Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.
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1. La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. 2. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo …
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Sì, secondo la Cassazione, la trasformazione di una pistola a salve o di una pistola giocattolo in un'arma da sparo funzionante rappresenta la creazione di un'arma clandestina. La Corte ha affermato questo principio di diritto nella sentenza n.14765/2022 (Prima Sezione). La sentenza ha sottolineato che sarebbe irragionevole considerare queste armi estranee all'identificazione tramite numero di matricola dopo la modifica, nonostante all'origine non fosse prevista l'immatricolazione. Questo vale soprattutto quando la modifica le rende funzionali come armi da sparo comuni. Cassazione penale sez. I, 16/03/2022, (ud. 16/03/2022, dep. 15/04/2022), n.14765 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2017, n. 28584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28584 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 285 84-17 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 744/2017 - Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI N.7893/2016 - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AD LA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/09/2014 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI--- che ha concluso per.. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo, quanto al ricorso Di CO l'annullamento senza rinvio del punto relativo all'applicazione della pena accessoria;
inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di BA con sentenza del 26/9/2014, in parziale riforma delle sentenze pronunciate (a) dal G.U.P. del Tribunale di BA il 7/10/2008, nel proc.pen. 1129/2009 r.g. a carico di CO Di CO, (b) dal Tribunale monocratico di Trani il 21/4/2009 nel proc. pen.3736/2009 r.g. a carico di CO Di CO e ES LE, (c) e dal G.U.P. del Tribunale di BA il 22/2/2011 nel proc. 3325/2011 r.g. a carico fra l'altro di CO Di CO ZO EL, CO EL, riuniti i procedimenti, ha ritenuto responsabile CO Di CO dei reati ascritti (escluso quello di cui al capo E) e condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e € 2.000 di multa con la già inflitta pena accessoria dell'interdizione e dai pubblici uffici per anni 5; quanto a ZO e CO EL, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto in punto responsabilità e, ritenuta la continuazione tra gli episodi del 30/7/2005 e 18/9/2005 di cui al capo E) ha ridotto loro la pena, कक con la diminuente del rito, ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed € 1.000 di multa, revocando le pene accessorie.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato CO Di CO, avv.Massimo Roberto Chiusolo, lamentando ex art.606, comma 1, lett. b) quanto all'applicazione dellacod. proc.pen. la violazione dell'art. 29 cod. pen. pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, erroneamente disposta poiché era stata irrogata pena inferiore ai tre anni di reclusione: in tema di reato continuato occorreva infatti aver riguardo non già alla pena complessivamente inflitta ma a quella assunta come pena base, che nel caso era di anni 2 e mesi 8, per effetto della riduzione per il rito abbreviato.
3. Ha proposto ricorso personalmente CO Di CO deducendo nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente, nonostante l'esistenza di molti elementi favorevoli assolutamente non considerati.
4. Ha proposto ricorso personalmente CO EL, anch'egli deducendo nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente, nonostante l'esistenza di molti elementi favorevoli assolutamente non considerati.
5. Ha proposto ricorso personalmente ZO EL, anch'egli deducendo nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente, nonostante l'esistenza di molti elementi favorevoli assolutamente non considerati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal difensore avv.Chiusolo per CO Di CO è fondato e va accolto.
1.1. Alla pag.31 della sentenza impugnata, la Corte nel calcolo della pena inflitta al Di CO parte dalla pena base di anni 4 di reclusione e € 2.100,00= di multa (applicata in relazione alla detenzione illecita di banconote contraffatte di cui al capo E dell'imputazione del proc. 3325/2011, in esso assorbito il fatto di reato di cui al capo A del proc.1129/2009) e poi applica un aumento complessivo per continuazione di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 2.100,00= di multa;
quindi sul coacervo pratica la riduzione di un terzo ai sensi dell'art.442, comma 2, cod.proc.pen.; il risultato è di anni 3 e mesi 8 ed € 2.000,00= di multa. Alla pena così determinata viene fatta conseguire (pag.32) la pena. accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, già conseguente di diritto alla condanna di cui alla sentenza 22/2/2011 del UP BA (anni 3 e mesi 4 e € 1.800,00 di multa).
1.2. Tuttavia occorre tener presente, in primo luogo, il principio che ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. Ishaka, Rv. 21098001) In secondo luogo, ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana ed altri, Rv. 2644780; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Pg in proc. 2 Catapano, Rv. 25455101; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008 Pizza e altri, Rv. 24006701). La Corte di appello di BA non ha correttamente applicato tali principi poiché la pena base applicata per il reato più grave, congruamente diminuita di un terzo per il rito era inferiore a tre anni (pena base di anni 4 di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell'art.442, comma 2, cod. proc.pen.: il risultato è di anni 2 e mesi 8). Ai sensi dell'art.29 cod.pen. la pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici deve essere eliminata.
2. Il ricorso personale dell'imputato CO Di CO è palesemente inammissibile per la sua totale genericità, nel lamentare la mancata applicazione delle attenuanti generiche in forma prevalente con riferimento a «molti.....elementi favorevoli assolutamente non vagliati dal Giudice di appello, né tantomeno fatti oggetto di motivazione specifica», neppur prospettati nell'ambito della doglianza. E' ben noto il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, Rv. 26646001), In ogni caso, le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse con riferimento, ampiamente dettagliato e articolato, alla pluralità e natura dei precedenti penali (11) per reati contro il patrimonio, falsi, ricettazione, resistenza a p.u., rapina nonché per la gravità dei reati in esame e tenuto conto dell'esistenza di stabili rapporti con ambienti malavitosi campani specializzati nei delitti di falso (pag.30-31 della sentenza impugnata).
3. Considerazioni simili valgono per il ricorso personale di ZO EL, anch'esso palesemente inammissibile per la sua totale genericità, nel lamentare la mancata applicazione delle attenuanti generiche in forma prevalente con riferimento a «molti.....elementi favorevoli assolutamente non vagliati dal Giudice di appello, né tantomeno fatti oggetto di motivazione specifica», neppur prospettati nell'ambito della doglianza. Anche in questo caso trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che in tema di richiesta di concessione delle attenuanti generiche correla l'onere di motivazione del giudice alla specificità della richiesta, nella specie inesistente. Inoltre il motivo di appello sul punto era stato proposto in modo inammissibilmente generico (graficamente conforme al tenore del ricorso per cassazione); opera quindi anche il principio consolidato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 2015, Botta, Rv. 26270001) Comunque, benché nella sentenza impugnata non vi sia specifica motivazione in punto circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata conteneva una motivazione implicita svolta con l'argomentazione circa la gravità dei fatti e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, prospettata ai fini della determinazione della pena.
4. Il ricorso di CO EL riflette una situazione perfettamente speculare a quella di ZO EL;
valgono quindi le considerazioni esposte al § 3. Com 5. All'inammissibilità dei ricorsi riguardanti gli imputati ZO e CO EL consegue la condanna di ciascun ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Di CO CO limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Di CO. 4 Dichiara inammissibili i ricorsi di EL ZO e EL CO, che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/3/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente lefolore. Umberto Luigi Scotti Grazia Lapalorcia Eh add 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Vojvan 5