Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2017, n. 22249
CASS
Sentenza 3 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale).

In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della legge citata, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).

In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, emesso dall'Autorità Giudiziaria belga, la condizione di rischio connessa a problemi di tipo strutturale che possono tradursi nella sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani o degradanti, evidenziata dalla sentenza Vasilescu c. Belgio del 25/11/2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, impone all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di verificare in concreto la sussistenza di tale rischio, correlata alla condizione degli istituti carcerari dello Stato di emissione, attraverso la richiesta di informazioni individualizzate allo Stato richiedente relative al tipo di trattamento carcerario cui sarebbe, specificamente, sottoposto il soggetto interessato.

Commentari11

Mostra tutto (11)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …

     Leggi di più…

  • 2Doppia punibilità va verificata anche d'ufficio nel MAE (Cass. 36844/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024

    In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …

     Leggi di più…

  • 3Carcerazione per MAE non eseguito va indennizzata (Cass. 1422/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2023

    Va indennizzata la ingiusta detenzione in un procedimento per mandato di arresto europeo: quanto alla personalizzazione dell'indennizzo, non ha pregio l'argimento del Ministero delle Finanze in relazione alla detenzione MAE da "colpevole" anzichè innocente, dovendo escludersi la possibilità di valutare negativamente una condotta irrilevante penalmente secondo l'ordinamento italiano e sanzionata dalla sola legislazione tedesca. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sez. IV, Sent., (data ud. 21/10/2022) 17/01/2023, n. 1422 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere - …

     Leggi di più…

  • 4Proprozionalità nel MAE va verificata (Cass. 14937/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2022

    Il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU, costituisce principio fondante del diritto dell'Unione europea e impone che lo scopo sotteso a ciascuna azione debba essere perseguito nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Il principio di proporzionalità dovrebbe, inoltre, intendersi richiamato dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo e sarebbe affermato anche dal considerando n. 26 dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un mandato di …

     Leggi di più…

  • 5MAE: L'inosservanza del termine di 60 giorni per la decisione ha mera natura perentoria.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 aprile 2022

    In tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (sez. VI, 31/03/2022). Cassazione penale sez. VI, 31/03/2022, (ud. 31/03/2022, dep. 01/04/2022), n.12221 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di S.F., …

     Leggi di più…
Mostra tutto (11)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2017, n. 22249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22249
Data del deposito : 3 maggio 2017

Testo completo