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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1597/2019, vertente tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCARDI ALFREDO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto sia in punto di fatto sia di diritto, previa dichiarazione di procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.:
- accogliere l'appello per i motivi gradatamente esposti in parte narrativa, quindi rilevare la nullità, annullare e/o riformare integralmente o parzialmente la sentenza n. 2095 emessa il 22.02.2019 dal
Tribunale di Napoli, II sez. civ. nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4100/2011 – notificata il
25.02.2019 – e per l'effetto:
a) rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10004/2010 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 04.12.2010 in danno della e confermare il decreto Controparte_1 opposto;
b) in subordine, in caso di adesione alla ipotesi ricostruttiva che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. dall'inizio del rapporto al 13.03.2006, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 58.424,29, oltre interessi convenzionali dal passaggio a sofferenza e sino al soddisfo;
c) in ulteriore subordine, in caso di adesione alla ipotesi ricostruttiva che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. per tutta la durata del rapporto, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 44.462,88, oltre interessi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. dal passaggio a sofferenza e sino al soddisfo;
d) condannare, in ogni caso, parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA CPA e spese generali, secondo la vigente normativa.
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello promosso dalla con conseguenziale conferma della Sentenza n. Parte_1
2095/2019 emessa e pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22/02/2019 dal
Tribunale di Napoli - sezione 2ª civile - G.U. dott. Aldo Aratro all'esito del giudizio rubricato al
R.G. n. 4100/2011; in via assolutamente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dalla in liquidazione, rigettare Parte_1
l'appello medesimo in accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c.; vittoria di spese del presente grado di giudizio con attribuzione agli scriventi difensori per averne fatto anticipo. “
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli la proponendo opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 100004/2010 emesso a suo carico ed in favore della banca, per l'importo di €
142.179,05.
Nel merito, la società opponente esponeva: 1) che la pretesa creditoria della banca si fondava sul saldo del rapporto di conto corrente n. 500022009 a lei intestato e che, a sostegno della domanda monitoria, la banca aveva prodotto solo documenti in copia privi di efficacia probatoria che ella disconosceva;
2) che il credito opposto era altresì fondato sulla invalida applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia trimestralmente determinato e/o usurari, oltre che su commissioni di massimo scoperto non pattuite, e che la banca aveva altresì esercitato un illegittimo esercizio dello ius variandi ex art. 118 TU, violando altresì le norme pattizie ex art. 120 comma 1 del TUB.
Con sentenza n. 2095 del 22.2.2019, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso, condannando la banca opposta al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che la creditrice opposta aveva posto a fondamento della sua domanda il rapporto di conto corrente n. 3223/51, assumendo che fosse sorto il 13.7.2000 per poi essere chiuso in data 30.11.2009, per passaggio in sofferenza. Il Tribunale rilevava tuttavia che tale rapporto non risultava sottoscritto dalla opponente, ma da altra società, la “ , Controparte_3 che risultava firmataria anche del contratto di apertura di credito del 13.3.2006, prodotto dalla banca a dimostrazione del suo credito.
Il giudice verificava, altresì, che gli unici documenti prodotti in atti e contenenti le sottoscrizioni della società opponente erano un foglio informativo denominato “contratto di apertura di credito in conto corrente del 1.7.2005” e una “proposta di concessione fidi del 13.3.2006”, privi tuttavia di qualsiasi riferimento al contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ancora, il Tribunale valutava la inidoneità probatoria del solo estratto conto ex art. 50 TUB, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche perché fondato su un contratto di conto corrente non sottoscritto dall'opponente. Rilevava, dunque, la carenza probatoria a danno della Banca creditrice nella dimostrazione della forma scritta del contratto di conto corrente e la mancanza di qualsiasi prova sulla valida esistenza di pattuizioni scritte circa gli interessi, le commissioni e le spese sulla scorta delle cui voci si era giunti a determinare la asserita pretesa creditoria, con conseguente applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., e la accertata insussistenza di qualsiasi credito vantato dalla banca.
Il giudizio di appello.
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'errore del Parte_1
Tribunale in relazione alla asserita carenza probatoria in cui sarebbe incorso, ed elencando tutta la copiosa documentazione prodotta in primo grado, ivi compresi gli estratti conto e i riassunti a scalare dal 13.7.2000 al 30.11.2009, prodotta in originale a seguito del disconoscimento operato dall'opponente. Ha lamentato, dunque, che la sentenza impugnata fosse viziata, in estrema sintesi e secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito, dalla omessa ed erronea considerazione del materiale probatorio offerto dalla banca, dalla falsa applicazione dell'art. 117 TUB, posto che il
Tribunale non aveva ritenuto applicabile il criterio sostitutivo di calcolo degli interessi di cui al comma 7, sull'erroneo presupposto della assenza di prova scritta del contratto e conseguente nullità radicale ex comma 3, e dalla erronea espunzione dal saldo del conto corrente degli addebiti derivanti da rapporti diversi rispetto a quello azionato dalla banca.
Concludeva, dunque, per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo e, in via subordinata, per la rideterminazione del debito ingiunto nella misura inferiore di € 58.424,29 o € 44.462,88, secondo le due ipotesi alternative di calcolo elaborate dal
CTU.
Costituitasi, la società appellata ha evidenziato come i documenti prodotti dalla banca non comprendessero invero nessun contratto di accensione e apertura del conto corrente in questione, né altri documenti contrattuali che ad esso si potessero astrattamente riferire. La società appellata ha riproposto altresì tutte le eccezioni, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., circa la illegittima determinazione del saldo per usura originaria, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la illegittima determinazione del saldo e la illegittima contabilizzazione della commissione di massimo scoperto. Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del 12.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte Parte_1 in cui si è ritenuta non provata l'esistenza della forma scritta del contratto di conto corrente posto a base della pretesa azionata in via monitoria, e conseguentemente non si è ritenuta provata la valida esistenza di pattuizioni scritte circa gli interessi, le commissioni e le spese sulla scorta delle quali si
è giunti alla determinazione del saldo negativo azionato in via monitoria.
Sotto tale profilo, l'appellante ha, dapprima, valorizzato tutto quanto prodotto in primo grado, sia in fase monitoria, che nel giudizio a cognizione piena, e nella specie – a suo dire - il certificato ex art. 50 t.u.b. del conto corrente ordinario n. 500022009 con relativa movimentazione bancaria, il contratto di apertura di credito, la fideiussione a firma della Controparte_4
, le lettere di messa in mora, l'originale del riconoscimento del debito e piano di
[...] ammortamento come trasmesso a mezzo fax dalla debitrice, e gli originali della documentazione già prodotta in fase monitoria, e tanto a seguito del disconoscimento operato dalla debitrice opponente della documentazione precedentemente prodotta in copia fotostatica, nonché gli estratti conto e riassunti a scalare dal 13.7.2000 al 30.11.2009, del contratto n. 500022009. Ella ha altresì chiarito, in tutti gli atti del giudizio di primo grado nonché nell'atto di appello, che il rapporto è stato acceso il 13.7.2000 e chiuso il 30.11.2009.
L'appellante ha, poi, evidenziato come il giudice di prime cure, in relazione a tale documentazione, ha riferito come gli unici atti da lei prodotti, e contenenti la sottoscrizione della società opponente, erano rappresentati dal figlio informativo del contratto di apertura di credito in conto corrente del
1.7.2005, e dalla proposta di concessione fidi del 13.3.2006, dai quali nulla si evinceva circa il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ciò detto, occorre in primo luogo verificare quanto esattamente riferito dal Tribunale in relazione alla documentazione prodotta agli atti e poc'anzi indicata.
Nella pronuncia impugnata si è evidenziato che nel documento 1.7.2005 non veniva riportata alcuna indicazione circa il conto corrente su cui sarebbe stata regolata l'apertura di credito, e che nella proposta fidi del 13.3.2006, si faceva riferimento ad una apertura di credito in conto corrente di cui non veniva fornito alcun elemento di individuazione. Ciò posto, il giudice ha ritenuto tali documenti del tutto inidonei a sostanziare i requisiti minimi di validità del contratto di conto corrente ordinario bancario di cui la banca aveva versato in atti gli estratti conto 13.7.200/30.11.2009.
Inoltre, il Tribunale ha altresì evidenziato che il contratto di apertura di credito versato in atti dalla banca recava il timbro di altro soggetto, la , firmataria anche della proposta Controparte_3 fidi del 13.3.2006.
Ed ancora, va evidenziato come in sede di CTU, non è stato rinvenuto né depositato il contratto di accensione del conto corrente intestato alla opponente ed asseritamente acceso il 13.7.2000, è stato dato atto che il contratto di apertura di credito del 1.7.2005 era sottoscritto dalla Controparte_3
(e che non recava alcuna indicazione dei tassi di interesse a debito e a credito, né della
[...] commissione di massimo scoperto), che vi era poi una proposta di concessione fidi del 13.3.2006, sottoscritta dalla , che rinviava per le condizioni ad un successivo contratto, e Controparte_1 che in pari data veniva sottoscritto un foglio informativo (sempre dalla odierna appellata) che riportava le condizioni economiche rispetto ad un rapporto di conto corrente, con indicazioni di tasso di interesse creditore, tasso di interesse debitore, commissioni di massimo scoperto (senza indicazioni dei tassi di interesse), e spese di istruttoria fidi, senza alcun dettaglio per spese e commissioni diverse.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato come il contratto di conto corrente che reca il timbro della società sarebbe comunque sottoscritto dalla medesima persona fisica che sui Controparte_3 fogli datati 13.3.2006 ha apposto la sua firma in calce al timbro della Controparte_1 invocando un mero “errore materiale”, sorto evidentemente per via del legame esistente tra le due società, come emergente dalle visure camerali versate in atti.
L'appellante ha dedotto, pertanto, che il contratto di apertura di credito in conto corrente riversato in atti è senza dubbio riferibile con certezza alla atteso che nella intestazione il Controparte_1 nominativo di tale soggetto è ben indicato e qualificato altresì come soggetto finanziato, e fa espressamente riferimento al conto corrente stipulato il 13.7.2000 ed intestato sempre alla
[...]
, e che la sottoscrizione sotto i due timbri delle due diverse società è dello stesso CP_1 soggetto, atteso che a tale data, era contestualmente amministratore unico della Controparte_1
e Presidente del CDA della tale , come
[...] Controparte_3 Persona_1 attestato dalle visure camerali prodotte in atti.
Inoltre, conclude l'appellante sul punto, la sottoscrizione in parola, anche ove apposta in calce ad un timbro non riportante il nome dell'opponente, non è mai stata disconosciuta dalla stessa, ragione per cui, a suo dire, la scrittura privata sarebbe da considerarsi come legalmente riconosciuta e facente piena prova nei confronti della stessa.
Dunque, il Tribunale avrebbe palesemente errato nel non ritenere tutta la documentazione esaminata non solo riferibile alla società opponente, ma pienamente valida a dare positivo riscontro della sussistenza del credito.
Rispetto a tale motivo di appello, la difesa della appellata ha evidenziato come il Tribunale avesse invece correttamente ragionato in termini di “onere probatorio” e di mancanza di prova del credito azionato, constatando – quali elementi di natura oggettiva e non opinabili – in primo luogo la assoluta mancanza in atti del contratto di conto corrente 3223/51 (poi divenuto 500022009), e poi l'esistenza del contratto di apertura di credito sul c/c 3223/71, datato 13.3.2006, tuttavia sottoscritto da soggetto terzo, ed infine il foglio informativo del contratto di apertura di credito in conto corrente e la proposta di concessione fidi (del 1.7.2005 e del 13.3.2006) sottoscritti dalla debitrice ma senza alcun riferimento al conto corrente 3223/51. L'appellata ha, altresì, ritenuto come suggestive ed irricevibili le argomentazioni circa la somiglianza o identità delle sottoscrizioni vergate in calce ai due diversi timbri afferenti a diverse società, argomento invece ben valutato dal giudice di primo grado come di netto ostacolo alla riferibilità in capo ad essa del contratto in cui era stato apposto un timbro diverso dalla propria ragione sociale.
Ciò posto, osserva la Corte, preliminarmente occorre verificare quale sia stata effettivamente la produzione delle parti, così come ampiamente esaminato dal CTU.
Va, dunque, definitivamente chiarito, nonostante le ambigue e confusive argomentazioni della banca appellante, che il contratto di accensione del CC n. 3223/51 intestato alla Controparte_1 [...
non è mai stato prodotto, né in copia né tantomeno in originale;
vi è invece in atti: a) la proposta di concessione fidi del 13.3.2006 sottoscritta dalla con cui la Controparte_1 CP_5 propone la concessione di una apertura di credito in c/c di € 200.000,00 che dovrà essere
[...] assistita da una garanzia fideiussoria di € 260.000,00; b) il contratto di apertura di credito in c/c
3223/51, datato 13.3.2006, e sottoscritto dalla (e non dunque dalla Controparte_3 [...]
), con indicazione dell'importo accordato nella misura di € 200.000,00 e della CP_1 scadenza dell'affidamento; nel contratto non sono indicati né gli interessi a debito e a credito né la commissione di massimo scoperto;
c) il foglio informativo datato 13.3.2006, sottoscritto dalla in cui vengono indicate le condizioni applicate al contratto di apertura di Controparte_1 credito, ma non anche al conto corrente 3223/51; d) gli estratti conto scalare del C7C n. 3223/51 intestato alla dal 13.7.00 al 30.11.2009. Controparte_1
Dunque, oltre alla assoluta mancanza in atti del contratto di conto corrente 3223/51, mancano infine il bollettino ministeriale di rilevazione di tassi effettivi globali medi, i contratti di accensione
C/Anticipi e concessione linee di credito in C/anticipi, nonché il contratto relativo al C/Gestione
SBF; il contratto di apertura di credito in C/C n. 3223/51 non risulta invece sottoscritto dalla società debitrice, ma da soggetto terzo, e tale elemento rappresenta un ostacolo di natura oggettiva alla riferibilità alla stessa della volontà di concludere il rapporto alle condizioni ivi riportate, e dunque del pieno ed efficace perfezionamento del meccanismo negoziale, a nulla valendo né le argomentazioni circa un non meglio definito collegamento tra la società debitrice e la
[...]
né la suggestiva prospettazione per la quale la firma apposta (in sigla) sotto il timbro CP_6 delle due società apparterrebbe allo stesso soggetto;
va di fatto invece rilevato – osserva la Corte - che tale contratto non appare sottoscritto da soggetto certamente in possesso del necessario potere di rappresentanza sostanziale della società debitrice, e che proprio le generiche ed indimostrate argomentazioni della difesa appellante indicano invero una dinamica promiscua e confusiva tra le due società, in virtù della quale non è certo possibile, senza margini di errori e incertezze, attribuire ad una di esse la sottoscrizione invero apposta dall'altra.
Ferme tali preliminari considerazioni, occorre dunque valutare se la pretesa creditoria della banca, ammontante ad € 142.179,05 e rinveniente esclusivamente dal saldo debitore del conto corrente n.
3223/51, come azionata in via monitoria, possa superare il vaglio del giudizio a cognizione piena, secondo le ordinarie regole probatorie ed in considerazione della documentazione prodotta o non prodotta in atti, nonché di tutte le specifiche doglianze proposte dalla società ingiunta in relazione, in primis, alla mancanza di forma scritta del rapporto posto a fondamento della ingiunzione, di ogni altra doglianza precedentemente sintetizzata, e delle osservazioni poc'anzi effettuate circa la validità delle sottoscrizioni apposte in cale ai timbri societari indicati. Tale tema di indagine non può che portare ad un riscontro negativo delle doglianze della banca elevate a motivo di appello, con piena conferma dei principi di diritto sposati dal Tribunale.
Deve, infatti, osservarsi che nella fattispecie dedotta in giudizio si dibatte della legittimità, o meno, della quantificazione degli importi a titolo di “competenze” sul rapporto di C/C dedotto in monitorio e il cui pagamento è stato invocato dalla Banca opposta, oltreché sulla mancanza in atti del relativo contratto. È evidente, allora, in primo luogo, che l'omessa contestazione specifica degli estratti conto prodotti dalla per documentare il periodo attenzionato, non ha CP_5 avuto l'effetto di rendere incontestabile la spettanza delle “competenze” maturate in relazione
a detti rapporti, giacché la controversia non ha investito la verità storica delle sottostanti evidenze contabili, bensì la pretesa mancata spettanza di quelle competenze in assenza di valida dimostrazione di una loro corretta quantificazione giustificata dalle corrispondenti clausole contrattuali, di cui si è opposta la mancanza di valida forma scritta.
Sarebbe stato onere della banca opposta, dunque, produrre in giudizio la contrattualistica risalente, sì da legittimarla alla pretesa di tutte le competenze maturate nel periodo azionato in via monitoria. Né, tantomeno, la mancanza dei contratti può essere supplita dalla produzione integrale dei relativi estratti conto, così come avvenuto in giudizio. La mancata produzione tout court del contratto originario di conto corrente (nonché la non ascrivibilità certa di quello di apertura in c/c alla società debitrice, poiché sottoscritto con timbro di altra società, e tutte le altre carenze evidenziate dal CTU nei documenti non contrattuali sottoscritti dalla società debitrice) importa, ad avviso del Collegio, l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto principale insanabilmente nullo, e dalla nullità assoluta del contratto deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché delle spese e delle commissioni. In tema di rapporto bancario di conto corrente, infatti, qualora la banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. (cfr. Cass. 5609/2017 – C. App. Napoli 14.1.2025)
Ciò posto, secondo quanto indicato dal CTU e riportato nella sentenza impugnata, alla data del
30.11.2009 (chiusura del rapporto), il saldo relativo alla sola sorta capitale era pari a - € 15.601,03, dovendosi invece espungere le altre somme a debito come rinvenienti da interessi a debito (€
99.667,90), c.m.s. (€ 21.805,81), spese (€ 4-857,399). Tuttavia, in riscontro di tutte le doglianze mosse dall'opponente, attesa la previsione di nullità del contratto bancario, per i motivi esposti in precedenza, in caso di inosservanza della forma scritta di cui all'art. 177 comma 3 TUB, devono essere espunte tutte le voci a titolo di interessi, commissioni e spese addebitate dalla banca alla società opponente, ivi compresi gli interessi afferenti il conto anticipi pure regolato sul C/C ma del quale manca qualsiasi riscontro circa la pattuizione di interessi convenzionali. A ciò consegue, secondo quanto correttamente indicato dal Tribunale, quanto agli interessi, che secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c. la mancata pattuizione per iscritto del tasso ultralegale comporta la applicazione di quello legale con sostituzione della invalida disciplina pattizia con quella legale e predeterminata, ai sensi dell'at. 1339 c.c. (Cass. 280/1997), non potendo invece trovare applicazione né la disciplina ex art. 117 TUB, settimo comma (mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati) né del sesto comma
(clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati). Infine, altrettanto corrette risultano le argomentazioni del Tribunale circa la capitalizzazione degli interessi, atteso che “ dichiarata la nullità della pattuizione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista vanno calcolati senza alcuna capitalizzazione, per la disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
“ (Cass SSUU 24418/2010).
In definitiva, appare dunque pienamente corretto il ragionamento del Tribunale in relazione alla adesione alla elaborazione di calcolo n. 5 proposta dal consulente nell'incarico peritale integrativo del 26.9.2017, atteso che la stessa ha ricostruito il saldo, in ossequio a quanto sin qui riferito, applicando la capitalizzazione semplice da inizio a fine rapporto, applicando il tasso legale ex art-.
1284 c.c., vigente “pro tempore” dall'inizio alla fine del rapporto, escludendo ogni spesa per commissione ed addebiti non pattuiti anche per gli addebiti dei conti anticipi regolati sul conto corrente ordinario in quanto non pattuiti tra le parti per assenza agli atti di causa di ogni forma di contratto.
Le risultanze della applicazione di tali criteri di calcolo hanno accertato alla data del 30.11.2009, un saldo a credito della società correntista nella misura indicata alla pag. 8 dell'elaborato peritale (€
78.767,78), e dunque la insussistenza di qualsiasi ragione di credito della banca nei confronti della stessa.
In conclusione, il motivo in esame è infondato, perché la banca non ha effettivamente dato piena prova del credito sulla base della documentazione prodotta e delle gravi carenze documentali in cui
è incorsa, con conseguente nullità del rapporto principale di conto corrente. Le argomentazioni sin qui esposte rendono assorbito il secondo motivo di appello che ha invece censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui, nel ricalcolo del saldo al 30.11.2009, non ha fatto concreta applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 comma 7 TUB, e nella specie del tasso interessi BOT. Le ragioni del ricalcolo indicato dal CTU e fatto proprio dal Tribunale risiedono invece, come già evidenziato, nella chiara considerazione per cui il comma 7 dell'art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria, e che quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Collegio di Coordinamento ABF n.
8049/2019; Cass. n. 11876/2020), ragion per cui in caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta (e non dei soli interessi), trova applicazione il tasso legale ex art. 1284 c.c. (e non il c.d. “tasso BOT” ex art. 117, comma 7, TUB).
Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, attesa la previsione di nullità dei contratti bancari in caso di inosservanza della forma scritta ex art. 117, comma 3 TUB, ha espunto dalle voci a debito anche gli interessi afferenti al conto anticipi pure regolato sul conto corrente principale, mancando di esso qualsiasi prova della pattuizione scritta degli interessi convenzionali. Il motivo è infondato, atteso che anche tale rapporto, così come quello relativo al C/Gestione SBF non è mai stato prodotto dalla banca, per come ampiamente esaminato in precedenza allorquando si è riferito analiticamente della esistenza della documentazione bancaria prodotta e delle contrapposte carenze documentali riscontrate dal CTU;
dunque, la necessità di espungere qualsiasi posta negativa anche di tali rapporti sorge per due ordini di ragioni: da una parte l'inesistenza del titolo contrattuale da cui sarebbero sorte, e dall'altra l'inesistenza del titolo contrattuale relativo al conto corrente ordinario sulle quali esse poi sono state regolate nel corso del rapporto stesso, a nulla valendo la regola della non contestazione ex art. 1832 c.c. e 119 TUB , trattandosi di rapporti nulli, per carenza assoluta di prova documentale., ed avendo la parte opponente in sede monitoria avanzato censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori contestati.
E proprio sotto tale ultima considerazione che va evidenziato che la richiesta monitoria relativa al saldo del rapporto di conto corrente principale (3223/51) ex se ha assorbito tutte le operazioni contabili rinvenienti dai conti accessori (tra cui quelli in esame) poiché i relativi addebiti, competenze ed interessi sono stati periodicamente annotati e girocontati sul rapporto di conto corrente principale, contribuendone a determinarne il saldo finale azionato in via monitoria dalla banca;
dunque, le doglianze della appellante circa una autonomia dei rapporti, con conseguente necessità di non calcolare nella pretesa monitoria quanto frutto delle movimentazioni sui conti anticipi e SBF, è del tutto infondata e prospettata in modo fallace, per la stretta interdipendenza della movimentazione complessiva del conto corrente da tutti i rapporti sullo stesso regolati Il motivo in esame è parimenti infondato e va dunque rigettato
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1597/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2095/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.550,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.6.2025 Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1597/2019, vertente tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCARDI ALFREDO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto sia in punto di fatto sia di diritto, previa dichiarazione di procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.:
- accogliere l'appello per i motivi gradatamente esposti in parte narrativa, quindi rilevare la nullità, annullare e/o riformare integralmente o parzialmente la sentenza n. 2095 emessa il 22.02.2019 dal
Tribunale di Napoli, II sez. civ. nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4100/2011 – notificata il
25.02.2019 – e per l'effetto:
a) rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10004/2010 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 04.12.2010 in danno della e confermare il decreto Controparte_1 opposto;
b) in subordine, in caso di adesione alla ipotesi ricostruttiva che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. dall'inizio del rapporto al 13.03.2006, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 58.424,29, oltre interessi convenzionali dal passaggio a sofferenza e sino al soddisfo;
c) in ulteriore subordine, in caso di adesione alla ipotesi ricostruttiva che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. per tutta la durata del rapporto, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 44.462,88, oltre interessi sostitutivi ex art. 117, co. 7 T.U.B. dal passaggio a sofferenza e sino al soddisfo;
d) condannare, in ogni caso, parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA CPA e spese generali, secondo la vigente normativa.
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello promosso dalla con conseguenziale conferma della Sentenza n. Parte_1
2095/2019 emessa e pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22/02/2019 dal
Tribunale di Napoli - sezione 2ª civile - G.U. dott. Aldo Aratro all'esito del giudizio rubricato al
R.G. n. 4100/2011; in via assolutamente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dalla in liquidazione, rigettare Parte_1
l'appello medesimo in accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c.; vittoria di spese del presente grado di giudizio con attribuzione agli scriventi difensori per averne fatto anticipo. “
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli la proponendo opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 100004/2010 emesso a suo carico ed in favore della banca, per l'importo di €
142.179,05.
Nel merito, la società opponente esponeva: 1) che la pretesa creditoria della banca si fondava sul saldo del rapporto di conto corrente n. 500022009 a lei intestato e che, a sostegno della domanda monitoria, la banca aveva prodotto solo documenti in copia privi di efficacia probatoria che ella disconosceva;
2) che il credito opposto era altresì fondato sulla invalida applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia trimestralmente determinato e/o usurari, oltre che su commissioni di massimo scoperto non pattuite, e che la banca aveva altresì esercitato un illegittimo esercizio dello ius variandi ex art. 118 TU, violando altresì le norme pattizie ex art. 120 comma 1 del TUB.
Con sentenza n. 2095 del 22.2.2019, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso, condannando la banca opposta al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che la creditrice opposta aveva posto a fondamento della sua domanda il rapporto di conto corrente n. 3223/51, assumendo che fosse sorto il 13.7.2000 per poi essere chiuso in data 30.11.2009, per passaggio in sofferenza. Il Tribunale rilevava tuttavia che tale rapporto non risultava sottoscritto dalla opponente, ma da altra società, la “ , Controparte_3 che risultava firmataria anche del contratto di apertura di credito del 13.3.2006, prodotto dalla banca a dimostrazione del suo credito.
Il giudice verificava, altresì, che gli unici documenti prodotti in atti e contenenti le sottoscrizioni della società opponente erano un foglio informativo denominato “contratto di apertura di credito in conto corrente del 1.7.2005” e una “proposta di concessione fidi del 13.3.2006”, privi tuttavia di qualsiasi riferimento al contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ancora, il Tribunale valutava la inidoneità probatoria del solo estratto conto ex art. 50 TUB, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche perché fondato su un contratto di conto corrente non sottoscritto dall'opponente. Rilevava, dunque, la carenza probatoria a danno della Banca creditrice nella dimostrazione della forma scritta del contratto di conto corrente e la mancanza di qualsiasi prova sulla valida esistenza di pattuizioni scritte circa gli interessi, le commissioni e le spese sulla scorta delle cui voci si era giunti a determinare la asserita pretesa creditoria, con conseguente applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., e la accertata insussistenza di qualsiasi credito vantato dalla banca.
Il giudizio di appello.
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'errore del Parte_1
Tribunale in relazione alla asserita carenza probatoria in cui sarebbe incorso, ed elencando tutta la copiosa documentazione prodotta in primo grado, ivi compresi gli estratti conto e i riassunti a scalare dal 13.7.2000 al 30.11.2009, prodotta in originale a seguito del disconoscimento operato dall'opponente. Ha lamentato, dunque, che la sentenza impugnata fosse viziata, in estrema sintesi e secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito, dalla omessa ed erronea considerazione del materiale probatorio offerto dalla banca, dalla falsa applicazione dell'art. 117 TUB, posto che il
Tribunale non aveva ritenuto applicabile il criterio sostitutivo di calcolo degli interessi di cui al comma 7, sull'erroneo presupposto della assenza di prova scritta del contratto e conseguente nullità radicale ex comma 3, e dalla erronea espunzione dal saldo del conto corrente degli addebiti derivanti da rapporti diversi rispetto a quello azionato dalla banca.
Concludeva, dunque, per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo e, in via subordinata, per la rideterminazione del debito ingiunto nella misura inferiore di € 58.424,29 o € 44.462,88, secondo le due ipotesi alternative di calcolo elaborate dal
CTU.
Costituitasi, la società appellata ha evidenziato come i documenti prodotti dalla banca non comprendessero invero nessun contratto di accensione e apertura del conto corrente in questione, né altri documenti contrattuali che ad esso si potessero astrattamente riferire. La società appellata ha riproposto altresì tutte le eccezioni, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., circa la illegittima determinazione del saldo per usura originaria, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la illegittima determinazione del saldo e la illegittima contabilizzazione della commissione di massimo scoperto. Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del 12.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte Parte_1 in cui si è ritenuta non provata l'esistenza della forma scritta del contratto di conto corrente posto a base della pretesa azionata in via monitoria, e conseguentemente non si è ritenuta provata la valida esistenza di pattuizioni scritte circa gli interessi, le commissioni e le spese sulla scorta delle quali si
è giunti alla determinazione del saldo negativo azionato in via monitoria.
Sotto tale profilo, l'appellante ha, dapprima, valorizzato tutto quanto prodotto in primo grado, sia in fase monitoria, che nel giudizio a cognizione piena, e nella specie – a suo dire - il certificato ex art. 50 t.u.b. del conto corrente ordinario n. 500022009 con relativa movimentazione bancaria, il contratto di apertura di credito, la fideiussione a firma della Controparte_4
, le lettere di messa in mora, l'originale del riconoscimento del debito e piano di
[...] ammortamento come trasmesso a mezzo fax dalla debitrice, e gli originali della documentazione già prodotta in fase monitoria, e tanto a seguito del disconoscimento operato dalla debitrice opponente della documentazione precedentemente prodotta in copia fotostatica, nonché gli estratti conto e riassunti a scalare dal 13.7.2000 al 30.11.2009, del contratto n. 500022009. Ella ha altresì chiarito, in tutti gli atti del giudizio di primo grado nonché nell'atto di appello, che il rapporto è stato acceso il 13.7.2000 e chiuso il 30.11.2009.
L'appellante ha, poi, evidenziato come il giudice di prime cure, in relazione a tale documentazione, ha riferito come gli unici atti da lei prodotti, e contenenti la sottoscrizione della società opponente, erano rappresentati dal figlio informativo del contratto di apertura di credito in conto corrente del
1.7.2005, e dalla proposta di concessione fidi del 13.3.2006, dai quali nulla si evinceva circa il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ciò detto, occorre in primo luogo verificare quanto esattamente riferito dal Tribunale in relazione alla documentazione prodotta agli atti e poc'anzi indicata.
Nella pronuncia impugnata si è evidenziato che nel documento 1.7.2005 non veniva riportata alcuna indicazione circa il conto corrente su cui sarebbe stata regolata l'apertura di credito, e che nella proposta fidi del 13.3.2006, si faceva riferimento ad una apertura di credito in conto corrente di cui non veniva fornito alcun elemento di individuazione. Ciò posto, il giudice ha ritenuto tali documenti del tutto inidonei a sostanziare i requisiti minimi di validità del contratto di conto corrente ordinario bancario di cui la banca aveva versato in atti gli estratti conto 13.7.200/30.11.2009.
Inoltre, il Tribunale ha altresì evidenziato che il contratto di apertura di credito versato in atti dalla banca recava il timbro di altro soggetto, la , firmataria anche della proposta Controparte_3 fidi del 13.3.2006.
Ed ancora, va evidenziato come in sede di CTU, non è stato rinvenuto né depositato il contratto di accensione del conto corrente intestato alla opponente ed asseritamente acceso il 13.7.2000, è stato dato atto che il contratto di apertura di credito del 1.7.2005 era sottoscritto dalla Controparte_3
(e che non recava alcuna indicazione dei tassi di interesse a debito e a credito, né della
[...] commissione di massimo scoperto), che vi era poi una proposta di concessione fidi del 13.3.2006, sottoscritta dalla , che rinviava per le condizioni ad un successivo contratto, e Controparte_1 che in pari data veniva sottoscritto un foglio informativo (sempre dalla odierna appellata) che riportava le condizioni economiche rispetto ad un rapporto di conto corrente, con indicazioni di tasso di interesse creditore, tasso di interesse debitore, commissioni di massimo scoperto (senza indicazioni dei tassi di interesse), e spese di istruttoria fidi, senza alcun dettaglio per spese e commissioni diverse.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato come il contratto di conto corrente che reca il timbro della società sarebbe comunque sottoscritto dalla medesima persona fisica che sui Controparte_3 fogli datati 13.3.2006 ha apposto la sua firma in calce al timbro della Controparte_1 invocando un mero “errore materiale”, sorto evidentemente per via del legame esistente tra le due società, come emergente dalle visure camerali versate in atti.
L'appellante ha dedotto, pertanto, che il contratto di apertura di credito in conto corrente riversato in atti è senza dubbio riferibile con certezza alla atteso che nella intestazione il Controparte_1 nominativo di tale soggetto è ben indicato e qualificato altresì come soggetto finanziato, e fa espressamente riferimento al conto corrente stipulato il 13.7.2000 ed intestato sempre alla
[...]
, e che la sottoscrizione sotto i due timbri delle due diverse società è dello stesso CP_1 soggetto, atteso che a tale data, era contestualmente amministratore unico della Controparte_1
e Presidente del CDA della tale , come
[...] Controparte_3 Persona_1 attestato dalle visure camerali prodotte in atti.
Inoltre, conclude l'appellante sul punto, la sottoscrizione in parola, anche ove apposta in calce ad un timbro non riportante il nome dell'opponente, non è mai stata disconosciuta dalla stessa, ragione per cui, a suo dire, la scrittura privata sarebbe da considerarsi come legalmente riconosciuta e facente piena prova nei confronti della stessa.
Dunque, il Tribunale avrebbe palesemente errato nel non ritenere tutta la documentazione esaminata non solo riferibile alla società opponente, ma pienamente valida a dare positivo riscontro della sussistenza del credito.
Rispetto a tale motivo di appello, la difesa della appellata ha evidenziato come il Tribunale avesse invece correttamente ragionato in termini di “onere probatorio” e di mancanza di prova del credito azionato, constatando – quali elementi di natura oggettiva e non opinabili – in primo luogo la assoluta mancanza in atti del contratto di conto corrente 3223/51 (poi divenuto 500022009), e poi l'esistenza del contratto di apertura di credito sul c/c 3223/71, datato 13.3.2006, tuttavia sottoscritto da soggetto terzo, ed infine il foglio informativo del contratto di apertura di credito in conto corrente e la proposta di concessione fidi (del 1.7.2005 e del 13.3.2006) sottoscritti dalla debitrice ma senza alcun riferimento al conto corrente 3223/51. L'appellata ha, altresì, ritenuto come suggestive ed irricevibili le argomentazioni circa la somiglianza o identità delle sottoscrizioni vergate in calce ai due diversi timbri afferenti a diverse società, argomento invece ben valutato dal giudice di primo grado come di netto ostacolo alla riferibilità in capo ad essa del contratto in cui era stato apposto un timbro diverso dalla propria ragione sociale.
Ciò posto, osserva la Corte, preliminarmente occorre verificare quale sia stata effettivamente la produzione delle parti, così come ampiamente esaminato dal CTU.
Va, dunque, definitivamente chiarito, nonostante le ambigue e confusive argomentazioni della banca appellante, che il contratto di accensione del CC n. 3223/51 intestato alla Controparte_1 [...
non è mai stato prodotto, né in copia né tantomeno in originale;
vi è invece in atti: a) la proposta di concessione fidi del 13.3.2006 sottoscritta dalla con cui la Controparte_1 CP_5 propone la concessione di una apertura di credito in c/c di € 200.000,00 che dovrà essere
[...] assistita da una garanzia fideiussoria di € 260.000,00; b) il contratto di apertura di credito in c/c
3223/51, datato 13.3.2006, e sottoscritto dalla (e non dunque dalla Controparte_3 [...]
), con indicazione dell'importo accordato nella misura di € 200.000,00 e della CP_1 scadenza dell'affidamento; nel contratto non sono indicati né gli interessi a debito e a credito né la commissione di massimo scoperto;
c) il foglio informativo datato 13.3.2006, sottoscritto dalla in cui vengono indicate le condizioni applicate al contratto di apertura di Controparte_1 credito, ma non anche al conto corrente 3223/51; d) gli estratti conto scalare del C7C n. 3223/51 intestato alla dal 13.7.00 al 30.11.2009. Controparte_1
Dunque, oltre alla assoluta mancanza in atti del contratto di conto corrente 3223/51, mancano infine il bollettino ministeriale di rilevazione di tassi effettivi globali medi, i contratti di accensione
C/Anticipi e concessione linee di credito in C/anticipi, nonché il contratto relativo al C/Gestione
SBF; il contratto di apertura di credito in C/C n. 3223/51 non risulta invece sottoscritto dalla società debitrice, ma da soggetto terzo, e tale elemento rappresenta un ostacolo di natura oggettiva alla riferibilità alla stessa della volontà di concludere il rapporto alle condizioni ivi riportate, e dunque del pieno ed efficace perfezionamento del meccanismo negoziale, a nulla valendo né le argomentazioni circa un non meglio definito collegamento tra la società debitrice e la
[...]
né la suggestiva prospettazione per la quale la firma apposta (in sigla) sotto il timbro CP_6 delle due società apparterrebbe allo stesso soggetto;
va di fatto invece rilevato – osserva la Corte - che tale contratto non appare sottoscritto da soggetto certamente in possesso del necessario potere di rappresentanza sostanziale della società debitrice, e che proprio le generiche ed indimostrate argomentazioni della difesa appellante indicano invero una dinamica promiscua e confusiva tra le due società, in virtù della quale non è certo possibile, senza margini di errori e incertezze, attribuire ad una di esse la sottoscrizione invero apposta dall'altra.
Ferme tali preliminari considerazioni, occorre dunque valutare se la pretesa creditoria della banca, ammontante ad € 142.179,05 e rinveniente esclusivamente dal saldo debitore del conto corrente n.
3223/51, come azionata in via monitoria, possa superare il vaglio del giudizio a cognizione piena, secondo le ordinarie regole probatorie ed in considerazione della documentazione prodotta o non prodotta in atti, nonché di tutte le specifiche doglianze proposte dalla società ingiunta in relazione, in primis, alla mancanza di forma scritta del rapporto posto a fondamento della ingiunzione, di ogni altra doglianza precedentemente sintetizzata, e delle osservazioni poc'anzi effettuate circa la validità delle sottoscrizioni apposte in cale ai timbri societari indicati. Tale tema di indagine non può che portare ad un riscontro negativo delle doglianze della banca elevate a motivo di appello, con piena conferma dei principi di diritto sposati dal Tribunale.
Deve, infatti, osservarsi che nella fattispecie dedotta in giudizio si dibatte della legittimità, o meno, della quantificazione degli importi a titolo di “competenze” sul rapporto di C/C dedotto in monitorio e il cui pagamento è stato invocato dalla Banca opposta, oltreché sulla mancanza in atti del relativo contratto. È evidente, allora, in primo luogo, che l'omessa contestazione specifica degli estratti conto prodotti dalla per documentare il periodo attenzionato, non ha CP_5 avuto l'effetto di rendere incontestabile la spettanza delle “competenze” maturate in relazione
a detti rapporti, giacché la controversia non ha investito la verità storica delle sottostanti evidenze contabili, bensì la pretesa mancata spettanza di quelle competenze in assenza di valida dimostrazione di una loro corretta quantificazione giustificata dalle corrispondenti clausole contrattuali, di cui si è opposta la mancanza di valida forma scritta.
Sarebbe stato onere della banca opposta, dunque, produrre in giudizio la contrattualistica risalente, sì da legittimarla alla pretesa di tutte le competenze maturate nel periodo azionato in via monitoria. Né, tantomeno, la mancanza dei contratti può essere supplita dalla produzione integrale dei relativi estratti conto, così come avvenuto in giudizio. La mancata produzione tout court del contratto originario di conto corrente (nonché la non ascrivibilità certa di quello di apertura in c/c alla società debitrice, poiché sottoscritto con timbro di altra società, e tutte le altre carenze evidenziate dal CTU nei documenti non contrattuali sottoscritti dalla società debitrice) importa, ad avviso del Collegio, l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto principale insanabilmente nullo, e dalla nullità assoluta del contratto deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché delle spese e delle commissioni. In tema di rapporto bancario di conto corrente, infatti, qualora la banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. (cfr. Cass. 5609/2017 – C. App. Napoli 14.1.2025)
Ciò posto, secondo quanto indicato dal CTU e riportato nella sentenza impugnata, alla data del
30.11.2009 (chiusura del rapporto), il saldo relativo alla sola sorta capitale era pari a - € 15.601,03, dovendosi invece espungere le altre somme a debito come rinvenienti da interessi a debito (€
99.667,90), c.m.s. (€ 21.805,81), spese (€ 4-857,399). Tuttavia, in riscontro di tutte le doglianze mosse dall'opponente, attesa la previsione di nullità del contratto bancario, per i motivi esposti in precedenza, in caso di inosservanza della forma scritta di cui all'art. 177 comma 3 TUB, devono essere espunte tutte le voci a titolo di interessi, commissioni e spese addebitate dalla banca alla società opponente, ivi compresi gli interessi afferenti il conto anticipi pure regolato sul C/C ma del quale manca qualsiasi riscontro circa la pattuizione di interessi convenzionali. A ciò consegue, secondo quanto correttamente indicato dal Tribunale, quanto agli interessi, che secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c. la mancata pattuizione per iscritto del tasso ultralegale comporta la applicazione di quello legale con sostituzione della invalida disciplina pattizia con quella legale e predeterminata, ai sensi dell'at. 1339 c.c. (Cass. 280/1997), non potendo invece trovare applicazione né la disciplina ex art. 117 TUB, settimo comma (mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati) né del sesto comma
(clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati). Infine, altrettanto corrette risultano le argomentazioni del Tribunale circa la capitalizzazione degli interessi, atteso che “ dichiarata la nullità della pattuizione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista vanno calcolati senza alcuna capitalizzazione, per la disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
“ (Cass SSUU 24418/2010).
In definitiva, appare dunque pienamente corretto il ragionamento del Tribunale in relazione alla adesione alla elaborazione di calcolo n. 5 proposta dal consulente nell'incarico peritale integrativo del 26.9.2017, atteso che la stessa ha ricostruito il saldo, in ossequio a quanto sin qui riferito, applicando la capitalizzazione semplice da inizio a fine rapporto, applicando il tasso legale ex art-.
1284 c.c., vigente “pro tempore” dall'inizio alla fine del rapporto, escludendo ogni spesa per commissione ed addebiti non pattuiti anche per gli addebiti dei conti anticipi regolati sul conto corrente ordinario in quanto non pattuiti tra le parti per assenza agli atti di causa di ogni forma di contratto.
Le risultanze della applicazione di tali criteri di calcolo hanno accertato alla data del 30.11.2009, un saldo a credito della società correntista nella misura indicata alla pag. 8 dell'elaborato peritale (€
78.767,78), e dunque la insussistenza di qualsiasi ragione di credito della banca nei confronti della stessa.
In conclusione, il motivo in esame è infondato, perché la banca non ha effettivamente dato piena prova del credito sulla base della documentazione prodotta e delle gravi carenze documentali in cui
è incorsa, con conseguente nullità del rapporto principale di conto corrente. Le argomentazioni sin qui esposte rendono assorbito il secondo motivo di appello che ha invece censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui, nel ricalcolo del saldo al 30.11.2009, non ha fatto concreta applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 comma 7 TUB, e nella specie del tasso interessi BOT. Le ragioni del ricalcolo indicato dal CTU e fatto proprio dal Tribunale risiedono invece, come già evidenziato, nella chiara considerazione per cui il comma 7 dell'art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria, e che quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Collegio di Coordinamento ABF n.
8049/2019; Cass. n. 11876/2020), ragion per cui in caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta (e non dei soli interessi), trova applicazione il tasso legale ex art. 1284 c.c. (e non il c.d. “tasso BOT” ex art. 117, comma 7, TUB).
Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, attesa la previsione di nullità dei contratti bancari in caso di inosservanza della forma scritta ex art. 117, comma 3 TUB, ha espunto dalle voci a debito anche gli interessi afferenti al conto anticipi pure regolato sul conto corrente principale, mancando di esso qualsiasi prova della pattuizione scritta degli interessi convenzionali. Il motivo è infondato, atteso che anche tale rapporto, così come quello relativo al C/Gestione SBF non è mai stato prodotto dalla banca, per come ampiamente esaminato in precedenza allorquando si è riferito analiticamente della esistenza della documentazione bancaria prodotta e delle contrapposte carenze documentali riscontrate dal CTU;
dunque, la necessità di espungere qualsiasi posta negativa anche di tali rapporti sorge per due ordini di ragioni: da una parte l'inesistenza del titolo contrattuale da cui sarebbero sorte, e dall'altra l'inesistenza del titolo contrattuale relativo al conto corrente ordinario sulle quali esse poi sono state regolate nel corso del rapporto stesso, a nulla valendo la regola della non contestazione ex art. 1832 c.c. e 119 TUB , trattandosi di rapporti nulli, per carenza assoluta di prova documentale., ed avendo la parte opponente in sede monitoria avanzato censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori contestati.
E proprio sotto tale ultima considerazione che va evidenziato che la richiesta monitoria relativa al saldo del rapporto di conto corrente principale (3223/51) ex se ha assorbito tutte le operazioni contabili rinvenienti dai conti accessori (tra cui quelli in esame) poiché i relativi addebiti, competenze ed interessi sono stati periodicamente annotati e girocontati sul rapporto di conto corrente principale, contribuendone a determinarne il saldo finale azionato in via monitoria dalla banca;
dunque, le doglianze della appellante circa una autonomia dei rapporti, con conseguente necessità di non calcolare nella pretesa monitoria quanto frutto delle movimentazioni sui conti anticipi e SBF, è del tutto infondata e prospettata in modo fallace, per la stretta interdipendenza della movimentazione complessiva del conto corrente da tutti i rapporti sullo stesso regolati Il motivo in esame è parimenti infondato e va dunque rigettato
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1597/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2095/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.550,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.6.2025 Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Dott. Giulio Cataldi