Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1987, n. 445
Versione
2 novembre 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 , e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all' articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 2:
al comma 1, le parole: "fra i capitoli di spesa riportati nell'articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'articolo 1 e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'articolo 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo 1";
e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. L'erogazione dei contributi di cui all' articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione puo' essere disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fidejussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati".
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. All' articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , come modificato dall' articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e dall' articolo 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , dopo il sedicesimo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione"".
L'articolo 7 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 maggio 1987, n. 170, e 3 luglio 1987, n. 259 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato o nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 novembre 1987.
Entrata in vigore il 2 novembre 1987