Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15897
CASS
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e fittizietà soggettiva delle fatture

    I giudici hanno ritenuto provata la fittizietà soggettiva delle fatture in quanto non vi era stata movimentazione di denaro tra UD ON ed ED ON, e il presunto passaggio dei lavoratori era fittizio. Hanno anche considerato che la UD ON aveva emesso fatture per prestazioni inesistenti e che le società erano riconducibili alla stessa famiglia. Si è inoltre rilevato che la UD ON non aveva riversato l'IVA dovuta pur operando in regime di reverse charge, mentre la ED ON aveva portato l'IVA in detrazione.

  • Inammissibile
    Vizi di motivazione e fittizietà soggettiva delle fatture

    La Corte ha ritenuto la motivazione inadeguata riguardo all'elemento soggettivo del reato per il capo b), in particolare per quanto concerne l'assenza di una specifica riflessione sul regime fiscale applicato alla EDizia MO e la sua incidenza sulla detrazione IVA. Si è inoltre notato che la EDizia MO era priva di mezzi e dipendenti.

  • Inammissibile
    Fittizietà delle fatture e fine di evasione

    La Corte ha ritenuto parzialmente inammissibile il motivo in ordine al reato contestato al capo c) con riguardo alle fatture della UD ON, richiamando le precedenti considerazioni sull'elemento soggettivo e sul quadro familiare. Per quanto riguarda le fatture della EDizia MO, si è ritenuta la motivazione insufficiente per l'assenza di una riflessione sul regime fiscale applicato e sulla detrazione IVA.

  • Inammissibile
    Fittizietà soggettiva delle fatture e regime fiscale

    La Corte ha ritenuto la motivazione inadeguata riguardo all'elemento soggettivo del reato per il capo d), in particolare per la mancanza di una specifica illustrazione del profilo soggettivo e di puntualizzazioni sul regime fiscale applicato alla EDizia MO. La censura sulla mancata motivazione circa la continuazione è stata ritenuta priva di interesse.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti da AD TO e AD LO avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, la quale aveva confermato la condanna di primo grado per reati tributari, segnatamente ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000. I ricorrenti, attraverso il proprio difensore, sollevano tre motivi di impugnazione. Il primo motivo contesta vizi di motivazione con riguardo alla fittizietà soggettiva delle fatture emesse dalla UD ON nei confronti della ED ON (capo a) e dalla EDizia MO s.r.l. nei confronti della ED ON (capo b), sostenendo l'effettiva esecuzione delle prestazioni e contestando la mancanza di pagamenti diretti come prova di falsità. Si eccepisce inoltre la contraddizione nella motivazione della Corte di Appello riguardo all'effettivo esecutore delle prestazioni e si deduce l'operatività della EDizia MO s.r.l. in regime di reverse charge, escludendo l'elemento soggettivo del reato. Il secondo motivo, relativo ad AD LO per il reato ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo c), ripropone l'insussistenza della fittizietà delle fatture emesse in favore della ED ON e la mancanza di prova del fine di evasione, reiterando le argomentazioni sul reverse charge e sulla carenza di dolo. Il terzo motivo, concernente AD TO per il reato ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo d), contesta la fittizietà soggettiva delle fatture emesse dalla UD ON in favore della EDizia MO s.r.l., l'omessa annotazione e la detrazione dell'IVA in regime di reverse charge, nonché l'omessa motivazione sull'assenza del vincolo della continuazione.

La Corte di Cassazione, preliminarmente, richiama i principi in tema di "doppia conforme" e di integrazione delle motivazioni, nonché i criteri di valutazione delle censure in presenza di tale conformità, sottolineando che non costituisce vizio della motivazione l'omessa esposizione di elementi di valutazione non muniti di carattere di decisività. In ordine al primo motivo, la Corte ritiene che la motivazione dei giudici di merito sia coerente e fondata sui dati istruttori, evidenziando la fittizietà soggettiva delle fatture per i capi a) e b) attraverso la ricostruzione dei rapporti tra le società collegate e la mancanza di movimentazioni finanziarie giustificative, nonché l'assenza di mezzi e dipendenti in capo alla EDizia MO s.r.l. per il capo b). La Corte rileva, tuttavia, che la motivazione della Corte di Appello non appare adeguata quanto all'elemento soggettivo del reato per il capo b), in particolare per quanto concerne la EDizia MO s.r.l. e il regime fiscale applicato. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte dichiara parzialmente inammissibile la censura relativa alle fatture della UD ON per il capo c), ritenendo argomentata la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base del quadro "familiare" e del regime di reverse charge. Tuttavia, anche in questo caso, la motivazione è ritenuta non adeguata limitatamente alle fatture della EDizia MO s.r.l., in assenza di una specifica riflessione sul regime fiscale applicato a quest'ultima società. Infine, per il terzo motivo, la Corte rigetta la censura sulla fittizietà obiettiva, ma ritiene insufficiente la motivazione sull'elemento soggettivo del reato per il capo d), analogamente a quanto riscontrato per il capo b), e dichiara ininfluente la censura sulla mancata motivazione circa la continuazione. Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania, limitatamente all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi b) e d) e, per il capo c), limitatamente alle fatture emesse dalla EDizia MO s.r.l., rigettando nel resto i ricorsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15897
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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