Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di evasione, commesso nelle forme della violazione della misura degli arresti domiciliari, pur in presenza di un disturbo della personalità dell'imputato).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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La massima In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile. (Fattispecie in tema di calunnia, in cui la Corte ha precisato che la verifica dell'elemento soggettivo deve avvenire sulla base dei fatti obiettivi, aventi valore sintomatico del fine perseguito dall'agente, senza che assumano rilevanza gli errori percettivi frutto di deliri psicotici, rilevanti solo nell'indagine sulla imputabilità - Cassazione penale , sez. VI , 08/04/2020 , n. 14795). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …
Leggi di più… - 4. Autolesionismo può essere reato (Cass., 6803/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2014, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 784
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 40871/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO FA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/12/2012 della Corte di Appello di Milano;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l'imputato OR FA ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza del 14.5.2008, che lo ha condannato - con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato - alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (OR sorpreso in strada alle ore 4.00 notturne, invece di trovarsi al lavoro nel panificio di famiglia, ove era autorizzato a svolgere attività lavorativa con orario 3.00/11.00 di ogni giorno).
In particolare, non contestando l'imputato la sussistenza della condotta elusiva della misura cautelare domestica, la sentenza di appello - condividendo sul punto le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado - ha escluso il prospettarsi di una situazione patologica del OR incidente sulla sua capacità di intendere e di volere, elidendola o scemandola in rilevante misura.
2. Con il ricorso sono dedotti i motivi di censura di seguito riassunti.
2.1. Inosservanza degli artt. 85, 88 e 89 c.p. e difetto di motivazione.
I giudici di appello, pur riconoscendo (come la sentenza di primo grado) l'esistenza di un disturbo della personalità del OR alla luce della relazione del consulente di parte acquisita nel giudizio abbreviato svoltosi davanti al Tribunale (consulenza attestante il venir meno della capacità di intendere e di volere del OR in relazione allo specifico episodio criminoso ascrittogli), non hanno tratto da tale dato le dovute conseguenze (totale incapacità volitiva o seminfermità mentale del ricorrente).
Richiamata la nota decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 9163 del 25.1.2005, Raso, Rv. 230317), secondo cui anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità mentale rilevante ex art. 88 c.p. se connotati da intensità e gravità tali da incidere in concreto sulla capacità di intendere o di volere del soggetto, la sentenza impugnata ne ha disatteso i referenti valutativi, inducendosi ad una impropria prognosi comportamentale postuma. Prognosi che valorizza da un lato la mancanza, nei quindici mesi di sottoposizione alla misura cautelare domiciliare che hanno preceduto l'incriminato episodio dell'8.2.2008 per cui è processo, l'assenza di omologhi "impulsi ad evadere" del OR nonché, d'altro lato, il contegno assunto dall'imputato nella notte dell'8.2.2008, che - dandosi alla fuga alla vista degli agenti - ha mostrato di rendersi perfettamente conto dell'antigiuridicità della propria condotta. Si tratta di evenienze non conferenti perché, così argomentando, la sentenza non tiene conto della peculiarità delle condizioni del OR, che il consulente psichiatrico di parte definisce in termini di incapacità di controllare la propria impulsività in presenza di fatti eccezionali ed imprevedibili.
In ogni caso, non condividendo le conclusioni del consulente dell'imputato, la Corte di Appello ben avrebbe potuto e dovuto disporre un accertamento peritale sulla condizione di eventuale infermità mentale del ricorrente.
2.2. Violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e mancanza di motivazione. Impropriamente la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di conversione della pena detentiva inflitta al OR con la corrispondente pena pecuniaria. La sentenza impugnata formula una negativa prognosi di adempimento che appare propria di altro istituto processuale, quale quello della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di OR FA deve essere rigettato.
3.1. Non hanno fondamento le censure enunciate sulla asserita incompleta verifica dell'effettiva capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto;
censure per più versi riproduttive di quelle già esposte con i motivi di appello, pur diffusamente vagliate e disattese dai giudici di secondo grado con congrui argomenti giuridici.
Già il Tribunale ha correttamente escluso la necessità ai fini del decidere di una perizia psichiatrica, emergendo dagli atti elementi storici e comportamentali ben sufficienti per procedere ad una esauriente analisi dello stato mentale dell'imputato al momento dell'accertata elusione della misura cautelare domestica. A tali deduzioni ha fatto rinvio la sentenza di appello vagliando criticamente le conclusioni del consulente di parte alla luce di tutti gli elementi circostanziali che scandiscono l'illecita condotta dell'imputato. In essi comprendendo i dati fattuali che illogicamente il ricorso sostiene non essere pertinenti alla reale condizione mentale dell'imputato: assenza di precedenti episodi di evasione, chiara coscienza dell'arbitrarietà dell'allontanamento dal luogo di lavoro (non dall'abitazione, come afferma il ricorso) nella notte dell'8.2.2008.
Validamente motivata deve, infatti, valutarsi l'applicazione dei principi dettati dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite (rie. Raso) operata dai giudici di appello, in palese assenza di un ricostruibile nesso eziologico tra il disturbo della personalità da cui è interessato il OR e il fatto reato dallo stesso posto in essere.
È appena il caso di osservare che - diversamente da quanto sembra supporsi nel ricorso - l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito che l'agente sta compiendo, esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani diversi, benché ovviamente la prima, come substrato naturalistico della responsabilità penale, vada accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda. In particolare il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà, e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l'obiettivo avuto di mira dal soggetto agente (ex plurimis: Sez. 1, n. 40808 del 14.10.2012, Cazzaniga, rv. 248439; Sez. 6, n. 47379 del 13.10.2011, Dall'Oglio, rv. 251183). Con la conseguenza, quindi, che nel caso di un reato commesso da persona seminferma di mente deve essere in ogni caso oggetto di ricognizione e verifica la sussistenza dell'elemento psicologico del commesso reato, compatibile - come detto - con il vizio parziale di mente, atteso che anche nella condizione di imputabilità diminuita residua pur sempre la capacità di intendere e di volere, la cui contrazione può assumere possibile rilievo nei reati a dolo specifico, ma non in quelli connotati da dolo generico, come il reato di evasione ascritto all'imputato OR. L'autonomia concettuale e di corrispondente manifestazione esterna delle nozioni di imputabilità e di colpevolezza implica che il reato di evasione domiciliare può essere configurabile, e il giudice di merito deve accertare simile evenienza, indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere, piena o scemata, del suo autore. Evenienza il cui dinamico controllo, fatto palese dagli esteriori indici dell'azione realizzata dall'agente, la sentenza impugnata ha congruamente valutato e motivato.
3.3. Privo di pregio è anche il secondo, subordinato, motivo di doglianza attinente alla mancata conversione della pena detentiva inflitta al ricorrente.
I giudici di appello hanno adeguatamente motivato il diniego dell'invocato beneficio, facendo corretta applicazione dei principi regolanti il potere discrezionale del giudice di merito nella sostituzione delle pene detentive (L. n. 689 del 1981, artt. 58 e 59). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, del resto, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, sì che il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., individuati nel caso in esame nel rilevante precedente penale da cui è gravato il OR (Sez. 2, n. 25085 del 18.6.2010, Amato, rv. 247853). Con la conseguenza che il giudice di merito ben può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dover addurre ulteriori o più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 3.4.2013, Di Pasquale, rv. 256725). Al rigetto dell'impugnazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015