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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/02/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1195 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 22/02/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Claudia Monaco per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'avv. Monaco da atto di avere depositato il 21.2.2024 il contratto della ricorrente per l'anno in corso
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 22/02/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1195 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2023
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARONE GUIDO
Contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO.
Motivi della decisione
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_2
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni 2021-2022 e 2022/2023.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
La docente , rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre Parte_1
innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in
1 accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di
discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:
A)per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale
docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale,
per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B)per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per
ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo
determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante
rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale
docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo
accredito delle suddette somme;
C)in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare
ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o
provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo,
ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità
soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_3
operative; c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo
2 di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_3
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la
formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi
ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei
diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle
spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore antistatario avv. Guido Marone..
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_2
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att.
3 ha fissato i seguenti principi di diritto: La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2. La ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto CP_2
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C (tutti sino al
30 giugno)
3. Il ha eccepito che il servizio è stato prestato senza valido CP_2
titolo di accesso quale docente di scuola primaria tramite l'istituto
Organ della L'eccezione è infondata. Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro non possono essere valorizzate per escludere il diritto del docente precario al riconoscimento del
"bonus" per la formazione. Il contratto è stato stipulato dall'
amministrazione per lo svolgimento delle medesime mansioni richieste al docente di ruolo, sul presupposto che i titoli posseduti dal docente forniscano, in una situazione di carenza di docenti
"titolati", la preparazione sufficiente per il corretto espletamento del servizio richiesto. Pertanto, sussistono le medesime esigenze di garantire la formazione continua, obbligatoria anche per il personale a tempo determinato
4. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente -
4 Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo,della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
5. E' evidente che la suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze
6. Il ha eccepito che il ricorrente ha svolto servizio su posto CP_2
di sostegno senza essere in possesso di titolo di specializzazione.
Il fatto che le supplenze siano state svolte dalla parte ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, non è rilevante, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l'assegnazione anche a docenti privi del
5 titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è
pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa
7. Pertanto la Carta Docente spetta alla ricorrente per gli anni scolastici indicati.
8. Non è contestato che la ricorrente risulta essere alla data odierna
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in
GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (cfr contratto di supplenza per il 2023/2024 depositato dalla ricorrente il 21.2.2024).
9. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
10. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
11. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere
6 fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia
consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire
del beneficio
12. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni
13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal
D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la CP_2
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
7 calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 22.2.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1195 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 22/02/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Claudia Monaco per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'avv. Monaco da atto di avere depositato il 21.2.2024 il contratto della ricorrente per l'anno in corso
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 22/02/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1195 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2023
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARONE GUIDO
Contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO.
Motivi della decisione
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_2
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni 2021-2022 e 2022/2023.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
La docente , rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre Parte_1
innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in
1 accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di
discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:
A)per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale
docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale,
per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B)per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per
ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo
determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante
rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale
docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo
accredito delle suddette somme;
C)in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare
ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o
provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo,
ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità
soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_3
operative; c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo
2 di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_3
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la
formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi
ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei
diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle
spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore antistatario avv. Guido Marone..
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_2
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att.
3 ha fissato i seguenti principi di diritto: La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2. La ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto CP_2
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C (tutti sino al
30 giugno)
3. Il ha eccepito che il servizio è stato prestato senza valido CP_2
titolo di accesso quale docente di scuola primaria tramite l'istituto
Organ della L'eccezione è infondata. Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro non possono essere valorizzate per escludere il diritto del docente precario al riconoscimento del
"bonus" per la formazione. Il contratto è stato stipulato dall'
amministrazione per lo svolgimento delle medesime mansioni richieste al docente di ruolo, sul presupposto che i titoli posseduti dal docente forniscano, in una situazione di carenza di docenti
"titolati", la preparazione sufficiente per il corretto espletamento del servizio richiesto. Pertanto, sussistono le medesime esigenze di garantire la formazione continua, obbligatoria anche per il personale a tempo determinato
4. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente -
4 Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo,della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
5. E' evidente che la suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze
6. Il ha eccepito che il ricorrente ha svolto servizio su posto CP_2
di sostegno senza essere in possesso di titolo di specializzazione.
Il fatto che le supplenze siano state svolte dalla parte ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, non è rilevante, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l'assegnazione anche a docenti privi del
5 titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è
pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa
7. Pertanto la Carta Docente spetta alla ricorrente per gli anni scolastici indicati.
8. Non è contestato che la ricorrente risulta essere alla data odierna
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in
GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (cfr contratto di supplenza per il 2023/2024 depositato dalla ricorrente il 21.2.2024).
9. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
10. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
11. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere
6 fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia
consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire
del beneficio
12. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni
13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal
D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la CP_2
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
7 calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 22.2.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
8