Sentenza 11 ottobre 2018
Massime • 1
L'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. (Fattispecie relativa ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata sulla base della pena individuata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché sulla base della pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione).
Commentario • 1
- 1. Le pene accessorie in caso di condanna di un minorenneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2018 |
Testo completo
07188-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DELL'11.10.2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2139 Presidente Dott. Mirella CERVADORO Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 46449/2017 Dott. Giuseppe COSCIONI Consigliere Dott. Fabio DI PISA Consigliere Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LG HR HM LY nato il [...] in [...] nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco SALZANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/6/2014, ad esito del giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Salerno condannava AS AH AL ND e ER NI alla pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 6.000 euro di multa ciascuno per tre reati di riciclaggio e per una ricettazione, riconosciute 1 ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche ed applicata la disciplina della continuazione. Con sentenza del 30/6/2017 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta ai ricorrenti a tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa.
2. Propongono ricorso AS AH AL ND e ER NI, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, con unico atto, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine alla condanna per i reati di riciclaggio e ricettazione contestati ai capi A), B) e C). La Corte di appello non ha risposto alle doglianze difensive, in primo luogo a quella relativa alla mancanza di riscontri estrinseci alla chiamata in correità di NI RA, che il 21 febbraio 2014 fu arrestato in flagranza, essendo stato sorpreso, unitamente a CO UA e ad IO De IS, mentre manometteva alcuni veicoli all'interno di un capannone poi risultato nella disponibilità della ricorrente ER NI, la quale lo aveva preso in locazione. RA, peraltro, aveva dichiarato che ND gli aveva commissionato solo la sostituzione di una targhetta di un escavatore di provenienza furtiva, oggetto dell'imputazione di cui al capo A), e nulla aveva riferito in ordine alla posizione della NI. La sentenza impugnata ha fatto riferimento ad accertamenti successivi che avrebbero confermato l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro, non meglio precisato, fra i due ricorrenti, senza indicare la fonte di prova di tale circostanza né il criterio di inferenza idoneo a legare detto rapporto alla conclusione della loro responsabilità concorsuale nei delitti di riciclaggio. In ogni caso RA non aveva parlato della NI e neppure dell'autovettura "BMW", rinvenuta contraffatta presso l'abitazione dei ricorrenti settimana dopo l'arresto degli originari coimputati (che hanno poi una "patteggiato" la pena), cosicché il ritrovamento dei documenti del suddetto veicolo all'interno di quello della moglie del coimputato CO UA non può essere validamente considerato un riscontro alle accuse rivolte da RA ad ND, che peraltro non riguardavano le vicende contestate ai capi B) e C), in ordine alle quali la Corte non indica i risultati di prova a carico dei due ricorrenti. Quanto alla posizione della NI, conduttrice del capannone, la Corte ha omesso di considerare che il proprietario aveva chiesto il rilascio dell'immobile e che la ditta della donna era ancora inattiva, non avendo avuto le necessarie autorizzazioni, circostanza incompatibile con un'attività di alterazione dei veicoli 2 già avviata dai tre soggetti poi arrestati. Nella sentenza di appello, poi, non viene più menzionato il dato costituito dal rinvenimento di due stereo nell'abitazione della ricorrente, la cui valenza indiziaria era stata contestata con il gravame.
2.2. Violazione della legge processuale ed illogicità della motivazione per l'omessa valutazione dell'ipotesi alternativa proposta dalla difesa, secondo la quale ND "poteva essere considerato l'incauto acquirente di un veicolo già artefatto" e non già il mandante dei delitti di riciclaggio, che certamente, venuto a conoscenza dell'arresto dei propri complici, non avrebbe tenuto presso la propria abitazione un'autovettura alterata, rinvenuta ad esito della perquisizione domiciliare il 28 febbraio 2014, una settimana dopo l'arresto e l'audizione della NI da parte della polizia giudiziaria.
2.3. Carenza della motivazione in ordine alla condotta di riciclaggio contestata al capo D): nessuna delle due sentenze di merito ha spiegato per quale ragione i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili di avere sostituito essi il numero di telaio della "BMW", specie a fronte dei precisi rilievi svolti nell'appello circa la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal venditore, in ordine ai quali la sentenza non ha dato alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti ovvero manifestamente infondati.
2. Va premesso che con i motivi sono state reiterate doglianze disattese dalla Corte di appello con adeguata motivazione, sulla base di argomentazioni espresse in senso adesivo a quelle del Tribunale, estremamente ampie ed articolate, dopo un puntuale esame delle deduzioni difensive, in larga parte coincidenti con quelle riproposte nell'atto d'impugnazione.
2.1. E' ovvio che sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur condividendo le considerazioni espresse nella decisione impugnata, dovesse dalle stesse prescindere. Peraltro, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente come avvenuto nel caso in esame che anche - attraverso una loro valutazione globale spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente 3 disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante v. Sez. 2, n. 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione;
Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; da ultimo v. Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242, in motivazione).
2.2. In secondo luogo la difesa ha di fatto sollecitato un nuovo giudizio di merito, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
ciò è precluso in questa sede, poiché esula «dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazionee per il ricorrente più adeguata 1 - delle risultanze processuali» (Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
nello stesso senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. 2, n. 29442 del 01/06/2018, Carannante, non mass.). Anche da ultimo si è affermato che la Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (Sez. 6, n. 13977 del 17/01/2018, Bianco, non mass.), ciò a maggior ragione in presenza come nel caso di specie - di una "doppia conforme".
3. Con l'impugnazione la difesa ha cercato di scardinare il ragionamento dei giudici di merito sulla base di una valutazione atomistica e parcellizzata delle prove, specie di quelle indiziarie, proponendo massime di esperienza o criteri di verosimiglianza tutt'altro che affidabili. In particolare, con i due motivi con i quali è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della responsabilità per il riciclaggio dell'autovettura rinvenuta presso l'abitazione dei ricorrenti, contestato al capo D), non risulta affatto dirimente la valutazione secondo la quale, dopo l'arresto in flagranza dei complici, essi non avrebbero tenuto presso la propria abitazione un'autovettura "taroccata" per una settimana. 4 ER NI, che aveva preso in locazione l'immobile, fu sentita a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria e ben poteva ritenere di non essere sospettata, confidando di rimanere estranea alle indagini. Fu proprio la ricorrente, nel verbale di s.i.t. (la cui utilizzabilità nel giudizio abbreviato non è stata contestata) a riferire come evidenziato dai - giudici di merito, con rilievi obliterati dalla difesa dell'attività di import export avviata con il figlio e con ND, da lei ospitato da venti anni nei periodi in cui l'imputato veniva in Italia. La mancata prova del fatto che materialmente le operazioni di contraffazione della "BMW" vennero eseguite dai ricorrenti è irrilevante, poiché gli stessi ben potrebbero averle commissionate a terzi, come avvenuto per quelle inerenti l'escavatore: non è contestato che il veicolo fosse nella disponibilità di ND e che esso fosse intestato alla NI, nell'abitazione della quale, poi, furono anche rinvenuti sei stereo di provenienza furtiva. Le circostanze che legavano i due ricorrenti nella vicenda in esame, dunque, sono state evidenziate nella sentenza impugnata con adeguata motivazione, non potendosi poi neppure valutare la consistenza della ipotesi alternativa proposta dalla difesa (secondo la quale ND aveva acquistato in buona fede "un veicolo già artefatto"), fondata sulla presunta scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal venditore: esse, infatti, sono state solo richiamate, neppure testualmente, nell'impugnazione, in contrasto con il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
4. La sentenza impugnata, dunque, è immune da censure laddove, con una motivazione esente dai vizi indicati dall'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il riciclaggio dell'autovettura "BMW", che con fondamento i giudici di merito hanno considerato significativo elemento di riscontro alla precisa chiamata in correità di NI RA (la cui credibilità soggettiva non è stata specificamente contestata) nei confronti di ND: infatti i documenti della "BMW" nella disponibilità di questi ed intestata alla NI furono ritrovati all'interno 5 t dell'autovettura della moglie di CO UA, uno dei tre soggetti arrestati in flagranza di reato. Neppure la circostanza che la ditta di import export della NI fosse ancora inattiva per mancanza di autorizzazioni consente di escludere che nel capannone nella sua disponibilità fosse stata avviata un'attività illecita, come verificato dagli operanti della polizia giudiziaria e confessato da NI RA. La deduzione circa il rilascio dell'immobile, in ipotesi già richiesto alla ricorrente, risulta poco rilevante e comunque sconta anch'essa il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, nel quale si è genericamente richiamata la deposizione sul punto di un testimone (l'amministratore della società proprietaria). RA ha dichiarato di avere ricevuto da ND lo specifico compito di compiere le operazioni sull'escavatore di cui al capo A), sottratto a Carbone, ma la presenza nel medesimo capannone di altri veicoli "taroccati", sottratti nel medesimo periodo a Di Nunzio, legittima la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, con motivazione priva di illogicità, circa la responsabilità del cittadino egiziano e della conduttrice dell'immobile anche per il riciclaggio contestato al capo B). La ricettazione sub C), poi, riguarda beni che furono sottratti in occasione degli stessi due furti dei mezzi di cui ai capi A) e B).
5. Anche se la questione non ha formato oggetto dei ricorsi, va rilevato che erroneamente i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno applicato agli imputati la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, considerato che per il reato indicato quale il più grave è stata indicata una pena detentiva inferiore ai tre anni di reclusione. Secondo il diritto vivente, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, si deve fare riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (ex plurimis v. Sez. 5, n. 28584 del 14/3/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067). Condivide Collegio l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090). Tale principio risulta in linea con la nota evoluzione giurisprudenziale, segnata da rilevanti pronunce delle Sezioni Unite in tema di cedevolezza del 6 giudicato in presenza di una pena illegale (sentenze n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697; n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327; n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-6; n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-9; n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). La pena accessoria, dunque, deve essere esclusa e la parziale modifica della decisione dei giudici di merito, conseguente comunque alla presentazione dei ricorsi, giustifica la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali, senza versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Elimina la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, applicata ad entrambi i ricorrenti. Così deciso l'11/10/2018. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini teTel: Momus Artesшети Д ✗I Presidente Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 FEB. 2019 IL CANCELLIERE CA R Claudia Flanelli P 7