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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 03/03/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 3119/2024 vertente tra
[...]
[...]
Parte_1
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. PIZZUTO SABINA;
per parte resistente l'avv. GATTO GINO e MICHELE ALBANESE, è altresì presente di persona il ricorrente sig. nonché per la resistente l'ing. Parte_1
. CP_1
Le parti congiuntamente depositano verbale di avvenuta conciliazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 03/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, ha pronunciato all'udienza del 03/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3119 /2024
TRA
, nato a [...] (R.C.) il 19.09.1990 e residente in [...]Parte_1
Tauro (R.C.), via Cavour n° 98, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce ed allegata al presente atto, dall' Avv. Sabina Pizzuto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Taurianova (R.C.), via Francesco Sofia Alessio n° 60, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1
legale in Palmi (RC), via Corso tenente Aldo Barbaro n° 27, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gatto Gino, con studio in Strada Statale 111 n. 423, 89013 Gioia Tauro (RC), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Albanese Michele Salvatore, con studio in Via Rodi 2, Palmi (RC);
Resistente
Oggetto: RICORSO EX ART. 441 BIS CPC.
Conciliazione su proposta transattiva del giudice ex art. 185-bis e 420 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva “ritenere e dichiarare il licenziamento intimato illegittimo, inefficace, discriminatorio, invalido e/o nullo, per i motivi sopra indicati;
2. consguentemente e, per l' effetto, e dichiarare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 09.09.2024 illegittimo, inefficace, discriminatorio, invalido e/o nullo e, pertanto, annullarlo a seconda del motivo ritenuto meritevole di accoglimento;
3. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità
e nel limite massimo previsto dalla legge, 36 mensilità, ovvero nel numero che sarà ritenuto di giustizia, con il parametro della mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura indicata nella premessa in fatto del presente ricorso, e condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro CP_2
– tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. in via subordinata, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura determinata ai sensi del D. Lgs. n° 23/2015, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a 36 mensilità, ovvero nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale”.
La resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito del positivo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del giudice, ex art. 185-bis e 420 c.p.c., le parti transigevano la controversia come da separato verbale dalle stesse sottoscritto e depositato in atti. Per tale ragione veniva meno l'oggetto del contendere tra le stesse.
All' udienza del 03/03/2025 , il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del venir meno dell'oggetto del presente giudizio tra le parti, così come dalle stesse dedotto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, nulla è dovuto tra le parti, fatti salvi i diritti riconosciuti nel separato verbale di conciliazione depositato in atti dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) nulla è dovuto per le spese di lite, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel verbale di conciliazione depositato in atti.
Palmi, 03/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti