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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio iscritta al n. 1680/25 V.G. introdotta congiuntamente da
NC DR (C.F.: , nata a [...] l'[...] e C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Testa giusta procura allegata agli atti, con studio in Siena, via Paolo Cesarini n 2, nello studio della quale dichiara di eleggere domicilio ai fini della presente procedura
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.06.1974 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Siena, Piazza G. Matteotti 3 presso e nello studio dell'avv. Serena Cappelli C.F: che C.F._3 lo rappresenta e difende, come per mandato in allegato al ricorso
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 17.9.2025 e 18.9.2025
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 13 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.5.2025 al Tribunale di Siena ricorrenti hanno assunto di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Monteriggioni (SI) il 1.04.2006; - che dal matrimonio sono nate due figlie:
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 C.F._4
nata a [...] il [...] (c.f. ); - che Parte_1 C.F._5 insanabili divergenze tra di loro avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e che quindi i ricorrenti avevano presentato in data 31.05.2024 ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi omologata in data 15.07.2024,
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate di seguito che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico:
1.)'affidamento delle figlie minori e , sarà condiviso ad Per_1 Pt_1 entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno, in Siena, via Don Minzoni 8, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute delle figlie, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori, e dovranno concordare tra loro le scelte di maggior interesse e importanza per le figlie, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, le figlie si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
2) – I genitori, liberi di scegliere il domicilio e /o la residenza che più riterranno opportuna hanno l'obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio fino a quando le figlie non avranno raggiunto la maggiore età o comunque una loro autonomia economica o patrimoniale;
3) - Il Sig. continuerà ad abitare nel proprio immobile, sito in CP_1
Castelnuovo Berardenga (SI), Strada del Molinaccio 1/a di sua proprietà esclusiva;
lezioni private;
e) - alloggio e relative utenze presso la sede universitaria4)
- I genitori concordano le seguenti modalità paritetiche di tenuta delle figlie, seguendo il criterio dell'alternanza:
ogni settimana le figlie staranno con il padre nei giorni di domenica, lunedì e martedì, con relativi pernottamenti, mentre staranno con la madre nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì con relativi pernottamenti;
il sabato, con il relativo pernottamento, sarà trascorso dalle figlie in maniera alternata con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che:
5) - I genitori concordano che con riferimento alle Festività Natalizie e Pasquali, e trascorrano, di anno in anno, il Natale e la Pasqua Per_1 Pt_1 alternati con ciascun genitore, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie verrà seguito il normale calendario. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze delle figlie.
Le Festività tradizionali (compleanni ecc..) verranno trascorse dalle figlie con il padre o la madre che si alterneranno ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze delle figlie;
6) - Durante le vacanze estive e trascorreranno un periodo di Per_1 Pt_1 vacanza con ciascuno dei genitori, che in via indicativa, salvo diversi accordi tra i gli stessi, si stabilisce in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno comunicarsi a vicenda e concordare con l'altro genitore con largo anticipo il detto periodo e comunque non oltre il giorno 1 di maggio di ogni anno (per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicare all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie, fornendo reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno le figlie e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra le figlie ed il genitore che nello stesso periodo non le tiene con sé e contatti anche personali, ove le figlie fossero ammalate.
Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- come in precedenza e da consuetudine fin da piccole, le figlie potranno trascorrere parte delle vacanze estive a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni materni, con possibilità del padre di prenderle un fine settimana ogni 15 giorni, il tutto salvo diversi accordi tra le parti e salvo che il sig. CP_1 non debba prendere il suo periodo di vacanza necessariamente nel mese di luglio, per motivi di lavoro;
7) - nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con le figlie un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali delle proprie figlie;
8) - durante i periodi in cui le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di accompagnarle e riprenderle., nel caso in cui si tratti di luoghi dove non possono andare a piedi o in autobus.
9) - Stante la pariteticità dei tempi di tenuta delle figlie presso ciascun genitore, questi provvederanno al mantenimento diretto delle stesse, nonché all'accudimento e cura domestica. Salvo diversa previsione, si considerano, pertanto, nel mantenimento diretto, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di abitazione – canone di locazione, utenze, consumi - l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica intra annuale – non il corredo di inizio anno scolastico
- i medicinali da banco (non omeopatici);
10) - Le spese di natura straordinaria relative alle figlie, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, individuate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.no Tribunale di Siena e nei punti che seguono, con le modalità di comunicazione ivi previste, (salve le differenze adottate nel caso specifico) saranno ripartite tra i genitori, in ragione del 70% a carico della madre e 30% a carico del padre, in considerazione delle diverse condizioni reddituali dei genitori, e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente atto e previa esibizione della documentazione giustificativa.
Posto che i genitori già da tempo hanno predisposto un conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena dal quale attingono i fondi per le spese per le figlie, i ricorrenti hanno provveduto a ritirare ciascuno il 50% della giacenza sul detto conto, pari a circa euro 13.000,00, riversandovi il giorno della sottoscrizione del presente ricorso, il sig. euro 3.000,00 CP_1
e la sig.ra DR euro 7.000,00. All'esaurimento della suddetta somma di euro 10.000,00, la signora DR si impegna a versare il 70% delle spese straordinarie, ed il sig si impegna a versare il 30% delle spese CP_1 straordinarie, seguendo le regole del Protocollo in punto di spese che necessitano il preventivo accordo dell'altro genitore.
I ricorrenti si impegnano, quindi, a rispettare quanto previsto ed indicato nel predetto protocollo dell'Ecc.mo Tribunale di Siena, salvo quanto di diverso stabilito nel presente atto, considerato che attingono al su indicato conto cointestato per il pagamento delle stesse.
In caso di mancanza di fondi nel conto, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, i genitori metteranno a disposizione, per la propria spettanza, la somma necessaria.
Vengono di seguito evidenziate le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo:
1. Spese che NON prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) - spese scolastiche:
a) - tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) - libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) – mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
B) - spese extrascolastiche:
a) - un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) – tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio, oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata e in mancanza di disponibilità dell'altro genitore); c)- spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale le figlie sono prevalentemente collocate, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) – spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) – spese di manutenzione (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
C) - spese mediche:
a) - cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) - le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) - trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/ specialista ed erogati dal SSN, e) - spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritte dallo specialista;
f) - farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
g) – gli esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo punto 12.
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) – Spese scolastiche:
a) - tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso;
b) - corsi di specializzazione o master;
c) – gite scolastiche con pernottamento;
d) – corsi di recupero e, sia essa istituto privato ovvero statale.
B) – Spese extrascolastiche:
a) - corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ludiche e ricreative (pittura, teatro, musica. etc), e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); b) - viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
c) - soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) - spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalle figlie;
e) – spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie.
C) – Spese medico sanitarie:
a) - sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia;
b) - cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
c) - farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici); d) - trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente.
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art.11.
12) - Con riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, a dimostrazione dello stesso, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e mail, fax, sms, messaggio whatsapp o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro e non oltre 10 giorni. In caso di mancato dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
Le scelte di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute) dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
Tutte le spese di cui al precedente art. 11 (art 3 del protocollo) dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla figlia per la quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie e, ove sussistente e necessaria (ad esempio per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.
Per tutte le spese straordinarie il genitore anticipatario delle stesse dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.”
13) Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero 70% per la sig.ra DR e 30% per il sig.
e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alle figlie CP_1 stesse. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture, ricevute e scontrini fiscali) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla minore per la quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica;
14) - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito a titolo di assegno unico per n. 12 mensilità all'anno, verrà percepito dalle parti al 50%. 15) - Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
16) - I coniugi dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale alla data della firma del presente ricorso, avendo già provveduto a dividere quanto avevano in comune e, pertanto, nulla hanno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, così come con riguardo agli altri rapporti di dare-avere, ivi comprese le spese straordinarie sostenute per le figlie per il pregresso. Conseguentemente, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione insorta tra gli stessi anche quelle di natura economica, ferme restando le pattuizioni economiche previste ai punti 4-10-11-12-13 e 14;
17) - I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
18) - Stante l'introduzione del presente ricorso in forma congiunta, i ricorrenti, in virtù di quanto disposto dalle linee guida del Tribunale di Siena, non allegano al presente il piano genitoriale.
19) - Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta, salvo diversa statuizione dell'Ecc.mo Tribunale che avrà effetto retroattivo dalla sottoscrizione;
20) - le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti”
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 13.5.2025 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra NC DR e
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in CP_1
Comune di Monteriggioni (SI) il 1.04.2006, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto comune, per l'anno 2006, parte II, numero 12 alle condizioni indicate in parte motiva 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.