Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
L'avviso ex art. 309 comma 8 cod. proc. pen. di fissazione dell'udienza per la discussione sulla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare non è dovuto se risulta che il difensore abbia già avuto conoscenza, nei termini di legge, della data dell'udienza, non derivando da tale omissione alcun pregiudizio per la difesa dell'imputato (nel caso di specie, la conoscenza della data di udienza, da parte del difensore, risultava dalla richiesta di rilascio di copia degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 32006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32006 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Giovanni CONTI "
dott. Giorgio COLLA "
dott. ZO ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS ZO, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza in data 30 ottobre 2002 del Tribunale di Salerno;
Udita la relazione fatta dal Consigliere: dott. ZO Rotundo;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1. - Con ordinanza in data 30 ottobre 2002 il Tribunale di Salerno, adito ex art.309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Salerno in data 11 ottobre 2002 aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IS ZO, per i reati di cui all'art.74, commi primo, secondo e terzo, DPR n.309 del 1990 e di cui agli artt.110 c.p., 73, commi, primo, quarto e sesto, e 80, n.2, del medesimo DPR., accertati in Salerno l'8 ottobre 2002. 1.2. - Avverso tale ordinanza del Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione IS ZO, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'ordinanza censurata per violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt.309, comma 8, c.p.p., 127, 179, 178, lettera b), c.p.p., per mancata notifica all'avv. Mario Cozza, codifensore del IS, dell'avviso della data di fissazione per la udienza sulla decisione di riesame. Specificamente, il ricorrente contesta, in quanto sfornite di qualunque precedente giurisprudenziale in tal senso, le argomentazioni del Tribunale, che ha rigettato l'eccezione assumendo che l'avv. Cozza era a conoscenza della data fissata per avere richiesto copia degli atti.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in riferimento all'art.273 c.p.p. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi di cui agli artt.73 e 74 DPR n.309 del 1990. in particolare non sarebbe stata provata la partecipazione del IS ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto la assenza di reiterate condotte significative e il contributo isolato ed occasionale del ricorrente deporrebbero per l'estraneità del medesimo al sodalizio criminoso. Mancherebbero altresì i gravi indizi di colpevolezza a carico del IS in riferimento al suo concorso nella detenzione dei kg. 12,601 di cocaina sequestrati, in quanto dal tenore delle intercettazioni telefoniche non sarebbe emerso alcun elemento che riconduca al ricorrente lo stupefacente rinvenuto, anche perché non sarebbe stato dimostrato che il IS andava identificato nel "Marco" o nell'"Enzo" citati nelle conversazioni telefoniche registrate e coinvolti nell'illecito traffico. Inoltre dalla telefonata non risulterebbe quale fosse il quantitativo destinato alla organizzazione, sicché potrebbe ipotizzarsi che soltanto i 4 chili di cocaina sequestrati durante l'operazione nel porto di Salerno fossero diretti al sodalizio, mentre quelli sequestrati nella cabina di "Nilo", pari a circa Kg.8, avessero un'altra destinazione.
DIRITTO
2.1. - Il primo motivo di ricorso [nullità dell'ordinanza censurata per mancata notifica al codifensore del IS (avv. Cozza) dell'avviso della data dell'udienza di discussione del riesame, tenuta in data 30-10-2002] è infondato.
Il Tribunale ha correttamente respinto l'eccezione, rilevando che risultava dagli atti che l'avv. Cozza fin dal 26-10-2002 aveva piena conoscenza della data di celebrazione della predetta udienza camerale, in quanto appunto in data 26-10-2002 aveva depositato una richiesta scritta di rilascio di copia degli atti di indagine, nella quale aveva indicato la data in cui sarebbe stata tenuta l'udienza, e cioè il 30-10-2002.
L'avviso dovuto al difensore, ai sensi del comma 8 dell'art.309 c.p.p., ha la mera finalità di fare conoscere al destinatario la data dell'udienza fissata in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta di riesame della ordinanza cautelare (Sez. 1^, sent. 2778 del 29-7-1993, rv. 195666). Conseguentemente non sussiste più la necessità di procedere ugualmente a detto avviso tutte le volte in cui, come nel caso in esame, il destinatario dimostri di essere già venuto a conoscenza, nel rispetto dei termini di legge, della data di detta udienza. D'altra parte in una evenienza di tal genere nessun pregiudizio si è in concreto verificato per la difesa dell'imputato.
2.2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in riferimento all'art.273 e.p.p. per mancanza o illogicità della motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati. In particolare non sarebbe stata provata la partecipazione del IS ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto il contributo isolato ed occasionale fornito dal ricorrente deporrebbe per la sua estraneità al sodalizio criminoso. Mancherebbero inoltre i gravi indizi di colpevolezza a carico del IS in riferimento al suo concorso nella detenzione dei kg. 12,601 di cocaina sequestrati, in quanto dal tenore delle intercettazioni telefoniche non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a ricondurre al ricorrente lo stupefacente rinvenuto. 2.3. - In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. sent. 11 del 2.5.2000, rv.215828). In questa materia, il controllo della Corte di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6^, sent. 3529 dell'1-2-1999, rv. 212565; sez. 6^, sent. 2050 del 24-10-1996, rv.206104). In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 1^, sent. 1700 del 4-5-1998, rv.210566). In definitiva, dovendo anche in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione assumere i connotati di cui alla lettera e) dell'art.606 c.p.p., è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservatala giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. sent. n. 19 del 12-12-1994, rv.199391). In sede di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (sez. 1^, sent. 1083 del 14-3-1998, rv.210019), vale a dire che il controllo di questa Corte sulle ordinanze emesse in sede di riesame è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti. 2.4. - Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie e nei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte in relazione al dedotto vizio di cui alla lettera e) dell'art.606 c. p. p., non può che concludersi per la palese infondatezza del secondo motivo di ricorso, essendo di tutta evidenza che esso tende ad impegnare la Corte di legittimità in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella fatta propria, con motivazione del tutto adeguata e per nulla contraddittoria, dal giudice di merito. Il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. In particolare, il Tribunale del Riesame, in base ad una dettagliata disamina dei fatti come riferiti nella informativa di P.G. in data 9-10-2002, ha ritenuto che il quadro Indiziario raccolto asseverava la partecipazione di IS ZO a pieno titolo ai fatti in contestazione. Ad avviso del Tribunale, dalle intercettazioni era emerso che RD VA, in vista dell'arrivo della nave bananiera con lo stupefacente occultato a bordo, aveva contattato più volte il ricorrente (per allertarlo dell'arrivo della "signorina") su una utenza telefonica, la cui scheda era stata poi rinvenuta e sequestrata al momento dell'arresto presso l'abitazione del medesimo IS (sicché doveva ritenersi certa la identificazione del "Marco" delle telefonate nel prevenuto). Dalle conversazioni intercettate, secondo il collegio, risultava con chiarezza il ruolo ricoperto dal IS nella fase della consegna della cocaina (del resto confermato dalle circostanze del suo arresto) e il rapporto fiduciario che lo legava all'RD, e quindi il suo coinvolgimento non soltanto nel singolo episodio di importazione di ingenti quantitativi di droga ma anche nel sodalizio criminoso.
Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, come già si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., 1^, sent. n. 11871 del 4-12-1995, rv.203251).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 2003 .