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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 1184/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento introdotto da
(CF nata in [...], il Parte_1 C.F._1
08.08.1983,
Codice CUI: C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Gian Luigi Manaresi del foro di Ravenna, con studio professionale in Lugo (RA), Corso Matteotti n. 3,
RICORRENTE contro (CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: In via preliminare ed urgente ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 35 bis D.Lgs 25/2008, dato atto della sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa, SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto del Questore della Provincia di Ravenna di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, datato 11.01.25 e notificato il
11.01.25. Nel merito A) annullare il provvedimento impugnato, Decreto di Rigetto al rilascio del permesso di soggiorno Protocollo 0001945 datato 11.01.25, notificato il 11.01.25; B) accertati e dichiarati sussistenti in capo alla ricorrente i presupposti di cui all'art. 19 TU Imm., ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno richiesto per protezione speciale. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
Fatto e Diritto
1.1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.1.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatole 11.1.2025.
Pag. 2 di 12 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data
5.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale
“…Si evidenzia invero come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU, l'istante si trova in Italia dal 2022, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto alcuna documentazione concernente attività lavorativa e non ha prodotto documentazione relativa a partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. La stessa dichiarava di avere soggiornato sul territorio nazionale anche in precedenza dal 2006 al 2011 ma non documentava altresì eventuali attività relative a queste annualità.
Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art.8 CEDU. Si rappresenta tuttavia per l'istante, trovandosi sul territorio nazionale con tre figli in costanza di minore età, la possibilità di richiedere un eventuale permesso di soggiorno ai sensi dell'art.31 comma 3 D.Lgs 286/98 così come modificato dal D.L.
130/2020 art.2 comma 6 e dell'eventuale attivazione di misure di assistenza nei confronti dei minori”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie alla presenza dei suoi tre figli ancora minorenni.
1.3. In data 16 febbraio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il
[...]
, costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso.
Pag. 3 di 12 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che, all'udienza del 29 maggio 2025, dinanzi al
GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete: “ADR: vivo da aprile 2024 a Faenza in una casa in affitto insieme a miei tre figli, uno di appena 18 anni e gli altri due di 16 e
10 anni. Io sono arrivata in Italia a settembre del 2022 e sono andata a vivere subito con mia sorella sempre a Faenza, a casa sua dove vivevano anche suo marito e
i loro tre figli. Prima mia sorella era l'unica intestataria del contratto di affitto e poi da ottobre-novembre 2024 mi sono unita anche io nel contratto. Pago 550,00 euro al mese, mi aiuta mia sorella a pagare questo canone di affitto, lei lavora in una fabbrica di ceramica a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. ADR: sto lavorando in campagna a Modigliana che è un paese al confine quasi con la
Toscana, ho avuto il rinnovo annuale sempre presso la stessa azienda agricola presso cui lavoro da tre anni, cioè da quando sono arrivata qui in Italia. Guadagno tra i
600,00 e i 1000,00 euro al mese, dipende dal tempo, se brutto o bello;
mi occupo non solo di raccogliere la frutta ma anche della potatura degli alberi. ADR: sto bene in salute, per ora si, grazie. I miei figli stanno bene, frequentano, il primo, ancora il primo anno di un istituto per elettricisti, ha ripetuto tre volte questa stessa classe, ma forse quest'anno riuscirà ad essere promosso;
la seconda figlia frequenta il primo anno di un istituto grafico e l'ultimo figlio frequenta il terzo anno di scuola elementare. Le scuole dei miei figli sono tutte a Faenza. I miei figli stanno bene qui in Italia. ADR: lavoro e mi occupo dei miei figli, non ho tempo per svolgere attività per me stessa.
ADR: a Valona vivono i miei genitori, tre sorelle e due fratelli, con tutti loro sono in contatto. Poi, in un paesino in provincia di Valona vive anche mia suocera. ADR: mio marito è qui in Italia, lui è in carcere da oramai quasi un anno, aveva ottenuto la messa alla prova per due anni e 7 mesi ma dopo tre mesi è fuggito ed è stato
Pag. 4 di 12 arrestato dopo tre anni, nel 2024 appunto. E' tornato a Valona dove vivevo io insieme ai nostri tre figli;
poi, sono venuta io in Italia con i bambini, lui ci ha voluto raggiungere dopo qualche tempo ma è stato fermato, identificato e, quindi, arrestato.
Il reato contestatogli è stato quello di spaccio ex artt. 73 TUImm, se non ricordo male lui era già stato detenuto nel 2002 o giù di lì. Io e mio marito ci siamo conosciuti nel
2006 in Albania e lo stesso anno ci siamo sposati e nel 2007 è nato il nostro primo figlio a Montevarchi e così anche la seconda figlia nel 2009, mentre il piccolo che è del 2015 è nato in [...]: si, io sono stata qui in Italia prima del 2022, e, precisamente, tre il 2006 e fino al 2011 insieme a mio marito e abbiamo vissuto in
Toscana, ad Arezzo dove abitava e abita ancora ora suo fratello. ADR: io vado a trovare in carcere mio marito insieme ai nostri figli, ora lui è stato trasferito nel carcere di Rimini. Il fine-pena dovrebbe essere gennaio 2027 salvo sconti per buona- condotta”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018
(controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
Pag. 5 di 12 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita
Pag. 6 di 12 privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pag. 7 di 12 Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n.
130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n.
21240).
È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo nonché familiare ed alloggiativo sul territorio italiano.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che la ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. sul punto nulla è stato segnalato da parte resistente), ha avviato un regolare percorso di integrazione lavorativa, sia pur con modesti guadagni (circa 7.000 euro nel 2023 e anche nel 2024): ha, infatti, in corso un contratto, più volte rinnovato, di lavoro come bracciante agricola con prossima scadenza al
31.12.25 (v. docc. 18-20 nota di deposito del 21.5.25) dopo quasi tre anni di regolare assunzione presso la stessa azienda agricola con sede a Modigliana
(FC).
Pag. 8 di 12 Quanto alla sua situazione alloggiativa, la ricorrente risulta essere conduttrice, insieme alla sorella che contribuisce al pagamento del canone di locazione e vive insieme al marito e ai figli in altra residenza (v. sul legame di parentela docc. 5 e 13-15 ricorso e docc. 24-25 nota di deposito del 13.6.25) di un immobile, dimostrando così una propria autonomia abitativa.
Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti (v. docc. 10-11 ricorso).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli, due dei quali minori, in Italia, riferimenti familiari sul territorio.
Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale - come, peraltro, evidenziato anche nel provvedimento questorile laddove si segnala la possibilità di far richiedere ex art. 31 TUI al competente Tribunale per i
Minorenni (peraltro richiesta avanzata al Tribunale per i minorenni nel febbraio 2025; sul punto v. docc. 20-22 nota di deposito del 21.5.25) la richiesta di autorizzazione a permanere sul T.N. - rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Peraltro, la ricorrente rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito per la sua famiglia e l'unico riferimento per i suoi figli sol che si consideri che il marito della stessa, e padre dei tra figli, pur trovandosi anch'egli sul territorio nazionale è attualmente detenuto presso il carcere di Rimini per pregressi fatti di detenzione a fini di spaccio di cui all'art. 73 DPR 309/90, oramai
Pag. 9 di 12 diventati definitivi, con previsione del fine-pena nel 2027 (v. verbale udienza in atti).
La ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale in lingua italiana come evincibile dal verbale d'udienza in atti (v. verbale udienza 29.5.25).
Peraltro, la ricorrente manca dal suo Paese d'origine dal 2022 senza più avervi fatto ritorno con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con i familiari ancora ivi eventualmente presenti.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che
– anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n.
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. Per_1
19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Pag. 10 di 12 Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggerla dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pag. 11 di 12 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008
e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 1184/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento introdotto da
(CF nata in [...], il Parte_1 C.F._1
08.08.1983,
Codice CUI: C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Gian Luigi Manaresi del foro di Ravenna, con studio professionale in Lugo (RA), Corso Matteotti n. 3,
RICORRENTE contro (CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: In via preliminare ed urgente ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 35 bis D.Lgs 25/2008, dato atto della sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa, SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto del Questore della Provincia di Ravenna di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, datato 11.01.25 e notificato il
11.01.25. Nel merito A) annullare il provvedimento impugnato, Decreto di Rigetto al rilascio del permesso di soggiorno Protocollo 0001945 datato 11.01.25, notificato il 11.01.25; B) accertati e dichiarati sussistenti in capo alla ricorrente i presupposti di cui all'art. 19 TU Imm., ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno richiesto per protezione speciale. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
Fatto e Diritto
1.1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.1.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatole 11.1.2025.
Pag. 2 di 12 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data
5.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale
“…Si evidenzia invero come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU, l'istante si trova in Italia dal 2022, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto alcuna documentazione concernente attività lavorativa e non ha prodotto documentazione relativa a partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. La stessa dichiarava di avere soggiornato sul territorio nazionale anche in precedenza dal 2006 al 2011 ma non documentava altresì eventuali attività relative a queste annualità.
Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art.8 CEDU. Si rappresenta tuttavia per l'istante, trovandosi sul territorio nazionale con tre figli in costanza di minore età, la possibilità di richiedere un eventuale permesso di soggiorno ai sensi dell'art.31 comma 3 D.Lgs 286/98 così come modificato dal D.L.
130/2020 art.2 comma 6 e dell'eventuale attivazione di misure di assistenza nei confronti dei minori”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie alla presenza dei suoi tre figli ancora minorenni.
1.3. In data 16 febbraio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il
[...]
, costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso.
Pag. 3 di 12 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che, all'udienza del 29 maggio 2025, dinanzi al
GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete: “ADR: vivo da aprile 2024 a Faenza in una casa in affitto insieme a miei tre figli, uno di appena 18 anni e gli altri due di 16 e
10 anni. Io sono arrivata in Italia a settembre del 2022 e sono andata a vivere subito con mia sorella sempre a Faenza, a casa sua dove vivevano anche suo marito e
i loro tre figli. Prima mia sorella era l'unica intestataria del contratto di affitto e poi da ottobre-novembre 2024 mi sono unita anche io nel contratto. Pago 550,00 euro al mese, mi aiuta mia sorella a pagare questo canone di affitto, lei lavora in una fabbrica di ceramica a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. ADR: sto lavorando in campagna a Modigliana che è un paese al confine quasi con la
Toscana, ho avuto il rinnovo annuale sempre presso la stessa azienda agricola presso cui lavoro da tre anni, cioè da quando sono arrivata qui in Italia. Guadagno tra i
600,00 e i 1000,00 euro al mese, dipende dal tempo, se brutto o bello;
mi occupo non solo di raccogliere la frutta ma anche della potatura degli alberi. ADR: sto bene in salute, per ora si, grazie. I miei figli stanno bene, frequentano, il primo, ancora il primo anno di un istituto per elettricisti, ha ripetuto tre volte questa stessa classe, ma forse quest'anno riuscirà ad essere promosso;
la seconda figlia frequenta il primo anno di un istituto grafico e l'ultimo figlio frequenta il terzo anno di scuola elementare. Le scuole dei miei figli sono tutte a Faenza. I miei figli stanno bene qui in Italia. ADR: lavoro e mi occupo dei miei figli, non ho tempo per svolgere attività per me stessa.
ADR: a Valona vivono i miei genitori, tre sorelle e due fratelli, con tutti loro sono in contatto. Poi, in un paesino in provincia di Valona vive anche mia suocera. ADR: mio marito è qui in Italia, lui è in carcere da oramai quasi un anno, aveva ottenuto la messa alla prova per due anni e 7 mesi ma dopo tre mesi è fuggito ed è stato
Pag. 4 di 12 arrestato dopo tre anni, nel 2024 appunto. E' tornato a Valona dove vivevo io insieme ai nostri tre figli;
poi, sono venuta io in Italia con i bambini, lui ci ha voluto raggiungere dopo qualche tempo ma è stato fermato, identificato e, quindi, arrestato.
Il reato contestatogli è stato quello di spaccio ex artt. 73 TUImm, se non ricordo male lui era già stato detenuto nel 2002 o giù di lì. Io e mio marito ci siamo conosciuti nel
2006 in Albania e lo stesso anno ci siamo sposati e nel 2007 è nato il nostro primo figlio a Montevarchi e così anche la seconda figlia nel 2009, mentre il piccolo che è del 2015 è nato in [...]: si, io sono stata qui in Italia prima del 2022, e, precisamente, tre il 2006 e fino al 2011 insieme a mio marito e abbiamo vissuto in
Toscana, ad Arezzo dove abitava e abita ancora ora suo fratello. ADR: io vado a trovare in carcere mio marito insieme ai nostri figli, ora lui è stato trasferito nel carcere di Rimini. Il fine-pena dovrebbe essere gennaio 2027 salvo sconti per buona- condotta”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018
(controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
Pag. 5 di 12 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita
Pag. 6 di 12 privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pag. 7 di 12 Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n.
130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n.
21240).
È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo nonché familiare ed alloggiativo sul territorio italiano.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che la ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. sul punto nulla è stato segnalato da parte resistente), ha avviato un regolare percorso di integrazione lavorativa, sia pur con modesti guadagni (circa 7.000 euro nel 2023 e anche nel 2024): ha, infatti, in corso un contratto, più volte rinnovato, di lavoro come bracciante agricola con prossima scadenza al
31.12.25 (v. docc. 18-20 nota di deposito del 21.5.25) dopo quasi tre anni di regolare assunzione presso la stessa azienda agricola con sede a Modigliana
(FC).
Pag. 8 di 12 Quanto alla sua situazione alloggiativa, la ricorrente risulta essere conduttrice, insieme alla sorella che contribuisce al pagamento del canone di locazione e vive insieme al marito e ai figli in altra residenza (v. sul legame di parentela docc. 5 e 13-15 ricorso e docc. 24-25 nota di deposito del 13.6.25) di un immobile, dimostrando così una propria autonomia abitativa.
Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti (v. docc. 10-11 ricorso).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli, due dei quali minori, in Italia, riferimenti familiari sul territorio.
Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale - come, peraltro, evidenziato anche nel provvedimento questorile laddove si segnala la possibilità di far richiedere ex art. 31 TUI al competente Tribunale per i
Minorenni (peraltro richiesta avanzata al Tribunale per i minorenni nel febbraio 2025; sul punto v. docc. 20-22 nota di deposito del 21.5.25) la richiesta di autorizzazione a permanere sul T.N. - rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Peraltro, la ricorrente rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito per la sua famiglia e l'unico riferimento per i suoi figli sol che si consideri che il marito della stessa, e padre dei tra figli, pur trovandosi anch'egli sul territorio nazionale è attualmente detenuto presso il carcere di Rimini per pregressi fatti di detenzione a fini di spaccio di cui all'art. 73 DPR 309/90, oramai
Pag. 9 di 12 diventati definitivi, con previsione del fine-pena nel 2027 (v. verbale udienza in atti).
La ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale in lingua italiana come evincibile dal verbale d'udienza in atti (v. verbale udienza 29.5.25).
Peraltro, la ricorrente manca dal suo Paese d'origine dal 2022 senza più avervi fatto ritorno con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con i familiari ancora ivi eventualmente presenti.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che
– anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n.
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. Per_1
19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Pag. 10 di 12 Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggerla dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pag. 11 di 12 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008
e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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