Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 42675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42675 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
42 67 5 / 1 5 4.5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente - N. 557/2015 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RENATO GRILLO N. 20875/2014- Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI IA N. IL 30/01/1975 avverso la sentenza n. 6008/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO 7220 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per J e ! Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 17 ottobre 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia in data 26 marzo 2012 nei confronti di DE SI IA, imputata dei reati di cui agli artt. 44 lett. c); 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. 380/01; 181 d. Lgs. 42/04; 481 cod. pen., con la quale la stessa era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni dieci di arresto unicamente per i reati contravvenzionali di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/01, mentre era stata prosciolta dal reato urbanistico di cui al capo a) per estinzione del reato a seguito di intervenuto rilascio del permesso in sanatoria;
dal rimanente reato paesaggistico di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04 per insussistenza del fatto e dai residui reati di falso ex art. 481 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.
1.2 Per l'annullamento della detta sentenza propone ricorso DE SI IA a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della norma penale (art. 65 D.P.R. 380/01) nonché manifesta illogicità in punto di conferma della responsabilità per i reati antisismici, rilevando diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale alla data del sopralluogo come- (15 dicembre 2009) i lavori non fossero ancora iniziati, essendo stata predisposta solo la struttura iniziale per le casseformi al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori addetti al cantiere. Con un secondo motivo la difesa lamenta la insufficiente motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati antisismici ed edilizi, tenuto conto dell'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria i cui effetti si estendono anche ai reati edilizi ed antisismici satelliti. Con un terzo motivo viene dedotta contraddittorietà della motivazione in quanto, mentre nel corpo della motivazione la Corte territoriale ha affermato che la sentenza deve essere riformata, nel dispositivo si parla esclusivamente di conferma della sentenza impugnata. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata declaratoria della prescrizione asseritamente maturata prima della pronuncia della sentenza di appello e, in linea subordinata, si invoca la causa estintiva in quanto comunque maturata all'atto della proposizione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo con il quale la difesa deduce la violazione di legge per inosservanza della norma penale in materia di reati antisismici e la illogicità della motivazione in punto di conferma della penale responsabilità, si tratta di motivi palesemente infondati: la Corte territoriale ha sottolineato come alla data del sopralluogo (10 dicembre 2009) i lavori fossero in corso e, interessando la struttura esterna dell'edificio, necessitassero della preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile rilasciata soltanto alcuni anni dopo (23 소 Я gennaio 2012) a seguito di presentazione della denuncia dei lavori. Sostiene la difesa che le opere in corso, in ogni caso, riguardavano interventi preliminari per i quali a mente della - circolare n. 11951/74 del Ministero die Lavori Pubblici per inizio dei lavori deve intendersi l'inizio di interventi sulla struttura edilizia e non gli interventi preliminari o preparatori.
1.2 L'assunto non ha il minimo fondamento, anzitutto perché l'intera attività edilizia era in corso al momento del sopralluogo come emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata, non mancando di osservare che soltanto due anni dopo veniva presentata la necessaria denuncia preventiva dei lavori. Quanto, poi, alla dedotta esistenza di circolari emanate dall'Autorità regionale o, comunque, da altre autorità amministrative sovraordinate, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha avuto modo di affermare che "La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale" (Sez. 3^ 3.6.2004 n. 36093, Salerno, Rv. 229131).
2. Per quanto riguarda il secondo motivo, a parte la manifesta infondatezza della censura, posto che per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 implica l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F.
4.9.2014 n. 44015, Conforti, Rv. 261099), si tratta, in ogni caso, di censura dedotta soltanto in sede di legittimità, ma non nel giudizio di appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
3. In riferimento al terzo motivo, si tratta, all'evidenza di un banalissimo refuso di nessuna incidenza, tenuto conto che l'intera motivazione fa riferimento ad una palese inconsistenza dell'appello relativamente alle violazioni edilizie ed antisismiche, sicchè il termine "riformata" non poteva (e non può) che essere interpretato come conferma della sentenza di primo grado, non senza rilevare che il dispositivo è pienamente coerente con la motivazione del provvedimento ed in ogni caso assume rilevanza decisiva rispetto a quest'ultima.
4. Quanto al motivo afferente alla maturata prescrizione, escluso che alla data della pronuncia della sentenza la causa estintiva fossa maturata rispetto alla data di commissione del reato risalente al 10 dicembre 2009 (data in cui il cantiere edilizio veniva sottoposto a sequestro in quanto a tale data i lavori erano in corso nella loro fase iniziale), può convenirsi con la ricorrente circa l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale alla data odierna. 2 S 4.1 Senonchè in materia trova applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte Suprema in base al quale l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi osta alla possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (S.U. 22.11.2000 n. 32; Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
5. Segue alla inammissibilità del ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua, nella misura di € 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi la ricorrente in colpa nell'avere dato causa all'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Claudia Squassoni Ruutfile DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTT 2015 : NCE HERE