Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale).
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della legge citata, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, emesso dall'Autorità Giudiziaria belga, la condizione di rischio connessa a problemi di tipo strutturale che possono tradursi nella sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani o degradanti, evidenziata dalla sentenza Vasilescu c. Belgio del 25/11/2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, impone all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di verificare in concreto la sussistenza di tale rischio, correlata alla condizione degli istituti carcerari dello Stato di emissione, attraverso la richiesta di informazioni individualizzate allo Stato richiedente relative al tipo di trattamento carcerario cui sarebbe, specificamente, sottoposto il soggetto interessato.
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
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In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2017, n. 22249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22249 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
22249-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Ippolito - Presidente - Sent. n. sez. 955 Giorgio Fidelbo -C.C. 03/05/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 15511/17 Massimo Ricciarelli -relatore- Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RN AL AR ER, nata il [...] in [...] avverso la sentenza emessa in data 28/03/2017 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/3/2017 la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna al Regno del Belgio di RN AS AR ER, in esecuzione di mandato di arresto europeo n. 2 del 13/10/2016, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Liegi ai fini dell'esecuzione della pena di anni tre di reclusione irrogata per i reati di falso e uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, di cui agli artt. 193, 196, 197, 213, nonché 491 e 496 del codice penale belga, dalla Corte di appello di Liegi il 7/2/2013. 2. Ha presentato ricorso la RN, tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art 7 legge 69 del 2005, riguardante il requisito della doppia incriminazione. Posto che compete all'autorità dello Stato di emissione individuare la ricorrenza di un'ipotesi sussumibile nell'elenco di cui all'art. 2 D.Q. 2002/584/GAI, ai fini della consegna obbligatoria, non può l'A.G. dello Stato di esecuzione, ove quello di emissione non vi abbia provveduto, operare un intervento correttivo, ciò che impediva nella specie di ritenere il falso in scrittura privata inquadrabile nella categoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, tanto più che l'art. 2 della Decisione Quadro e l'art. 5, parag. 2, n. 8 della legge belga, limitano l'ipotesi in questione alla frode. In ogni caso al capo A) è contestato non solo l'uso di atto falso, bensì il falso, che assorbe il primo e non trova copertura nell'art. 8, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 40, comma 3, legge 69 del 2005, di verificare la doppia incriminabilità per i fatti anteriori all'entrata in vigore di tale legge. Né avrebbe potuto in alternativa considerarsi il falso come frazione del reato di truffa, in quanto il reato consistente nella falsificazione era autonomamente contestato, cosicché esso avrebbe dovuto trovare specifica corrispondenza nell'ordinamento penale italiano. In tale prospettiva si sarebbe dovuto prendere atto che la pena era stata calcolata unitariamente, secondo la regola dell'art. 65 del codice penale belga, che prevede l'inflizione della sola pena più alta, prevista per il reato più grave: poiché era più grave proprio il reato sub A), per cui non è ravvisabile doppia incriminabilità, non si sarebbe potuta enucleare neppure una pena imputabile agli altri reati, con conseguente impossibilità di disporre la consegna.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 19, comma 1, lett. a) e 18, comma 1, lett. g), legge 69 del 2005. La Corte aveva immotivatamente respinto le deduzioni difensive circa la non configurabilità di un processo equo con riguardo alla effettiva conoscenza del procedimento. Non era provato che la ricorrente fosse stata citata personalmente e avesse avuto notizia dell'udienza, che a fronte della notifica a mezzo posta della decisione l'avesse effettivamente ricevuta e avesse poi personalmente 2 presentato opposizione, che della celebrazione delle udienze del 21/11/2012 e del 7/2/2013 la ricorrente fosse stata resa edotta. Dalla sentenza non era dato comprendere se la citazione a giudizio fosse stata effettiva. Del resto l'udienza per la celebrazione del procedimento era stata fissata il 21/11/2012, cioè solo 19 giorni dopo l'opposizione, ciò che rendeva implausibile la tempestività della comunicazione in un diverso Paese dell'Unione. Inoltre la Corte di Giustizia alla luce della Decisione Quadro 2009/299/GAI aveva fornito una rigorosa interpretazione dell'art.
4-bis introdotto nella D.Q. 2002/584/GAI e recepito dall'art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005, circa la nozione di citazione personale. Ciò trovava conferma nell'art. 8 della Direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio circa il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l'ammissibilità del giudizio in absentia. Non si sarebbe potuta ritenere integrata la condizione di cui al punto 1) dell'art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005 e neppure quella di cui al punto 4) dello stesso art. 19, comma 1, lett. a), la quale presuppone che il soggetto sia stato informato personalmente della celebrazione del giudizio a suo carico. Di qui la necessità di rilevare l'iniquità del processo celebrato agli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. g), legge 69 del 2005. In subordine la ricorrente prospetta l'opportunità di richiedere ai sensi dell'art. 267 TFUE una pronuncia in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione, in ordine all'interpretazione dell'art.
4-bis D.Q. 2002/584/GAI alla luce della Direttiva 2016/343, specificamente chiedendo se nella definizione di citazione tempestiva e personale possa farsi rientrare la citazione a mezzo posta senza la prova dell'effettiva consegna del plico e se l'ipotesi della mancata ricezione personale della notifica della decisione assuma rilevanza nel solo caso in cui in precedenza il soggetto sia stato effettivamente informato personalmente della celebrazione del giudizio a suo carico. Formula inoltre richiesta di annullamento, in quanto comunque la Corte di appello non aveva subordinato la consegna a condizione, dovendo invece motivare in ordine alle ragioni per cui i presupposti della condizione potevano dirsi soddisfatti e subordinare la consegna alla condizione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, per mancato rifiuto di consegna in presenza di rischio di trattamento carcerario inumano o degradante. 3 La difesa aveva documentato il rischio di trattamento inumato o degradante, chiedendo alla Corte di acquisire informazioni secondo il protocollo adottato dalla Corte di cassazione sulla scorta della pronuncia del 5/4/2016 della Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Ma la Corte aveva ricevuto in risposta solo un'elencazione di meccanismi di controllo sulle condizioni di detenzione articolato su due livelli, sulla cui base ingiustificatamente aveva escluso il pericolo di trattamento inumano о degradante. La Corte di appello aveva dato rilievo all'assenza di un dato statistico di ricorsi accolti, trascurando la natura della sentenza Vasilescu/Belgio del 25/11/2014, che conteneva un monito di natura generale nell'applicazione dell'art. 46 C.E.D.U. in relazione a problematiche di tipo strutturale. Peraltro la sentenza impugnata conteneva una motivazione contraddittoria nella parte in cui aveva riconosciuto che la Corte europea aveva considerato il contesto carcerario caratterizzato da problematiche strutturali, e tuttavia ritenuto che in assenza di un dato statistico di ricorsi accolti mancasse un serio pericolo. Andava inoltre considerato il Rapporto del CPT pubblicato dal Consiglio d'Europa il 18/11/2016, in relazione alla situazione carceraria in Belgio.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, con riguardo al requisito della dimora nel territorio dello Stato. Richiama la ricorrente i principi esposti dalla Corte costituzionale nella sentenza 227 del 2010 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 17/7/2008, in causa KO. Dà conto delle informazioni assunte dal Consigliere delegato e del resoconto autografo allegato a memoria difensiva, supportato da documentazione, segnalando gli elementi a supporto dell'assunto dell'acquisita stabile relazione con il territorio. La Corte aveva però rilevato che la ricorrente era solo dimorante con il coniuge e un figlio mentre due figli non erano conviventi. Avrebbe nondimeno dovuto considerarsi il tempo della permanenza in Italia e in particolare in Sardegna, il fatto della disponibilità di un immobile e il dato relativo alla convivenza del nucleo familiare, nonché il legame di natura economica in ragione dell'instaurazione di un'attività imprenditoriale. La pena dunque avrebbe dovuto essere semmai eseguita in Italia. L CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, ma impone una rivalutazione del tema dedotto.
1.1. La Corte territoriale ha superato l'obiezione difensiva relativa all'assenza di doppia incriminabilità in ordine alle condotte ascritte alla RN al capo A) della sentenza emessa dall'A.G. belga, riconducibili a falsi in scritture private o all'uso di tali scritture false, rilevando che si trattava di condotte inquadrabili nella tipologia di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, per le quali sussiste l'obbligo di consegna a prescindere dalla doppia incriminabilità, e comunque osservando che tali condotte costituivano una frazione della contestata condotta di truffa. Tale impostazione non è di per sé decisiva, anche perché non idonea a superare l'ulteriore obiezione difensiva, secondo cui ai sensi dell'art. 40, comma 3, legge 69 del 2005, la deroga alla doppia incriminabilità, prevista dall'art. 8, non opera per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 69, mancando nella sentenza impugnata una precisa ricognizione a tal fine.
1.2. Ciò che invece appare rilevante è il fatto che: 1) nella sentenza di condanna pronunciata dall'A.G. belga tutte le condotte siano state riconosciute riconducibili ad uno scopo fraudolento (che peraltro costituisce condizione essenziale per la punibilità dei falsi e dell'uso di atti falsi ai sensi degli artt. 193 e 213 del codice belga); 2) i vari episodi contestati si siano concretati, come si evince anche dall'esposizione dei fatti allegata al M.A.E., in richiesta di prestiti non rimborsati e nell'incasso di anticipi per lavori edili non eseguiti, richiesta e incasso accompagnati, quali strumenti ingannevoli, dall'uso di società straniere fittizie, da preventivi con prezzi imbattibili, da promessa di tassi molti elevati e da false fatture;
3) le varie fattispecie di reato contestate riflettano nel loro insieme tale agire illecito, connotato da frode;
4) per tutte le condotte sia stata applicata una sola pena. Poiché si tratta in questa sede di stabilire se possa disporsi o meno la consegna per l'esecuzione della pena a tale stregua irrogata, è sufficiente rilevare, a prescindere dalla ricorrenza di taluna delle ipotesi di consegna obbligatoria ai sensi dell'art. 8 legge 69 del 2005, che le condotte concrete ritenute rilevanti per pronunciare la condanna non sono esenti da pena in Italia, in quanto le stesse, al di là della loro qualificazione giuridica, sono idonee ad integrare gli estremi della truffa, cioè di una condotta che, analogamente alla riassuntiva descrizione contenuta nel M.A.E. e nella documentazione allegata, consiste nell'utilizzo di mezzi fraudolenti, volti ad ingenerare un altrui falso 5 convincimento, cui si correlano profitti, con corrispondente danno patrimoniale altrui. E' stato del resto più volte rilevato che in tema di mandato d'arresto europeo ai fini della doppia punibilità «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato» (Cass. Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, rv 2527231; Cass. Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, rv. 251790; Cass. Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, rv. 235947). In tale prospettiva la pena irrogata trova copertura nella doppia punibilità.
1.3. Rafforza e non smentisce tale conclusione proprio la circostanza che le condotte abbiano dato luogo ad una pena unica: posto che nel caso di specie la pena irrogata rientra nei limiti edittali delle pene previste dagli artt. 491 e 496 del codice belga, risultando semmai significativa l'irrogazione aggiuntiva della pena pecuniaria, che non risulta contemplata in tema di falso dall'art. 196, va primariamente rimarcato come quella pena unica si correli comunque alla costante riproposizione di modelli di condotta sussumibili in una fattispecie penalmente sanzionata in Italia, senza che debba aversi riguardo alla specifica qualificazione giuridica proposta dal codice penale belga. In altre parole non può condividersi l'assunto difensivo, secondo cui, essendo la pena unica attribuibile al reato di falso, non possa individuarsi alcuna pena imputabile agli altri reati per cui è stata pronunciata condanna: in realtà la pena unica assorbe il disvalore di una condotta che trova anche in Italia rilievo penale, secondo quando fin qui osservato. Ed in tale prospettiva risulta pertinente anche il rilievo formulato dalla Corte d'appello per cui il trattamento sanzionatorio previsto (e in concreto applicato) non può considerarsi macroscopicamente esorbitante, così da precludere l'assimilazione dei fatti in comparazione (Cass. Sez. 6, n. 41133 del 30/9/2014, Vacarciuc, rv. 260436).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
2.1. Assume la ricorrente di non aver potuto fruire di un processo equo in relazione all'effettiva conoscenza del procedimento, ciò che avrebbe dovuto dare luogo al rifiuto di consegna. Rileva in particolare che non ha avuto personale conoscenza del procedimento e che comunque, a fronte di un recente arresto della Corte di R 6 Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 24/5/2016 in causa Dworzecki) nonché a fronte di quanto previsto dalla Direttiva 2016/343, il cui art. 8 riconosce e assicura il diritto dell'imputato di presenziare nei procedimenti che lo riguardano, dovrebbe darsi pregiudiziale rilievo al fatto della mancata conoscenza, con prevalenza anche sul caso in cui sia possibile chiedere la rinnovazione del processo, ipotesi da intendersi riferibile alla mancata conoscenza della decisione ma non anche del processo.
2.2. Tale impostazione non risulta corretta alla luce della disciplina vigente, desumibile dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI, che ha introdotto l'art.
4-bis e abrogato il paragrafo 1 dell'art. 5, trovando riscontro nella modifica dell'art. 19 legge 69 del 2005, da parte del d.lgs. 31 del 2016. Va infatti rimarcato che la modifica, introdotta per valorizzare il diritto dell'imputato a comparire personalmente e per contemperare i motivi di rifiuto di riconoscimento e di consegna con la salvaguardia di quel diritto, si incentra sulla previsione della possibilità di rifiuto di consegna, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, salvo che il mandato di arresto indichi che ricorre una delle quattro condizioni esplicitamente previste, tutte precedute dalla disgiuntiva «o»: tra queste, le prime due, di cui alle lettere a) e b), si riferiscono essenzialmente al caso in cui l'imputato abbia consapevolmente rinunciato a comparire, a fronte della citazione personale o della conoscenza «ufficiale» del procedimento, mentre le altre due, di cui alle lettere c) e d), fanno riferimento al caso in cui si ponga la necessità di garantire, a fronte della mancata comparizione, la celebrazione di un nuovo processo. Del resto esplicitamente nel «Considerando 13» della Decisione Quadro 2009/299/GAI si fa riferimento al caso in cui l'interessato non sia stato previamente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, ipotesi comunque non ostativa all'ulteriore corso del procedimento di consegna. Corrispondentemente il nuovo art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005 prevede che l'esecuzione del mandato di arresto, qualora l'interessato sia stato giudicato in absentia, debba avere luogo se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere da 1) a 4), in quest'ultima facendosi riferimento ad ipotesi corrispondente a quella di cui all'art.
4-bis, paragrafo 1, lettera d), della Decisione Quadro 2009/299/GAI e dunque prevedendosi il caso dell'interessato che non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto ad un 7 7 nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello con facoltà di ottenere il riesame nel merito della causa e l'allegazione di nuove prove.
2.3. A fronte di ciò, va rimarcato che nel mandato di arresto, come osservato dalla Corte territoriale, si segnala che la ricorrente era stata chiamata a comparire di persona il 23/5/2012 all'udienza del 20/9/2012 ed era stata informata della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di primo grado, previo avviso della possibilità che il processo si celebrasse in caso di mancata comparizione in giudizio. Inoltre si sottolinea nel M.A.E. che la decisione era stata notificata alla ricorrente mediante raccomandata con indicazione delle possibili vie di ricorso e che contro tale decisione la predetta aveva presentato opposizione, da cui si era originato l'ulteriore grado di giudizio: si dà atto ancora che alla prima udienza era presente il legale dell'interessata e che alle successive udienze non erano comparsi né costei né il suo legale. Gli argomenti spesi dalla ricorrente per contestare la conoscenza del procedimento risultano generici quanto al primo grado, a fronte di quanto attestato nel mandato di arresto europeo. D'altro canto risulta che a seguito della comunicazione della decisione, la stessa odierna ricorrente ha presentato opposizione, dovendosi reputare parimenti generici i rilievi difensivi formulati in ordine alla diretta conoscenza della decisione. Quei rilievi possono semmai dirsi pertinenti per la fase successiva, non essendo stato dato conto nel mandato di arresto delle modalità di notifica dell'avviso successivo all'opposizione presentata, salvo il riscontro della presenza del difensore alla prima udienza. Tale presenza costituisce peraltro solo un principio di prova della conoscenza e della consapevole mancata presenza della ricorrente, in assenza di indicazioni ulteriori. Sta di fatto però che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel M.A.E. è stato dato atto, attraverso la compilazione del punto 3.4., che l'interessata non ha ricevuto notifica della decisione ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro 15 giorni un nuovo giudizio.
2.4. In tale quadro è stato già in altre occasioni rilevato che la questione riguardante la conoscenza del procedimento non può incidere sulla consegna, ricorrendo comunque una delle condizioni a tal fine previste (si rinvia sul punto a Cass. Sez. 6, n. 23277 del 1/6/2016, BU, sul punto non massimata). Non può in senso contrario valorizzarsi la citata sentenza del 24/5/2016 in causa Dworzecki della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si occupa della nozione di citazione personale e di informazione ufficiale del procedimento in relazione al caso di notifica effettuata a mani di persona diversa dall'interessato, ma non prende posizione in alcun modo sul rilievo della concomitante condizione di cui all'art.
4-bis, parag. 1, lett. d), e neppure la Direttiva 2016/343 in tema di giudizio in absentia, che non riguarda le condizioni previste per la consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo, fermo restando che anche la Decisione Quadro 2009/299/GAI, come rilevato, nasce dall'esigenza di salvaguardare il diritto dell'interessato a comparire e di contemperarlo con la normativa in materia di riconoscimento e consegna. Per contro appare dirimente quanto osservato dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della Grande Sezione del 23/2/2013, in causa Melloni. Particolarmente rilevante risulta quanto osservato dalla Corte di Giustizia al punto 52: «L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 stabilisce dunque, alle lettere a) e b), i presupposti in presenza dei quali si ritiene che l'interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'applicazione della pena alla persona condannata in absentia non può essere subordinata alla condizione che essa possa beneficiare di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente. Ciò vale vuoi, come stabilisce il paragrafo 1, lettera a), quando l'interessato non è comparso personalmente al processo nonostante fosse stato citato personalmente o informato ufficialmente della data e del luogo fissati per questo, vuoi, come stabilisce lo stesso paragrafo, lettera b), quando, essendo al corrente della data fissata, egli ha scelto di essere rappresentato da un difensore anziché di comparire personalmente. Quanto al suddetto paragrafo 1, lettere c) e d), esso enuncia i casi in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d'arresto europeo nonostante l'interessato abbia diritto a un nuovo processo, in quanto il suddetto mandato d'arresto indica o che l'interessato non ha chiesto di beneficiare di un nuovo processo, oppure che sarà espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo». La netta distinzione che discende da tale analisi vale ad illustrare la differente ratio», sottesa alle quattro condizioni alternativamente previste, rendendo altresì superfluo ogni ulteriore chiarimento da parte della stessa Corte di Giustizia in ordine al tema riguardante la sfera di operatività della condizione di cui all'art.
4-bis, parag. 1, lett. d). In tale quadro non ricorrono ragioni per rifiutare la consegna in relazione al tema della conoscenza del procedimento, esattamente come rilevato dalla Corte territoriale. 9 D'altro canto la condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo, essa incidendo sul provvedimento di consegna, quale suo presupposto, e non operando ab extrinseco.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
3.1. La Corte territoriale ha respinto la doglianza riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti correlati alla situazione carceraria in Belgio, rilevando che mancava un dato statistico di ricorsi accolti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e che la sentenza invocata dalla ricorrente (sentenza Corte e.d.u. del 25/11/2014, Vasilescu
contro
Belgio) riguardava un caso specifico, in un contesto carcerario «caratterizzato da problemi di sovrapopolazione, igiene e vetustà degli istituti, ritenuti strutturali». Ha ancora valorizzato la Corte la risposta fornita dalle Autorità del Belgio alla formulata richiesta di informazioni integrative, dalla quale era risultata l'esistenza di vari livelli di controllo e di varie forme di tutela a vantaggio della popolazione carceraria.
3.2. Va però osservato che, a fronte di informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate e prima di tutto alla luce di quanto rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in sentenze riguardanti lo Stato di emissione del M.A.E., deve essere verificato e ponderato il concreto rischio che il soggetto, di cui è chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all'eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari del Paese di emissione, in ragione del sovraffollamento o di altri strutturali e non puramente contingenti problemi. D'altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originato dall'accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato di emissione, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere individualizzate in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.
3.3. Nel caso di specie la sentenza Vasilescu
contro
Belgio della Corte europea dei diritti umani, pur non avendo assunto la forma della sentenza c.d. pilota, ha tuttavia posto in luce, tanto più con riguardo a taluni istituti, problemi che ha definito di tipo strutturale, cui sono riconducibili situazioni che possono tradursi nella sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti. Contraddittoriamente la Corte territoriale ha svalutato tale sentenza, pur osservando che erano stati rilevati problemi ritenuti strutturali. D'altro canto le risposte fornite delle Autorità del Belgio, incentrate sull'esistenza di organismi chiamati ad assicurare una tutela sul piano generale e 10 un controllo sulle condizioni carcerarie, sulla base di previsioni almeno in parte esistenti alla data della pronuncia della Corte europea e nondimeno da questa non ritenute di decisiva rilevanza, non erano specificamente volte a dar conto della situazione cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente in taluno degli istituti carcerari. Di qui il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'insufficienza delle informazioni acquisite, occorrendo che alla luce di specifiche assicurazioni venga fatta chiarezza sul tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposta la ricorrente. In tal senso va per intero richiamato quanto sul punto illustrato nella sentenza BU (Cass. Sez. 6, n. 23277 del 1/6/2016, BU, rv. 267296), anche ai fini del tipo di informazioni necessarie e delle conseguenze che possono discendere dalla mancanza di risposte adeguate allo scopo. In parte qua la sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini fin qui esposti.
4. E' infine infondato il quarto motivo, riguardante l'asserita qualità di residente in Italia da parte della ricorrente, rilevante ai fini del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, applicabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, anche ai cittadini di Paesi dell'UE che risultino residenti o stabilmente dimoranti in Italia.
4.1. La Corte costituzionale, per trarne una linea-guida ai fini dell'interpretazione della nozione di residenza e di stabile dimora, ha in particolare richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 66/08 del 17/7/2008, KO, dalla quale risulta che per residenza deve intendersi la residenza effettiva nello Stato di esecuzione e per dimora un soggiorno stabile di una certa durata che consenta di acquisire con lo Stato di esecuzione legami di intensità pari a quelli che si instaurano in caso di residenza. La stessa sentenza KO ha altresì segnalato la necessità di una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, in relazione alla durata, alla natura e alle modalità del suo soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell'esecuzione, sottolineando ancora l'esigenza che il giudice valuti anche l'esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato. Tali indicazioni sono state valorizzate dalla Corte di cassazione per delineare il proprio ormai costante orientamento interpretativo, alla cui stregua in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante dopo la - ? 11 sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza» (Cass. Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, rv. 261375; Cass. Sez. 6, n. 9767 del 26/2/2014, Echim, rv. 259118; Cass. Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, rv. 258414).
4.2. In tale quadro la Corte ha correttamente rilevato che si sarebbe potuto parlare di non qualificata dimora, in quanto la ricorrente era presente in Italia con il marito e un figlio, ma non con altri due figli, aveva riconosciuto di non percepire redditi e di non svolgere attività lavorativa, di non parlare la lingua e di aver solo di recente chiesto il codice fiscale. Inoltre la Corte ha osservato che l'attività di allevamento di animali è allo stato progettuale, solo alla fine del 2016 la RN e il coniuge US essendosi attivati per cercare di realizzare in Italia un'iniziativa economica. A fronte di ciò, la ricorrente ripropone gli argomenti che la Corte ha già valutato e motivatamente respinto, non potendo rilevare il fatto che la RN sia in Italia da più di un anno e che disponga di regolari relazioni sociali, di un progetto lavorativo incentrato sull'allevamento Kasher, di un immobile da acquistare, come da preliminare, e di un'azienda agricola in comodato, in vista dell'implementazione dell'attività progettata. Sta di fatto che tali elementi sono stati nitidamente considerati come non idonei a rappresentare un effettivo radicamento in Italia, fondato sulla sussistenza di relazioni sociali e lavorative in tutto corrispondenti a quelle di un soggetto residente: è agevole al riguardo osservare la precarietà di fondo, inerente fra l'altro alla creazione di un parziale nucleo familiare e al solo progettato avvio di un'attività economica, che non fornisce fonti di reddito, elementi che valgono a suffragare le valutazioni formulate nella sentenza impugnata circa la non riconducibilità della situazione a quella evocata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. 12 5. In conclusione si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitamento al capo relativo al trattamento carcerario, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari e con rigetto del ricorso nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al trattamento carcerario e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005 Così deciso il 3/5/2017 A Presidente Il Consigliere estensore J Franco ppolitor Massimo Ricciarelli ел DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 MAG 2017 A Fira, EspositoA M E R LFONZIC ZIARIO) P U S 13