TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 12.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 849/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
ARMENIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Catania, Corso Italia n. 58;
OPPONENTE contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti GUGLIELMO Controparte_1 C.F._2
BARONE e LIDIA CORALLO, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ragusa, Via Archimede n. 17/L;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.; precetto notificato in data 13.2.2023 per il pagamento delle differenze tra la quota parte di assegno di mantenimento corrisposta e quanto stabilito nella sentenza n. 190/2012; importo precettato di € 16.512,03, oltre interessi.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via principale, accertare e dichiarare che il presunto credito vantato di riportato Controparte_1 nell'atto di precetto opposto, si è estinto per compensazione e/o per via della dazione già operata nei confronti di per la somma ad essa spettante;
- in via subordinata, qualora non si ritenesse di Pt_2 applicare la compensazione, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e condannare
[...]
a pagare in favore di la somma di euro 2.110,11 per le ragioni spiegate al P_ Parte_1 punto 3; - rigettare ogni pretesa in ordine alla posizione di , già ampiamente Parte_3 soddisfatta;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Per parte opposta:
- rigettare l'opposizione proposta per le ragioni di cui in narrativa. Con il favore delle spese. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il titolo è costituito dalla sentenza n. 190/2012 pronunciata dal Tribunale di Ragusa, a seguito della sentenza non definitiva n. 329 del 7-15 aprile 2010 di scioglimento del matrimonio civile tra _1
e per la definizione delle questioni personali e patrimoniali tra gli ex
[...] Controparte_1 coniugi. veniva condannato a versare ad la somma di € 1.200,00 mensili, di cui € _1 P_ 600,00 a titolo di assegno divorzile ed € 600,00 quale contributo per il mantenimento della GL
, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. (l'importo oggi Pt_2 rivalutato è pari ad € 1.411,20), oltre al 75% delle spese straordinarie relative alla GL.
Con atto di precetto, deduceva che : dal novembre 2021 al giugno 2022 versava solo P_ _1
€ 200,00 mensili, rimanendo inadempiente per la somma di € 9.689,60; dal luglio 2022 al gennaio 2023 versava un importo complessivo di € 3.689,90, rimanendo inadempiente per la somma di € 6.188,50. Detraendo da tali somme la quota a carico di in relazione al canone di locazione per P_ l'immobile della GL, è inadempiente per la somma complessiva di € 15.628,10. _1
Parte opponente lamenta che l'obbligazione precettata si è estinta per compensazione con le maggiori somme dovute dall'opposta a titolo di spese straordinarie per la GL , integralmente anticipate Pt_2 da ma da dividere tra gli ex coniugi rispettivamente nella misura del 75% ( ) e 25% _1 _1 ( . Propone altresì domanda riconvenzionale per ottenere da parte opposta la somma di € P_ 2.110,11 a titolo di differenza tra quanto richiesto dall'ex coniuge con atto di precetto e quanto la stessa avrebbe dovuto rifondere a per le allegate spese straordinarie sostenute dal luglio 2022 al _1 gennaio 2023.
L'opposizione va in parte accolta.
In disparte la questione relativa alla qualificazione formale della pretesa dell'opponente come domanda riconvenzionale, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria (Cass. n. 12436/2021).
Nel caso di specie, parte opponente riconosce di non aver integralmente corrisposto all'ex coniuge le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento, non contestando l'ammontare della somma precettata, ma la sua stessa debenza. RI deduce, infatti, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di mantenimento su di lui gravante per compensazione con le maggiori somme dovutegli dall'opposta a titolo di rimborso del 25% delle spese straordinarie relative alla GL, e propone domanda riconvenzionale per l'eccedenza.
Il credito opposto in compensazione da consta di talune spese da lui sostenute in via esclusiva _1 tra il luglio del 2022 e il gennaio del 2023 in favore della GL . Pt_2
Le spese allegate da parte opponente sono per lo più prive di supporto probatorio e, comunque, non appaiono riconducibili alla categoria delle spese straordinarie di mantenimento.
Trattandosi di spese ordinarie, avrebbe dovuto corrisponderle alla mediante assegno _1 P_ mensile dell'importo € 600,00 (quota parte per la GL), come disposto dalla sentenza n. 190/2012 e confermato dall'ordinanza n. 11685/2022, entrambe del Tribunale di Ragusa. Parte opponente riconosce di non aver versato tali somme all'ex coniuge e non fornisce neanche prova di averle corrisposte direttamente alla GL , affermando esclusivamente di aver dato in uso alla GL Pt_2
pagina 2 di 3 una sua carta di credito, di cui fornisce gli estratti conto. Questi ultimi, invero, presentano voci generiche ed indeterminate, relative a spese compiute online o presso locali di Milano e Ragusa, di cui non è possibile ricostruire in modo inequivoco la riferibilità a . Pt_2
Tali spese non possono, pertanto, essere detratte dall'ammontare della somma precettata.
Diversa è la soluzione cui si perviene rispetto alle spese universitarie compiute dall'opponente in favore della GL, rispondenti alle sue preminenti esigenze di studio, che devono gravare in capo ad entrambe le parti in causa nella percentuale stabilita dalla sentenza n. 190/2012 del Tribunale di Ragusa.
Tra queste si annoverano, anzitutto, le spese di affitto dell'immobile di Milano ove risiede per Pt_2 motivi di studio, pari ad un canone mensile di € 600,00. Parte opposta non contesta la debenza delle relative somme, ma dichiara di aver già detratto la quota di propria spettanza dall'ammontare dell'importo precettato. Invero, la ha scomputato la sola somma di € 250,00, a fronte di P_ quella complessivamente dovuta di € 1.800,00 (25% di € 600,00 da novembre 2021 a novembre 2022). Dalla sorte capitale della somma precettata deve, pertanto, essere detratta l'ulteriore somma di € 1.550,00.
Devono, inoltre, gravare in capo ad entrambe le parti le seguenti somme risultanti dall'estratto conto NEXI di di agosto 2022: € 156,00 per rinnovo iscrizione a favore di Università Studi Milano _1 (3.8.2022); € 87,53 per biglietto aereo Milano-Ragusa (19.8.2022). Avendo tali spese un ammontare complessivo di € 243,53, e dovendo gravare sulla nella misura del 25%, parte opposta deve P_ restituire a la somma di € 60,00, da detrarre dalla sorte capitale della somma precettata. _1
Alla luce di quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, dalla sorte capitale della somma precettata (€ 15.628,10) deve essere detratta la somma di € 1.610,00, dovuta dalla a P_
per il rimborso del 25% delle spese straordinarie da lui sostenute nell'interesse della GL _1
. RI deve, pertanto, essere condannato a corrispondere alla la somma di € Pt_2 P_
14.018,00.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato a il 13.2.2023, Parte_1 dichiarando dovuta la minor somma di € 14.018,00; condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.000,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 12/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 12.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 849/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
ARMENIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Catania, Corso Italia n. 58;
OPPONENTE contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti GUGLIELMO Controparte_1 C.F._2
BARONE e LIDIA CORALLO, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ragusa, Via Archimede n. 17/L;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.; precetto notificato in data 13.2.2023 per il pagamento delle differenze tra la quota parte di assegno di mantenimento corrisposta e quanto stabilito nella sentenza n. 190/2012; importo precettato di € 16.512,03, oltre interessi.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via principale, accertare e dichiarare che il presunto credito vantato di riportato Controparte_1 nell'atto di precetto opposto, si è estinto per compensazione e/o per via della dazione già operata nei confronti di per la somma ad essa spettante;
- in via subordinata, qualora non si ritenesse di Pt_2 applicare la compensazione, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e condannare
[...]
a pagare in favore di la somma di euro 2.110,11 per le ragioni spiegate al P_ Parte_1 punto 3; - rigettare ogni pretesa in ordine alla posizione di , già ampiamente Parte_3 soddisfatta;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Per parte opposta:
- rigettare l'opposizione proposta per le ragioni di cui in narrativa. Con il favore delle spese. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il titolo è costituito dalla sentenza n. 190/2012 pronunciata dal Tribunale di Ragusa, a seguito della sentenza non definitiva n. 329 del 7-15 aprile 2010 di scioglimento del matrimonio civile tra _1
e per la definizione delle questioni personali e patrimoniali tra gli ex
[...] Controparte_1 coniugi. veniva condannato a versare ad la somma di € 1.200,00 mensili, di cui € _1 P_ 600,00 a titolo di assegno divorzile ed € 600,00 quale contributo per il mantenimento della GL
, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. (l'importo oggi Pt_2 rivalutato è pari ad € 1.411,20), oltre al 75% delle spese straordinarie relative alla GL.
Con atto di precetto, deduceva che : dal novembre 2021 al giugno 2022 versava solo P_ _1
€ 200,00 mensili, rimanendo inadempiente per la somma di € 9.689,60; dal luglio 2022 al gennaio 2023 versava un importo complessivo di € 3.689,90, rimanendo inadempiente per la somma di € 6.188,50. Detraendo da tali somme la quota a carico di in relazione al canone di locazione per P_ l'immobile della GL, è inadempiente per la somma complessiva di € 15.628,10. _1
Parte opponente lamenta che l'obbligazione precettata si è estinta per compensazione con le maggiori somme dovute dall'opposta a titolo di spese straordinarie per la GL , integralmente anticipate Pt_2 da ma da dividere tra gli ex coniugi rispettivamente nella misura del 75% ( ) e 25% _1 _1 ( . Propone altresì domanda riconvenzionale per ottenere da parte opposta la somma di € P_ 2.110,11 a titolo di differenza tra quanto richiesto dall'ex coniuge con atto di precetto e quanto la stessa avrebbe dovuto rifondere a per le allegate spese straordinarie sostenute dal luglio 2022 al _1 gennaio 2023.
L'opposizione va in parte accolta.
In disparte la questione relativa alla qualificazione formale della pretesa dell'opponente come domanda riconvenzionale, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria (Cass. n. 12436/2021).
Nel caso di specie, parte opponente riconosce di non aver integralmente corrisposto all'ex coniuge le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento, non contestando l'ammontare della somma precettata, ma la sua stessa debenza. RI deduce, infatti, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di mantenimento su di lui gravante per compensazione con le maggiori somme dovutegli dall'opposta a titolo di rimborso del 25% delle spese straordinarie relative alla GL, e propone domanda riconvenzionale per l'eccedenza.
Il credito opposto in compensazione da consta di talune spese da lui sostenute in via esclusiva _1 tra il luglio del 2022 e il gennaio del 2023 in favore della GL . Pt_2
Le spese allegate da parte opponente sono per lo più prive di supporto probatorio e, comunque, non appaiono riconducibili alla categoria delle spese straordinarie di mantenimento.
Trattandosi di spese ordinarie, avrebbe dovuto corrisponderle alla mediante assegno _1 P_ mensile dell'importo € 600,00 (quota parte per la GL), come disposto dalla sentenza n. 190/2012 e confermato dall'ordinanza n. 11685/2022, entrambe del Tribunale di Ragusa. Parte opponente riconosce di non aver versato tali somme all'ex coniuge e non fornisce neanche prova di averle corrisposte direttamente alla GL , affermando esclusivamente di aver dato in uso alla GL Pt_2
pagina 2 di 3 una sua carta di credito, di cui fornisce gli estratti conto. Questi ultimi, invero, presentano voci generiche ed indeterminate, relative a spese compiute online o presso locali di Milano e Ragusa, di cui non è possibile ricostruire in modo inequivoco la riferibilità a . Pt_2
Tali spese non possono, pertanto, essere detratte dall'ammontare della somma precettata.
Diversa è la soluzione cui si perviene rispetto alle spese universitarie compiute dall'opponente in favore della GL, rispondenti alle sue preminenti esigenze di studio, che devono gravare in capo ad entrambe le parti in causa nella percentuale stabilita dalla sentenza n. 190/2012 del Tribunale di Ragusa.
Tra queste si annoverano, anzitutto, le spese di affitto dell'immobile di Milano ove risiede per Pt_2 motivi di studio, pari ad un canone mensile di € 600,00. Parte opposta non contesta la debenza delle relative somme, ma dichiara di aver già detratto la quota di propria spettanza dall'ammontare dell'importo precettato. Invero, la ha scomputato la sola somma di € 250,00, a fronte di P_ quella complessivamente dovuta di € 1.800,00 (25% di € 600,00 da novembre 2021 a novembre 2022). Dalla sorte capitale della somma precettata deve, pertanto, essere detratta l'ulteriore somma di € 1.550,00.
Devono, inoltre, gravare in capo ad entrambe le parti le seguenti somme risultanti dall'estratto conto NEXI di di agosto 2022: € 156,00 per rinnovo iscrizione a favore di Università Studi Milano _1 (3.8.2022); € 87,53 per biglietto aereo Milano-Ragusa (19.8.2022). Avendo tali spese un ammontare complessivo di € 243,53, e dovendo gravare sulla nella misura del 25%, parte opposta deve P_ restituire a la somma di € 60,00, da detrarre dalla sorte capitale della somma precettata. _1
Alla luce di quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, dalla sorte capitale della somma precettata (€ 15.628,10) deve essere detratta la somma di € 1.610,00, dovuta dalla a P_
per il rimborso del 25% delle spese straordinarie da lui sostenute nell'interesse della GL _1
. RI deve, pertanto, essere condannato a corrispondere alla la somma di € Pt_2 P_
14.018,00.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato a il 13.2.2023, Parte_1 dichiarando dovuta la minor somma di € 14.018,00; condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.000,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 12/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3