TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
• (C.F.: ; Parte_2 CodiceFiscale_2
• (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
• (C.F.: ), tramite i genitori esercenti la Controparte_1 C.F._4
responsabilità genitoriale, (nato a [...] il [...]) e Controparte_2
(nata a [...] il [...]); Persona_1
• (C.F.: ), tramite i genitori Controparte_3 C.F._5
esercenti la responsabilità genitoriale, (nato a [...] Controparte_4
il 01/03/1968) e (nata a [...] il [...]); Controparte_5
• (C.F.: , tramite i genitori esercenti Controparte_6 C.F._6
la responsabilità genitoriale, (nato a [...] il Controparte_4
01/03/1968) e (nata a [...] il [...]); Controparte_5
• (C.F.: ); Parte_4 CodiceFiscale_7
• (C.F.: ); Persona_1 CodiceFiscale_8
• (C.F.: ); Controparte_4 C.F._9
tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Lorenza Cuccaro;
(attori)
nei confronti di:
• DI RI DO (C.F.: ); C.F._10
• (P.IVA Controparte_7
); P.IVA_1
(convenuti non costituitisi) nonché nei confronti di:
P.IVA E C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_8 P.IVA_2 presente giudizio, dall'avv. Mario Pietrunti, presso il cui studio, sito in Campobasso, via Francesco
Pietrunto n. 20, è elettivamente domiciliata;
(convenuta)
Oggetto: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – in qualità di nipoti, nuore e genero di deceduto in data 18/02/2022 – hanno convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , la Controparte_9 Controparte_10 nonché la compagnia assicurativa –
[...] Controparte_11
rispettivamente in qualità di conducente, proprietaria e compagnia assicurativa del veicolo IVECO modello “Daily” targato EP784DF – al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti iure proprio, a seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto
(nato il [...]) – e previo accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_1
nella causazione del sinistro stesso –, allorquando, in data 25/01/2022, alle ore Controparte_9
09.00, mentre attraversava l'attraversamento pedonale di via Garibaldi, all'altezza del civico n. 184, veniva investito dal veicolo in questione.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto che:
- a seguito dell'investimento, (nato il [...]) veniva trasportato Parte_1
d'urgenza in ambulanza presso l'ospedale A. Cardarelli di Campobasso, ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo da investimento” e, successivamente, una
“emorragia subdurale e subaracnoidea”, una “rima di frattura composta dell'osso temporale sx”, “fratture multiple costali a sx”, nonché “versamento pericardico non tamponante”;
- che, svolti i primi esami, il paziente veniva trasportato, lo stesso giorno, presso il centro specialistico NEUROMED di POZZILLI, dove entrava in coma a seguito del progressivo aggravarsi delle sue condizioni cliniche e neurologiche – che sconsigliavano il trattamento chirurgico delle lesioni riportate – e, infine, decedeva, in data 18/02/2022;
- che il decesso era causalmente riconducibile al sinistro del 25/01/2022, come accertato dal C.T.U. del pubblico ministero nominato, nel corso delle indagini, in sede di accertamento tecnico irripetibile, che ha, infatti, concluso che “a determinare il decesso, che avvenne per arresto cardiaco, furono le lesioni causate al momento del sinistro, senza altre cause o concause” (così: pagg. 325-326 del fascicolo del pubblico ministero, allegato all'atto di citazione);
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del , Controparte_9
il quale – come da lui stesso dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni rese al
Comando di Polizia Locale intervenuto sul posto – non aveva visto il pedone e non era riuscito a frenare tempestivamente (evitando l'impatto) a causa di un raggio di sole che gli impediva la vista;
- che gli odierni attori, tutti legati da un profondo affetto alla vittima del sinistro, hanno, quindi, diritto a vedersi risarcito il danno da perdita parentale dagli stessi subito, che veniva, dagli attori stessi, così quantificato:
o € 93.516,80, in favore di nato il [...]; Parte_1
o € 93.439,20, in favore di;
Parte_5
o € 93.439,20 in favore di;
Parte_3
o € 99.361,60 in favore di Controparte_1
o € 99.361,60 in favore di;
CP_3
o € 99.361,60 in favore di;
Controparte_6
o € 90.594,40 in favore di;
Persona_1
o € 87.672,00 in favore di;
Parte_4
o € 35.068,80 in favore di . Controparte_4
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, deducendo – pregiudizialmente – la pendenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto il medesimo sinistro ed iscritto al ruolo 492/2023, ed eccependo:
- l'improponibilità della domanda, stante la mancata presentazione, da parte degli odierni attori, di idonea richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005;
- l'infondatezza, nel merito, della domanda;
- la sproporzione, in ogni caso, del quantum richiesto a titolo risarcitorio. La compagnia assicurativa convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo, in via pregiudiziale, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al R.G. n. 492/2023 e, nel merito, il rigetto della domanda.
Rigettata l'istanza di riunione e disposto l'interrogatorio formale del convenuto – al quale CP_9 quest'ultimo non è comparso –, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante escussione delle prove orali ammesse e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22/01/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e di Controparte_9 [...]
non costituitisi nel presente giudizio, Controparte_7
benché ritualmente citati.
***
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta nei ristretti limiti di seguito precisati.
Sulla proponibilità della domanda.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa, secondo cui la domanda sarebbe improponibile per non avere, gli odierni attori, formulato, alla compagnia stessa, idonea richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.l.gs n. 209/2005.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che gli odierni attori hanno formulato tutti tale richiesta stragiudiziale, indirizzandola alla compagnia assicurativa (con comunicazione PEC del 31/03/2022), la quale, dal canto suo, con comunicazione dell'08/04/2022, ha riscontrato tale richiesta solo con riferimento ai nipoti, rappresentando, tuttavia, di non poter formulare alcuna offerta in quanto “dagli elementi istruttori in nostro possesso vi è carenza di legittimazione attiva” (cfr., in particolare, i doc.
n. 6 e n. 7 allegati all'atto di citazione).
Ebbene, si osserva, tuttavia, al riguardo, che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, la Suprema corte ha avuto modo di chiarire come debba ritenersi correttamente assolto, da parte del danneggiato,
l'onere posto a suo carico dall'art. 145 Cod. assicurazioni, nel caso in cui – come nel caso di specie
– la compagnia assicurativa non abbia chiesto integrazioni al danneggiato (così: Cass. civ. n. 32919/2022, secondo cui “la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione”).
Pertanto, in assenza di prova – che era onere della compagnia assicurativa fornire – circa l'eventuale richiesta di integrazione, la domanda deve ritenersi proponibile.
Sul sinistro del 25/01/2022.
Deve, in primo luogo, ritenersi pacifico il fatto storico del sinistro, avvenuto in data 25/01/2022, così come descritto dagli odierni attori, in quanto inconfutabilmente confermato dalla documentazione in atti, oltre che dall'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Si fa riferimento, in particolare:
1. alla comunicazione della notizia di reato redatta dagli operanti dell'area Polizia locale intervenuti sul posto e alle fotografie alla stessa allegate, raffiguranti il veicolo targato
EP784DF danneggiato nella parte anteriore sinistra;
2. il verbale di spontanee dichiarazioni rese dallo stesso conducente, , Controparte_9 nell'immediatezza del fatto, il quale ha dichiarato che, mentre percorreva, a bordo del suo autocarro, via Garibaldi provenendo da Contrada Macchie in direzione via Tiberio, giunto all'altezza del civico 184/A, “a pochi metri dall'attraversamento pedonale presente sulla sede stradale di via Garibaldi un pedone attraversava la strada e, a causa di un raggio di sole che mi infastidiva la vista, non riuscivo a bloccare tempestivamente il mio veicolo e ad evitare l'impatto con il pedone che proveniva dal mio lato destro diretto alla mia sinistra.
L'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra del mio autocarro”;
3. il video delle telecamere di sorveglianza, da cui si vede con chiarezza in momento dell'impatto;
4. le deposizioni del teste , escusso all'udienza del 13/12/2023, Testimone_1
operante che ha redatto il verbale e visionato il video delle telecamere di sorveglianza;
5. la mancata comparizione del convenuto , interrogando, all'udienza fissata per tale CP_9
incombente.
La documentazione versata in atti e l'istruttoria espletata nel presente giudizio hanno, infatti, più nello specifico, consentito di accertare:
- che, in data 25/01/2022, alle ore 09.00 circa, nato il [...]) Parte_1
si accingeva ad attraversare il passaggio pedonale (contrassegnato da segnaletica orizzontale di colore rosso e bianco) di via Garibaldi, all'altezza del civico 184/A, allorquando, giunto circa a metà dell'attraversamento, veniva investito dal veicolo targato EP784DF condotto da , di proprietà della e Controparte_9 CP_7
assicurato proveniente dalla sua sinistra;
CP_11
- che il conducente non era riuscito ad evitare l'impatto;
- che l'impatto era particolarmente violento, in quanto faceva sbalzare in avanti la vittima;
- che, sul posto, interveniva personale del 118, che trasportava la vittima, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, da dove veniva nuovamente trasferita, nella serata del 25/01/2022, presso la struttura sanitaria
NEUROMED di Pozzilli (IS), ove veniva ricoverata in prognosi riservata e ove, purtroppo, decedeva in data 18/02/2022.
Deve, quindi, ritenersi provata la dinamica del sinistro, nei suoi elementi essenziali.
Ebbene, ciò premesso in ordine alla dinamica del sinistro, parimenti pacifica deve ritenersi la riconducibilità causale del decesso al sinistro stesso.
L'esame autoptico effettuato sulla salma di nell'ambito del procedimento Parte_1
penale R.G.N.R. n. 286/2022, in sede di accertamenti tecnici irripetibili, ha accertato, infatti:
- che il defunto, in conseguenza dell'investimento, riportava “importanti, gravi e numerose lesioni” (in particolare: emorragia cerebrale, frattura al cranio dell'osso temporale sinistro, diverse fratture costali, escoriazioni e graffi agli arti superiori e inferiori;
ferita cutanea alla testa in regione occipitale); che, benché il paziente fosse cardiopatico e portatore di pacemaker in terapia con xarelto, “a determinare il decesso, che avvenne per arresto cardiaco, furono le lesioni causate al momento del sinistro in esame, senza altre cause o concause” (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale).
Del resto, l'infausto esito subito dalla vittima è del tutto compatibile con la dinamica del sinistro per come emersa nel presente giudizio e, in particolare, con la violenza dell'urto e con la gravità delle lesioni riportate, nonché con il breve lasso di tempo decorso tra il sinistro e il decesso.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, si osserva – in ordine alla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro da cui è derivato il decesso della vittima – che la fattispecie è astrattamente sussumibile nell'alveo dell'art. 2054 c.c.
Ebbene, tale norma – appositamente dettata in materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli
– enuncia il principio generale per cui il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose per effetto della circolazione del veicolo stesso, avendo cura di precisare che il conducente può liberarsi da tale responsabilità solo fornendo la prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La regola di giudizio, sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è, quindi, rappresentata dall'art. 2054, co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'autoveicolo per tutti i danni causalmente riconducibili alla circolazione, salva la prova liberatoria – il cui onere incombe sul conducente stesso – di avere fatto il possibile per evitare il danno ovvero che il fatto sia imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme ovvero estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una condotta normalmente diligente (v., tra le altre: Cass. civ., n. 24745 del 28/11/2007).
Il conducente, dunque, per liberarsi dalla responsabilità sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2054
c.c., deve dimostrare – con onere probatorio a suo carico – la “causa esterna”, ossia una causa improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno.
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi – stante la sua mancata costituzione in giudizio – che il danneggiante abbia fornito tale prova.
Del resto, dalla documentazione in atti, deve, in ogni caso, escludersi la sussistenza di una causa esterna, non ravvisabile:
- né nella repentinità della condotta di attraversamento della vittima;
- né nel fatto che il conducente del veicolo fosse stato abbagliato dalla luce del sole, diretta contro di lui.
Si osserva infatti, da un lato, che il pedone stava correttamente attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali e, dall'altro lato, che la carreggiata, luogo del sinistro di cui è causa, era una strada cittadina, di talché era ragionevole – anche tenuto conto dell'orario diurno in cui il sinistro è avvenuto
(ore 09.00 circa) – attendersi l'attraversamento di persone in prossimità dei passaggi pedonali, con conseguente necessità, da parte del conducente, di adottare tutte le misure atte a prevenire potenziali situazioni di pericolo.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, e in assenza di idonea prova contraria, non fornita dal conducente, deve ritenersi che non risultano acquisiti in giudizio elementi idonei ad escludere la presunzione di responsabilità esclusiva dello stesso ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., con conseguente responsabilità del conducente, nonché della società, proprietaria del mezzo, ex art. 2054, co. 3, c.c., in assenza di prova contraria (non fornita nel presente giudizio, stante la contumacia anche della società proprietaria del mezzo) circa il fatto che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Da ciò consegue l'affermazione di responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_9
del sinistro da cui è scaturito il decesso di nato il [...]), con conseguente Parte_1
condanna del – in solido con la società proprietaria del veicolo e con la compagnia CP_9
assicuratrice – al risarcimento, in favore degli odierni attori, dei danni dagli stessi subiti iure proprio in conseguenza del sinistro, nei limiti di seguito precisati. Sui danni risarcibili.
In merito ai danni risarcibili, è opportuno premettere – in via generale – che, in punto di risarcimento del danno cd. da perdita del rapporto parentale che qui viene in considerazione, occorre distinguere la posizione dei membri della famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), da quella degli ulteriori congiunti, meno prossimi alla vittima (nonno, nipoti, zii, cugini, affini).
Infatti, pur non potendosi negare – in termini astratti – la risarcibilità di tale danno, ove subìto da questi ultimi soggetti (trovando tale danno la propria fonte nell'art. 29 Cost., norma che, tutelando la famiglia quale “società naturale”, non può intendersi limitata alla sola famiglia nucleare;
così: Cass. civ. n. 7743/2020), a divergere è, tuttavia, l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Mentre, infatti, con riferimento al membro della famiglia nucleare della vittima, la stessa relazione intercorrente tra vittima primaria e vittima secondaria del sinistro (in quanto relazione che, in re ipsa,
è particolarmente qualificata) consente, a sua volta, di presumere il danno subito dalla vittima secondaria (danno che, comunque, non è in re ipsa, ammettendo, quindi, la prova contraria), con riferimento, invece, ad un soggetto diverso dai membri della famiglia nucleare della vittima, tale automatismo nella valutazione avente ad oggetto la consistenza della relazione e tale presunzione circa la sussistenza del danno non operano (v. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 3904/2025, ove la
Suprema corte – in un caso in cui venivano in considerazione, quali danneggiati, i genitori, il coniuge,
i figli e i fratelli della vittima – ha ribadito che solo “per i membri della cd. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”).
Con riferimento ai danneggiati diversi dai membri della famiglia nucleare, dunque, ivi compresi i nipoti di nonno, “ai fini della configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale, l'effettività
e consistenza della relazione parentale non può considerarsi in re ipsa ma deve essere provata”
(così: Cass. civ. n. 1366/2024, pronunciata in un caso relativo proprio al rapporto tra nonni e nipoti), ferma restando, peraltro, la necessità che il danno patito da tali soggetti presenti delle “condizioni minime di apprezzabilità, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento” (così: Cass. civ. n.
26140/2023). Ebbene, dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata si ricava, dunque, che, al di fuori della famiglia nucleare, ai fini della risarcibilità del danno subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale con la vittima primaria del sinistro, è necessario fornire la prova:
- sia della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva con la vittima;
- sia della serietà ed apprezzabilità del pregiudizio subito, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto sul piano dinamico-relazionale, in conseguenza di tale perdita, con la precisazione per cui quest'ultima prova, pur potendo servirsi di presunzioni, deve comunque essere fornita con riferimento a ciascun rapporto parentale dedotto in giudizio, “incombendo sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori” (così: Cass. civ. n. 27658/2023).
Tale danno, dunque, benché possa essere, in concreto, provato anche tramite presunzioni, non è tuttavia “presunto” – come lo è, invece, per i membri della famiglia nucleare – ed è, quindi, bisognoso di prova (la prova per presunzioni è, infatti, pur sempre una prova).
Ebbene, così ricostruito il diritto vivente in subiecta materia, deve ritenersi, nel caso di specie, che solo con riferimento ai nipoti possa ritenersi raggiunta la prova di entrambi i presupposti di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti esterni alla cd. famiglia nucleare, ossia la sussistenza:
- non solo di una relazione affettiva effettiva con il defunto (ciò che è emerso, invero, con riferimento a tutti gli attori del presente giudizio, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale espletata);
- ma anche di un pregiudizio serio ed apprezzabile.
I testi sentiti sulle circostanze “h” e “i”1, infatti – ossia sulle uniche circostanze articolate da parte attrice volte a fornire prova del danno subito dagli attori in conseguenza della morte della vittima e testualmente riferite, peraltro, solo ai “nipoti” (danno che, lo si ricorda, non è in re ipsa né può presumersi solamente in virtù della relazione parentale, ciò che avviene invece, come visto, con riferimento ai membri della famiglia nucleare) –, hanno sì confermato positivamente tali circostanze, ma circostanziandole, tuttavia, ulteriormente, solo con riferimento a taluni degli attori-danneggiati, sì che solo con riferimento a tali soli attori-danneggiati le testimonianze stesse possono ritenersi pienamente attendibili (in quanto solo con riferimento a tali danneggiati-attori è risultata una fonte di conoscenza diretta, da parte del teste, delle circostanze confermate).
In particolare, si evidenzia che:
- la teste , sentita all'udienza del 17/01/2024, sulle circostanze Testimone_2
“h” e “i”, ha dichiarato “so che i nipoti dalla morte del nonno hanno smesso di andare
a casa dei nonni proprio perché per loro fonte di dolore. Ciò mi risulta, perché ho con
e un rapporto molto stretto e quotidiano e mi hanno spesso Controparte_1 Pt_3
riferito questa circostanza che, cioè, andare lì e non trovare il nonno seduto sulla sua poltrona preferita a guardare la tv è fonte di dolore […] venendo meno il fu Parte_1
sono venute meno tante abitudini, come incontrarsi la domenica a pranzo o
[...]
festeggiare una qualsiasi occasione, proprio perché il nonno amava riunire la famiglia
e passare molto tempo con nipoti, figli, nuore e genero. Lo stile di vita è oggi modificato perché non ci sono più queste occasioni, di cui i nipoti ne risentono psicologicamente, in base a ciò che mi riferiscono giornalmente, in particolare i nipoti adottati. Peraltro, il nipote era così attaccato al nonno che dopo la sua morte ha raccolto la sua Pt_3
eredità spirituale quale la passione per i cani, tanto da essersi preso cura del suo cane dopo la sua morte”;
- il teste , sentito all'udienza del 13/03/2024, sulle circostanze “h” e Testimone_3
“i”, ha dichiarato che “preciso che conosco soltanto e la sorella Parte_1
. Quindi rispetto a loro due posso dire che conosco questa circostanza Parte_2 perché nell'immediatezza del fatto si sfogava molto con me per quanto fosse Pt_1
successo, dicendomi che non riusciva più ad andare a casa dei nonni dopo il fatto, perché non riusciva a farsi una ragione della morte del nonno […] Soprattutto Pt_1
con il quale sono cresciuto insieme me lo ripete spesso che gli manca quell'aggregazione che si creava a casa del nonno quando era in vita e soffre questa dinamica che i familiari superstiti non riescono più a ricostruire”.
È evidente, dunque, alla luce di tali deposizioni – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare
– è possibile affermare, con riferimento a nato il [...]), a Parte_1 Parte_2
, a e a la sussistenza non solo di
[...] Parte_3 Controparte_1
una relazione con la vittima (evincibile dal tenore complessivo delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi), ma anche di un pregiudizio effettivo derivante dalla morte del nonno, estrinsecatosi sia nel dolore patito dai nipoti, sia nel cambiamento delle proprie abitudini dinamico-relazionali,
(cambiamento che, come visto, non deve assurgere al rango di vero e proprio “stravolgimento esistenziale”; così: Cass. civ. 26140/2023), atteso che gli stessi, dalla morte del nonno in poi, risultano non frequentare più l'abitazione dei nonni, ove pure vive ancora la nonna.
Da valutare con particolare cautela è, invece, per la sua genericità (genericamente riferita “ai nipoti”), la deposizione di (ex babysitter, di anni sessantadue, di e Testimone_4 Parte_6
, dal 2011 al 2019), la quale si è limitata a confermare le circostanze di cui ai CP_6 capitoli “h” ed “i” senza, tuttavia, aggiungere alcuna ulteriore precisazione che possa attribuire maggiore attendibilità al riferito (la stessa si è limitata a dichiarare, infatti, che “prima i nipoti andavano assiduamente a casa dei nonni sia per pranzi, cene, coccole e quant'altro, poi dopo la sua morte non sono più andati perché avevano un rapporto speciale col nonno. Questo so perché ho continuato a frequentarli anche dopo che ho smesso di fare la babysitter”).
Con riferimento a queste ultime due minori, in particolare, si osserva che è vero che i testi – sentiti sulle circostanze “h” ed “i” (le uniche, come visto, aventi ad oggetto il pregiudizio subito) – nulla di specifico hanno riferito in merito al pregiudizio dalle stesse subito in conseguenza della morte del nonno, ma è, però, altresì vero che l'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare la sussistenza di una relazione effettiva con il nonno particolarmente intensa da parte delle sorelline, in quanto quotidiana (cfr., in particolare, la deposizione del teste escusso all'udienza Testimone_5 del 17/01/2024, che ha dichiarato “ogni giorno, intorno alle ore 13,15, all'uscita delle ragazze da scuola, prevalentemente il loro papà, accompagnava le ragazze a casa dei CP_4 nonni, non essendo gli altri nonni presenti”).
Ebbene, da tale quotidianità nei rapporti è, dunque, possibile ritenere – per via presuntiva – che le stesse abbiano subito un pregiudizio serio ed apprezzabile derivante dalla perdita del rapporto con il nonno.
Analogo ragionamento presuntivo non può, tuttavia, estendersi con riferimento ai restanti attori
(nuore e genero del defunto), atteso che, da un lato, l'istruttoria non ha consentito di accertare uno specifico pregiudizio – in termini morali o relazionali – dagli stessi subito in conseguenza del decesso del suocero e, dall'altro lato, non si può nemmeno presumere tale pregiudizio in virtù della sola relazione affettiva (pure esistente) di tali attori con il defunto.
Ciò in quanto – trattandosi di affini – lo standard probatorio necessario ai fini dell'accertamento in ordine alla positiva sussistenza del pregiudizio morale-soggettivo e dinamico-relazionale subito in conseguenza della morte del suocero (pregiudizio che, lo si ricorda, non è mai in re ipsa né presunto, ma deve essere oggetto di prova), in applicazione del richiamato orientamento di legittimità (secondo cui quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”; così: Cass. civ. n. 27658/2023),
è più rigoroso e, pertanto, tale da non poter essere soddisfatto da mere presunzioni fondate sull'assistenza che, pure, le nuore e il genero offrivano all'anziano suocero, quantomeno non in assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad uno specifico pregiudizio subito.
Alla luce di tutto quanto osservato deve, quindi, essere risarcito, esclusivamente in favore dei nipoti, il danno da perdita del rapporto parentale dagli stessi subito in conseguenza del decesso del nonno, da liquidarsi in applicazione delle tabelle di Milano del 2024, tenuto conto:
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (88 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (nipoti);
- dell'età di ciascun nipote al momento del decesso del nonno (rispettivamente: di anni 30, 25,
21, 15, 14 e 12);
- del numero di componenti del nucleo familiare (più di tre);
- dell'insussistenza di rapporti di convivenza;
- della qualità e/o intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, dovendosi avere riguardo, nella valutazione di tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi), da effettuarsi anche mediante il ricorso a mere presunzioni, alla sofferenza interiore e allo stravolgimento di vita patiti dalle vittime secondarie, ritenuti, nel caso di specie, pari:
o a 0 punti, quanto a (non essendo emersa, con Parte_2
riferimento alla stessa, né una particolare sofferenza, né una particolare intensità della relazione, meritevole di valutazione aggiuntiva dal punto di vista risarcitorio);
o a 5 punti, quanto a e a Controparte_3 Controparte_6
(essendo emersa, con riferimento alle stesse, la frequentazione quotidiana con
[...]
il nonno e tenuto conto, tuttavia, dell'assenza di qualsivoglia elemento di allegazione e prova circa il pregiudizio effettivamente subito che, nel caso di specie, è solo presunto, in ragione dell'intensità della relazione);
o a 15 punti, quanto a essendo emersa, con riferimento allo stesso, Parte_7 una particolare sofferenza, esternata all'amico ; Persona_2
o a 20 punti, quanto a e a (essendo Parte_3 Controparte_1
emersa, con riferimento agli stessi, sia una più intensa ripercussione psicologica 2 Cfr. anche la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13/03/2024, il quale ha dichiarato: “ Testimone_3 Pt_1 nell'immediatezza del fatto si sfogava molto con me per quanto fosse successo, dicendomi che non riusciva più ad andare a casa dei nonni dopo il fatto, perché non riusciva a farsi una ragione della morte del nonno”. derivante dalla perdita del nonno – che, del resto, aveva svolto un ruolo di rilievo nella procedura di adozione –, sia una relazione affettiva connotata da maggiore profondità3).
I parametri così tabellarmente calcolati devono, poi, essere abbattuti di un terzo (abbattimento ritenuto congruo, trattandosi, pur sempre, di una valutazione equitativa), in ragione dell'età molto avanzata della vittima, di quasi novant'anni al momento del decesso, oltre che – come emerso dall'esame autoptico – cardiopatico e portatore di paecemaker (trattandosi di danno che, risarcendo la perdita del rapporto parentale, si proietta, inevitabilmente, nel futuro).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno iure proprio spettante in favore di ciascun nipote a seguito del decesso di nato il [...], Parte_1 per la perdita del rapporto parentale con il nonno, è pari ad €:
- 41.884,00 in favore di Parte_1
- 24.904,00, in favore di;
Parte_2
- 47.544,00, in favore di;
Parte_8
- 49.808,00, in favore di Controparte_1
- 32.828,00, in favore di;
Controparte_3
- 32.828,00, in favore di . Controparte_6
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state le stesse liquidate sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo gli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da 3 Cfr. la deposizione del teste escussa all'udienza del 17/01/2024, la quale – sentita sul capitolo “g” Testimone_2 avente ad oggetto il coinvolgimento del defunto nella procedura di adozione di – ha dichiarato: CP_1
- “decisamente sì. Non solo dichiarando la propria disponibilità in Tribunale ad essere presente, in caso di impedimento del figlio e della nuora, per accudire il nipote a cui era legatissimo, ma anche partecipando a tutte le fasi dell'adozione di due nipoti, un minorenne ed un maggiorenne, affianco al figlio ed alla nuora, partecipando in tutti i modi, affettivamente ed economicamente, supportandoli anche moralmente in un percorso non facile come quello dell'adozione, dando coraggio nei momenti più difficili”;
- “so che i nipoti dalla morte del nonno hanno smesso di andare a casa dei nonni proprio perché per loro fonte di dolore. Ciò mi risulta perché ho con e un rapporto molto stretto e quotidiano e mi Controparte_1 Pt_3 hanno spesso riferito questa circostanza, che, cioè, andare lì e non trovare il nonno seduto sulla sua poltrona preferita a guardare la TV è fonte di dolore”;
- “lo stile di vita è oggi modificato perché non ci sono più queste occasioni di cui i nipoti ne risentono psicologicamente, in base a ciò che mi riferiscono giornalmente, in particolare i nipoti adottati”;
- “il nipote era così attaccato al nonno che, dopo la sua morte, ha raccolto la sua eredità spirituale quale Pt_3 la passione per i cani, tanto da essersi preso cura del suo cane dopo la sua morte”. Cfr. anche la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13/03/2024, il quale – sentito Testimone_6 sul medesimo capitolo “g” – ha dichiarato:
- “Si è vero. Conosco questa circostanza in quanto sono un medico dentista che ha uno studio a Bojano nello stesso portone del figlio e della nuora del fu Posso quindi dire che già durante il periodo c.d. di Parte_1 'accoglienza solidale' degli adottandi minori, veniva e si intratteneva nel mio studio ed il defunto sig. CP_1 se lo veniva a prendere ed andavamo insieme a passeggio, così instaurandosi un bellissimo rapporto. Nel Pt_1 corso di queste lunghe passeggiate lui quindi mi confidava quanto ci tenesse al buon esito dell'adozione. Mi ha anche confermato che partecipava ai colloqui preadottivi e che avesse depositato in Tribunale la sua disponibilità alla presa in carico dei minori rispetto ai quali faceva da garante”. calcolarsi, anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ.
n. 4658/2024).
Devono, invece, essere integralmente rigettate le domande proposte da , Parte_4
e da . Persona_1 Controparte_4
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, nei limiti dei due terzi delle stesse, con compensazione, tra le parti, del restante terzo, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (e, in particolare, dell'accoglimento della domanda di parte attrice per i due terzi, ossia relativamente alla posizione di sei attori sui nove complessivi).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato alla luce del decisum) riconoscibili in relazione a tutte le fasi, a eccezioni delle fasi di studio e decisionale, con riferimento alle quali appare congruo liquidare i valori minimi tabellari, in ragione del fatto che:
− quanto alla fase di studio, l'atto di citazione del presente giudizio è sostanzialmente riproduttivo (anche graficamente) del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
R.G. n. 492/2023, dal quale si distingue per minime modifiche e aggiunte (fondamentalmente: la sola “premessa” del paragrafo 2);
− quanto alla fase decisionale, la stessa si è svolta, in concreto, secondo il modulo decisionale semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c., che richiede un minor impegno difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 550/2023, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e di Controparte_9 Controparte_7
[...]
• Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa, da cui è derivato il Controparte_9
decesso di nato il [...], e, per l'effetto: Parte_1
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare, in favore degli attori di seguito indicati, le seguenti somme (già valutate all'attualità), oltre interessi compensativi – da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva – ed interessi legali, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo: o 41.884,00 in favore di (nato il [...]); Parte_1
o 24.904,00, in favore di;
Parte_2
o 47.544,00, in favore di;
Parte_8
o 49.808,00, in favore di Controparte_1
o 32.828,00, in favore di;
Controparte_3
o 32.828,00, in favore di;
Controparte_6
• Rigetta le domande proposte da , e Parte_4 Persona_1
; Controparte_4
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere, in favore degli attori, in solido tra loro, le spese di lite dagli stessi sostenute per il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 10.701,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge), nei limiti dei due terzi delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 28 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in particolare, i capitoli di prova:
h) “i nipoti, dopo la morte del loro nonno, hanno mutato le loro abitudini di vita, sia verso gli altri che in relazione alla frequenza e all'intimità con la nonna superstite” (formulazione rimodulata in virtù dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2023, che ha espunto da tale capitolo le sue parti valutative); i) “i nipoti lamentano la mancanza del sistema di vita precedente” (formulazione rimodulata in virtù dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2023, che ha espunto da tale capitolo le sue parti valutative).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
• (C.F.: ; Parte_2 CodiceFiscale_2
• (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
• (C.F.: ), tramite i genitori esercenti la Controparte_1 C.F._4
responsabilità genitoriale, (nato a [...] il [...]) e Controparte_2
(nata a [...] il [...]); Persona_1
• (C.F.: ), tramite i genitori Controparte_3 C.F._5
esercenti la responsabilità genitoriale, (nato a [...] Controparte_4
il 01/03/1968) e (nata a [...] il [...]); Controparte_5
• (C.F.: , tramite i genitori esercenti Controparte_6 C.F._6
la responsabilità genitoriale, (nato a [...] il Controparte_4
01/03/1968) e (nata a [...] il [...]); Controparte_5
• (C.F.: ); Parte_4 CodiceFiscale_7
• (C.F.: ); Persona_1 CodiceFiscale_8
• (C.F.: ); Controparte_4 C.F._9
tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Lorenza Cuccaro;
(attori)
nei confronti di:
• DI RI DO (C.F.: ); C.F._10
• (P.IVA Controparte_7
); P.IVA_1
(convenuti non costituitisi) nonché nei confronti di:
P.IVA E C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_8 P.IVA_2 presente giudizio, dall'avv. Mario Pietrunti, presso il cui studio, sito in Campobasso, via Francesco
Pietrunto n. 20, è elettivamente domiciliata;
(convenuta)
Oggetto: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – in qualità di nipoti, nuore e genero di deceduto in data 18/02/2022 – hanno convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , la Controparte_9 Controparte_10 nonché la compagnia assicurativa –
[...] Controparte_11
rispettivamente in qualità di conducente, proprietaria e compagnia assicurativa del veicolo IVECO modello “Daily” targato EP784DF – al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti iure proprio, a seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto
(nato il [...]) – e previo accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_1
nella causazione del sinistro stesso –, allorquando, in data 25/01/2022, alle ore Controparte_9
09.00, mentre attraversava l'attraversamento pedonale di via Garibaldi, all'altezza del civico n. 184, veniva investito dal veicolo in questione.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto che:
- a seguito dell'investimento, (nato il [...]) veniva trasportato Parte_1
d'urgenza in ambulanza presso l'ospedale A. Cardarelli di Campobasso, ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo da investimento” e, successivamente, una
“emorragia subdurale e subaracnoidea”, una “rima di frattura composta dell'osso temporale sx”, “fratture multiple costali a sx”, nonché “versamento pericardico non tamponante”;
- che, svolti i primi esami, il paziente veniva trasportato, lo stesso giorno, presso il centro specialistico NEUROMED di POZZILLI, dove entrava in coma a seguito del progressivo aggravarsi delle sue condizioni cliniche e neurologiche – che sconsigliavano il trattamento chirurgico delle lesioni riportate – e, infine, decedeva, in data 18/02/2022;
- che il decesso era causalmente riconducibile al sinistro del 25/01/2022, come accertato dal C.T.U. del pubblico ministero nominato, nel corso delle indagini, in sede di accertamento tecnico irripetibile, che ha, infatti, concluso che “a determinare il decesso, che avvenne per arresto cardiaco, furono le lesioni causate al momento del sinistro, senza altre cause o concause” (così: pagg. 325-326 del fascicolo del pubblico ministero, allegato all'atto di citazione);
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del , Controparte_9
il quale – come da lui stesso dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni rese al
Comando di Polizia Locale intervenuto sul posto – non aveva visto il pedone e non era riuscito a frenare tempestivamente (evitando l'impatto) a causa di un raggio di sole che gli impediva la vista;
- che gli odierni attori, tutti legati da un profondo affetto alla vittima del sinistro, hanno, quindi, diritto a vedersi risarcito il danno da perdita parentale dagli stessi subito, che veniva, dagli attori stessi, così quantificato:
o € 93.516,80, in favore di nato il [...]; Parte_1
o € 93.439,20, in favore di;
Parte_5
o € 93.439,20 in favore di;
Parte_3
o € 99.361,60 in favore di Controparte_1
o € 99.361,60 in favore di;
CP_3
o € 99.361,60 in favore di;
Controparte_6
o € 90.594,40 in favore di;
Persona_1
o € 87.672,00 in favore di;
Parte_4
o € 35.068,80 in favore di . Controparte_4
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, deducendo – pregiudizialmente – la pendenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto il medesimo sinistro ed iscritto al ruolo 492/2023, ed eccependo:
- l'improponibilità della domanda, stante la mancata presentazione, da parte degli odierni attori, di idonea richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005;
- l'infondatezza, nel merito, della domanda;
- la sproporzione, in ogni caso, del quantum richiesto a titolo risarcitorio. La compagnia assicurativa convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo, in via pregiudiziale, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al R.G. n. 492/2023 e, nel merito, il rigetto della domanda.
Rigettata l'istanza di riunione e disposto l'interrogatorio formale del convenuto – al quale CP_9 quest'ultimo non è comparso –, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante escussione delle prove orali ammesse e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22/01/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e di Controparte_9 [...]
non costituitisi nel presente giudizio, Controparte_7
benché ritualmente citati.
***
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta nei ristretti limiti di seguito precisati.
Sulla proponibilità della domanda.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa, secondo cui la domanda sarebbe improponibile per non avere, gli odierni attori, formulato, alla compagnia stessa, idonea richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.l.gs n. 209/2005.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che gli odierni attori hanno formulato tutti tale richiesta stragiudiziale, indirizzandola alla compagnia assicurativa (con comunicazione PEC del 31/03/2022), la quale, dal canto suo, con comunicazione dell'08/04/2022, ha riscontrato tale richiesta solo con riferimento ai nipoti, rappresentando, tuttavia, di non poter formulare alcuna offerta in quanto “dagli elementi istruttori in nostro possesso vi è carenza di legittimazione attiva” (cfr., in particolare, i doc.
n. 6 e n. 7 allegati all'atto di citazione).
Ebbene, si osserva, tuttavia, al riguardo, che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, la Suprema corte ha avuto modo di chiarire come debba ritenersi correttamente assolto, da parte del danneggiato,
l'onere posto a suo carico dall'art. 145 Cod. assicurazioni, nel caso in cui – come nel caso di specie
– la compagnia assicurativa non abbia chiesto integrazioni al danneggiato (così: Cass. civ. n. 32919/2022, secondo cui “la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione”).
Pertanto, in assenza di prova – che era onere della compagnia assicurativa fornire – circa l'eventuale richiesta di integrazione, la domanda deve ritenersi proponibile.
Sul sinistro del 25/01/2022.
Deve, in primo luogo, ritenersi pacifico il fatto storico del sinistro, avvenuto in data 25/01/2022, così come descritto dagli odierni attori, in quanto inconfutabilmente confermato dalla documentazione in atti, oltre che dall'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Si fa riferimento, in particolare:
1. alla comunicazione della notizia di reato redatta dagli operanti dell'area Polizia locale intervenuti sul posto e alle fotografie alla stessa allegate, raffiguranti il veicolo targato
EP784DF danneggiato nella parte anteriore sinistra;
2. il verbale di spontanee dichiarazioni rese dallo stesso conducente, , Controparte_9 nell'immediatezza del fatto, il quale ha dichiarato che, mentre percorreva, a bordo del suo autocarro, via Garibaldi provenendo da Contrada Macchie in direzione via Tiberio, giunto all'altezza del civico 184/A, “a pochi metri dall'attraversamento pedonale presente sulla sede stradale di via Garibaldi un pedone attraversava la strada e, a causa di un raggio di sole che mi infastidiva la vista, non riuscivo a bloccare tempestivamente il mio veicolo e ad evitare l'impatto con il pedone che proveniva dal mio lato destro diretto alla mia sinistra.
L'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra del mio autocarro”;
3. il video delle telecamere di sorveglianza, da cui si vede con chiarezza in momento dell'impatto;
4. le deposizioni del teste , escusso all'udienza del 13/12/2023, Testimone_1
operante che ha redatto il verbale e visionato il video delle telecamere di sorveglianza;
5. la mancata comparizione del convenuto , interrogando, all'udienza fissata per tale CP_9
incombente.
La documentazione versata in atti e l'istruttoria espletata nel presente giudizio hanno, infatti, più nello specifico, consentito di accertare:
- che, in data 25/01/2022, alle ore 09.00 circa, nato il [...]) Parte_1
si accingeva ad attraversare il passaggio pedonale (contrassegnato da segnaletica orizzontale di colore rosso e bianco) di via Garibaldi, all'altezza del civico 184/A, allorquando, giunto circa a metà dell'attraversamento, veniva investito dal veicolo targato EP784DF condotto da , di proprietà della e Controparte_9 CP_7
assicurato proveniente dalla sua sinistra;
CP_11
- che il conducente non era riuscito ad evitare l'impatto;
- che l'impatto era particolarmente violento, in quanto faceva sbalzare in avanti la vittima;
- che, sul posto, interveniva personale del 118, che trasportava la vittima, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, da dove veniva nuovamente trasferita, nella serata del 25/01/2022, presso la struttura sanitaria
NEUROMED di Pozzilli (IS), ove veniva ricoverata in prognosi riservata e ove, purtroppo, decedeva in data 18/02/2022.
Deve, quindi, ritenersi provata la dinamica del sinistro, nei suoi elementi essenziali.
Ebbene, ciò premesso in ordine alla dinamica del sinistro, parimenti pacifica deve ritenersi la riconducibilità causale del decesso al sinistro stesso.
L'esame autoptico effettuato sulla salma di nell'ambito del procedimento Parte_1
penale R.G.N.R. n. 286/2022, in sede di accertamenti tecnici irripetibili, ha accertato, infatti:
- che il defunto, in conseguenza dell'investimento, riportava “importanti, gravi e numerose lesioni” (in particolare: emorragia cerebrale, frattura al cranio dell'osso temporale sinistro, diverse fratture costali, escoriazioni e graffi agli arti superiori e inferiori;
ferita cutanea alla testa in regione occipitale); che, benché il paziente fosse cardiopatico e portatore di pacemaker in terapia con xarelto, “a determinare il decesso, che avvenne per arresto cardiaco, furono le lesioni causate al momento del sinistro in esame, senza altre cause o concause” (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale).
Del resto, l'infausto esito subito dalla vittima è del tutto compatibile con la dinamica del sinistro per come emersa nel presente giudizio e, in particolare, con la violenza dell'urto e con la gravità delle lesioni riportate, nonché con il breve lasso di tempo decorso tra il sinistro e il decesso.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, si osserva – in ordine alla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro da cui è derivato il decesso della vittima – che la fattispecie è astrattamente sussumibile nell'alveo dell'art. 2054 c.c.
Ebbene, tale norma – appositamente dettata in materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli
– enuncia il principio generale per cui il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose per effetto della circolazione del veicolo stesso, avendo cura di precisare che il conducente può liberarsi da tale responsabilità solo fornendo la prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La regola di giudizio, sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è, quindi, rappresentata dall'art. 2054, co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'autoveicolo per tutti i danni causalmente riconducibili alla circolazione, salva la prova liberatoria – il cui onere incombe sul conducente stesso – di avere fatto il possibile per evitare il danno ovvero che il fatto sia imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme ovvero estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una condotta normalmente diligente (v., tra le altre: Cass. civ., n. 24745 del 28/11/2007).
Il conducente, dunque, per liberarsi dalla responsabilità sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2054
c.c., deve dimostrare – con onere probatorio a suo carico – la “causa esterna”, ossia una causa improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno.
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi – stante la sua mancata costituzione in giudizio – che il danneggiante abbia fornito tale prova.
Del resto, dalla documentazione in atti, deve, in ogni caso, escludersi la sussistenza di una causa esterna, non ravvisabile:
- né nella repentinità della condotta di attraversamento della vittima;
- né nel fatto che il conducente del veicolo fosse stato abbagliato dalla luce del sole, diretta contro di lui.
Si osserva infatti, da un lato, che il pedone stava correttamente attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali e, dall'altro lato, che la carreggiata, luogo del sinistro di cui è causa, era una strada cittadina, di talché era ragionevole – anche tenuto conto dell'orario diurno in cui il sinistro è avvenuto
(ore 09.00 circa) – attendersi l'attraversamento di persone in prossimità dei passaggi pedonali, con conseguente necessità, da parte del conducente, di adottare tutte le misure atte a prevenire potenziali situazioni di pericolo.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, e in assenza di idonea prova contraria, non fornita dal conducente, deve ritenersi che non risultano acquisiti in giudizio elementi idonei ad escludere la presunzione di responsabilità esclusiva dello stesso ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., con conseguente responsabilità del conducente, nonché della società, proprietaria del mezzo, ex art. 2054, co. 3, c.c., in assenza di prova contraria (non fornita nel presente giudizio, stante la contumacia anche della società proprietaria del mezzo) circa il fatto che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Da ciò consegue l'affermazione di responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_9
del sinistro da cui è scaturito il decesso di nato il [...]), con conseguente Parte_1
condanna del – in solido con la società proprietaria del veicolo e con la compagnia CP_9
assicuratrice – al risarcimento, in favore degli odierni attori, dei danni dagli stessi subiti iure proprio in conseguenza del sinistro, nei limiti di seguito precisati. Sui danni risarcibili.
In merito ai danni risarcibili, è opportuno premettere – in via generale – che, in punto di risarcimento del danno cd. da perdita del rapporto parentale che qui viene in considerazione, occorre distinguere la posizione dei membri della famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), da quella degli ulteriori congiunti, meno prossimi alla vittima (nonno, nipoti, zii, cugini, affini).
Infatti, pur non potendosi negare – in termini astratti – la risarcibilità di tale danno, ove subìto da questi ultimi soggetti (trovando tale danno la propria fonte nell'art. 29 Cost., norma che, tutelando la famiglia quale “società naturale”, non può intendersi limitata alla sola famiglia nucleare;
così: Cass. civ. n. 7743/2020), a divergere è, tuttavia, l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Mentre, infatti, con riferimento al membro della famiglia nucleare della vittima, la stessa relazione intercorrente tra vittima primaria e vittima secondaria del sinistro (in quanto relazione che, in re ipsa,
è particolarmente qualificata) consente, a sua volta, di presumere il danno subito dalla vittima secondaria (danno che, comunque, non è in re ipsa, ammettendo, quindi, la prova contraria), con riferimento, invece, ad un soggetto diverso dai membri della famiglia nucleare della vittima, tale automatismo nella valutazione avente ad oggetto la consistenza della relazione e tale presunzione circa la sussistenza del danno non operano (v. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 3904/2025, ove la
Suprema corte – in un caso in cui venivano in considerazione, quali danneggiati, i genitori, il coniuge,
i figli e i fratelli della vittima – ha ribadito che solo “per i membri della cd. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”).
Con riferimento ai danneggiati diversi dai membri della famiglia nucleare, dunque, ivi compresi i nipoti di nonno, “ai fini della configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale, l'effettività
e consistenza della relazione parentale non può considerarsi in re ipsa ma deve essere provata”
(così: Cass. civ. n. 1366/2024, pronunciata in un caso relativo proprio al rapporto tra nonni e nipoti), ferma restando, peraltro, la necessità che il danno patito da tali soggetti presenti delle “condizioni minime di apprezzabilità, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento” (così: Cass. civ. n.
26140/2023). Ebbene, dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata si ricava, dunque, che, al di fuori della famiglia nucleare, ai fini della risarcibilità del danno subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale con la vittima primaria del sinistro, è necessario fornire la prova:
- sia della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva con la vittima;
- sia della serietà ed apprezzabilità del pregiudizio subito, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto sul piano dinamico-relazionale, in conseguenza di tale perdita, con la precisazione per cui quest'ultima prova, pur potendo servirsi di presunzioni, deve comunque essere fornita con riferimento a ciascun rapporto parentale dedotto in giudizio, “incombendo sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori” (così: Cass. civ. n. 27658/2023).
Tale danno, dunque, benché possa essere, in concreto, provato anche tramite presunzioni, non è tuttavia “presunto” – come lo è, invece, per i membri della famiglia nucleare – ed è, quindi, bisognoso di prova (la prova per presunzioni è, infatti, pur sempre una prova).
Ebbene, così ricostruito il diritto vivente in subiecta materia, deve ritenersi, nel caso di specie, che solo con riferimento ai nipoti possa ritenersi raggiunta la prova di entrambi i presupposti di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti esterni alla cd. famiglia nucleare, ossia la sussistenza:
- non solo di una relazione affettiva effettiva con il defunto (ciò che è emerso, invero, con riferimento a tutti gli attori del presente giudizio, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale espletata);
- ma anche di un pregiudizio serio ed apprezzabile.
I testi sentiti sulle circostanze “h” e “i”1, infatti – ossia sulle uniche circostanze articolate da parte attrice volte a fornire prova del danno subito dagli attori in conseguenza della morte della vittima e testualmente riferite, peraltro, solo ai “nipoti” (danno che, lo si ricorda, non è in re ipsa né può presumersi solamente in virtù della relazione parentale, ciò che avviene invece, come visto, con riferimento ai membri della famiglia nucleare) –, hanno sì confermato positivamente tali circostanze, ma circostanziandole, tuttavia, ulteriormente, solo con riferimento a taluni degli attori-danneggiati, sì che solo con riferimento a tali soli attori-danneggiati le testimonianze stesse possono ritenersi pienamente attendibili (in quanto solo con riferimento a tali danneggiati-attori è risultata una fonte di conoscenza diretta, da parte del teste, delle circostanze confermate).
In particolare, si evidenzia che:
- la teste , sentita all'udienza del 17/01/2024, sulle circostanze Testimone_2
“h” e “i”, ha dichiarato “so che i nipoti dalla morte del nonno hanno smesso di andare
a casa dei nonni proprio perché per loro fonte di dolore. Ciò mi risulta, perché ho con
e un rapporto molto stretto e quotidiano e mi hanno spesso Controparte_1 Pt_3
riferito questa circostanza che, cioè, andare lì e non trovare il nonno seduto sulla sua poltrona preferita a guardare la tv è fonte di dolore […] venendo meno il fu Parte_1
sono venute meno tante abitudini, come incontrarsi la domenica a pranzo o
[...]
festeggiare una qualsiasi occasione, proprio perché il nonno amava riunire la famiglia
e passare molto tempo con nipoti, figli, nuore e genero. Lo stile di vita è oggi modificato perché non ci sono più queste occasioni, di cui i nipoti ne risentono psicologicamente, in base a ciò che mi riferiscono giornalmente, in particolare i nipoti adottati. Peraltro, il nipote era così attaccato al nonno che dopo la sua morte ha raccolto la sua Pt_3
eredità spirituale quale la passione per i cani, tanto da essersi preso cura del suo cane dopo la sua morte”;
- il teste , sentito all'udienza del 13/03/2024, sulle circostanze “h” e Testimone_3
“i”, ha dichiarato che “preciso che conosco soltanto e la sorella Parte_1
. Quindi rispetto a loro due posso dire che conosco questa circostanza Parte_2 perché nell'immediatezza del fatto si sfogava molto con me per quanto fosse Pt_1
successo, dicendomi che non riusciva più ad andare a casa dei nonni dopo il fatto, perché non riusciva a farsi una ragione della morte del nonno […] Soprattutto Pt_1
con il quale sono cresciuto insieme me lo ripete spesso che gli manca quell'aggregazione che si creava a casa del nonno quando era in vita e soffre questa dinamica che i familiari superstiti non riescono più a ricostruire”.
È evidente, dunque, alla luce di tali deposizioni – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare
– è possibile affermare, con riferimento a nato il [...]), a Parte_1 Parte_2
, a e a la sussistenza non solo di
[...] Parte_3 Controparte_1
una relazione con la vittima (evincibile dal tenore complessivo delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi), ma anche di un pregiudizio effettivo derivante dalla morte del nonno, estrinsecatosi sia nel dolore patito dai nipoti, sia nel cambiamento delle proprie abitudini dinamico-relazionali,
(cambiamento che, come visto, non deve assurgere al rango di vero e proprio “stravolgimento esistenziale”; così: Cass. civ. 26140/2023), atteso che gli stessi, dalla morte del nonno in poi, risultano non frequentare più l'abitazione dei nonni, ove pure vive ancora la nonna.
Da valutare con particolare cautela è, invece, per la sua genericità (genericamente riferita “ai nipoti”), la deposizione di (ex babysitter, di anni sessantadue, di e Testimone_4 Parte_6
, dal 2011 al 2019), la quale si è limitata a confermare le circostanze di cui ai CP_6 capitoli “h” ed “i” senza, tuttavia, aggiungere alcuna ulteriore precisazione che possa attribuire maggiore attendibilità al riferito (la stessa si è limitata a dichiarare, infatti, che “prima i nipoti andavano assiduamente a casa dei nonni sia per pranzi, cene, coccole e quant'altro, poi dopo la sua morte non sono più andati perché avevano un rapporto speciale col nonno. Questo so perché ho continuato a frequentarli anche dopo che ho smesso di fare la babysitter”).
Con riferimento a queste ultime due minori, in particolare, si osserva che è vero che i testi – sentiti sulle circostanze “h” ed “i” (le uniche, come visto, aventi ad oggetto il pregiudizio subito) – nulla di specifico hanno riferito in merito al pregiudizio dalle stesse subito in conseguenza della morte del nonno, ma è, però, altresì vero che l'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare la sussistenza di una relazione effettiva con il nonno particolarmente intensa da parte delle sorelline, in quanto quotidiana (cfr., in particolare, la deposizione del teste escusso all'udienza Testimone_5 del 17/01/2024, che ha dichiarato “ogni giorno, intorno alle ore 13,15, all'uscita delle ragazze da scuola, prevalentemente il loro papà, accompagnava le ragazze a casa dei CP_4 nonni, non essendo gli altri nonni presenti”).
Ebbene, da tale quotidianità nei rapporti è, dunque, possibile ritenere – per via presuntiva – che le stesse abbiano subito un pregiudizio serio ed apprezzabile derivante dalla perdita del rapporto con il nonno.
Analogo ragionamento presuntivo non può, tuttavia, estendersi con riferimento ai restanti attori
(nuore e genero del defunto), atteso che, da un lato, l'istruttoria non ha consentito di accertare uno specifico pregiudizio – in termini morali o relazionali – dagli stessi subito in conseguenza del decesso del suocero e, dall'altro lato, non si può nemmeno presumere tale pregiudizio in virtù della sola relazione affettiva (pure esistente) di tali attori con il defunto.
Ciò in quanto – trattandosi di affini – lo standard probatorio necessario ai fini dell'accertamento in ordine alla positiva sussistenza del pregiudizio morale-soggettivo e dinamico-relazionale subito in conseguenza della morte del suocero (pregiudizio che, lo si ricorda, non è mai in re ipsa né presunto, ma deve essere oggetto di prova), in applicazione del richiamato orientamento di legittimità (secondo cui quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”; così: Cass. civ. n. 27658/2023),
è più rigoroso e, pertanto, tale da non poter essere soddisfatto da mere presunzioni fondate sull'assistenza che, pure, le nuore e il genero offrivano all'anziano suocero, quantomeno non in assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad uno specifico pregiudizio subito.
Alla luce di tutto quanto osservato deve, quindi, essere risarcito, esclusivamente in favore dei nipoti, il danno da perdita del rapporto parentale dagli stessi subito in conseguenza del decesso del nonno, da liquidarsi in applicazione delle tabelle di Milano del 2024, tenuto conto:
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (88 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (nipoti);
- dell'età di ciascun nipote al momento del decesso del nonno (rispettivamente: di anni 30, 25,
21, 15, 14 e 12);
- del numero di componenti del nucleo familiare (più di tre);
- dell'insussistenza di rapporti di convivenza;
- della qualità e/o intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, dovendosi avere riguardo, nella valutazione di tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi), da effettuarsi anche mediante il ricorso a mere presunzioni, alla sofferenza interiore e allo stravolgimento di vita patiti dalle vittime secondarie, ritenuti, nel caso di specie, pari:
o a 0 punti, quanto a (non essendo emersa, con Parte_2
riferimento alla stessa, né una particolare sofferenza, né una particolare intensità della relazione, meritevole di valutazione aggiuntiva dal punto di vista risarcitorio);
o a 5 punti, quanto a e a Controparte_3 Controparte_6
(essendo emersa, con riferimento alle stesse, la frequentazione quotidiana con
[...]
il nonno e tenuto conto, tuttavia, dell'assenza di qualsivoglia elemento di allegazione e prova circa il pregiudizio effettivamente subito che, nel caso di specie, è solo presunto, in ragione dell'intensità della relazione);
o a 15 punti, quanto a essendo emersa, con riferimento allo stesso, Parte_7 una particolare sofferenza, esternata all'amico ; Persona_2
o a 20 punti, quanto a e a (essendo Parte_3 Controparte_1
emersa, con riferimento agli stessi, sia una più intensa ripercussione psicologica 2 Cfr. anche la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13/03/2024, il quale ha dichiarato: “ Testimone_3 Pt_1 nell'immediatezza del fatto si sfogava molto con me per quanto fosse successo, dicendomi che non riusciva più ad andare a casa dei nonni dopo il fatto, perché non riusciva a farsi una ragione della morte del nonno”. derivante dalla perdita del nonno – che, del resto, aveva svolto un ruolo di rilievo nella procedura di adozione –, sia una relazione affettiva connotata da maggiore profondità3).
I parametri così tabellarmente calcolati devono, poi, essere abbattuti di un terzo (abbattimento ritenuto congruo, trattandosi, pur sempre, di una valutazione equitativa), in ragione dell'età molto avanzata della vittima, di quasi novant'anni al momento del decesso, oltre che – come emerso dall'esame autoptico – cardiopatico e portatore di paecemaker (trattandosi di danno che, risarcendo la perdita del rapporto parentale, si proietta, inevitabilmente, nel futuro).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno iure proprio spettante in favore di ciascun nipote a seguito del decesso di nato il [...], Parte_1 per la perdita del rapporto parentale con il nonno, è pari ad €:
- 41.884,00 in favore di Parte_1
- 24.904,00, in favore di;
Parte_2
- 47.544,00, in favore di;
Parte_8
- 49.808,00, in favore di Controparte_1
- 32.828,00, in favore di;
Controparte_3
- 32.828,00, in favore di . Controparte_6
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state le stesse liquidate sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo gli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da 3 Cfr. la deposizione del teste escussa all'udienza del 17/01/2024, la quale – sentita sul capitolo “g” Testimone_2 avente ad oggetto il coinvolgimento del defunto nella procedura di adozione di – ha dichiarato: CP_1
- “decisamente sì. Non solo dichiarando la propria disponibilità in Tribunale ad essere presente, in caso di impedimento del figlio e della nuora, per accudire il nipote a cui era legatissimo, ma anche partecipando a tutte le fasi dell'adozione di due nipoti, un minorenne ed un maggiorenne, affianco al figlio ed alla nuora, partecipando in tutti i modi, affettivamente ed economicamente, supportandoli anche moralmente in un percorso non facile come quello dell'adozione, dando coraggio nei momenti più difficili”;
- “so che i nipoti dalla morte del nonno hanno smesso di andare a casa dei nonni proprio perché per loro fonte di dolore. Ciò mi risulta perché ho con e un rapporto molto stretto e quotidiano e mi Controparte_1 Pt_3 hanno spesso riferito questa circostanza, che, cioè, andare lì e non trovare il nonno seduto sulla sua poltrona preferita a guardare la TV è fonte di dolore”;
- “lo stile di vita è oggi modificato perché non ci sono più queste occasioni di cui i nipoti ne risentono psicologicamente, in base a ciò che mi riferiscono giornalmente, in particolare i nipoti adottati”;
- “il nipote era così attaccato al nonno che, dopo la sua morte, ha raccolto la sua eredità spirituale quale Pt_3 la passione per i cani, tanto da essersi preso cura del suo cane dopo la sua morte”. Cfr. anche la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13/03/2024, il quale – sentito Testimone_6 sul medesimo capitolo “g” – ha dichiarato:
- “Si è vero. Conosco questa circostanza in quanto sono un medico dentista che ha uno studio a Bojano nello stesso portone del figlio e della nuora del fu Posso quindi dire che già durante il periodo c.d. di Parte_1 'accoglienza solidale' degli adottandi minori, veniva e si intratteneva nel mio studio ed il defunto sig. CP_1 se lo veniva a prendere ed andavamo insieme a passeggio, così instaurandosi un bellissimo rapporto. Nel Pt_1 corso di queste lunghe passeggiate lui quindi mi confidava quanto ci tenesse al buon esito dell'adozione. Mi ha anche confermato che partecipava ai colloqui preadottivi e che avesse depositato in Tribunale la sua disponibilità alla presa in carico dei minori rispetto ai quali faceva da garante”. calcolarsi, anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ.
n. 4658/2024).
Devono, invece, essere integralmente rigettate le domande proposte da , Parte_4
e da . Persona_1 Controparte_4
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, nei limiti dei due terzi delle stesse, con compensazione, tra le parti, del restante terzo, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (e, in particolare, dell'accoglimento della domanda di parte attrice per i due terzi, ossia relativamente alla posizione di sei attori sui nove complessivi).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato alla luce del decisum) riconoscibili in relazione a tutte le fasi, a eccezioni delle fasi di studio e decisionale, con riferimento alle quali appare congruo liquidare i valori minimi tabellari, in ragione del fatto che:
− quanto alla fase di studio, l'atto di citazione del presente giudizio è sostanzialmente riproduttivo (anche graficamente) del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
R.G. n. 492/2023, dal quale si distingue per minime modifiche e aggiunte (fondamentalmente: la sola “premessa” del paragrafo 2);
− quanto alla fase decisionale, la stessa si è svolta, in concreto, secondo il modulo decisionale semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c., che richiede un minor impegno difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 550/2023, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e di Controparte_9 Controparte_7
[...]
• Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa, da cui è derivato il Controparte_9
decesso di nato il [...], e, per l'effetto: Parte_1
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare, in favore degli attori di seguito indicati, le seguenti somme (già valutate all'attualità), oltre interessi compensativi – da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva – ed interessi legali, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo: o 41.884,00 in favore di (nato il [...]); Parte_1
o 24.904,00, in favore di;
Parte_2
o 47.544,00, in favore di;
Parte_8
o 49.808,00, in favore di Controparte_1
o 32.828,00, in favore di;
Controparte_3
o 32.828,00, in favore di;
Controparte_6
• Rigetta le domande proposte da , e Parte_4 Persona_1
; Controparte_4
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere, in favore degli attori, in solido tra loro, le spese di lite dagli stessi sostenute per il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 10.701,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge), nei limiti dei due terzi delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 28 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in particolare, i capitoli di prova:
h) “i nipoti, dopo la morte del loro nonno, hanno mutato le loro abitudini di vita, sia verso gli altri che in relazione alla frequenza e all'intimità con la nonna superstite” (formulazione rimodulata in virtù dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2023, che ha espunto da tale capitolo le sue parti valutative); i) “i nipoti lamentano la mancanza del sistema di vita precedente” (formulazione rimodulata in virtù dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2023, che ha espunto da tale capitolo le sue parti valutative).