
Sulla cessazione del rapporto, rispetto alla data indicata in seno alla lettera di licenziamento del 20.5.2018, non ci sono particolari contestazioni, quanto invece al rispetto dell'obbligo di preavviso.
Dalla deposizione del teste marito della madre della ricorrente, è Testimone_6
emerso che la lettera di licenziamento del 29.4.2018 fu consegnata a maggio con retrodatazione.
Il teste, invero, ha riferito che fu lo stesso amministratore dell'azienda a confidarglielo, in occasione di un pranzo domenicale, essendo all'epoca la ricorrente ed il Tes_7
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fidanzati ed essendo loro abitudine pranzare a casa della madre della ricorrente, la domenica.
Tale deposizione, anche per il dettaglio dei particolari, appare oggettivamente attendibile e non incrinata dai rapporti tra il teste (che peraltro non è il padre della ricorrente) e la ricorrente.
Può dunque ritenersi che il licenziamento non fu preceduto da preavviso.
In conclusione, per quanto concerne il primo rapporto di lavoro, può ritenersi che lo stesso si sia svolto come un ordinario rapporto di lavoro subordinato, iniziato il
20.3.2017 (come da contratto in atti del 17.3.2017) e cessato il 20.5.2018 (come da lettera di licenziamento in atti), con orario di lavoro dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle
15,00 alle 19,00, dal lunedì al venerdì, con una settimana di ferie per anno (nel periodo di ferragosto) e con inquadramento delle mansioni nel livello V del CCNL commercio in atti.
Vanno verificate pertanto eventuali differenze spettanti in favore della lavoratrice,
tenuto conto di quanto reclamato in ricorso.
III
Secondo periodo di lavoro
Il secondo periodo di lavoro asseritamente svolto sempre nelle forme del rapporto di lavoro subordinato è individuato dalla ricorrente a partire dal 19.11.2018 con termine al
20.1.2020.
Tale specificazione delimita l'oggetto della domanda.
Al riguardo, deve ritenersi che non vi sia prova degli elementi caratterizzanti la subordinazione del rapporto.
Sussiste un notevole lasso temporale tra la cessazione del primo (20.5.2018) e l'inizio dell'asserito secondo rapporto (19.11.2018).
Tra la ricorrente e l'amministratore della società, come detto, sussisteva un rapporto di fidanzamento.
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Non emergono, inoltre, elementi tipici o sintomatici della subordinazione: la soggezione della ricorrente al potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, la percezione di una retribuzione periodica (che la stessa ricorrente afferma non esserle stata mai erogata), la sottoposizione a vincoli di orario o a turni predisposti dal datore di lavoro.
Le testimonianze assunte, del resto, non risultano in grado di provare alcunché: il teste appare infatti generico nella collocazione temporale, e dunque non può Tes_1
assumere rilevanza nei periodi di lavoro per cui vi è contestazione;
i testi Tes_5
(madre della ricorrente) e (marito della madre della ricorrente) non possono Tes_4
reputarsi in grado di riferire, avendo la prima affermato di recarsi solo saltuariamente nel posto di lavoro nel secondo periodo e nulla avendo i testi riferito sui caratteri tipici o sintomatici della subordinazione;
la teste ha dichiarato che dopo il Testimone_8
primo licenziamento la ricorrente non ha più lavorato. L'unico teste a riferire
Tes_ sull'attività lavorativa della ricorrente, dopo il primo rapporto, è il teste . Ma sul punto, lo stesso non appare attendibile, posto che, diversamente dalla stessa ricostruzione fornita in ricorso, afferma che la ricorrente sarebbe tornata a lavoro addirittura dopo circa 30 giorni dal suo licenziamento, quando invece è la stessa lavoratrice ad affermare di essere ritornata dopo molto più tempo, a novembre del 2018.
Tale discrasia appare tale da minare l'attendibilità del teste per quanto concerne il periodo del secondo rapporto di lavoro, oggetto di discussione, fermo restando che
Tes_ anche le dichiarazioni del teste non comprovano la sottoposizione della ricorrente al potere datoriale, dovendosi ritenere neutra l'eventuale attività lavorativa.
Tes_ Se il teste può dunque ritenersi attendibile con riguardo all'orario di lavoro, nel periodo di lavoro ove non vi è contestazione quanto alla sussistenza del rapporto, le sue dichiarazioni tuttavia, per quanto premesso, non possono assumere valenza probatoria nel periodo nel quale il rapporto è in contestazione, operando in tal caso oneri di allegazione e prova certamente più rigorosi.
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Ed è certamente da valorizzare il fatto che, per tutto l'arco temporale dedotto dalla ricorrente (19.11.2018 – 20.1.2020), la stessa riferisce di non aver mai percepito alcuna retribuzione.
Né risulta averla mai richiesta nel corso dell'asserito rapporto (v. produzione ricorrente).
Circostanza che, unitamente agli altri elementi sopra evidenziati, denota l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Le domanda connesse al dedotto secondo periodo lavorativo vanno pertanto rigettate.
IV
Domanda risarcitorie.
Anche le domande risarcitorie vanno rigettate.
Quella relativa al primo licenziamento (la ricorrente chiede il riconoscimento di un'indennità non inferiore a sei mensilità, evidentemente invocando l'applicazione dell'art. 8 l. 604/1966), poiché non risulta che la ricorrente abbia tempestivamente impugnato tale atto di recesso in via stragiudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 6 l.
604/1966. La relativa eccezione sollevata dalla convenuta (v. memoria, pag. 10-11) è
rimasta priva di contestazione e controprova (v. note di trattazione scritta del
30.4.2021).
In ogni modo, non viene posta in seria discussione la motivazione del licenziamento,
quale la soppressione del posto di lavoro precedentemente occupato dalla ricorrente, la quale, dopo l'atto di recesso, ha fruito dell'indennità di disoccupazione fino al novembre del 2018 senza contestare le ragioni datoriali, se non del tutto genericamente con l'odierno ricorso.
Quella relativa al secondo asserito licenziamento orale, va parimenti rigettata, perché
non risulta dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Infine, anche la domanda risarcitoria legata alla mancata formazione va rigettata, per evidente genericità delle allegazioni.
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V
Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare se e quanto spetta a parte ricorrente per il lavoro prestato, il giudizio deve proseguire
(rivelandosi necessari i dovuti accertamenti di natura tecnico contabile), come da separata ordinanza.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
RIGETTA le domande risarcitorie e quelle connesse al secondo periodo di lavoro dedotto in ricorso;
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, dal 20.3.2017 al 20.5.2018, con orario di lavoro dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, dal lunedì al venerdì, con una settimana di ferie per anno (nel periodo di Ferragosto) e con inquadramento delle mansioni nel livello V del CCNL commercio in atti;
ACCERTA che il recesso operato dal datore di lavoro è avvenuto senza preavviso;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso, v. prove di pagamento in atti), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente:
1) per i crediti reclamati in ricorso in relazione all'attività lavorativa, per come accertata in seno al dispositivo della sentenza non definitiva e limitatamente all'accertato periodo;
2) per l'indennità di preavviso dovuta in relazione al recesso decorrente dal
20.5.2018;
ritenuto che, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
NOMINA
n.q. di C.T.U. il Dott. iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso questo Persona_1
Tribunale;
AUTORIZZA
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
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ASSEGNA alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA
al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA
alle parti il termine di giorni 15, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA
al C.T.U. termine di giorni 15, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
DISPONE
che le parti, in solido, versino a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00;
RINVIA per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 10.9.2025, da tenersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9,00 del giorno di udienza.
Si comunichi al C.T.U. e alle parti.
Catania, 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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