Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate" emessi dal giudice del riesame, l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi, ma modifica soltanto il termine per la presentazione di questi ultimi che non è più quello generale di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2007, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1056
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 26687/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.O., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la ordinanza resa il giorno 8.6.2007 dal tribunale collegiale di Taranto;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore dell'indagato, avv. RENNA Alessandro, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza in data 8.6.2007 il tribunale di Tarante, quale Giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta con provvedimento del g.i.p. tarantino in data 11.5.2007 a carico di P.O., gravemente indiziato dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, e all'art. 643 c.p., commessi in danno delle sorelle G.E. e G.
A., rispettivamente di 28 e di 35 anni.
Osservava il tribunale che esistevano gravi indizi di colpevolezza a carico di quattordici dei diciassette indagati, perché - secondo le dichiarazioni rese dalle persone offese - essi, abusando del loro palese stato di menomazione psichica, avevano indotto le predette G.E. e G.A. a compiere atti sessuali;
che peraltro non esistevano più esigenze cautelari, salvo che per il P.. Per quest'ultimo, infatti, era accertata la "prossimità" delle condotte criminose, nonché una modalità esecutiva particolarmente grave, che rendeva concreto il pericolo di reiterazione criminosa anche in danno di altre persone.
2 - Il difensore del P. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo in sostanza vizio di motivazione.
In particolare osserva che non poteva parlarsi di "prossimità" dei fatti e che non si comprende perché una volta messo in libertà il P. dovrebbe commettere nuovi reati e gli altri indagati no.
3 - In data 7.11.2007 è pervenuta nella cancelleria di questa Corte una articolata memoria personalmente sottoscritta dal P., che propone nuovi motivi.
In sintesi estrema, sostiene che:
3.1 - andava accolta l'eccezione processuale sollevata davanti al tribunale del riesame per violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in quanto il P.M. non aveva trasmesso al tribunale gli atti relativi alla prima ordinanza custodiale;
3.2 - non sussistevano i necessari indizi di colpevolezza. In particolare, in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p.: a) non poteva ravvisarsi alcuna condizione di incapacità di intendere e di volere in capo alle persone offese, le quali anzi si erano attivate spontaneamente (specialmente la sorella più intraprendente e dominante, E.) per cercare uomini ai quali offrire le loro prestazioni sessuali;
b) il medesimo P. era stato invitato ed aveva incontrato più volte le sorelle G., ma non era andato mai oltre un rapporto di pura amicizia;
3.3 - non era neppure ipotizzabile il reato di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 c.p., se non altro perché gli uomini che avevano goduto delle prestazioni sessuali delle sorelle G. non avevano ricavato alcun profitto, posto che le due donne erano talmente brutte che il compenso di pochi Euro loro corrisposto dagli uomini non appariva affatto lucrativo per questi. Anzi, chi aveva fatto sesso con loro era stato "molto coraggioso";
3.4 - al momento della ordinanza impugnata egli era soltanto ristretto agli arresti domiciliari, sicché questa corte dovrà correggere l'errore materiale contenuto nella motivazione della stessa ordinanza, sostituendo la frase "la misura della custodia in carcere" con la frase "la misura della custodia agli arresti domiciliari".
4 - Il procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, ravvisandovi un difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
5 - Va anzitutto affermata l'inammissibilità dei motivi nuovi contenuti nella memoria personale dell'indagato.
In tema di ricorso per Cassazione contro provvedimenti de libertate emessi dal giudice del riesame, l'art. 311 c.p.p., comma 4, consente al ricorrente di enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione sino a che non sia iniziata la discussione. Cosa che il P. ha per l'appunto fatto con la memoria presentata in cancelleria il 7.11.2007.
Tuttavia anche in questo caso vale il principio generale per cui i motivi nuovi possono investire soltanto i capi o i punti della decisione impugnata ai quali si riferisce l'impugnazione originaria, come si evince anche dall'art. 167 disp. att. c.p.p., il quale prescrive che in ogni caso di presentazione di motivi nuovi vengano appunto "specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), ai quali i motivi si riferiscono". In
altri termini, per i motivi nuovi di ricorso in materia de liberiate il predetto art. 311 c.p.p., comma 4, modifica soltanto il termine per la presentazione (che non è più quello generale di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 4, ma è spostato sino all'inizio della discussione), mentre resta fermo il requisito della necessaria connessione con i motivi dedotti nel ricorso originale, quale si desume dal combinato disposto del menzionato art. 585 c.p.p., comma 4, e dell'art. 167 disp. att. c.p.p.. Malgrado qualche isolata sentenza contraria (da ultimo Cass. Sez. 6^, n. 4215 del 21.11.1995, Bernardo, rv. 203614), il principio ora esposto è diventato orientamento costante della giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza della Sezioni Unite n. 4683 del 25.2.1998, Bono, rv. 219259, la quale ha statuito che: "i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per Cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in Camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai semi dell'art. 581 c.p.p., lett. a)". Orbene, nel caso di specie il motivo dedotto a sostegno del ricorso originario riguarda soltanto il punto delle esigenze cautelari;
mentre tutti i motivi "nuovi" riguardano punti del tutto diversi (indizi di colpevolezza su entrambi i reati contestati, eccezione processuale e correzione di errore materiale) e sono pertanto inammissibili.
6 - Per quanto invece riguarda il ricorso originario, esso è infondato e va respinto. L'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), è stata ravvisata dal giudice del riesame sulla base di una valutazione incensurabile delle specifiche modalità del fatto e della personalità del P..
Sotto il primo aspetto il Giudice ha negativamente valutato la circostanza che l'indagato costringeva le sorelle G. a vedere filmini pornografici durante la prestazione sessuale e spesso le induceva alla prestazione promettendo loro un compenso economico. Sotto il secondo profilo il giudice ha messo in evidenza che il P., oltre ad essere attinto da precedenti penali non specifici, aveva continuato ad approfittare sessualmente delle sorelle psichicamente menomate anche dopo che erano iniziate le investigazioni giudiziarie e addirittura eseguite le prime misure custodiali. In questo senso l'ordinanza impugnata ha parlato di "prossimità" dei fatti per dedurne la pericolosità dell'indagato. Le censure del ricorrente o si risolvono in una diversa prospettazione sulla "prossimità" dei fatti, che - non essendo ancorata al alcun specifico dato processuale - non ha ingresso in sede di legittimità; o lamentano una disparità di trattamento con gli altri indagati, che non può configurarsi come manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, atteso che essa è giustificata dalla circostanza che solo per il P. è stata accertata la continuazione della condotta criminosa anche dopo l'inizio delle indagini, e quindi una particolare inclinazione al delitto e una spiccata pericolosità sociale.
4 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008