Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 1
In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).
Commentari • 7
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La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
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La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2013
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 336
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 4504/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
PA NA N. IL 04/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 1985/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, con eliminazione dell'interdizione legale e la sostituzione della pena dell'interdzione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione per la durata di cinque anni.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente della Corte di appello di Napoli - 4^ sezione - ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di sostituzione, nei confronti di DO AT, delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, applicate con la sentenza di condanna, dell'1 dicembre 2009, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2011, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale della Corte di appello di Napoli, deducendo:
- violazione di legge. Il AT è stato condannato ad una pena complessiva di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, ma la pena base per il reato più grave è stata fissata in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della riduzione per il rito. La pena detentiva, cui pertanto deve essere commisurata l'applicazione della pena accessoria, è inferiore ad anni cinque di reclusione, perché nel caso di reato continuato, nella commisurazione della durata della pena accessoria a quella principale, deve aversi riguardo alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Deve anzitutto premettersi che il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, prevalente, secondo cui può porsi rimedio in sede esecutiva agli errori incorsi nel giudizio di cognizione per quel che concerne l'irrogazione di pene accessorie predeterminate per legge nel tipo e nella misura temporale, senza attribuzione di ruolo alcuna alla discrezionalità giudiziale. Il principio di diritto da applicare nel caso di specie è, pertanto, quello secondo cui "l'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, e dall'altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna" - Sez. 1, n. 45381 del 10/11/2004 (dep. 23/11/2004), P.G. in proc. RE ed altro, Rv. 230129 -.
Tanto premesso si rileva che, secondo il disposto dell'art. 29 c.p., la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferire a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
e, ancora, che, secondo il disposto dell'art.32 c.p., comma 3, il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale. Deve allora prendersi atto che il AT, come osservato dal pubblico ministero ricorrente, è stato condannato, per il reato più grave della continuazione, ad una pena inferiore ad anni cinque, specificamente pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e che, secondo quanto affermato da questa Corte, "in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione - Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008 (dep. 30/4/2008), Pizza e altri, Rv. 240067 -.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata, ma questa Corte può provvedere direttamente a rettificare gli errori rilevati, come è stato già affermato statuendo che "qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento" - Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 (dep. 27/1/1996), P.G. in proc. Totti e altro, Rv. 203488 -.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Elimina la pena accessoria dell'interdizione legale applicata a AT DO con sentenza 1 dicembre 2009 della Corte di appello di Napoli e sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per anni cinque. Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013