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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17496 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17496 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale, in data 15 luglio 2021, il locale Giudice per l'udienza preliminare, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato ON OS responsabile dei reati di tentato omicidio e minaccia aggravata in danno di TO BA, nonché di porto illegale di coltello, fatti avvenuti in Massina, il 6 marzo 2021, con la recidiva reiterata infraquinquennale. Unificati i reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., valutata equivalente alle aggravanti contestate, nonché computata la diminuente del rito, OS era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale per la durata della pena, nonché con l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
era stata infine disposta la confisca di quanto sequestrato. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente, che era solito alloggiare presso la casa di accoglienza "Casa di Vincenzo", nel corso di un litigio con BA, l'aveva dapprima minacciato di morte, quindi aveva estratto un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm e aveva sferrato un fendente che, diretto all'addome, attingeva invece la mano sinistra della vittima che prontamente reagiva, difendendosi. Condotto presso il locale nosocomio, a BA era refertata una «ferita lacero contusa in regione interdigitale alla mano sinistra da riferita aggressione». La vittima riferiva che, successivamente all'aggressione, OS aveva perseverato nel contegno minaccioso, intimandogli di non avvicinarsi più alla struttura, altrimenti l'avrebbe ucciso;
sicché egli, intimorito, si era allontanato e aveva chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. Sulla scorta del fatto così accertato i giudici di appello hanno confermato la conclusione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentato omicidio e per i reati ancillari, ritenendo la condotta posta in essere da OS univocamente e idoneamente diretta a uccidere BA, senza che sussistessero interferenze fra il pur accertato vizio parziale di mente e la configurazione del dolo omicidiario nutrito dall'imputato. In tema di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'intrinseca gravità dei fatti, sul contegno antecedente e successivo al delitto serbato dall'imputato, ponendo in risalto come, a fronte di tali specifiche rilevazioni, l'appellante non avesse fornito ragioni di diritto o 2 elementi di fatto suscettibili di positiva valutazione;
quindi ha confermato la dosimetria della pena così come parametrata dal primo giudice. 2. ON OS, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a un unico, articolato motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 56, 575 cod. pen., in punto di mancata riqualificazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali. I giudici di merito, discostandosi dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criterio distintivo tra l'omicidio volontario e quello di lesioni, hanno affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi attraverso l'esclusiva valorizzazione dello strumento utilizzato, della sede presa di mira (tutt'altro che vitale), infine del comportamento precedente e successivo all'azione. Hanno, invece, trascurato di considerare che l'unico colpo fu sferrato senza particolare forza (come impone di ritenere la natura superficiale della lesione), in regione non vitale, tale non potendosi considerare la mano. Tali elementi, ove unitariamente valutati, avrebbero condotto a una diversa qualificazione del fatto. La condotta era dunque del tutto inidonea ad attentare alla vita della persona offesa e, avuto riguardo al vizio parziale di mente riconosciuto all'imputato, non era neppure possibile riscontrare in capo allo stesso quel quid pluris che caratterizza l'intento omicida, differenziandolo dal dolo di lesioni personali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con una requisitoria scritta depositata in data 9 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con conclusioni scritte, depositate il 15 novembre 2022, la difesa ha ribadito il motivo di ricorso, ponendo alla Corte un interrogativo relativo alla questione di diritto sul se la condotta del ricorrente, la cui dinamica è in contestata, integri il reato di tentato omicidio ovvero quello di lesioni volontarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila inammissibile per essere le questioni in cui si articola l'unico motivo, formulato dal ricorrente e ribadito nelle conclusioni scritte, in parte aspecifiche e in parte manifestamente infondate. 3 2. Tutti gli aspetti caratterizzanti la prima parte del motivo - con cui si contesta in modo generico e, in alcune parti, in modo del tutto contraddittorio, il ragionamento svolto dalla Corte di appello per confermare l'evenienza della fattispecie del tentato omicidio, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nonché per ribadire la compatibilità fra il dolo omicidiario e la seminfermità mentale - risultano immediatamente resistite dalla motivazione fornita dalla Corte territoriale, indubbiamente sufficiente ed esente da vizi logici. 2.1. In primo luogo va ricordato che, per i giudici di merito, la condotta dell'imputato era stata guidata dalla precisa volontà di colpire e uccidere BA, sia perché vi erano state frasi di minaccia di morte prima e dopo l'azione, sia perché era certo, oltre che logicamente coerente, che a colpire per primo fosse stato l'imputato, armato, laddove invece BA era a mani nude. Le sentenze di merito, poi, contrariamente all'assunto coltivato dal ricorrente, hanno esaurientemente chiarito che gli atti posti in essere da OS erano certamente idonei e univocamente diretti ad uccidere la persona offesa, la cui reazione, del resto, era stata salvifica rispetto all'obiettivo letale postosi dall'aggressore. A confermare la volontà omicida sono stati ricordati: i) la potenzialità offensiva dell'arma utilizzata (coltello a serramanico con la lama di 10 cm); ii) il movimento repentino effettuato dall'aggressore, indirizzato all'addome, dunque in una zona vitale, che aveva colpito la mano della vittima sol perché questa aveva prontamente parato il colpo;
iii) la pervicacia con la quale l'agente, dopo il fendente, aveva continuato a minacciare di morte la persona offesa;
iv) l'irrilevanza della natura (superficiale) delle lesioni e della zona attinta (mano sinistra), così come la mancata inflizione di ulteriori fendenti, siccome legate - come detto - alla destrezza della vittima. 2.2. Tale complessivo accertamento inerente alla dinamica dell'aggressione, non contestato dalla difesa, con la certezza del suo avvenuto innesco da parte di OS e del fatto che egli ha inferto un fendente non giunto a buon fine esclusivamente per le ragioni appena dette, con chiara volontà di uccidere, peraltro preannunciata con la minaccia e palesata anche nella condotta immediatamente successiva, non ha lasciato dubbi in ordine all'evenienza del dolo di tentato omicidio, di natura diretta e per nulla eventuale. Invero, a fronte dell'esaustiva ricostruzione della condotta dell'imputato, non si può non ribadire che la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni 4 regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione, l'intensità e la forza di penetrazione dei colpi (arg. ex Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208). La sentenza impugnata ha fatto retto governo di tali principi e non viene scalfita dalla richiamata doglianza. 2.3. In tale prospettiva, la stessa censura inerente alla configurabilità dell'elemento soggettivo, anche in relazione alle condizioni psichiche dell'imputato, è superata dai congrui rilievi dei giudici di merito, i quali hanno specificato che l'animus necandi non risultava neutralizzato dal vizio parziale di mente: infatti, il disturbo di personalità NAS e l'etilismo cronico da cui è risultato affetto il ricorrente non comportava, all'adeguato vaglio peritale fatto motivatamente proprio dalla sentenza impugnata, la decisiva compromissione dei poteri di critica e giudizio in capo all'agente e non era in grado di incidere sulla rappresentazione dell'evento causalmente ricollegabile alla sua condotta. E' appena il caso, sul tema, di ribadire che il dolo generico è compatibile con la seminfermità mentale. Invero, fra l'imputabilità e il reato esiste un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che il reato è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore, donde la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 248439; Sez. 1, n. 41357 del 08/10/2009, Buccoliero, Rv. 24543). In effetti, una volta che sia stato accertato l'elemento soggettivo sub specie di dolo diretto del reato di tentato omicidio, nessuna influenza ha, riguardo a esso, il vizio parziale di mente che inerisce alla sfera d'imputabilità dell'agente, posto che il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato e attiene alla colpevolezza, di modo che esso presuppone il superamento logico dell'analisi riguardante l'imputabilità e non può essere influenzato da questa quando venga accertato il vizio parziale di mente che rileva ai fini delle diminuzione della pena (cfr. Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'aglio, Rv. 251183, per la riaffermazione del punto che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di valore, componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla colpevolezza, inerente alla coscienza e volontà dell'atto). Pertanto, la deduzione svolta dal ricorrente di concreta incompatibilità fra l'accertata seminfermità mentale di OS e il dolo alla base del tentato omicidio, oltre che alla base degli altri reati ritenuti, trova piena e adeguata 5 smentita nel ragionamento svolto dai giudici di appello, ispirato ai corretti principi giuridici qui ribaditi. 3. Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 4. Anche se la questione non ha formato oggetto di ricorso, va rilevato che erroneamente i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno applicato agli imputati la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e quella legale durante l'esecuzione della pena. Secondo il diritto vivente, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, si deve fare riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 7188 dell'11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf, Rv. 276320; v. Sez. 5, n. 28584 del 14/3/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067). Il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090). Tale principio è in linea con l'evoluzione giurisprudenziale, segnata da rilevanti pronunce delle Sezioni Unite in tema di cedevolezza del giudicato in presenza di una pena illegale (sentenze n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697; n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327; n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205-6; n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-9; n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Venendo al caso che ci occupa, la pena accessoria dell'interdizione perpetua deve essere, dunque, sostituita con quella per la durata di cinque anni, t l'interdizione legale per la durata della pena deve essere esclusa. 5. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile czergéguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc,essuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione-(te cost. n. 186 del 2000) - di una 6 somma in favore della Cassa delle nmende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedo , in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visti gli articoli 29 e 32 codice penale, sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione per la durata di anni cinque. Elimina l'interdizione legale per la durata della pena. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17496 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale, in data 15 luglio 2021, il locale Giudice per l'udienza preliminare, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato ON OS responsabile dei reati di tentato omicidio e minaccia aggravata in danno di TO BA, nonché di porto illegale di coltello, fatti avvenuti in Massina, il 6 marzo 2021, con la recidiva reiterata infraquinquennale. Unificati i reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., valutata equivalente alle aggravanti contestate, nonché computata la diminuente del rito, OS era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale per la durata della pena, nonché con l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
era stata infine disposta la confisca di quanto sequestrato. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente, che era solito alloggiare presso la casa di accoglienza "Casa di Vincenzo", nel corso di un litigio con BA, l'aveva dapprima minacciato di morte, quindi aveva estratto un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm e aveva sferrato un fendente che, diretto all'addome, attingeva invece la mano sinistra della vittima che prontamente reagiva, difendendosi. Condotto presso il locale nosocomio, a BA era refertata una «ferita lacero contusa in regione interdigitale alla mano sinistra da riferita aggressione». La vittima riferiva che, successivamente all'aggressione, OS aveva perseverato nel contegno minaccioso, intimandogli di non avvicinarsi più alla struttura, altrimenti l'avrebbe ucciso;
sicché egli, intimorito, si era allontanato e aveva chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. Sulla scorta del fatto così accertato i giudici di appello hanno confermato la conclusione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentato omicidio e per i reati ancillari, ritenendo la condotta posta in essere da OS univocamente e idoneamente diretta a uccidere BA, senza che sussistessero interferenze fra il pur accertato vizio parziale di mente e la configurazione del dolo omicidiario nutrito dall'imputato. In tema di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'intrinseca gravità dei fatti, sul contegno antecedente e successivo al delitto serbato dall'imputato, ponendo in risalto come, a fronte di tali specifiche rilevazioni, l'appellante non avesse fornito ragioni di diritto o 2 elementi di fatto suscettibili di positiva valutazione;
quindi ha confermato la dosimetria della pena così come parametrata dal primo giudice. 2. ON OS, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a un unico, articolato motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 56, 575 cod. pen., in punto di mancata riqualificazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali. I giudici di merito, discostandosi dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criterio distintivo tra l'omicidio volontario e quello di lesioni, hanno affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi attraverso l'esclusiva valorizzazione dello strumento utilizzato, della sede presa di mira (tutt'altro che vitale), infine del comportamento precedente e successivo all'azione. Hanno, invece, trascurato di considerare che l'unico colpo fu sferrato senza particolare forza (come impone di ritenere la natura superficiale della lesione), in regione non vitale, tale non potendosi considerare la mano. Tali elementi, ove unitariamente valutati, avrebbero condotto a una diversa qualificazione del fatto. La condotta era dunque del tutto inidonea ad attentare alla vita della persona offesa e, avuto riguardo al vizio parziale di mente riconosciuto all'imputato, non era neppure possibile riscontrare in capo allo stesso quel quid pluris che caratterizza l'intento omicida, differenziandolo dal dolo di lesioni personali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con una requisitoria scritta depositata in data 9 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con conclusioni scritte, depositate il 15 novembre 2022, la difesa ha ribadito il motivo di ricorso, ponendo alla Corte un interrogativo relativo alla questione di diritto sul se la condotta del ricorrente, la cui dinamica è in contestata, integri il reato di tentato omicidio ovvero quello di lesioni volontarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila inammissibile per essere le questioni in cui si articola l'unico motivo, formulato dal ricorrente e ribadito nelle conclusioni scritte, in parte aspecifiche e in parte manifestamente infondate. 3 2. Tutti gli aspetti caratterizzanti la prima parte del motivo - con cui si contesta in modo generico e, in alcune parti, in modo del tutto contraddittorio, il ragionamento svolto dalla Corte di appello per confermare l'evenienza della fattispecie del tentato omicidio, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nonché per ribadire la compatibilità fra il dolo omicidiario e la seminfermità mentale - risultano immediatamente resistite dalla motivazione fornita dalla Corte territoriale, indubbiamente sufficiente ed esente da vizi logici. 2.1. In primo luogo va ricordato che, per i giudici di merito, la condotta dell'imputato era stata guidata dalla precisa volontà di colpire e uccidere BA, sia perché vi erano state frasi di minaccia di morte prima e dopo l'azione, sia perché era certo, oltre che logicamente coerente, che a colpire per primo fosse stato l'imputato, armato, laddove invece BA era a mani nude. Le sentenze di merito, poi, contrariamente all'assunto coltivato dal ricorrente, hanno esaurientemente chiarito che gli atti posti in essere da OS erano certamente idonei e univocamente diretti ad uccidere la persona offesa, la cui reazione, del resto, era stata salvifica rispetto all'obiettivo letale postosi dall'aggressore. A confermare la volontà omicida sono stati ricordati: i) la potenzialità offensiva dell'arma utilizzata (coltello a serramanico con la lama di 10 cm); ii) il movimento repentino effettuato dall'aggressore, indirizzato all'addome, dunque in una zona vitale, che aveva colpito la mano della vittima sol perché questa aveva prontamente parato il colpo;
iii) la pervicacia con la quale l'agente, dopo il fendente, aveva continuato a minacciare di morte la persona offesa;
iv) l'irrilevanza della natura (superficiale) delle lesioni e della zona attinta (mano sinistra), così come la mancata inflizione di ulteriori fendenti, siccome legate - come detto - alla destrezza della vittima. 2.2. Tale complessivo accertamento inerente alla dinamica dell'aggressione, non contestato dalla difesa, con la certezza del suo avvenuto innesco da parte di OS e del fatto che egli ha inferto un fendente non giunto a buon fine esclusivamente per le ragioni appena dette, con chiara volontà di uccidere, peraltro preannunciata con la minaccia e palesata anche nella condotta immediatamente successiva, non ha lasciato dubbi in ordine all'evenienza del dolo di tentato omicidio, di natura diretta e per nulla eventuale. Invero, a fronte dell'esaustiva ricostruzione della condotta dell'imputato, non si può non ribadire che la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni 4 regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione, l'intensità e la forza di penetrazione dei colpi (arg. ex Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208). La sentenza impugnata ha fatto retto governo di tali principi e non viene scalfita dalla richiamata doglianza. 2.3. In tale prospettiva, la stessa censura inerente alla configurabilità dell'elemento soggettivo, anche in relazione alle condizioni psichiche dell'imputato, è superata dai congrui rilievi dei giudici di merito, i quali hanno specificato che l'animus necandi non risultava neutralizzato dal vizio parziale di mente: infatti, il disturbo di personalità NAS e l'etilismo cronico da cui è risultato affetto il ricorrente non comportava, all'adeguato vaglio peritale fatto motivatamente proprio dalla sentenza impugnata, la decisiva compromissione dei poteri di critica e giudizio in capo all'agente e non era in grado di incidere sulla rappresentazione dell'evento causalmente ricollegabile alla sua condotta. E' appena il caso, sul tema, di ribadire che il dolo generico è compatibile con la seminfermità mentale. Invero, fra l'imputabilità e il reato esiste un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che il reato è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore, donde la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 248439; Sez. 1, n. 41357 del 08/10/2009, Buccoliero, Rv. 24543). In effetti, una volta che sia stato accertato l'elemento soggettivo sub specie di dolo diretto del reato di tentato omicidio, nessuna influenza ha, riguardo a esso, il vizio parziale di mente che inerisce alla sfera d'imputabilità dell'agente, posto che il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato e attiene alla colpevolezza, di modo che esso presuppone il superamento logico dell'analisi riguardante l'imputabilità e non può essere influenzato da questa quando venga accertato il vizio parziale di mente che rileva ai fini delle diminuzione della pena (cfr. Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'aglio, Rv. 251183, per la riaffermazione del punto che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di valore, componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla colpevolezza, inerente alla coscienza e volontà dell'atto). Pertanto, la deduzione svolta dal ricorrente di concreta incompatibilità fra l'accertata seminfermità mentale di OS e il dolo alla base del tentato omicidio, oltre che alla base degli altri reati ritenuti, trova piena e adeguata 5 smentita nel ragionamento svolto dai giudici di appello, ispirato ai corretti principi giuridici qui ribaditi. 3. Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 4. Anche se la questione non ha formato oggetto di ricorso, va rilevato che erroneamente i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno applicato agli imputati la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e quella legale durante l'esecuzione della pena. Secondo il diritto vivente, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, si deve fare riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 7188 dell'11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf, Rv. 276320; v. Sez. 5, n. 28584 del 14/3/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067). Il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090). Tale principio è in linea con l'evoluzione giurisprudenziale, segnata da rilevanti pronunce delle Sezioni Unite in tema di cedevolezza del giudicato in presenza di una pena illegale (sentenze n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697; n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327; n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205-6; n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-9; n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Venendo al caso che ci occupa, la pena accessoria dell'interdizione perpetua deve essere, dunque, sostituita con quella per la durata di cinque anni, t l'interdizione legale per la durata della pena deve essere esclusa. 5. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile czergéguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc,essuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione-(te cost. n. 186 del 2000) - di una 6 somma in favore della Cassa delle nmende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedo , in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visti gli articoli 29 e 32 codice penale, sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione per la durata di anni cinque. Elimina l'interdizione legale per la durata della pena. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore