Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2013, n. 22626
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande ed eccezioni già proposte normalmente implica una presunzione di abbandono delle stesse, salvo che il giudice del merito accerti, sulla base di elementi sufficienti - desumibili dalla condotta processuale complessiva delle parti o dalla stretta connessione tra la domanda non riproposta con quelle specificamente formulate - che la parte abbia inteso insistere nelle conclusioni già avanzate nonostante l'omissione materiale.

In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto rilevante la mancata affissione del codice disciplinare, in fattispecie in cui il lavoratore era stato licenziato perché non si era attenuto alle regole operative fissate dalla banca per la valutazione del rischio di illiquidità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2013, n. 22626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22626
Data del deposito : 3 ottobre 2013

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