Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 14375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14375 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 810
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 31544/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU LE N. IL 30/08/1975;
avverso l'ordinanza n. 309/2012 GIP del TRIBUNALE di MILANO, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente all'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, e applicarsi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubici uffici per anni cinque.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 maggio 2012 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in accoglimento della concorde richiesta del difensore di UI UE, a tal fine munito di apposita procura speciale, e del Pubblico Ministero, formulata ai sensi del combinato disposto dell'art. 671 c.p.p., e art. 188. disp. att. c.p.p., ha accertato e dichiarato la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui alla sentenza del 17 febbraio 2009 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 28 maggio 2009, e i tre reati di cui alla sentenza del 14 aprile 2010 del G.i.p. del Tribunale di Milano, irrevocabile il 7 maggio 2010; ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 18.200 di multa, calcolata ritenendo più grave il reato di cui al capo 1) della seconda sentenza e indicando la pena base per detto reato in anni sei di reclusione ed Euro ventiseimila di multa, la stessa aumentando per i reati di cui ai capi 2) e 3) della seconda sentenza e per il reato di cui alla prima sentenza, come specificato in ordinanza, fino alla pena di anni sette e mesi di reclusione ed Euro 27.300 di multa, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito;
ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'istante con la prima delle due sentenze;
ha condannato lo stesso alle spese del procedimento definito dalla medesima sentenza, e ha sostituito la pena accessoria temporanea, applicata con la seconda delle due sentenze, con quella della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore UI UE, che ne chiede l'annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sulla base di unico motivo, con il quale deduce l'erronea determinazione della durata della pena accessoria, ritenuta dal giudice dell'esecuzione perpetua invece che temporanea facendo riferimento alla pena principale complessivamente inflitta per il reato continuato e non alla pena principale inflitta in concreto per la violazione più grave.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente all'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, e applicarsi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - che, ai sensi dell'art. 29 c.p., è perpetua quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque anni ed è di cinque anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni -, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave (tra le altre, Sez. 4^, n. 4559 del 25/02/1999, dep. 09/04/1999, Lubrano, Rv. 213149;
Sez. 1^, n. 10525 del 05/07/2000, dep. 09/10/2000, Locorotondo, Rv. 217047; Sez. 6^, n. 17542 del 13/02/2006, dep. 22/05/2006, ST RI e altro, Rv. 234496; Sez. 1^, n. 27700 del 26/06/2007, dep. 12/07/2007, Servillo, Rv. 237118; Sez. 6^, n. 17616 del 27/03/2008, dep. 30/04/2008, Pizza e altri, Rv. 240067), tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, dep. 17/07/1998, P.M. in proc. Ishaka, Rv. 210980; Sez. 6^, n. 21113 del 25/03/2004, dep. 05/05/2004, Carneli, Rv. 229126; Sez. 1^, n. 12894 del 06/03/2009, dep. 24/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045; Sez. 6^, n. 22508 del 24/05/2011, dep. 07/06/2011, Di Cioccio, Rv. 250500).
3. Di tali condivisi principi non è stata fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione.
Il Giudice, infatti, dopo avere applicato la disciplina del reato continuato con riferimento ai reati giudicati con le due sentenze definitive oggetto della richiesta, ha ritenuto che alla unificazione dei reati con la concordata applicazione della pena finale di anni cinque di reclusione e di Euro 18.200 di multa conseguiva la sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, applicata dalla seconda sentenza, con quella della interdizione perpetua.
Alla stregua dei predetti principi, si sarebbe dovuto, al contrario, mantenere ferma la durata della pena accessoria già applicata, poiché la pena principale inflitta in concreto per la violazione più grave (di cui al capo 1 della seconda sentenza) è quella di anni sei di reclusione e di Euro ventiseimila di multa, che, ridotta per il rito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella già operata misura di un terzo, è inferiore - dovendosi escludere rilevanza alla porzione di pena apportata in aumento ex art. 81 cpv. c.p., - al limite fissato dal richiamato art. 29 c.p., per darsi luogo all'applicazione della pena accessoria in perpetuo.
4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici, da sostituire, in ragione della pena irrogata per la violazione più grave, con quella temporanea di cinque anni.
L'annullamento va disposto senza rinvio, perché la durata della indicata pena accessoria, fissata per legge e non rientrante nella discrezionalità del giudice, può essere rideterminata da questa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea per cinque anni.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013